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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/09/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 4987/2018 Verbale di Udienza del giorno 24 settembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 24 settembre 2025 ; vista la nota conclusiva per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti conclude per l'accoglimento dell'opposizione, con condanna dell'opposto alle spese del giudizio;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta che chiede il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese del giudizio;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 24 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4987/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
, C.F.: nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Campania (AV) il 21/03/1936 , rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Christyan Fiore
(c.f.: )), in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di CodiceFiscale_2
citazione in opposizione, elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTE
E
, in persona dell'omonimo titolare, con sede in Controparte_1
Teora alla C. da Civita Superiore, P.IV , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IV_1
Antonio Rosania, (C.F.: ), in virtù di procura rilasciata in CodiceFiscale_3
calce alla comparsa di costituzione e risposta, e elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Persona_1
nella fase di precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1281/2018 (R.G. n. 3663/2018), emesso in data
12/10/2018 dal Tribunale di Avellino con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore dell della somma di € 14.300,00 oltre interessi e spese Controparte_1
del monitorio per pagamento lavori edili scaturenti dal contratto di appalto intercorso in data 19/10/2015 tra , nella qualità di delegato di Persona_2 Parte_1
e l .
[...] Controparte_1
L'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto deducendo di essere comproprietaria unitamente alle tre figlie dell'immobile sito in Conza della Campania
e che era stata affidata all' la sola “Costruzione di un vano scala al Controparte_1
servizio di fabbricato rurale ad uso abitazione e depositi sito in Conza della Campania
(AV), alla c.da Pescara, individuato al N.C.E.U. foglio n. 10, parttic. N- 110- 1407 sub
1-2” per il prezzo a corpo di € 17.000,00, giusto art. 5 del contratto di appalto.
I lavori terminavano in data 11/02/2016 giusta comunicazione di ultimazione dei lavori del D.L. Specificava di aver versato all'opposto la somma di € 11.000,00 in data
19/11/2015 e € 14.300,00 in data 10/06/2016 entrambe a mezzo bonifici bancari, oltre
€ 1.606,00 per scavo e smaltimento rifiuti, € 244,00 per indagine MASW, € 275,00per prove di compressione oltre € 10.000,00 in contanti.
A fronte dei bonifici ricevuti, l'Impresa emetteva la fattura n. 10 del 16.11.2015 per un importo pari ad € 11.000,00 e la fattura n. 14 dell'08.06.2016 per un importo di €
14.300,00. Senonchè, in data 03.11.2016 perveniva la fattura n.25 anch'essa per un importo pari ad € 14.300,00, indicante la medesima causale della precedente.
L'opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il contratto di appalto intercorso con la era stato sottoscritto unicamente dal IG. Controparte_1
, sia in proprio, sia in qualità di delegato della IG.ra Persona_2 Parte_1
e delle figlie, e
[...] Persona_3 Controparte_2 Per_4
tanto perché ancora tutte tutte comproprietarie in quota pro indivisa del
[...]
fabbricato oggetto di appalto. Rilevava quindi di non essere tenuta a pagare lavori da lei non commissionati in quanto non avente interesse alla realizzazione, ma a cui aveva semplicemente prestato disponibilità all'esecuzione su quell'immobile per esserne comproprietaria con terzi.
Per cui unico legittimato passivo secondo l'opponente era il sig. a Persona_2
cui erano intestati il contratto di appalto, le fatture, i bonifici sono tutti intestati ed
Eccepiva inoltre il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e la carenza di prova del preteso credito.
L'opponente infine, evidenziato di aver corrisposto all'Impresa una somma maggiore di quella pattuita in contratto, avanzava domanda riconvenzionale per il rimborso della somma di € 15.000,00 oltre € 750,00 quale penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e così concludeva:
“a) In via assolutamente preliminare: ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'incertezza del rapporto negoziale e l'insussistenza del credito azionato sia nel suo ammontare che per come richiesto”.
b) In via principale: Accertare e dichiarare la inammissibilità, la improcedibilità, la infondatezza in fatto e in diritto dell'impugnato decreto ingiuntivo, e comunque revocare il D.I. n. 1281/2018, emesso dal Tribunale di Avellino, per mancanza di presupposti e per assoluta infondatezza della pretesa creditoria, ovvero per inesistenza del credito vantato;
c) Sempre preliminarmente: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna opponente, IG.ra , per tutte le motivazioni innanzi Parte_1
indicate;
d) In via gradata: Dichiarare la improcedibilità della domanda del creditore azionata in ricorso monitorio per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte dell'odierna opposta.
Nel merito: Annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 1281/2018 del 17.10.2018, emesso dal Tribunale di Avellino, e ciò per insussistenza del credito azionato e per infondatezza, in fatto e diritto, della pretesa economica della Controparte_1
per tutte le motivazioni esposte in narrativa, nonché per la inidoneità della
[...]
documentazione prodotta a costituire idonea prova del credito attivato, oltre che per insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa a causa dell'avvenuto integrale pagamento dei lavori eseguiti e portati dalla fattura dedotta, atteso che la parte committente ha corrisposto somme ben maggiori di quanto pattuito.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce Controparte_1
delle maggiori somme corrisposte dalla parte opponente.”
In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare la tardività della consegna dei lavori da parte della di gg.25 e la differenza corrisposta in più da parte Controparte_1
committente rispetto a quanto concordato dalle parti nel contratto di appalto, come innanzi specificato e per l'effetto:
-Condannare essa a corrispondere a titolo di penale pecuniaria la Controparte_1
somma di € 750,00, ed a restituire la somma corrisposta in più rispetto alla somma pattuita e nell'ammontare di € 15.000,00, ovvero in via subordinata, ai sensi dell'art. 2058, comma secondo, Cod. Civ., il risarcimento del danno per equivalente, anche per i lavori non eseguiti, con condanna della al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 15.750,00, ovvero alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
-
Condannare l'opposta al pagamento delle spese ed onorario di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, per averne fatto anticipo”. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l che Controparte_1
impugnava l'avversa domanda e in particolare l'eccepito difetto di legittimazione passiva risultando per tabulas che nel contratto di appalto si leggeva (che “il sig.
….partecipa al presente atto in qualità di delegato della sig.ra Persona_2 [...]
, comproprietaria congiuntamente alle figlie del fabbricato Parte_1
rurale…” e ancora che: “la sig.ra , INTENDE ESEGUIRE Parte_1
i lavori di costruzione di un vano scala al servizio del fabbricato rurale ad uso abitazione e depositi sito in Conza della Campania (AV), alla c.da Pescara, individuato al N.C.E.U. foglio n. 10, parttic. N- 110- 1407 sub 1-2”.
Da tanto discendeva la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio in capo alla odierna opponente.
Né l'azione doveva essere proposta, come sostenuto dall'opponente, nei confronti di tutti i comproprietari stante la solidarietà dell'obbligazione che non richiede un litisconsorzio necessario.
Quanto alla fondatezza del credito ingiunto rilevava che la fattura n. 25 del 03.11.2016 di € 14.300,00, posta a base dell'opposto D.I. non era la ripetizione della fattura n. 14 emessa in data
08.06.2016 di pari importo in quanto l'importo complessivo dei lavori non veniva fissato tra le parti per un ammontare complessivo pari ad € 17.000,00 in quanto all'art. 5 del contratto di appalto era previsto che : “Alla firma del presente contratto verrà corrisposta la somma di € 17.000,00 + iva 10%...Le parti convengono che l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogniqualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di € 1.000,00+ iva….La liquidazione della rata finale verrà effettuata ad ultimazione dei lavori”.
Inoltre il lavori non furono pattuiti a corpo come desumibile dall'art. 3: “L'importo complessivo dei lavori sarà liquidato a misura, secondo le relative categorie di lavoro”. Aggiungeva infine che non vi era prova che la opponente avesse versato alla firma del contratto alla la somma dovuta e pattuita a titolo di acconto Controparte_1 pari ad € 17.000,00, così come non vi era prova di tutte le altre somme che l'opponente assumeva di aver versato in contanti.
Contrastava infine la domanda riconvenzionale in ordine alle somme versate in eccedenza, nonchè in ordine alla chiesta applicazione della penale rilevando che l'art. 8 del contratto non prevedeva il termine di 3 mesi per la conclusione dei lavori che si erano dilungati avendo l'opponente commissionato altri lavori oltre quelli pattuiti.
L'opposto chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1)In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
1281/2018, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
2) in via principale, rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della opponente, sig.ra , per le ragioni di cui al punto n.1 della presente Parte_1
comparsa di costituzione e risposta.
3)semprein via principale, rigettare la eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione perché infondata in fatto ed in diritto.
4) Nel merito, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiunto n. 1281/2018 del
17.10.2018 emesso dal Tribunale di Avellino e notificato a mezzo posta il 19.10.2018, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa.
5) confermare in toto e in ogni sua parte il detto decreto per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento, in Parte_1
favore della , in persona dell'omonimo titolare, con sede Controparte_1
in Teora alla Via Civita Superiore, P. IV , della somma capitale di € P.IV_1
14.300,00, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre accessori ed interessi di legge, dalla scadenza della fattura al saldo.
6) Rigettare le domande riconvenzionali formulate dalla opponente, per essere le stesse destituite di ogni fondamento giuridico e fattuale per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto.
6) Condannare la odierna opponente, sig.ra , al pagamento delle Parte_1
spese, diritti ed onorari di lite, oltre IV e CPA , come per legge, sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione a d.i. “
Alla prima udienza di comparizione veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediazione. Fallita la conciliazione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie istruttorie,
Venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti. Terminata la prova veniva fissata l'udienza del 24.9.2025 per la discussione ex art. 281 sexies cpc con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusionali.
DIRITTO
In via preliminare vanno esaminate le eccezioni sollevate dall'opponente.
La sostiene in primis di non essere legittimata passivamente in quanto il Parte_1
contratto di appalto de quo è stato redatto e sottoscritto da sia in Persona_2
proprio, poiché di fatto unitamente alla figlia della IG.ra abitava l'immobile Parte_1
dove è stato eseguito il vano scala, e sia in qualità di delegato della IG.ra Parte_1
e delle figlie, e
[...] Persona_3 Controparte_2 Per_4
comproprietarie in quota pro indivisa del fabbricato oggetto di appalto, tanto
[...]
che le fatture dei lavori vedevano il quale destinatario e i bonifici di Per_2
pagamento risultano effettuati da questi.
L'opponente eccepisce altresì di essere esclusivamente comproprietaria di quote pro indivise dell'immobile unitamente alle figlie per cui il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso esclusivamente nei suoi confronti, bensì nei confronti di tutti i proprietari.
Nella fattispecie, esaminato il contratto di appalto del 19/10/2015 stipulato con l'impresa , è evidente che ha agito in nome e per Controparte_1 Persona_2
conto della comproprietaria, , che rimane la vera committente. Il Parte_1
è infatti un semplice rappresentante e gli effetti giuridici del contratto Per_2
ricadono direttamente sulla proprietaria.
Dal contratto di appalto, in atti, risulta che ha agito non in proprio ma in Per_2
rappresentanza della suocera comproprietaria dell'appartamento oggetto dei lavori di appalto eseguiti dallo E di ciò ne viene dato atto anche in citazione laddove CP_1
si riconosce che il fosse il delegato delle comproprietarie dell'immobile. Per Per_2
di più nella premessa del contratto di appalto si legge:” la sig.ra Parte_1
, INTENDE ESEGUIRE i lavori di costruzione di un vano scala……”
[...]
La giurisprudenza ha chiarito che “nel contratto di appalto, la qualità di committente può anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente e l'appaltatore, il quale resta obbligato verso il primo ad adempiere alla prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso” (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, sezione civile, Ordinanza 10 settembre 2020, n. 18792; in termini, vedasi altresì Cass. Sez. 2,
22/06/2017, 15508). ..."
In ordine alla seconda eccezione si osserva che ove si dovesse ritenere - come sostenuto dalla difesa opponente - che tenuti all'obbligazione di pagamento siano tutti i comproprietari dell'immobile de quo, allora, trattandosi di un unico contratto con previsione di un unico corrispettivo per la totalità dei lavori, questi sarebbero solidalmente tenuti ex art. 1294 c.c.. Ed allora, si ricorda che l'obbligazione solidale passiva non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito;
sicchè non sarebbe ravvisabile un litisconsorzio necessario nella presente fattispecie, atteso che l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile ma appunto rapporti giuridici connessi ma distinti ed il creditore, come ricordato, può rivolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori (cfr. ex multis Cass. Civile Ord. L Num. 5415 Anno 2022).
Ne discende come l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della domanda di pagamento debba essere rigettata. Per quanto attiene al merito della pretesa azionata in giudizio si deve, in generale, osservare come la Corte di Cassazione abbia più volte precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria, che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. L'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass., sez. III, 17.09.2013, n. 21169;
Cass., sez. III, 12.01.2006, n. 419). La Corte di Cassazione ha, poi, affermato che configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa ( ex multis Cass. 5071/ 2009;
17371/2003). Ciò in quanto un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. In applicazione ai suindicati principi, con riferimento al credito vantato dall'appaltatore, la Corte di
Cassazione ha, altresì, precisato che “ in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, non costituisce prova del credito vantato dall'appaltatore, né la fattura dallo stesso emessa, trattandosi di documento di natura fiscale, valido come prova scritta a soli fini della concessione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c., ma che, trattandosi di documento proveniente dalla parte, non costituisce prova del credito contestato nel giudizio di merito conseguente all'opposizione, governato, quanto ai principi della prova e del relativo onere, dalle regole comuni. Allo stesso modo, in detto giudizio, la prova del credito vantato dell'appaltatore non può essere tratta dalla contabilità del direttore dei lavori, se non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto normalmente legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica”
(Cass. 10860/2007 5632/96; Cass.. 2333/95). Si deve, inoltre, ricordare come l'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi delle pretese giudiziali comporta, secondo i principi generali, che l'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione (o invocazione) dei suoi effetti giuridici e prova del medesimo (fatto allegato) ovvero, sotto altro profilo, in disponibilità dell'oggetto, disponibilità degli effetti (ove non automatici), disponibilità delle prove.
Schematizzazione che va coordinata con il principio dettato dall'art. 115 c.p.c.
E' pacifico che tra le parti sia stato stipulato in data 19/10/2015 contratto di appalto per la “Realizzazione di costruzione di un vano scala in C.A. al servizio di fabbricato rurale ad uso abitazione e depositi sito in Conza della Campania (AV), alla c.da Pescara, individuato al N.C.E.U. foglio n. 10, parttic. N- 110- 1407 sub 1-2”. In detto contratto all'art. 3 viene stabilito che” l'importo complessivo dei lavori sarà liquidato a misura”
e all'art.4 viene stabilito che” il corrispettivo …..è stipulato a misura ed i lavori saranno contabilizzati sulla base delle quantità realizzate e con l'applicazione di prezzi unitari offerti dall'impresa” Quanto al pagamento del prezzo all'art. 5) viene convenuto: “Alla firma del presente contratto verrà corrisposta la somma di € 17.000,00 + iva 10%...Le parti convengono che l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogniqualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di € 1.000,00+ iva….La liquidazione della rata finale verrà effettuata ad ultimazione dei lavori”
Dalla documentazione versata in atti dalla committente si evincono n. 2 bonifici di €
11.000,00 comprensivi di IV e € 14.300,00 comprensivi di IV.
Inoltre ha depositato ricevute sottoscritte da per un totale di € Controparte_1
10.000,00. L'Impresa contesta tali ricevute evidenziando che le stesse riportano data antecedente di circa 7 mesi dalla stipula del contratto di appalto, riportano lavori richiesti circa un anno dopo e che inoltre non è indicato il nome del pagante.
L'opposto inoltre ha sostenuto che la fattura oggetto del monitorio si riferisse ad altri lavori richiesti dal nella qualità, di cui al documento aggiuntivo al contratto. Per_2
In detto ordinativo lavori a firma del sig. dell'8.3.2016 si legge : € Persona_2
11.700,00 (rivestimento in pietra) + € 17.000,00 (vano scala) + € 1.163,88 (fattura grondaie pagate da + € 1.300,00 (realizzazione n.2 pilastri) + € 275,00 (prova CP_1
c.a.) € 500,00 (malta) + € 500,00 (listelli)+ € 180,00 (telo) + € 1.664,00 (manodopera, tegole, colmi, colmo, ganci per coppi, n.10 tegole per aerazione) + € 900,00
(tompagnatura F12) + € 810,00 (tompagnatura F8) + € 337,05 (polisterolo da 5/6 per isolazione pareti) + € 360,00 (intonaco interno) + € 1.980,00 (intonaco AM2 ) + €
2.697,04 (Iva al 10%) = Totale lavori concordati ed eseguiti € 41.340,31. Riconosce che di tale importo il unitamente alla moglie per conto Persona_2 Per_3
della suocera , ha corrisposto ha corrisposto € 11.000,00 con Parte_1
diversi acconti in contanti (dal riportati anche nell'ordinativo dell'8.3.2016), Per_2
€ 14.3000,00 a mezzo bonifico bancario in data 10.6.2016 ed € 1.740,31 in contanti
(anche questi dal riportati nell'ordinativo dell'8.3.2016), residuando quindi Per_2
€ 14.300,00 come portata nella fattura n. 25 del 3.11.20156 .
Orbene parte opposta dimentica, nel suo conteggio di calcolare anche il bonifico effettuato da – in data 19/11/2015 di € 11.000,00 come Per_2 Per_3
documentato in atti.
Anche la contestazione riferita alle ricevute depositate dall'opponente è superata dall'ammissione scritta di avere avuto tali somme in contanti, ivi compresi i costi del rivestimento in pietra 2015(vedi documento aggiuntivo). Pertanto rilevato che la fattura di cui si chiede il saldo reca la causale “Realizzazione di costruzione di un vano scala in C.A.” e che dal documento aggiuntivo prodotto dall'opposta emerge che tra i lavori eseguiti vi è proprio tale realizzazione e che viene fissato in € 17.000,00 il “lavoro totale”, nulla può essere richiesto all'opponente per tali lavori.
La committente ha dato prova di aver versato una somma superiore a quella pattuita .
L'impresa non avendo fornito un conteggio chiaro e dettagliato dei lavori eseguiti non ha dimostrato la legittimità della sua pretesa.
Sebbene il contratto prevedesse pagamenti frazionati, la mancata rendicontazione da parte dell'impresa rende impossibile verificare se il saldo richiesto sia congruo e corrisponda effettivamente al valore dei lavori eseguiti a norma del contratto e dell'allegato patto aggiuntivo.
All'esito dell'istruttoria espletata non è emersa in maniera chiara e pacifica l'esecuzione degli ulteriori lavori di cui al documento aggiuntivo.
Già dall'interrogatorio formale deferito al ricorrente Immersi sui capi T), U) e V), riferiti ai lavori successivi che lo stesso assumeva di aver eseguito, asseriva di non ricordare molto bene le circostanze e nulla riusciva a precisare sia in ordine ai lavori che agli importi corrisposti e le causali di altri eventuali importi da corrispondersi.
Anche i testi chiamati da parte opposta nulla hanno chiarito in merito . Il teste
[...]
così dichiara”…Io ho eseguito i lavori secondo le direttive di Tes_1 CP_1
So che inizialmente , per quanto riferitomi dall' dovevamo fare
[...] CP_1
soltanto il vano scala. Successivamente sono stati eseguiti gli altri lavori”. Identica dichiarazione ha reso l'altro teste di parte opposta, . Testimone_2
Tutti i testi di parte attrice hanno confermato che alcun lavoro extra contratto era stato eseguito dall Controparte_1
Da tanto discende che l'impresa non avendo fornito prova di aver eseguito ulteriori lavori rispetto a quelli già pagati, non ha dimostrato la legittimità della sua pretesa.
Pertanto, rilevato che nel patto aggiuntivo risultano i lavori eseguiti per un ammontare complessivo di € 31.163,88, come accettato da , nella qualità, con la Persona_2
sua sottoscrizione e che sul detto importo va aggiunta l' IV al 10%, il totale che andava corrisposto all'impresa era pari a € 34.279,88. Ne consegue che la CP_1
ha percepito dall'opponente la somma documentalmente accertata di €
[...]
35.300,00 (n. 2 bonifici e ricevute per € 10.000,00) non potendo le altre somme richieste essere imputate all'Impresa. Per cui, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale sul punto, l'impresa è tenuta alla restituzione della somma CP_1
percepita in esubero dalla opponente pari a € 1.020,12, oltre interessi legali.
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale per il pagamento della penale di €
750,00, come richiesta dall'opponente per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori, non risultando con chiarezza se fosse stato apposto una data di fine lavori nel contratto stipulato tra le parti.
In accoglimento della proposta opposizione va revocato il decreto ingiuntivo n.
1281/2018.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto REVOCA il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1281/2018 (R.G. n. 3663/2018), emesso dal Tribunale di
Avellino, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ND l' opposto a restituire alla la somma di € 1.020,12 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
ND l' opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano complessivamente in € 145,50 per esborsi e € 4.227,00 per compensi oltre
15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 24 settembre 2025
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale