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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1623/2024 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Renzullo, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Torre del Greco, in via Circumvallazione, n. 44, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 22.11.2024 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 4.06.2009 nel Comune di Scafati, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 38, P. 2, Serie A, anno 2009; che dall'unione coniugale sono nati due figli, (il 19.07.2011) e Persona_1 [...]
(il 13.05.2020); che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i Persona_2
rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusto decreto di omologa di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore e depositato il 22.12.2022; hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto. 1 Fissata l'udienza del 3.6.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 3.12.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione consensuale formalizzata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore depositato il 22.12.2022 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, per come confermate dalle medesime con le dichiarazioni da esse sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) contratto C.F._1 Parte_2 C.F._2
il 4.06.2009 nel Comune di Scafati, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 38, P. 2, Serie A, anno 2009, alle condizioni di cui al ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238
e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
2 Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1623/2024 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Renzullo, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Torre del Greco, in via Circumvallazione, n. 44, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 22.11.2024 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 4.06.2009 nel Comune di Scafati, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 38, P. 2, Serie A, anno 2009; che dall'unione coniugale sono nati due figli, (il 19.07.2011) e Persona_1 [...]
(il 13.05.2020); che dopo anni di serena convivenza matrimoniale i Persona_2
rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusto decreto di omologa di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore e depositato il 22.12.2022; hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto. 1 Fissata l'udienza del 3.6.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 3.12.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente ed in atti, hanno dichiarato di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione consensuale formalizzata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore depositato il 22.12.2022 e che, a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, per come confermate dalle medesime con le dichiarazioni da esse sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) contratto C.F._1 Parte_2 C.F._2
il 4.06.2009 nel Comune di Scafati, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 38, P. 2, Serie A, anno 2009, alle condizioni di cui al ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238
e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
2 Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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