Versione
20 gennaio 1961
20 gennaio 1961
Art. 4.
Nelle sedi di Compartimento doganale e' istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.
L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali.
Esso e' formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.
Nelle sedi di Compartimento doganale e' istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.
L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali.
Esso e' formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.
Giurisprudenza • 3
- 1. CGCE, n. C-35/96, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 18/06/1998Provvedimento: […] 3 Tale attività comporta la prestazione di servizi nell'ambito del procedimento di sdoganamento (art. 1 della legge n. 1612/1960). Il suo esercizio è subordinato al possesso di una patente e all'iscrizione all'albo nazionale degli spedizionieri doganali. Questo è composto dall'insieme degli albi compartimentali tenuti dai Consigli compartimentali istituiti in ogni compartimento doganale (artt. 2 e 4-12 della legge n. 1612/1960).Leggi di più...
- tariffa obbligatoria·
- art. 5 Trattato CE·
- ricorso per inadempimento·
- spedizionieri doganali·
- associazione di imprese·
- imputabilità Stato membro·
- giurisdizione Corte di Giustizia·
- art. 85 Trattato CE·
- concorrenza·
- violazione diritti difesa