Decreto cautelare 9 settembre 2022
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2022
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 29/09/2025, n. 16715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16715 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16715/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10085/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10085 del 2022, proposto da
IM PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) del provvedimento emesso in data 5 luglio 2022 prot. AOODGINTCO REGISTRO UFFICIALE. 05-07-2022 -0003199 (e notificato alla ricorrente in data 6 luglio 2022) avente ad oggetto “parere espresso dal Dirigente dell'Ufficio I della Direzione Generale per l'internazionalizzazione e la comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato generale in applicazione dell'art. 2 della legge 476/1984 per frequenza a carico dello Stato del dottorato di ricerca presso la Universidad de Granada – Granada (Spagna). Docente PA IM. Applicazione di frequenza dottorato in part time, come previsto dall'art. 3 del “Real decreto n. 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado”. Publicado en: «BOE» núm. 35, de 10/02/2011”, nella parte in cui il Dirigente comunica che “in conclusione, non occorre alcun parere ex ante circa la riconoscibilità del dottorato estero che può essere frequentato in modalità part-time in Spagna ed il cui titolo, ove conseguito, può essere ammesso al riconoscimento finalizzato presso lo scrivente Ufficio. Il dirigente competente curerà la trasmissione del medesimo allo scrivente per il rilascio del provvedimento di riconoscimento a fini di punteggio e di progressione in carriera.” e nella parte in cui “Si archivia il procedimento.”;
B) di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso ai precedenti e relativo al procedimento amministrativo in oggetto;
C) ove occorra, della nota del MUR resa visibile sul sito www.mur.gov.it dal 27 aprile 2022 avente ad oggetto INFORMAZIONI E ISTRUZIONI PRATICHE - Procedimento di valutazione del dottorato estero e parere sulla sua ammissione al riconoscimento per equivalenza ex ante ai fini della concessione del congedo straordinario ai dipendenti pubblici (Legge 476/1984, art. 2). PARERE ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 189/2009 (rilasciabile anche per corsi di dottorato frequentati in Paesi non aderenti alla Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997), nella parte in cui richiede la trasmissione di “certificato di conoscenza della lingua del corso medesimo, rilasciato da Istituzioni qualificate nello Stato estero o in Italia”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la dichiarazione resa all’udienza del 26.09.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. Giacomo Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il parere obbligatorio del MIUR con il quale si è verificato un arresto procedimentale nell’ambito del (necessario) riconoscimento ( ex ante ) del titolo di dottorato da acquisire all’estero, ai fini dell’ottenimento del congedo previsto dall’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il Ministero, nella specie, ha “archiviato” la valutazione dal momento che, essendo il dottorato estero frequentabile in modalità part-time in Spagna, e tenuto conto dell’esborso di denaro pubblico, non risulta necessaria alcuna aspettativa dall’attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
2. Alla Camera di consiglio del 05.10.2022, il Tribunale ravvisando che il parere impugnato non si è pronunciava sull’equipollenza del titolo da conseguirsi all’estero e affrontava tematiche ultronee rispetto alla richiesta avanzata dal Dirigente Scolastico, ha ordinato all’amministrazione resistente di riesaminare la richiesta valutazione, prendendo posizione in ordine al requisito dell’equipollenza del titolo di studio, in conformità alla normativa applicabile e a quanto espressamente richiesto dal Dirigente Scolastico.
3. In data 22.11.2022, il Ministero ha adottato il provvedimento di riesame della valutazione di equipollenza e nella Camera di consiglio svolta nella stessa data, la ricorrente chiedeva la concessione di un termine per consentirle di presentare motivi aggiunti, ricorso in realtà successivamente mai depositato.
4. All’udienza del 26.09.2025, il Presidente ha dato gli avvisi ex art. 73, comma 3, c.p.a. e la difesa ha dichiarato che la ricorrente non ha più interesse a coltivare il ricorso.
5. Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
6. In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della definizione in rito del presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Giacomo Nappi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacomo Nappi | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO