Art. 40. (Non menzione della condanna nei certificato del casellario) .
Per la concessione del beneficio della non menzione della condanna, a' sensi dell' articolo 70 del codice penale militare di pace, il giudice provvede con sentenza, in conformita' dell'articolo stesso e dell' articolo 175 del codice penale .
Per la concessione del beneficio della non menzione della condanna, a' sensi dell' articolo 70 del codice penale militare di pace, il giudice provvede con sentenza, in conformita' dell'articolo stesso e dell' articolo 175 del codice penale .