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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 10.4.2025 N. 741/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Perrone e l'Avv. Bruciafreddo, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Melito Porto Salvo, via Bruno Sergi n. 5
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: carta docente Conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
, per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito:
- accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00, c.d. Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi prevista dall'Art. 1, comma 121 della Legge 107/2015; - Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore amento in favore del doc
[...]
degli importi inerenti al riconoscimento della Carta del Pt_1
in Euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione del docente stesso;
- di voler provvedere adottando sentenza esecutiva. Con vittoria di competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, anche in ragione del mancato riconoscimento stragiudiziale del diritto qui invocato, già richiesto con diffida alla Amministrazione resistente rimasta inevasa nonostante la nettezza degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi sul punto (all.5 – comprese ricevute pec di avvenuta protocollazione della diffida da parte della amministrazione resistente)”. Non si è costituito il , il Controparte_1 quale, previa verifica della regolarità della notifica, è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 10 aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione ed esaurita la discussione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza, dandone contestuale lettura alle parti.
*** * ***
1. è un'insegnante – immessa in ruolo con decorrenza dal Parte_1
1.9.2024 presso l'I.I.S. “Pacioli” di Crema - che nel corso degli anni ha svolto i seguenti servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. docc.
1.1 – 1.4, fascicolo ricorrente):
- nell'a.s. 2020/2021, con contratto dal 18.9.2020 al 30.6.2021, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Stanga” di con completamento di CP_1 ulteriori 2 ore settimanali dal 5.11.2020 al 30.6.2021;
- nell'a.s. 2021/2022, con contratto dal 6.9.2021 al 31.8.2022, con orario completo, presso l'I.I.S. “Pacioli” di Crema;
- nell'a.s. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 31.8.2023, con orario completo, presso l'I.I.S. “Pacioli” di Crema;
- nell'a.s. 2023/2024, con contratto dal 1.09.2023 al 31.8.2024, con orario completo, presso l'I.I.S. “Pacioli” di Crema.
Con il presente giudizio, la lavoratrice si duole di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
2 Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui appresso.
*
2.1. Si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121,
Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.2. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1
3 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato,
4 strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
*
2.3. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
*
5 2.4. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*** * ***
3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto di
[...]
di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, Pt_1
2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali come per legge, avendo ella sempre prestato servizio in modo stabile e continuativo, su orario completo e per l'intero periodo delle lezioni. Non vi è spazio, invece, per l'accoglimento della domanda relativa all'a.s. 2023/2024, dal momento che, come riconosciuto dal medesimo procuratore all'udienza del 10.4.2025, per tale annualità la docente – titolare di incarico fino al 31 agosto 2024 - poteva beneficiare della carta già in via amministrativa, in forza della previsione espressa dell'art. 15 del D.L. n. 69/2023, conv. con Legge n. 103/2023, che aveva esteso il beneficio ai supplenti con incarichi annuali.
*
6 3.1. Venendo all'individuazione del bene della vita accordato, considerato che parte ricorrente, attualmente, ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettergli a disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute deve essere maggiorato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura seriale della controversia, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr.
Corte d'Appello Milano, n. 138/2024), con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione.
Per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
7 Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 10 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Perrone e l'Avv. Bruciafreddo, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Melito Porto Salvo, via Bruno Sergi n. 5
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: carta docente Conclusioni come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
, per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito:
- accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00, c.d. Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi prevista dall'Art. 1, comma 121 della Legge 107/2015; - Per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore amento in favore del doc
[...]
degli importi inerenti al riconoscimento della Carta del Pt_1
in Euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione del docente stesso;
- di voler provvedere adottando sentenza esecutiva. Con vittoria di competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, anche in ragione del mancato riconoscimento stragiudiziale del diritto qui invocato, già richiesto con diffida alla Amministrazione resistente rimasta inevasa nonostante la nettezza degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi sul punto (all.5 – comprese ricevute pec di avvenuta protocollazione della diffida da parte della amministrazione resistente)”. Non si è costituito il , il Controparte_1 quale, previa verifica della regolarità della notifica, è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 10 aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione ed esaurita la discussione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza, dandone contestuale lettura alle parti.
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1. è un'insegnante – immessa in ruolo con decorrenza dal Parte_1
1.9.2024 presso l'I.I.S. “Pacioli” di Crema - che nel corso degli anni ha svolto i seguenti servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. docc.
1.1 – 1.4, fascicolo ricorrente):
- nell'a.s. 2020/2021, con contratto dal 18.9.2020 al 30.6.2021, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Stanga” di con completamento di CP_1 ulteriori 2 ore settimanali dal 5.11.2020 al 30.6.2021;
- nell'a.s. 2021/2022, con contratto dal 6.9.2021 al 31.8.2022, con orario completo, presso l'I.I.S. “Pacioli” di Crema;
- nell'a.s. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 31.8.2023, con orario completo, presso l'I.I.S. “Pacioli” di Crema;
- nell'a.s. 2023/2024, con contratto dal 1.09.2023 al 31.8.2024, con orario completo, presso l'I.I.S. “Pacioli” di Crema.
Con il presente giudizio, la lavoratrice si duole di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
2 Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui appresso.
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2.1. Si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121,
Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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2.2. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1
3 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato,
4 strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
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2.3. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
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5 2.4. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
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3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto di
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di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, Pt_1
2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali come per legge, avendo ella sempre prestato servizio in modo stabile e continuativo, su orario completo e per l'intero periodo delle lezioni. Non vi è spazio, invece, per l'accoglimento della domanda relativa all'a.s. 2023/2024, dal momento che, come riconosciuto dal medesimo procuratore all'udienza del 10.4.2025, per tale annualità la docente – titolare di incarico fino al 31 agosto 2024 - poteva beneficiare della carta già in via amministrativa, in forza della previsione espressa dell'art. 15 del D.L. n. 69/2023, conv. con Legge n. 103/2023, che aveva esteso il beneficio ai supplenti con incarichi annuali.
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6 3.1. Venendo all'individuazione del bene della vita accordato, considerato che parte ricorrente, attualmente, ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettergli a disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute deve essere maggiorato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
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4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura seriale della controversia, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr.
Corte d'Appello Milano, n. 138/2024), con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione.
Per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
7 Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 10 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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