Corte Cost., sentenza 18/12/2025, n. 189
CCOST
Sentenza 18 dicembre 2025

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  • Accolto
    Contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.

    La Corte ha ritenuto che la disciplina dei comandi e dei distacchi rientri nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. L’estensione della facoltà di comando e distacco e l’equiparazione tra i due istituti, operate dalla legge regionale, travalicano le competenze regionali, in contrasto con le scelte operate dal legislatore statale.

  • Rigettato
    Contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.

    La Corte ha ritenuto assorbito l’esame delle censure relative agli artt. 81, 97 e 119 Cost., in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost. assorbe le ulteriori questioni.

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Massime4

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base agli artt. 3 e 4 delle Norme integrative, sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizioa quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, mentre l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (Precedenti: S. 39/2024 - mass. 46025; S. 206/2019 - mass. 42745; S. 173/2019 - mass. 41177). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, che non è parte del giudizioa quo– di parificazione del rendiconto regionale – e non può pertanto ritenersi titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne l’intervento nel giudizio incidentale; né risultano pertinenti e applicabili i principi espressi dalla Corte costituzionale nei giudizi in via principale, in cui il Procuratore generale, al contrario, riveste la qualità di parte). (Precedenti: S. 174/2025; S. 165/2025; S. 150/2025 - mass.46971;S. 123/2023 - mass. 45676).

La Corte dei conti, sez. reg. di controllo, è legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle leggi che la stessa debba applicare nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, in relazione a profili che abbiano una incidenza, diretta o mediata, sugli equilibri di bilancio e, dunque, rispetto a disposizioni lesive sia dei principi che direttamente tutelano l’equilibrio e la corretta gestione finanziaria, sia di quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e regioni, allorché si configuri una “correlazione funzionale” fra la lesione del parametro concernente la competenza e la violazione degli stessi parametri finanziari. (Precedenti: S. 165/2025 - mass. 47039; S. 185/2024 - mass. 46464;S. 39/2024 - mass. 46024; S. 253/2022 - mass. 45233).

È riservata al legislatore statale l’individuazione dei tratti distintivi del comando e del distacco, quali strumenti parimenti funzionali alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche e gravidi di implicazioni sulla disciplina del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e all’atteggiarsi dei suoi diversi profili, anche retributivi. (Precedente: S. 172/2018 - mass. 40163). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett.l, Cost., l’art. 46, comma 4-bis, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 2, della legge reg. Campania n. 3 del 2004. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, disponendo l’integrale equiparazione del comando e del distacco nell’assegnazione del personale degli enti esterni al Consiglio regionale, travalica i limiti delle competenze regionali).

Le disposizioni inerenti all’attività di società partecipate dalle regioni e dagli enti locali, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, sono riconducibili, tra l’altro, alla materia dell’ordinamento civile. Tra il personale delle prime e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni sussiste una netta linea di demarcazione, che rispecchia la natura strettamente privatistica del rapporto. (Precedente: S. 227/2020 - mass. 42656). Spetta al legislatore statale il compito di delineare i tratti salienti degli istituti inscindibilmente connessi all’assetto dei rapporti di lavoro, anche al fine di presidiare nel modo più efficace i princìpi sanciti dall’art. 97 Cost., nel rispetto dei vincoli di bilancio. La disciplina dei comandi e dei distacchi è di immediata attinenza alla materia dell’ordinamento civile e il riparto delle competenze riveste rilievo dirimente rispetto al profilo della distribuzione degli oneri tra i datori di lavoro coinvolti. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett.l, Cost., l’art. 46, comma 2, primo periodo, della legge reg. Campania n. 15 del 2002, nel testo ripristinato dall’art. 31, comma 39, della legge reg. Campania n. 1 del 2007 e, quindi, modificato dall’art. 1, comma 77, della legge reg. Campania n. 2 del 2010, nella formulazione antecedente le modifiche dettate dall’art. 49 della legge reg. Campania n. 25 del 2024 e dall’art. 11 della legge reg. Campania n. 13 del 2025. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, consentendo di distaccare o comandare presso la Regione il personale dipendente a tempo indeterminato di società e consorzi in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49%, così ampliando il perimetro del comando e del distacco e nel definire aspetti coessenziali alla disciplina del rapporto di lavoro che, in quanto tali, sono bisognosi di una regolamentazione uniforme, travalica i limiti delle competenze regionali).

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 18/12/2025, n. 189
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 189
Data del deposito : 18 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo