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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Gloria CARLESSO - Giudice dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 6491/24 e iniziato con ricorso depositato in data 27/11/24 da
, con avv. E. BLASETTI Parte_1
- ricorrente -
contro
, con avv. P. VALLE Controparte_1
- resistente - nonché con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento matrimonio;
causa ritenuta in anticipata decisione ex art. 4 co. X l. n. 898/1970 come sost. dall'art. 8 l. n. 74/1987.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con
, in Trieste, in data 14/02/2014 (atto di matrimonio n. 31 p. 1 anno 2014 trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Trieste). Dall'unione nascevano i figli , il 09/01/2012 e Persona_1 Per_2
, il 13/04/2014. L'unione non era felice, sicché veniva instaurata causa di separazione giudiziale, tuttora
[...] pendente, sub R.G. 3061/2021, nel corso della quale veniva emessa sentenza non definitiva di separazione personale n. 340/2022 di data 07-14/07/2022. La ha altresì chiesto, fra l'altro, un contributo al Parte_1 proprio mantenimento di € 300,00 mensili.
Il resistente, nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aderire alla domanda di divorzio, ma ha proposto una diversa regolamentazione degli altri aspetti, specie economici.
pagina 1 di 2 Il G.I. delegato ha sentito le parti e rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza anticipata di divorzio, su istanza della ricorrente.
Ciò posto, atteso che la separazione personale tra i coniugi istanti dura ininterrottamente da oltre 12 mesi dalla data della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, cui è conseguita la relativa pronuncia giudiziale già nel 2022; sicché è senz'altro trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come mod.
dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); preso atto altresì che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita;
rilevato, peraltro, che la causa deve continuare per la regolamentazione degli aspetti ancora controversi;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Trieste in Parte_1 Controparte_1 data 14/02/2014, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste al n. 31 p. 1 anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza.
Dispone la prosecuzione della causa come da separata, già emessa, ordinanza.
Spese di lite liquidande con la pronuncia definitiva.
Trieste, 3/04/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Gloria CARLESSO - Giudice dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 6491/24 e iniziato con ricorso depositato in data 27/11/24 da
, con avv. E. BLASETTI Parte_1
- ricorrente -
contro
, con avv. P. VALLE Controparte_1
- resistente - nonché con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento matrimonio;
causa ritenuta in anticipata decisione ex art. 4 co. X l. n. 898/1970 come sost. dall'art. 8 l. n. 74/1987.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con
, in Trieste, in data 14/02/2014 (atto di matrimonio n. 31 p. 1 anno 2014 trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Trieste). Dall'unione nascevano i figli , il 09/01/2012 e Persona_1 Per_2
, il 13/04/2014. L'unione non era felice, sicché veniva instaurata causa di separazione giudiziale, tuttora
[...] pendente, sub R.G. 3061/2021, nel corso della quale veniva emessa sentenza non definitiva di separazione personale n. 340/2022 di data 07-14/07/2022. La ha altresì chiesto, fra l'altro, un contributo al Parte_1 proprio mantenimento di € 300,00 mensili.
Il resistente, nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aderire alla domanda di divorzio, ma ha proposto una diversa regolamentazione degli altri aspetti, specie economici.
pagina 1 di 2 Il G.I. delegato ha sentito le parti e rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza anticipata di divorzio, su istanza della ricorrente.
Ciò posto, atteso che la separazione personale tra i coniugi istanti dura ininterrottamente da oltre 12 mesi dalla data della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, cui è conseguita la relativa pronuncia giudiziale già nel 2022; sicché è senz'altro trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come mod.
dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); preso atto altresì che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita;
rilevato, peraltro, che la causa deve continuare per la regolamentazione degli aspetti ancora controversi;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in Trieste in Parte_1 Controparte_1 data 14/02/2014, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste al n. 31 p. 1 anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza.
Dispone la prosecuzione della causa come da separata, già emessa, ordinanza.
Spese di lite liquidande con la pronuncia definitiva.
Trieste, 3/04/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 2 di 2