Art. 6.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1963-64 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'imposta degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1963-64 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'imposta degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.