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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 316/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGONI CORRADO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ORDELAFFI N. 4 47121 FORLI'presso il difensore avv. DRAGONI CORRADO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DRAGONI Parte_2 C.F._2
CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ORDELAFFI N. 4 47121
FORLI'presso il difensore avv. DRAGONI CORRADO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GARONE GIANFRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO
TRIESTE 95 00198 ROMApresso il difensore avv. GARONE GIANFRANCESCO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 76/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 26.01.2022
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. e premesso di essere intestatari del conto corrente n. Parte_1 Parte_2
66/331313 presso lamentavano Controparte_2 che lo stesso fosse da anni congelato dalla banca perché la medesima aveva effettuato dei pagamenti alle parti vittoriose di un giudizio, nel quale gli attori unitamente a e CP_1 CP_3 erano rimasti soccombenti e assumeva di vantare nei confronti degli attori un credito per regresso di pagina 1 di 13 ammontare superiore rispetto al saldo del conto corrente, non consentendo, dunque, alcun prelievo di somme. A seguito di un carteggio intervenuto tra e il legale di e CP_1 Parte_1 tra il 15.11.2013 e il 18.11.2013, aveva calcolato l'importo di Parte_2 CP_1 cui affermava essere creditrice per la somma di € 96.100,28 per capitale ed € 8.550,00 per interessi.
Secondo gli attori, tali importi erano erronei, in quanto la banca aveva ripartito la responsabilità
solidale solo su due parti, ovvero essa stessa e non aveva Parte_1 Parte_2 tenuto conto della sua responsabilità solidale unitamente a quella di per la quota di CP_3
1/3 cadauna e la condotta dell'istituto di credito era illegittima, dal momento che teneva vincolato il conto corrente degli attori, consentendo che lo stesso fosse eroso dalle competenze bancarie e dalle spese di bollo. Con riferimento alla corretta quantificazione del dovuto, e Parte_1 [...] deducevano che: la sentenza n. 701/2008 del Tribunale di Forlì aveva condannato in Parte_2 solido e alla rifusione della Parte_2 CP_4 CP_3 somma di € 516.456,90 oltre interessi e la banca aveva già stornato ai fini del pagamento alle parti vittoriose due prodotti finanziari per un importo complessivo di € 537.127,56 con un'eccedenza di €
20.670,66 a credito degli attori;
attraverso lo stesso provvedimento i suindicati soggetti erano stati condannati in solido al risarcimento dell'importo complessivo di € 75.000,00 oltre interessi, con la conseguenza che la quota a carico di ra pari ad € 25.000,00 e tale importo Parte_2 era stato anticipato dalla banca;
l'importo di € 25.822,84 di cui al quarto e quinto punto della sentenza era già stato pagato con i relativi interessi e spese di esecuzione da e Parte_1 [...]
a seguito dell'espropriazione immobiliare R.G. ES. n. 242/14 incardinata presso il Parte_2
Tribunale di Forlì, ragion per cui l'istituto di credito non avrebbe potuto trattenere nulla per tali voci;
con riferimento alle spese di soccombenza del giudizio di primo grado e Parte_1 [...] vrebbero dovuto pagarne solo 2/4 in quanto erano state liquidate a carico degli attori e Parte_2 di e in solido. Pertanto, gli attori avrebbero dovuto pagare la somma CP_1 CP_3 di € 16.565,00 (pari alla metà di € 33.130,00), alla quale avrebbe dovuto aggiungersi la somma di €
11.604,26, pari alla metà dell'imposta di registro della sentenza, che ammontava ad € 23.208,52. Con riferimento alla sentenza emessa all'esito del giudizio di appello, nulla era dovuto dagli attori all'istituto di credito, in quanto la quota delle spese legali a carico dei medesimi era già stata pagata a una delle parti vittoriose a seguito della suindicata procedura esecutiva, mentre le spese legali liquidate in favore dell'altra parte vittoriosa sembrava fossero state versate da . Dunque, il saldo del CP_1 conto corrente di e era di € 15.503,27 e avrebbe dovuto Parte_1 Parte_2 essere svincolato dalla banca almeno per tale somma.
2. Conseguentemente, chiedevano l'accertamento che nulla era dovuto a e che avevano CP_1 diritto alla restituzione della somma di € 15.503,27 o quella ritenuta di giustizia, da disporre mediante lo svincolo, anche parziale, del conto corrente.
pagina 2 di 13 3. Si costituiva , rilevando l'infondatezza dell'azione, contestando integralmente quanto CP_1 ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo il rigetto dell'azione proposta dagli attori. In particolare, deduceva che: il vincolo applicato sul conto corrente degli attori era legittimo in forza del contratto di conto corrente;
la sentenza del Tribunale di Forlì aveva condannato e CP_1 CP_3 al pagamento in solido di € 516.456,90 oltre interessi già maturati alla data della sentenza, che alla data del pagamento ammontavano ad € 104.715,87, per un importo complessivo dovuto di € 621.172,77, con la conseguenza che non vi era l'eccedenza di € 20.670,66 prospettata dagli attori. Piuttosto, a fronte del pagamento della somma di € 551.979,54 sulla somma effettivamente dovuta attraverso la liquidazione di prodotti finanziari e il recupero del saldo di un conto corrente intestato anche a dichiarato nullo, era rimasta totalmente a carico di la somma Parte_2 CP_1 di € 69.193,23, che avrebbe dovuto essere pagata nella misura di un terzo da Parte_2
e quindi € 23.064,41 oltre circa € 3.465,00 a titolo di interessi legali dall'ottobre 2008 alla data del rimborso;
non era oggetto di contestazione che in ottemperanza al terzo punto del dispositivo della sentenza del Tribunale di Forlì avesse pagato l'importo complessivo di € 75.455,64, per CP_1 un terzo a carico di e, quindi per € 25.151,88 oltre € 3.778,00 a titolo di Parte_2 interessi legali da ottobre 2008; non vi era contestazione, infine, che aveva provveduto al pagamento delle le spese processuali per la somma complessiva di € 65.213,00 di cui due quarti, pari ad €
32.606,50 erano a carico degli attori oltre ad ulteriori € 4.898,00 a titolo di interessi legali;
con riferimento al giudizio di appello le spese processuali liquidate dalla Corte di Appello di Bologna gravavano per un terzo su ciascuno degli attori e per un terzo su in quanto CP_1 CP_3
non si era costituita in giudizio.
[...]
In conclusione, era creditrice nei confronti di e CP_1 Parte_1 [...] ella somma di € 92.963,55 oltre alle spese processuali del giudizio di appello e interessi Parte_2 maturandi sino al saldo.
4. Chiedevano, pertanto, il rigetto integrale delle domande proposte da e Parte_1 [...] nei confronti di e, in via riconvenzionale, di accertare il suo diritto di Parte_2 CP_1 credito in via di regresso nei confronti degli attori dell'importo complessivo di € 92.963,55 oltre le spese processuali di appello e interessi maturandi sino al saldo, disponendo altresì la compensazione legale o giudiziale di detto importo con il saldo attivo del conto corrente intestato agli attori, con condanna degli stessi al pagamento di quanto ancora dovuto all'esito della compensazione.
5. Nel corso del giudizio di primo grado, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., e Parte_1 recisavano le proprie conclusioni, domandando che venisse dichiarato: che Parte_2 il vincolo apposto da al conto corrente era da considerarsi illegittimo o comunque, posto CP_1 in violazione dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede;
il loro diritto allo svincolo del conto corrente e del saldo di € 48.001,87 oltre spese e competenze erose anno per anno dall'apposizione del vincolo e che nulla fosse dovuto dagli attori a a fronte della CP_1
pagina 3 di 13 domanda riconvenzionale;
in subordine, l'intervenuta prescrizione dell'azione di regresso attuata da e, in ulteriore subordine, il loro diritto alla restituzione o al pagamento della diversa CP_1 maggiore o minor somma che risultasse dovuta a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
6. Nelle more del giudizio di primo grado e presentavano Parte_1 Parte_2 istanza ex art. 186ter c.p.c. che veniva rigettata dal giudice di prime cure.
7. Il Tribunale di Forlì, così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2977/2019; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice e in quanto in parte Parte_1 Parte_2 inammissibili ed in parte infondate per le ragioni di cui in motivazione.
2. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta
[...] nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_2 3. ACCERTA e DICHIARA che in forza delle statuizioni di condanna di cui alle sentenze n. 701/2008
Tribunale di Forlì n. 1300/20122012 Corte Appello di Bologna, parte convenuta
[...]
è creditrice in via di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti di Controparte_2 per l'importo di euro 22.016,68. Parte_1
4. ACCERTA e DICHIARA l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui al precedente punto n. 3 del dispositivo per intervenuta compensazione giudiziale del credito con il controcredito derivante dal saldo attivo – pari ad euro 48.001,87 alla data di introduzione del presente giudizio – del conto corrente n. 66/331313 cointestato a . CP_5 Parte_2
5. ACCERTA e DICHIARA che in forza delle statuizioni di condanna di cui alle sentenze n. 701/2008
Tribunale di Forlì e n. 1300/20122012 Corte Appello di Bologna, parte convenuta Controparte_2
è creditrice in via di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti di Controparte_2
per l'importo di euro 75.084,06. Parte_2
6. ACCERTA e DICHIARA l'estinzione parziale dell'obbligazione di pagamento di cui al precedente punto n. 5 del dispositivo per intervenuta compensazione giudiziale del credito con il controcredito derivante dal saldo attivo – pari ad euro 48.001,87 alla data di introduzione del presente giudizio e al netto della già disposta compensazione giudiziale – del conto corrente n. 66/331313 cointestato a Pt_1
e .
[...] Parte_2
7. CONDANNA, per l'effetto parte attrice al pagamento in via di regresso ex art. Parte_2 1299 c.c. in favore di della restante somma pari Controparte_2 ad euro 49.098,87, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
8. CONDANNA parte attrice e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite a favore di – intesa che si liquidano in euro CP_1 Controparte_2 13.430,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
spese specifiche pari ad euro 759,00 per contributo unificato domanda riconvenzionale;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge”.
8. Il Tribunale con riferimento all'apposizione del vincolo da parte di affermava che la CP_1 condotta della banca era da considerarsi legittima e rispettosa dei principi di correttezza e buona fede, anche con riferimento alla fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. per le seguenti ragioni: l'art. 7 del contratto era da considerarsi pienamente efficace, sebbene la disposizione ivi contenuta fosse particolarmente onerosa, in quanto era stata sottoscritta dagli attori in conformità alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c.; tale clausola contrattuale era valida e rispettosa dei principi posti dall'ordinamento giuridico in quanto: la pattuizione era inquadrabile estensivamente nel solco della giurisprudenza di legittimità, che ammetteva la compensazione reciproca ed automatica di saldi attivi e passivi pagina 4 di 13 intercorrenti tra istituto di credito e correntista, in relazione ad una pluralità di rapporti e più in generale di quanto disposto dall'art. 1853 c.c.; il controcredito a titolo di regresso del condebitore solidale adempiente ai dispositivi di condanna di cui alle sentenze n. 701/2008 del Tribunale di Forlì e
1300/2012 della Corte di Appello di Bologna era certo, liquido ed esigibile e quindi compensabile;
sia nei fatti sia nel testo contrattuale le parti avevano previsto la facoltà in capo alla banca di congelare il conto corrente, quale ulteriore garanzia concessa dai correntisti a favore della banca e, poiché
l'ordinamento in materia di garanzie era connotato dall'atipicità, la stessa non poteva dirsi affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c.
9. Con riferimento alla domanda riconvenzionale di , premesso che risultava provato l'an CP_1 del diritto di credito, con riferimento al quantum il Tribunale effettuava una distinzione tra la posizione di quanto dovuto da e quali condebitori solidali e il dovuto Parte_1 Parte_2 dalla sola Parte_2
9.1. Relativamente alla posizione degli attori quali condebitori solidali, il giudice di prime cure osservava quanto segue: in ordine al punto n. 6 della sentenza del Tribunale di Forlì, a fronte del pagamento non contestato da parte dell'istituto di credito, della somma complessiva pari ad €
42.004,48 a titolo di spese di lite di primo grado, importo comprensivo di accessori di legge e spese di precetto, era creditrice nei confronti di e ella CP_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 10.501,12 ciascuno;
era altresì non contestato che la banca avesse pagato in data 5.2.2010 la somma di € 23.208,52 per spese di registrazione della sentenza per cui era creditrice nei confronti degli attori della somma di € 5.802,13 ciascuno;
con riferimento al giudizio di appello, che si era svolto senza la partecipazione di , a fronte del non contestato pagamento da parte di CP_3
della somma di € 11.873,52 a titolo di spese di lite, la stessa era creditrice nei confronti di CP_1
ella somma di € 3.957,84 ciascuno. Parte_1 Parte_2
9.2. Pertanto, secondo il Tribunale, era creditrice nei confronti di e CP_1 Parte_1 ciascuno per l'importo di € 22.016,68, per un totale complessivo di € Parte_2
44.033,36 a titolo di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. : il Tribunale provvedeva alla compensazione giudiziale tra il saldo attivo del conto corrente vincolato di € 48.001,87 e l'importo suindicato, residuando a favore degli attori un saldo di conto corrente di € 3.968,51.
9.3. Con riferimento alla posizione della sola il giudice di prime cure Parte_2 osservava quanto segue: con riferimento al punto n. 2 del dispositivo della sentenza n. 701/2008 del
Tribunale di Forlì, a fronte della condanna al pagamento della somma di € 516.456,90 per capitale e degli interessi liquidati sino alla data del pagamento, pari ad € 104.715,87, detratte le somme recuperate dalla liquidazione dei prodotti finanziari, era incontestato che avesse pagato la CP_1 differenza pari ad € 69.193,23 da dividersi per tre condebitori solidali e, pertanto, era creditrice nei confronti di della somma di € 23.064,41 oltre interessi legali dalla data di Parte_2 pagamento a quella di instaurazione del primo grado del presente giudizio;
con riferimento al punto n.
pagina 5 di 13 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di Forlì, era provato e non contestato che CP_1 avesse pagato a titolo di risarcimento danni la somma di € 75.455,64, da dividersi per tre condebitori solidali, con conseguente credito nei confronti di della somma di € Parte_2
25.151,88 oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'instaurazione del primo grado del presente giudizio.
9.4. Pertanto, secondo il giudice di prime cure, il restante credito di a titolo di regresso CP_1 nei confronti della sola era di € 53.067,38, che il Tribunale compensava Parte_2 giudizialmente con il saldo del conto corrente di € 3.968,51, con la conseguenza che
[...] ra tenuta a restituire a la somma di € 49.098,87, risultante da quest'ultima Parte_2 CP_1 compensazione.
10. Proponevano appello concludendo come segue: Parte_1 Parte_2
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 76/2022 del Tribunale di Forlì in data 24/01 – 26/01/2022, in totale riforma della stessa e con rigetto dell'avversaria domanda riconvenzionale, - dichiarare, con riferimento al c/c 66/331313 acceso presso filiale di Forlì, che gli odierni appellanti hanno diritto al CP_4 pagamento della somma di € 12.416,29 o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi;
- dichiarare che il vincolo apposto da parte di al c/c 66/331313 CP_1 risulta illegittimo o, comunque, applicato in violazione dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede;
- dichiarare altresì il diritto degli appellanti al pagamento della somma, nella misura di giustizia, che risulti dovuta a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, oltre interessi;
- il tutto con le conseguenti pronunce di condanna al pagamento a carico di parte appellata;
- con vittoria di spese e compenso professionale, anche per il giudizio di primo grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
11. Con il primo motivo di appello e censuravano la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Forlì, nella parte in cui riteneva che i calcoli di non fossero stati CP_1 da essi contestati, con conseguente erronea applicazione dell'art. 115, co. 1, c.p.c. Al riguardo gli appellanti affermavano che il giudice avrebbe erroneamente recepito in sentenza i conteggi realizzati da in ordine a ogni singola posta in discussione, in quanto non sarebbero stati oggetto di CP_1 contestazione, quando, invece, gli appellanti non solo li avevano contestati, ma addirittura li avevano confutati attraverso dei conteggi analitici.
12. Con il secondo motivo di appello e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva quantificato l'importo dovuto a titolo di interessi legali sulla somma di € 516.456,90 nella misura di € 104.715,87. Secondo gli appellanti, gli interessi legali dovuti dal 19.7.2008, data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Forlì, al 2.9.2019, data di instaurazione del primo grado del presente giudizio, ammontavano ad € 74.889,07, anche se gli interessi, in realtà andavano correttamente calcolati dal 15.11.2013, data della prima costituzione in mora, al 2.9.2019, data della instaurazione del giudizio.
13. Con il terzo motivo di appello e censuravano la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata nella parte in cui statuiva che avrebbe dovuto Parte_2
pagina 6 di 13 provvedere al pagamento della somma di € 23.064,41 già pagata da , unitamente agli CP_1 interessi legali dalla data del pagamento alla data di instaurazione del giudizio di prime cure, dal momento che l'importo era da considerarsi erroneo e non poteva essere gravato da interessi legali, in quanto già inclusi. Con riferimento alla refusione della somma di € 516.456,90 erano stati smobilizzati due asset finanziari, rispettivamente, per le somme di € 327.375,81 ed € 209.751,75 per un totale di €
537.127,56, al quale andava aggiunto il saldo dell'ulteriore conto corrente pari ad € 17.039,69, la cui debenza era stata riconosciuta da , con la conseguenza che la somma nominalmente di CP_1 pertinenza degli attori, già a disposizione dell'istituto di credito per provvedere al pagamento, ammontava ad € 554.167,25. Quindi, rispetto alla somma di € 516.456,90 vi era un'eccedenza di €
37.710,35 da valutare a favore degli appellanti e dalla differenza tra tale ultimo importo e l'importo di
€ 15.248,91, quali interessi legali su € 516.456,90 nel periodo intercorrente tra il 15.11.2013 e il
2.9.2019, ne derivava un saldo a beneficio di e per Parte_2 Parte_1
l'importo di € 22.461,44.
14. Con il quarto motivo di appello e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Forlì nella parte in cui osservava che ra debitrice Parte_2 della somma di € 27.682,44, invece che della somma di € 25.000,00, dal momento che anche su tale importo andavano computati gli interessi legali dal 15.11.2013 al 02.09.2019, pari ad € 738,16, con la conseguenza che gli appellanti avrebbero dovuto pagare complessivamente la somma di € 25.738,16.
15. Con il quinto motivo di appello e censuravano la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata, deducendo che il Tribunale avrebbe recepito totalmente i conteggi di
, con riferimento alle spese di soccombenza di cui alla sentenza n. 701/2008 del Tribunale CP_1 di Forlì. Secondo e gli stessi avrebbero dovuto pagare tali Parte_1 Parte_2 voci nella misura della metà del totale di € 62.764,52 e pertanto avrebbero dovuto rifondere congiuntamente la somma pari ad € 31.382,26 e gli interessi su detta somma dal 15.11.2013 al 2.9.2019 erano pari ad € 926,60, con la conseguenza che gli appellanti avrebbero dovuto pagare complessivamente la somma di € 32.308,86.
16. Con il sesto motivo di appello e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Forlì, lamentando che, con riferimento alle spese del giudizio d'appello, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che l'importo andasse diviso per tre condebitori solidali, quando e si erano costituiti quale unica parte Parte_2 Parte_1 processuale nella qualità di appellanti principali, mentre era appellante incidentale. CP_1
Conseguentemente, gli appellanti avrebbero potuto essere escussi da complessivamente CP_1 per la metà delle spese processuali, sebbene nulla fosse dovuto, dal momento che avevano già provveduto al pagamento a seguito del procedimento di esecuzione R.G. ES. n. 242/14 presso il
Tribunale di Forlì.
pagina 7 di 13 17. Con il settimo motivo di appello e censuravano la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata, con riferimento alla ricostruzione dei conteggi relativi al rapporto tra il saldo del conto corrente e l'ammontare dell'azione di regresso. Secondo gli appellanti, alla luce della corretta ricostruzione dei conteggi relativi al rapporto tra il saldo del c/c e l'ammontare dell'azione di regresso, gli stessi erano titolari di un saldo di conto corrente per la somma di € 48.001,87 e di un diritto di credito di € 22.461,44 per un totale complessivo di € 70.463,31, somma dalla quale andavano detratti gli importi dovuti a di € 25.738,16 ed € 32.308,86, con il risultato che il saldo a favore CP_1 degli appellanti era di ammontare di € 12.416,29.
18. Con l'ottavo motivo di appello e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza del giudice di prime cure, lamentando che il Tribunale di Forlì avrebbe erroneamente affermato che il credito azionato in via di regresso dalla banca era da considerarsi certo, liquido ed esigibile, con conseguente erronea applicazione dell'art. 7 delle condizioni generali del contratto di conto corrente, il quale disponeva che l'istituto di credito poteva disporre il vincolo sul conto corrente fino a concorrenza del credito vantato. Infatti, doveva ritenersi inesistente il diritto di ritenzione ivi previsto, in quanto per credito vantato doveva intendersi non un credito unilateralmente e arbitrariamente rivendicato, bensì un credito poggiante su parametri chiari ed univoci e alla luce dei conteggi corretti il credito oggetto dell'azione di regresso non poteva ritenersi certo.
19. Con il nono motivo di appello e censuravano la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata, lamentando che il giudice di prime cure non aveva motivato in ordine alla domanda di declaratoria di illegittimità del vincolo apposto da al conto corrente di CP_1 titolarità degli attori, in quanto applicato in violazione dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede per i seguenti motivi: per anni , senza alcun accertamento giudiziario delle CP_1 proprie pretese, non aveva permesso la disponibilità della somma depositata, con conseguente erosione del capitale per spese, competenze e mancato godimento di interessi;
i correntisti non avevano mai ricevuto, direttamente, nel corso degli anni, alcuna comunicazione in ordine al vincolo disposto dalla banca sul conto corrente e sulle relative motivazioni, limitandosi a riscontrare una diffida CP_1 del precedente legale di e inoltrata in data 13.11.2013; i Parte_1 Parte_2 correntisti non avevano mai ricevuto direttamente alcuna specifica richiesta di regresso per somme anticipate a terzi dalla banca o ricevuto qualsivoglia diretta costituzione in mora. Il tutto si era limitato al tenore della raccomandata suindicata;
dagli estratti conto non risultava alcuna annotazione sul conto di alcuna posta passiva relativa ad un preteso credito da opporre in compensazione e tale ultima circostanza risultava anche dal tenore degli scritti difensivi di . Da tale condotta, secondo CP_1
l'appellante, derivava per l'obbligo di risarcimento danni nei confronti degli appellanti, la CP_1 cui quantificazione si affidava all'apprezzamento della Corte di Appello.
pagina 8 di 13 20. Con il decimo motivo di appello e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Forlì in punto di spese processuali dato che la sentenza avrebbe dovuto essere integralmente riformata.
21. Si costituiva in giudizio Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per difetto dei presupposti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., con correlata condanna degli appellanti alla sanzione ex art. 283, 2° co., c.p.c.: I – Rigettare integralmente l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 siccome improponibile, inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
II – Condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio. Salvo ogni diritto”.
22. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
23. Appare opportuno esaminare unitariamente i motivi di gravame dal primo al quinto nonché il settimo, in quanto tutti incentrati sulla erroneità del calcolo degli interessi rivendicati da parte appellata.
24. In primo luogo, deve evidenziarsi la correttezza del computo degli interessi legali sulla somma capitale, liquidata con sentenza n. 701 del 2008 del Tribunale di Forlì in “euro 516.456,90, oltre interessi come in motivazione” (in questi termini il dispositivo della sentenza).
In motivazione detta sentenza chiarisce che gli interessi vanno calcolati dalla data dell'accredito dell'assegno bancario di un miliardo di lire, emesso dal in data 29 marzo 2001 in Controparte_6 favore di fino alla data del pagamento della somma capitale all'avente diritto (vedi Parte_2
p. 43 della sentenza n- 701 del 2008 Trib. Forlì): “va anzitutto disposto l'obbligo restitutorio dell'intero importo oggetto della complessiva operazione pari a euro 516.456,90, oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'accredito bancario (in ragione dell'accertata malafede) e fino al saldo effettivo;
ed ovviamente le somme dovranno essere restituite pro quota agli eredi degli aventi diritto”.
Parte appellante ha sostenuto che tali interessi legali dovessero decorrere dalla data di messa in mora degli appellanti (15.11.2013) fino al 2.9.2019, data di instaurazione del primo grado del presente giudizio.
Tale assunto è infondato.
Parte appellata ha giustamente pagato agli aventi diritto la somma di euro 516.456,90, oltre interessi dalla data dell'accredito bancario (29 marzo 2001) al saldo effettivo, avvenuto in data 14 ottobre 2008
(vedi doc. 4 e 5 in fascicolo di primo grado). CP_1
Tale periodo di decorrenza è stato, infatti, accertato con sentenza passata in giudicato ed è dunque incontestabile.
Ne consegue la correttezza dei calcoli di interessi legali sulle somme pagate da agli aventi CP_1 diritto in base alla sentenza n. 7091 del 2008 del Tribunale di Forlì.
pagina 9 di 13 25. Tutti i motivi dal secondo al quinto (nonché il settimo) recano la stessa censura in ordine al computo degli interessi legali da conteggiare sulla somma pagata da agli aventi diritto ed CP_1 oggetto di azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti delle parti appellanti, quali parti condebitrici solidali in forza della sentenza n. 701 del 2008 Trib. Forlì.
Secondo parte appellante, tali interessi dovrebbero decorrere non già dalla data del pagamento del credito per capitale e interessi effettuato da in favore dei creditori aventi diritto bensì dalla CP_1 successiva data della messa in mora (cioè il 15.11.2013).
Dall'adozione di tale diverso criterio di computo degli interessi discenderebbe ovviamente un diverso conteggio delle somme oggetto della azione di regresso.
L'assunto è infondato.
Come correttamente affermato dal Tribunale, il condebitore che ha pagato e che agisce in regresso nei confronti degli altri condebitori ha diritto agli interessi legali su quanto pagato al creditore con decorrenza dal giorno del pagamento.
Deve ritenersi applicabile il principio generale di cui all'art. 1282 c.c..
Il credito di regresso è un credito liquido ed esigibile e come tale produce interessi di pieno diritto.
Il credito è liquido, in quanto corrisponde alle somme pagate al creditore originario dal condebitore che agisce in regresso.
Il credito è esigibile, in quanto non è previsto un termine per l'adempimento della obbligazione che la legge pone in capo al condebitore convenuto in sede di regresso e dunque ai sensi dell'art. 1183 primo comma c.c., “se non è determinato il tempo o in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore”
(nel caso di specie il condebitore che agisce in regresso) “può esigerla immediatamente”.
Non è, dunque, necessaria la messa in mora, ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme pagate dal condebitore che agisce in regresso ex art. 1299 c.c..
Diversamente opinando, può ritenersi, in ogni caso, una fattispecie di mora ex re, ai sensi dell'art. 1219
n. c.c., tenuto conto della natura pecuniaria della obbligazione in capo al condebitore convenuto in sede di regresso (dunque, da eseguirsi al domicilio del creditore) e della mancanza di un termine per l'adempimento e dunque della immediata esigibilità della prestazione.
Del resto, se così non fosse, il condebitore convenuto in sede di regresso finirebbe per avvantaggiarsi indebitamente del pagamento effettuato dal condebitore solidale, evitando di pagare a quest'ultimo interessi, che, invece, in assenza del predetto pagamento, avrebbe dovuto pagare al creditore originario.
26. La correttezza della determinazione del credito di regresso per capitale e interessi legali, con decorrenza degli interessi legali nel periodo tra la data del pagamento effettuato al creditore originario da parte del condebitore fino alla data della instaurazione del presente giudizio in primo CP_1 grado, fa sì che sia errato ogni ricalcolo, fondato sulla diversa decorrenza pretesa da parte appellante
(messa in mora del 15.11.2013).
pagina 10 di 13 27. Tutte le superiori considerazioni dimostrano anche l'infondatezza del primo motivo di appello, evidenziando che la decisione del tribunale non si è fondata su di un'errata applicazione del principio di non contestazione ma sulla corretta applicazione dei principi giuridici sopra estrinsecati.
28. Anche il sesto motivo di gravame è infondato.
In primo luogo, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la quota interna individuale di responsabilità nell'obbligazione solidale, facente capo a ciascun condebitore, fosse pari a un terzo.
Il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1300/2012, è il seguente:
“rigetta l'appello proposto da e;
rigetta l'appello interposto in via Parte_2 Parte_1 incidentale dalla;
condanna i predetti in solido alla refusione in favore degli Controparte_7 appellati costituiti dalle spese sostenute nel presente grado di giudizio, in favore di ciascuno liquidate in euro 2800 per diritti ed euro 5000 per onorari, oltre spese generali tributi e contributi come per legge”.
In mancanza di una specifica diversa previsione nel titolo, rappresentato dalla sentenza predetta, deve applicarsi la previsione di cui all'art. 1298 secondo comma c.c., in base alla quale “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
In applicazione di tale criterio, la quota di ciascuno dei tre condebitori solidali ( , Parte_1 Parte_2
e ) è pari a un terzo del debito solidale.
[...] CP_1
In secondo luogo, parte appellante non può opporre il pagamento delle spese processuali (relative alla causa d'appello conclusa con la predetta sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1300/2012), avvenuto in sede esecutiva a seguito dell'intervento del creditore tale in forza del Controparte_8 dispositivo della sentenza de qua.
Parte appellata ha dimostrato di aver effettuato tale pagamento con bonifico. CP_1
L'effettuazione di tale pagamento è stata tempestivamente comunicata ai condebitori con la messa in mora del 15.11.2013.
Successivamente, come dimostrato documentalmente da parte appellante, è Controparte_8 intervenuto nella procedura esecutiva a carico di e , RGE n. 242 del Parte_1 Parte_2
2014 Trib Forlì, per far valere il credito per spese del predetto giudizio di appello, conclusosi con la sentenza n. 1300 del 2012 della C.A. di Bologna, e tale credito è stato soddisfatto mediante la distribuzione del ricavato [si vedano: atto di precetto in data 31/10/'13 per le spese di appello liquidate in favore di (doc. n. 16); - atto di intervento nella procedura esecutiva per tale Controparte_8 credito precettato (doc. n. 17); progetto di riparto (v. doc. n. 14) ed esecutorietà del piano di riparto approvato dai creditori, in data 9.11.2018, doc. n. 15)].
Peraltro, tale pagamento non è opponibile a , quale creditore che agisce in sede di regresso. CP_1
ha pagato il credito (per il quale è intervenuto in quella procedura CP_1 Controparte_8 esecutiva) ben cinque anni prima della distribuzione del ricavato;
d'altro canto, i condebitori esecutati pagina 11 di 13 in quella sede, e erano stati informati di tale pagamento effettuato da Parte_1 Parte_2
nel novembre 2013. CP_1
I condebitori esecutati avrebbero, quindi, dovuto proporre opposizione all'esecuzione, deducendo l'avvenuta estinzione del credito, in forza del quale operava l'intervento nella Controparte_8 procedura esecutiva.
Non avendolo fatto, tale pagamento non è legittimamente opponibile al condebitore , attore in CP_1 sede di regresso.
29. È infondato l'ottavo motivo di gravame.
L'art. 7 delle “norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari da parte di
, parti integranti del modulo di apertura di conto corrente, deposito titoli e prestazione Controparte_2 di servizi finanziari n. 66/331313 di data 10.3.2008 (rubricato “pegno, ritenzione e compensazione.
Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dai clienti” ed espressamente approvato e sottoscritto dai clienti) prevede che “La a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente,
CP_4 presente o futuro, anche se non sia liquido od esigibile ed anche se cambiario o se assistito da altra garanzia reale o personale, ovvero se riveniente da incarichi ricevuti dal Cliente è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti
CP_4 del Cliente di cui la può comunque disporre anche in forza di mandati conferitile dal Cliente,
CP_4 fino a concorrenza del credito vantato dalla stessa. In particolare, le cessioni di credito e le
CP_4 garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della garantiscono con l'intero
CP_4 valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della medesima verso lo stesso soggetto”.
CP_4
In base a tale clausola, era dunque legittimata a operare il c.d. congelamento del conto CP_1 corrente intestato alle parti appellanti.
Deve, al riguardo, condividersi e confermarsi la motivazione sul punto del primo giudice:
“Ferma dunque la piena autonomia strutturale e funzionale dell'istituto tipico della fideiussione e dell'istituto atipico a carattere di garanzia in questa sede considerato, alla luce del dato testuale della clausola contrattuale di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 66/331313, il diritto di pegno e di diritto di ritenzione di somme di pertinenza del correntista, per qualsiasi ragione detenute dalla banca, previsto “a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro” può considerarsi senza dubbio valido e con oggetto determinato o quantomeno determinabile, tenuto conto della precisazione per cui la banca può disporne solo “fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca stessa” (cfr. doc. n. 1 parte convenuta art. 7). Per tutte le predette ragioni ed in sintesi, stante la valida ed efficace pattuizione contrattuale di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 66/331313 sottoscritto dai correntisti in data 10.03.2008, la condotta posta in essere da risulta senza CP_1 dubbio legittima e rispettosa dei principi di correttezza e buona fede, anche dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1375 c.c., non potendone che conseguire il rigetto delle domande attoree sul punto”.
Deve escludersi anche la concreta configurabilità di altre condotte contrarie a buona fede, non essendo in particolare plausibile l'allegazione di mancata conoscenza del c.d congelamento del conto corrente, pagina 12 di 13 fatto di cui il correntista non può non venire a conoscenza alla prima occasione in cui intenda fare uso del conto corrente bloccato.
30. Infine, la infondatezza dell'appello evidenzia anche quella del decimo motivo di gravame, incentrato sulla riforma del regolamento delle spese quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
31. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2 elle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 316/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGONI CORRADO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ORDELAFFI N. 4 47121 FORLI'presso il difensore avv. DRAGONI CORRADO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DRAGONI Parte_2 C.F._2
CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ORDELAFFI N. 4 47121
FORLI'presso il difensore avv. DRAGONI CORRADO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GARONE GIANFRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO
TRIESTE 95 00198 ROMApresso il difensore avv. GARONE GIANFRANCESCO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 76/2022 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 26.01.2022
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. e premesso di essere intestatari del conto corrente n. Parte_1 Parte_2
66/331313 presso lamentavano Controparte_2 che lo stesso fosse da anni congelato dalla banca perché la medesima aveva effettuato dei pagamenti alle parti vittoriose di un giudizio, nel quale gli attori unitamente a e CP_1 CP_3 erano rimasti soccombenti e assumeva di vantare nei confronti degli attori un credito per regresso di pagina 1 di 13 ammontare superiore rispetto al saldo del conto corrente, non consentendo, dunque, alcun prelievo di somme. A seguito di un carteggio intervenuto tra e il legale di e CP_1 Parte_1 tra il 15.11.2013 e il 18.11.2013, aveva calcolato l'importo di Parte_2 CP_1 cui affermava essere creditrice per la somma di € 96.100,28 per capitale ed € 8.550,00 per interessi.
Secondo gli attori, tali importi erano erronei, in quanto la banca aveva ripartito la responsabilità
solidale solo su due parti, ovvero essa stessa e non aveva Parte_1 Parte_2 tenuto conto della sua responsabilità solidale unitamente a quella di per la quota di CP_3
1/3 cadauna e la condotta dell'istituto di credito era illegittima, dal momento che teneva vincolato il conto corrente degli attori, consentendo che lo stesso fosse eroso dalle competenze bancarie e dalle spese di bollo. Con riferimento alla corretta quantificazione del dovuto, e Parte_1 [...] deducevano che: la sentenza n. 701/2008 del Tribunale di Forlì aveva condannato in Parte_2 solido e alla rifusione della Parte_2 CP_4 CP_3 somma di € 516.456,90 oltre interessi e la banca aveva già stornato ai fini del pagamento alle parti vittoriose due prodotti finanziari per un importo complessivo di € 537.127,56 con un'eccedenza di €
20.670,66 a credito degli attori;
attraverso lo stesso provvedimento i suindicati soggetti erano stati condannati in solido al risarcimento dell'importo complessivo di € 75.000,00 oltre interessi, con la conseguenza che la quota a carico di ra pari ad € 25.000,00 e tale importo Parte_2 era stato anticipato dalla banca;
l'importo di € 25.822,84 di cui al quarto e quinto punto della sentenza era già stato pagato con i relativi interessi e spese di esecuzione da e Parte_1 [...]
a seguito dell'espropriazione immobiliare R.G. ES. n. 242/14 incardinata presso il Parte_2
Tribunale di Forlì, ragion per cui l'istituto di credito non avrebbe potuto trattenere nulla per tali voci;
con riferimento alle spese di soccombenza del giudizio di primo grado e Parte_1 [...] vrebbero dovuto pagarne solo 2/4 in quanto erano state liquidate a carico degli attori e Parte_2 di e in solido. Pertanto, gli attori avrebbero dovuto pagare la somma CP_1 CP_3 di € 16.565,00 (pari alla metà di € 33.130,00), alla quale avrebbe dovuto aggiungersi la somma di €
11.604,26, pari alla metà dell'imposta di registro della sentenza, che ammontava ad € 23.208,52. Con riferimento alla sentenza emessa all'esito del giudizio di appello, nulla era dovuto dagli attori all'istituto di credito, in quanto la quota delle spese legali a carico dei medesimi era già stata pagata a una delle parti vittoriose a seguito della suindicata procedura esecutiva, mentre le spese legali liquidate in favore dell'altra parte vittoriosa sembrava fossero state versate da . Dunque, il saldo del CP_1 conto corrente di e era di € 15.503,27 e avrebbe dovuto Parte_1 Parte_2 essere svincolato dalla banca almeno per tale somma.
2. Conseguentemente, chiedevano l'accertamento che nulla era dovuto a e che avevano CP_1 diritto alla restituzione della somma di € 15.503,27 o quella ritenuta di giustizia, da disporre mediante lo svincolo, anche parziale, del conto corrente.
pagina 2 di 13 3. Si costituiva , rilevando l'infondatezza dell'azione, contestando integralmente quanto CP_1 ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo il rigetto dell'azione proposta dagli attori. In particolare, deduceva che: il vincolo applicato sul conto corrente degli attori era legittimo in forza del contratto di conto corrente;
la sentenza del Tribunale di Forlì aveva condannato e CP_1 CP_3 al pagamento in solido di € 516.456,90 oltre interessi già maturati alla data della sentenza, che alla data del pagamento ammontavano ad € 104.715,87, per un importo complessivo dovuto di € 621.172,77, con la conseguenza che non vi era l'eccedenza di € 20.670,66 prospettata dagli attori. Piuttosto, a fronte del pagamento della somma di € 551.979,54 sulla somma effettivamente dovuta attraverso la liquidazione di prodotti finanziari e il recupero del saldo di un conto corrente intestato anche a dichiarato nullo, era rimasta totalmente a carico di la somma Parte_2 CP_1 di € 69.193,23, che avrebbe dovuto essere pagata nella misura di un terzo da Parte_2
e quindi € 23.064,41 oltre circa € 3.465,00 a titolo di interessi legali dall'ottobre 2008 alla data del rimborso;
non era oggetto di contestazione che in ottemperanza al terzo punto del dispositivo della sentenza del Tribunale di Forlì avesse pagato l'importo complessivo di € 75.455,64, per CP_1 un terzo a carico di e, quindi per € 25.151,88 oltre € 3.778,00 a titolo di Parte_2 interessi legali da ottobre 2008; non vi era contestazione, infine, che aveva provveduto al pagamento delle le spese processuali per la somma complessiva di € 65.213,00 di cui due quarti, pari ad €
32.606,50 erano a carico degli attori oltre ad ulteriori € 4.898,00 a titolo di interessi legali;
con riferimento al giudizio di appello le spese processuali liquidate dalla Corte di Appello di Bologna gravavano per un terzo su ciascuno degli attori e per un terzo su in quanto CP_1 CP_3
non si era costituita in giudizio.
[...]
In conclusione, era creditrice nei confronti di e CP_1 Parte_1 [...] ella somma di € 92.963,55 oltre alle spese processuali del giudizio di appello e interessi Parte_2 maturandi sino al saldo.
4. Chiedevano, pertanto, il rigetto integrale delle domande proposte da e Parte_1 [...] nei confronti di e, in via riconvenzionale, di accertare il suo diritto di Parte_2 CP_1 credito in via di regresso nei confronti degli attori dell'importo complessivo di € 92.963,55 oltre le spese processuali di appello e interessi maturandi sino al saldo, disponendo altresì la compensazione legale o giudiziale di detto importo con il saldo attivo del conto corrente intestato agli attori, con condanna degli stessi al pagamento di quanto ancora dovuto all'esito della compensazione.
5. Nel corso del giudizio di primo grado, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., e Parte_1 recisavano le proprie conclusioni, domandando che venisse dichiarato: che Parte_2 il vincolo apposto da al conto corrente era da considerarsi illegittimo o comunque, posto CP_1 in violazione dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede;
il loro diritto allo svincolo del conto corrente e del saldo di € 48.001,87 oltre spese e competenze erose anno per anno dall'apposizione del vincolo e che nulla fosse dovuto dagli attori a a fronte della CP_1
pagina 3 di 13 domanda riconvenzionale;
in subordine, l'intervenuta prescrizione dell'azione di regresso attuata da e, in ulteriore subordine, il loro diritto alla restituzione o al pagamento della diversa CP_1 maggiore o minor somma che risultasse dovuta a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
6. Nelle more del giudizio di primo grado e presentavano Parte_1 Parte_2 istanza ex art. 186ter c.p.c. che veniva rigettata dal giudice di prime cure.
7. Il Tribunale di Forlì, così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2977/2019; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice e in quanto in parte Parte_1 Parte_2 inammissibili ed in parte infondate per le ragioni di cui in motivazione.
2. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta
[...] nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_2 3. ACCERTA e DICHIARA che in forza delle statuizioni di condanna di cui alle sentenze n. 701/2008
Tribunale di Forlì n. 1300/20122012 Corte Appello di Bologna, parte convenuta
[...]
è creditrice in via di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti di Controparte_2 per l'importo di euro 22.016,68. Parte_1
4. ACCERTA e DICHIARA l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui al precedente punto n. 3 del dispositivo per intervenuta compensazione giudiziale del credito con il controcredito derivante dal saldo attivo – pari ad euro 48.001,87 alla data di introduzione del presente giudizio – del conto corrente n. 66/331313 cointestato a . CP_5 Parte_2
5. ACCERTA e DICHIARA che in forza delle statuizioni di condanna di cui alle sentenze n. 701/2008
Tribunale di Forlì e n. 1300/20122012 Corte Appello di Bologna, parte convenuta Controparte_2
è creditrice in via di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti di Controparte_2
per l'importo di euro 75.084,06. Parte_2
6. ACCERTA e DICHIARA l'estinzione parziale dell'obbligazione di pagamento di cui al precedente punto n. 5 del dispositivo per intervenuta compensazione giudiziale del credito con il controcredito derivante dal saldo attivo – pari ad euro 48.001,87 alla data di introduzione del presente giudizio e al netto della già disposta compensazione giudiziale – del conto corrente n. 66/331313 cointestato a Pt_1
e .
[...] Parte_2
7. CONDANNA, per l'effetto parte attrice al pagamento in via di regresso ex art. Parte_2 1299 c.c. in favore di della restante somma pari Controparte_2 ad euro 49.098,87, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
8. CONDANNA parte attrice e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite a favore di – intesa che si liquidano in euro CP_1 Controparte_2 13.430,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
spese specifiche pari ad euro 759,00 per contributo unificato domanda riconvenzionale;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge”.
8. Il Tribunale con riferimento all'apposizione del vincolo da parte di affermava che la CP_1 condotta della banca era da considerarsi legittima e rispettosa dei principi di correttezza e buona fede, anche con riferimento alla fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. per le seguenti ragioni: l'art. 7 del contratto era da considerarsi pienamente efficace, sebbene la disposizione ivi contenuta fosse particolarmente onerosa, in quanto era stata sottoscritta dagli attori in conformità alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c.; tale clausola contrattuale era valida e rispettosa dei principi posti dall'ordinamento giuridico in quanto: la pattuizione era inquadrabile estensivamente nel solco della giurisprudenza di legittimità, che ammetteva la compensazione reciproca ed automatica di saldi attivi e passivi pagina 4 di 13 intercorrenti tra istituto di credito e correntista, in relazione ad una pluralità di rapporti e più in generale di quanto disposto dall'art. 1853 c.c.; il controcredito a titolo di regresso del condebitore solidale adempiente ai dispositivi di condanna di cui alle sentenze n. 701/2008 del Tribunale di Forlì e
1300/2012 della Corte di Appello di Bologna era certo, liquido ed esigibile e quindi compensabile;
sia nei fatti sia nel testo contrattuale le parti avevano previsto la facoltà in capo alla banca di congelare il conto corrente, quale ulteriore garanzia concessa dai correntisti a favore della banca e, poiché
l'ordinamento in materia di garanzie era connotato dall'atipicità, la stessa non poteva dirsi affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c.
9. Con riferimento alla domanda riconvenzionale di , premesso che risultava provato l'an CP_1 del diritto di credito, con riferimento al quantum il Tribunale effettuava una distinzione tra la posizione di quanto dovuto da e quali condebitori solidali e il dovuto Parte_1 Parte_2 dalla sola Parte_2
9.1. Relativamente alla posizione degli attori quali condebitori solidali, il giudice di prime cure osservava quanto segue: in ordine al punto n. 6 della sentenza del Tribunale di Forlì, a fronte del pagamento non contestato da parte dell'istituto di credito, della somma complessiva pari ad €
42.004,48 a titolo di spese di lite di primo grado, importo comprensivo di accessori di legge e spese di precetto, era creditrice nei confronti di e ella CP_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 10.501,12 ciascuno;
era altresì non contestato che la banca avesse pagato in data 5.2.2010 la somma di € 23.208,52 per spese di registrazione della sentenza per cui era creditrice nei confronti degli attori della somma di € 5.802,13 ciascuno;
con riferimento al giudizio di appello, che si era svolto senza la partecipazione di , a fronte del non contestato pagamento da parte di CP_3
della somma di € 11.873,52 a titolo di spese di lite, la stessa era creditrice nei confronti di CP_1
ella somma di € 3.957,84 ciascuno. Parte_1 Parte_2
9.2. Pertanto, secondo il Tribunale, era creditrice nei confronti di e CP_1 Parte_1 ciascuno per l'importo di € 22.016,68, per un totale complessivo di € Parte_2
44.033,36 a titolo di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. : il Tribunale provvedeva alla compensazione giudiziale tra il saldo attivo del conto corrente vincolato di € 48.001,87 e l'importo suindicato, residuando a favore degli attori un saldo di conto corrente di € 3.968,51.
9.3. Con riferimento alla posizione della sola il giudice di prime cure Parte_2 osservava quanto segue: con riferimento al punto n. 2 del dispositivo della sentenza n. 701/2008 del
Tribunale di Forlì, a fronte della condanna al pagamento della somma di € 516.456,90 per capitale e degli interessi liquidati sino alla data del pagamento, pari ad € 104.715,87, detratte le somme recuperate dalla liquidazione dei prodotti finanziari, era incontestato che avesse pagato la CP_1 differenza pari ad € 69.193,23 da dividersi per tre condebitori solidali e, pertanto, era creditrice nei confronti di della somma di € 23.064,41 oltre interessi legali dalla data di Parte_2 pagamento a quella di instaurazione del primo grado del presente giudizio;
con riferimento al punto n.
pagina 5 di 13 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di Forlì, era provato e non contestato che CP_1 avesse pagato a titolo di risarcimento danni la somma di € 75.455,64, da dividersi per tre condebitori solidali, con conseguente credito nei confronti di della somma di € Parte_2
25.151,88 oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'instaurazione del primo grado del presente giudizio.
9.4. Pertanto, secondo il giudice di prime cure, il restante credito di a titolo di regresso CP_1 nei confronti della sola era di € 53.067,38, che il Tribunale compensava Parte_2 giudizialmente con il saldo del conto corrente di € 3.968,51, con la conseguenza che
[...] ra tenuta a restituire a la somma di € 49.098,87, risultante da quest'ultima Parte_2 CP_1 compensazione.
10. Proponevano appello concludendo come segue: Parte_1 Parte_2
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 76/2022 del Tribunale di Forlì in data 24/01 – 26/01/2022, in totale riforma della stessa e con rigetto dell'avversaria domanda riconvenzionale, - dichiarare, con riferimento al c/c 66/331313 acceso presso filiale di Forlì, che gli odierni appellanti hanno diritto al CP_4 pagamento della somma di € 12.416,29 o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi;
- dichiarare che il vincolo apposto da parte di al c/c 66/331313 CP_1 risulta illegittimo o, comunque, applicato in violazione dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede;
- dichiarare altresì il diritto degli appellanti al pagamento della somma, nella misura di giustizia, che risulti dovuta a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, oltre interessi;
- il tutto con le conseguenti pronunce di condanna al pagamento a carico di parte appellata;
- con vittoria di spese e compenso professionale, anche per il giudizio di primo grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
11. Con il primo motivo di appello e censuravano la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Forlì, nella parte in cui riteneva che i calcoli di non fossero stati CP_1 da essi contestati, con conseguente erronea applicazione dell'art. 115, co. 1, c.p.c. Al riguardo gli appellanti affermavano che il giudice avrebbe erroneamente recepito in sentenza i conteggi realizzati da in ordine a ogni singola posta in discussione, in quanto non sarebbero stati oggetto di CP_1 contestazione, quando, invece, gli appellanti non solo li avevano contestati, ma addirittura li avevano confutati attraverso dei conteggi analitici.
12. Con il secondo motivo di appello e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva quantificato l'importo dovuto a titolo di interessi legali sulla somma di € 516.456,90 nella misura di € 104.715,87. Secondo gli appellanti, gli interessi legali dovuti dal 19.7.2008, data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Forlì, al 2.9.2019, data di instaurazione del primo grado del presente giudizio, ammontavano ad € 74.889,07, anche se gli interessi, in realtà andavano correttamente calcolati dal 15.11.2013, data della prima costituzione in mora, al 2.9.2019, data della instaurazione del giudizio.
13. Con il terzo motivo di appello e censuravano la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata nella parte in cui statuiva che avrebbe dovuto Parte_2
pagina 6 di 13 provvedere al pagamento della somma di € 23.064,41 già pagata da , unitamente agli CP_1 interessi legali dalla data del pagamento alla data di instaurazione del giudizio di prime cure, dal momento che l'importo era da considerarsi erroneo e non poteva essere gravato da interessi legali, in quanto già inclusi. Con riferimento alla refusione della somma di € 516.456,90 erano stati smobilizzati due asset finanziari, rispettivamente, per le somme di € 327.375,81 ed € 209.751,75 per un totale di €
537.127,56, al quale andava aggiunto il saldo dell'ulteriore conto corrente pari ad € 17.039,69, la cui debenza era stata riconosciuta da , con la conseguenza che la somma nominalmente di CP_1 pertinenza degli attori, già a disposizione dell'istituto di credito per provvedere al pagamento, ammontava ad € 554.167,25. Quindi, rispetto alla somma di € 516.456,90 vi era un'eccedenza di €
37.710,35 da valutare a favore degli appellanti e dalla differenza tra tale ultimo importo e l'importo di
€ 15.248,91, quali interessi legali su € 516.456,90 nel periodo intercorrente tra il 15.11.2013 e il
2.9.2019, ne derivava un saldo a beneficio di e per Parte_2 Parte_1
l'importo di € 22.461,44.
14. Con il quarto motivo di appello e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Forlì nella parte in cui osservava che ra debitrice Parte_2 della somma di € 27.682,44, invece che della somma di € 25.000,00, dal momento che anche su tale importo andavano computati gli interessi legali dal 15.11.2013 al 02.09.2019, pari ad € 738,16, con la conseguenza che gli appellanti avrebbero dovuto pagare complessivamente la somma di € 25.738,16.
15. Con il quinto motivo di appello e censuravano la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata, deducendo che il Tribunale avrebbe recepito totalmente i conteggi di
, con riferimento alle spese di soccombenza di cui alla sentenza n. 701/2008 del Tribunale CP_1 di Forlì. Secondo e gli stessi avrebbero dovuto pagare tali Parte_1 Parte_2 voci nella misura della metà del totale di € 62.764,52 e pertanto avrebbero dovuto rifondere congiuntamente la somma pari ad € 31.382,26 e gli interessi su detta somma dal 15.11.2013 al 2.9.2019 erano pari ad € 926,60, con la conseguenza che gli appellanti avrebbero dovuto pagare complessivamente la somma di € 32.308,86.
16. Con il sesto motivo di appello e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Forlì, lamentando che, con riferimento alle spese del giudizio d'appello, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che l'importo andasse diviso per tre condebitori solidali, quando e si erano costituiti quale unica parte Parte_2 Parte_1 processuale nella qualità di appellanti principali, mentre era appellante incidentale. CP_1
Conseguentemente, gli appellanti avrebbero potuto essere escussi da complessivamente CP_1 per la metà delle spese processuali, sebbene nulla fosse dovuto, dal momento che avevano già provveduto al pagamento a seguito del procedimento di esecuzione R.G. ES. n. 242/14 presso il
Tribunale di Forlì.
pagina 7 di 13 17. Con il settimo motivo di appello e censuravano la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata, con riferimento alla ricostruzione dei conteggi relativi al rapporto tra il saldo del conto corrente e l'ammontare dell'azione di regresso. Secondo gli appellanti, alla luce della corretta ricostruzione dei conteggi relativi al rapporto tra il saldo del c/c e l'ammontare dell'azione di regresso, gli stessi erano titolari di un saldo di conto corrente per la somma di € 48.001,87 e di un diritto di credito di € 22.461,44 per un totale complessivo di € 70.463,31, somma dalla quale andavano detratti gli importi dovuti a di € 25.738,16 ed € 32.308,86, con il risultato che il saldo a favore CP_1 degli appellanti era di ammontare di € 12.416,29.
18. Con l'ottavo motivo di appello e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza del giudice di prime cure, lamentando che il Tribunale di Forlì avrebbe erroneamente affermato che il credito azionato in via di regresso dalla banca era da considerarsi certo, liquido ed esigibile, con conseguente erronea applicazione dell'art. 7 delle condizioni generali del contratto di conto corrente, il quale disponeva che l'istituto di credito poteva disporre il vincolo sul conto corrente fino a concorrenza del credito vantato. Infatti, doveva ritenersi inesistente il diritto di ritenzione ivi previsto, in quanto per credito vantato doveva intendersi non un credito unilateralmente e arbitrariamente rivendicato, bensì un credito poggiante su parametri chiari ed univoci e alla luce dei conteggi corretti il credito oggetto dell'azione di regresso non poteva ritenersi certo.
19. Con il nono motivo di appello e censuravano la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata, lamentando che il giudice di prime cure non aveva motivato in ordine alla domanda di declaratoria di illegittimità del vincolo apposto da al conto corrente di CP_1 titolarità degli attori, in quanto applicato in violazione dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede per i seguenti motivi: per anni , senza alcun accertamento giudiziario delle CP_1 proprie pretese, non aveva permesso la disponibilità della somma depositata, con conseguente erosione del capitale per spese, competenze e mancato godimento di interessi;
i correntisti non avevano mai ricevuto, direttamente, nel corso degli anni, alcuna comunicazione in ordine al vincolo disposto dalla banca sul conto corrente e sulle relative motivazioni, limitandosi a riscontrare una diffida CP_1 del precedente legale di e inoltrata in data 13.11.2013; i Parte_1 Parte_2 correntisti non avevano mai ricevuto direttamente alcuna specifica richiesta di regresso per somme anticipate a terzi dalla banca o ricevuto qualsivoglia diretta costituzione in mora. Il tutto si era limitato al tenore della raccomandata suindicata;
dagli estratti conto non risultava alcuna annotazione sul conto di alcuna posta passiva relativa ad un preteso credito da opporre in compensazione e tale ultima circostanza risultava anche dal tenore degli scritti difensivi di . Da tale condotta, secondo CP_1
l'appellante, derivava per l'obbligo di risarcimento danni nei confronti degli appellanti, la CP_1 cui quantificazione si affidava all'apprezzamento della Corte di Appello.
pagina 8 di 13 20. Con il decimo motivo di appello e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Forlì in punto di spese processuali dato che la sentenza avrebbe dovuto essere integralmente riformata.
21. Si costituiva in giudizio Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per difetto dei presupposti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., con correlata condanna degli appellanti alla sanzione ex art. 283, 2° co., c.p.c.: I – Rigettare integralmente l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 siccome improponibile, inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
II – Condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio. Salvo ogni diritto”.
22. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
23. Appare opportuno esaminare unitariamente i motivi di gravame dal primo al quinto nonché il settimo, in quanto tutti incentrati sulla erroneità del calcolo degli interessi rivendicati da parte appellata.
24. In primo luogo, deve evidenziarsi la correttezza del computo degli interessi legali sulla somma capitale, liquidata con sentenza n. 701 del 2008 del Tribunale di Forlì in “euro 516.456,90, oltre interessi come in motivazione” (in questi termini il dispositivo della sentenza).
In motivazione detta sentenza chiarisce che gli interessi vanno calcolati dalla data dell'accredito dell'assegno bancario di un miliardo di lire, emesso dal in data 29 marzo 2001 in Controparte_6 favore di fino alla data del pagamento della somma capitale all'avente diritto (vedi Parte_2
p. 43 della sentenza n- 701 del 2008 Trib. Forlì): “va anzitutto disposto l'obbligo restitutorio dell'intero importo oggetto della complessiva operazione pari a euro 516.456,90, oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'accredito bancario (in ragione dell'accertata malafede) e fino al saldo effettivo;
ed ovviamente le somme dovranno essere restituite pro quota agli eredi degli aventi diritto”.
Parte appellante ha sostenuto che tali interessi legali dovessero decorrere dalla data di messa in mora degli appellanti (15.11.2013) fino al 2.9.2019, data di instaurazione del primo grado del presente giudizio.
Tale assunto è infondato.
Parte appellata ha giustamente pagato agli aventi diritto la somma di euro 516.456,90, oltre interessi dalla data dell'accredito bancario (29 marzo 2001) al saldo effettivo, avvenuto in data 14 ottobre 2008
(vedi doc. 4 e 5 in fascicolo di primo grado). CP_1
Tale periodo di decorrenza è stato, infatti, accertato con sentenza passata in giudicato ed è dunque incontestabile.
Ne consegue la correttezza dei calcoli di interessi legali sulle somme pagate da agli aventi CP_1 diritto in base alla sentenza n. 7091 del 2008 del Tribunale di Forlì.
pagina 9 di 13 25. Tutti i motivi dal secondo al quinto (nonché il settimo) recano la stessa censura in ordine al computo degli interessi legali da conteggiare sulla somma pagata da agli aventi diritto ed CP_1 oggetto di azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti delle parti appellanti, quali parti condebitrici solidali in forza della sentenza n. 701 del 2008 Trib. Forlì.
Secondo parte appellante, tali interessi dovrebbero decorrere non già dalla data del pagamento del credito per capitale e interessi effettuato da in favore dei creditori aventi diritto bensì dalla CP_1 successiva data della messa in mora (cioè il 15.11.2013).
Dall'adozione di tale diverso criterio di computo degli interessi discenderebbe ovviamente un diverso conteggio delle somme oggetto della azione di regresso.
L'assunto è infondato.
Come correttamente affermato dal Tribunale, il condebitore che ha pagato e che agisce in regresso nei confronti degli altri condebitori ha diritto agli interessi legali su quanto pagato al creditore con decorrenza dal giorno del pagamento.
Deve ritenersi applicabile il principio generale di cui all'art. 1282 c.c..
Il credito di regresso è un credito liquido ed esigibile e come tale produce interessi di pieno diritto.
Il credito è liquido, in quanto corrisponde alle somme pagate al creditore originario dal condebitore che agisce in regresso.
Il credito è esigibile, in quanto non è previsto un termine per l'adempimento della obbligazione che la legge pone in capo al condebitore convenuto in sede di regresso e dunque ai sensi dell'art. 1183 primo comma c.c., “se non è determinato il tempo o in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore”
(nel caso di specie il condebitore che agisce in regresso) “può esigerla immediatamente”.
Non è, dunque, necessaria la messa in mora, ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme pagate dal condebitore che agisce in regresso ex art. 1299 c.c..
Diversamente opinando, può ritenersi, in ogni caso, una fattispecie di mora ex re, ai sensi dell'art. 1219
n. c.c., tenuto conto della natura pecuniaria della obbligazione in capo al condebitore convenuto in sede di regresso (dunque, da eseguirsi al domicilio del creditore) e della mancanza di un termine per l'adempimento e dunque della immediata esigibilità della prestazione.
Del resto, se così non fosse, il condebitore convenuto in sede di regresso finirebbe per avvantaggiarsi indebitamente del pagamento effettuato dal condebitore solidale, evitando di pagare a quest'ultimo interessi, che, invece, in assenza del predetto pagamento, avrebbe dovuto pagare al creditore originario.
26. La correttezza della determinazione del credito di regresso per capitale e interessi legali, con decorrenza degli interessi legali nel periodo tra la data del pagamento effettuato al creditore originario da parte del condebitore fino alla data della instaurazione del presente giudizio in primo CP_1 grado, fa sì che sia errato ogni ricalcolo, fondato sulla diversa decorrenza pretesa da parte appellante
(messa in mora del 15.11.2013).
pagina 10 di 13 27. Tutte le superiori considerazioni dimostrano anche l'infondatezza del primo motivo di appello, evidenziando che la decisione del tribunale non si è fondata su di un'errata applicazione del principio di non contestazione ma sulla corretta applicazione dei principi giuridici sopra estrinsecati.
28. Anche il sesto motivo di gravame è infondato.
In primo luogo, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la quota interna individuale di responsabilità nell'obbligazione solidale, facente capo a ciascun condebitore, fosse pari a un terzo.
Il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1300/2012, è il seguente:
“rigetta l'appello proposto da e;
rigetta l'appello interposto in via Parte_2 Parte_1 incidentale dalla;
condanna i predetti in solido alla refusione in favore degli Controparte_7 appellati costituiti dalle spese sostenute nel presente grado di giudizio, in favore di ciascuno liquidate in euro 2800 per diritti ed euro 5000 per onorari, oltre spese generali tributi e contributi come per legge”.
In mancanza di una specifica diversa previsione nel titolo, rappresentato dalla sentenza predetta, deve applicarsi la previsione di cui all'art. 1298 secondo comma c.c., in base alla quale “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
In applicazione di tale criterio, la quota di ciascuno dei tre condebitori solidali ( , Parte_1 Parte_2
e ) è pari a un terzo del debito solidale.
[...] CP_1
In secondo luogo, parte appellante non può opporre il pagamento delle spese processuali (relative alla causa d'appello conclusa con la predetta sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1300/2012), avvenuto in sede esecutiva a seguito dell'intervento del creditore tale in forza del Controparte_8 dispositivo della sentenza de qua.
Parte appellata ha dimostrato di aver effettuato tale pagamento con bonifico. CP_1
L'effettuazione di tale pagamento è stata tempestivamente comunicata ai condebitori con la messa in mora del 15.11.2013.
Successivamente, come dimostrato documentalmente da parte appellante, è Controparte_8 intervenuto nella procedura esecutiva a carico di e , RGE n. 242 del Parte_1 Parte_2
2014 Trib Forlì, per far valere il credito per spese del predetto giudizio di appello, conclusosi con la sentenza n. 1300 del 2012 della C.A. di Bologna, e tale credito è stato soddisfatto mediante la distribuzione del ricavato [si vedano: atto di precetto in data 31/10/'13 per le spese di appello liquidate in favore di (doc. n. 16); - atto di intervento nella procedura esecutiva per tale Controparte_8 credito precettato (doc. n. 17); progetto di riparto (v. doc. n. 14) ed esecutorietà del piano di riparto approvato dai creditori, in data 9.11.2018, doc. n. 15)].
Peraltro, tale pagamento non è opponibile a , quale creditore che agisce in sede di regresso. CP_1
ha pagato il credito (per il quale è intervenuto in quella procedura CP_1 Controparte_8 esecutiva) ben cinque anni prima della distribuzione del ricavato;
d'altro canto, i condebitori esecutati pagina 11 di 13 in quella sede, e erano stati informati di tale pagamento effettuato da Parte_1 Parte_2
nel novembre 2013. CP_1
I condebitori esecutati avrebbero, quindi, dovuto proporre opposizione all'esecuzione, deducendo l'avvenuta estinzione del credito, in forza del quale operava l'intervento nella Controparte_8 procedura esecutiva.
Non avendolo fatto, tale pagamento non è legittimamente opponibile al condebitore , attore in CP_1 sede di regresso.
29. È infondato l'ottavo motivo di gravame.
L'art. 7 delle “norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari da parte di
, parti integranti del modulo di apertura di conto corrente, deposito titoli e prestazione Controparte_2 di servizi finanziari n. 66/331313 di data 10.3.2008 (rubricato “pegno, ritenzione e compensazione.
Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dai clienti” ed espressamente approvato e sottoscritto dai clienti) prevede che “La a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente,
CP_4 presente o futuro, anche se non sia liquido od esigibile ed anche se cambiario o se assistito da altra garanzia reale o personale, ovvero se riveniente da incarichi ricevuti dal Cliente è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti
CP_4 del Cliente di cui la può comunque disporre anche in forza di mandati conferitile dal Cliente,
CP_4 fino a concorrenza del credito vantato dalla stessa. In particolare, le cessioni di credito e le
CP_4 garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della garantiscono con l'intero
CP_4 valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della medesima verso lo stesso soggetto”.
CP_4
In base a tale clausola, era dunque legittimata a operare il c.d. congelamento del conto CP_1 corrente intestato alle parti appellanti.
Deve, al riguardo, condividersi e confermarsi la motivazione sul punto del primo giudice:
“Ferma dunque la piena autonomia strutturale e funzionale dell'istituto tipico della fideiussione e dell'istituto atipico a carattere di garanzia in questa sede considerato, alla luce del dato testuale della clausola contrattuale di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 66/331313, il diritto di pegno e di diritto di ritenzione di somme di pertinenza del correntista, per qualsiasi ragione detenute dalla banca, previsto “a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro” può considerarsi senza dubbio valido e con oggetto determinato o quantomeno determinabile, tenuto conto della precisazione per cui la banca può disporne solo “fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca stessa” (cfr. doc. n. 1 parte convenuta art. 7). Per tutte le predette ragioni ed in sintesi, stante la valida ed efficace pattuizione contrattuale di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 66/331313 sottoscritto dai correntisti in data 10.03.2008, la condotta posta in essere da risulta senza CP_1 dubbio legittima e rispettosa dei principi di correttezza e buona fede, anche dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1375 c.c., non potendone che conseguire il rigetto delle domande attoree sul punto”.
Deve escludersi anche la concreta configurabilità di altre condotte contrarie a buona fede, non essendo in particolare plausibile l'allegazione di mancata conoscenza del c.d congelamento del conto corrente, pagina 12 di 13 fatto di cui il correntista non può non venire a conoscenza alla prima occasione in cui intenda fare uso del conto corrente bloccato.
30. Infine, la infondatezza dell'appello evidenzia anche quella del decimo motivo di gravame, incentrato sulla riforma del regolamento delle spese quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
31. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2 elle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
14.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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