Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1612
Articolo 3Articolo 5
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20 gennaio 1961
Art. 4.
Nelle sedi di Compartimento doganale e' istituito l'albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.
L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi compartimentali.
Esso e' formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1961
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