Articolo 40 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 39Articolo 41
Versione
29 luglio 1945
Art. 40. (Non menzione della condanna nei certificato del casellario) .


Per la concessione del beneficio della non menzione della condanna, a' sensi dell' articolo 70 del codice penale militare di pace, il giudice provvede con sentenza, in conformita' dell'articolo stesso e dell' articolo 175 del codice penale .

Entrata in vigore il 29 luglio 1945