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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 494-2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Alessandra Lazzeri, appellante nei confronti di
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 con l'Avv. Paolo Vellutini,
Controparte_4 con gli Avv. Michele Lucherini di Lucca,
Convenuti – appellanti incidentali
e di
– anche quale erede di Controparte_5 _1
- e Controparte_6 con gli Avv. Andrea Dianda e Antonio Baldo, di Lucca,
e , Controparte_7 Controparte_8 con gli Avv.ti e Controparte_9 Controparte_10
Controparte_11 con l'Avv. Michela Ferrari, di Lucca,
Convenuti
-
1 avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Lucca;
in materia di divisione ereditaria e domanda condanna al pagamento di somma a titolo di indennità di occupazione immobile in comproprietà.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “in parziale riforma della appellata sentenza n.
270\2020 del 26.2.2020 emessa dal Tribunale di Lucca nel giudizio
RG 5647/2004 accogliere, in conformità con le conclusioni rassegnate dall'appellante in sede di detto giudizio, la domanda proposta da in ordine alla condanna di Parte_1
, , Controparte_5 Controparte_8 Controparte_7
(eredi di ), , _1 SO Controparte_6
e al pagamento in favore Controparte_4 Controparte_1 del medesimo appellante, delle indennità per l'occupazione da questi ultimi operata, in va esclusiva, deli immobili siti in Lucca, come meglio individuati.”
Per i convenuti e appellanti incidentali , Controparte_1
e : “Voglia l'ecc.ma Corte di Controparte_2 Controparte_3
Appello, rigettata ogni ulteriore domanda e/o eventuale motivo di appello incidentale ed eccezione, accogliere l'intervento in adesione degli esponenti all'impugnazione proposta da Parte_1
o, qualora l'intervento sia ritenu to tardivo e/o
[...] inammissibile, accogliere il proposto motivo di appello incidentale e, relativamente ai beni di cui alle masse «2» e «3», determinare le indennità per l'uso esclusivo dei medesimi immobili oggetto di divisione, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda all'attualità e con condanna al pagamento dei conguagli a carico dei condividenti che, a seguito delle operazioni, a ciò risulteranno tenuti.
Con vittoria delle spese di causa.”
Per la convenuta e appellante incidentale _4
: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, In tesi: rigettare
[...]
l''impugnazione proposta da avverso Parte_1 la sentenza n. 270/2020 pronunciata dal Tribunale di Lucca. In
Ipotesi: rigettata ogni ulteriore domanda e/o eventuale motivo di appello incidentale tardivo ed eccezione non dipendente da quello
2 principale, nel caso di accoglimento dell'appello principale o degli appelli incidentali ad esso conseguenti, accogliere l'impugnazio ne incidentale proposta dalla comparente e Controparte_4 determinare le indennità per l'uso esclusivo degli immobili oggetto di divisione (individuati in sentenza di primo grado come masse 2 e 3), con rivalutazione monetaria ed interessi dalla doman da all'attualità
e con condanna al pagamento dei conguagli a carico dei condividenti che, a seguito delle operazioni, a ciò risulteranno tenuti. Con compensazione fra le rispettive poste attive e pa ssive. Con vittoria di spese e competenze.”
Per le convenute e : “CONCLUDONO Controparte_7 CP_8 per il rigetto dell'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza non definitiva n. 270/2020 del
[...]
Tribunale di Lucca, con integrale conferma della stessa. Con vittoria delle spese di giudizio.”
Per i convenuti e : “per il Controparte_5 Controparte_6 rigetto dell'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza non definitiva n.270/2020 pronunciata dal
Tribunale di Lucca;
con vittoria di spese e competenze legali di causa.”
Per la convenuta : “Voglia Controparte_11
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti: A) In via preliminare: Accertare e dichiarare il giudicato interno, per i motivi esposti in narrativa, in virtù del combinato disposto degli artt.329 e 346 c.p.c. , per acquiescenza dei capi della sentenza di primo grado relativi allo scioglimento della comunione, all'attribuzione di singoli beni immobili ai partecipanti alla suddetta comunione ed alla liquidazione del conguaglio a favore del come specificatamente statuito nei Controparte_11 capi 1 e 2 del dispositivo della sentenza n.270/2020 del Tribunale di
Lucca; B) Confermare, quindi, la sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Lucca con il n.270/2020 del 26.02.2020 nel procedimento rg. n.5647/2004 per le statuizioni rese per la n.1 come Pt_2 descritta in narrativa nei capoversi 1) e 2) della citata sentenza. C)
3 Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi professionali del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CAP come per l egge. “
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Con l'odierno appello, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 270/2020 emessa tra le parti dal Tribunale di Lucca in data 26.2.2020, specificando che la richiesta di riforma era limitata al solo capo 6 del dispositivo e “solo con riferimento al rigetto della domanda di condanna al versamento di un'indennità di occupazione dei beni di cui alle lettere F,G,H, comprendendo tale punto anche le domande avanzate dalle altre parti in cau sa.“
La decisione impugnata era stata emessa dal Tribunale nella causa di scioglimento di comunione di beni che venivano accertati come provenienti da titoli diversi: la prima comunione riguardava i beni relitti dalla de cuius , la seconda Persona_3 riguardava i beni immobili in comproprietà dei defunti fratelli
, e Persona_4 Controparte_5 CP2
.
[...]
E pertanto, disposta la separazione fra i due giudizi, formato con l'ausilio di un CTU un progetto divisionale due masse, veniva emessa la sentenza oggi impugnata con la quale veniva definita la causa di scioglimento della comunione proposta come seconda, cioè quella riguardante i beni dei fratelli Parte_1
Con la sentenza in oggetto il primo giudice, disposto lo scioglimento della comunione, aveva poi effettuato le attribuzioni sulla base del progetto redatto dal CTU, tenendo quindi riferimento alla massa 1
(capo 1 dispositivo), alla massa 2 (capo 3 dispositivo) e alla massa
3 (capo 4), disponendo conguagli e altre assegnazioni (capi 2 e 5 dispositivo).
Il primo giudice aveva rigettato, infine, le altre domande, fra cui quelle riguardanti il riconoscimento di un'indennità di occupazione da
4 porre a carico dei condividenti che avevano occu pato in via esclusiva taluni dei beni immobili in comunione (capo 6 dispositivo, che è quello oggetto dell'odierna impugnazione).
Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti ad eccezione della, contumace, (che stando all'allegazione d el _1 difensore che l'aveva assistita nel solo primo grado di giudizio è deceduta in corso di causa) i quali hanno tutti resistito all'appello di cui hanno chiesto la reiezione in quanto infondato in fatto e diritto, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
I convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno a loro volta proposto appello incidentale in adesione alla domanda proposta dall'appellante principale, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda di riconoscimento di una indennità di occupazione in loro favore per l'occupazione degli immobili oggetto di divisione da parte degli eredi di . SO
Analogamente ha proposto ulteriore, distinto, appello incidentale la la comproprietaria , sostenendo di condividere Controparte_4 la decisione emessa dal giudice di primo grado, ma che, q ualora avessero trovato accoglimento i motivi di appello principale od incidentale, operando una diversa interpretazione giuridica dei fatti rispetto a quella di cui alla sentenza appellata, avrebbe quindi dovuto essere accolta anche la domanda da lei proposta in primo grado diretta al riconoscimento in proprio favore di un'indennità di occupazione per l'uso esclusivo (da parte degli alt ri condividenti) dei beni in comunione.
La Corte, all'udienza del 4.6.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
5 In ordine alle istanze di dichiarazione dell'interruzione del processo a seguito del decesso di . _1
, assistita dall'Avv. Dianda nel precedente grado di _1 giudizio, come da dichiarazione del medesimo professionista
(contenuta nelle note a verbale dell'udienza del 4 giugno 2024) viene indicata come deceduta in data 5 aprile 2023 e quindi in data successiva sia alla pubblicazione della sentenza di primo grado, sia alla notificazione dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio e precedentemente alla costituzione in giudizio di Controparte_5
(suo avente causa in quanto erede).
Va osservato preliminarmente che la non si era costituita Per_1 in termini e che la predetta dichiarazione deli Avv. Dianda e Baldo, non risulta sia stata corredata dal certificato di morte che pure si dichiarava essere stato allegato.
Deve comunque ritenersi evidente che il convenuto , Controparte_5 costituitosi ritualmente in giudizio, abbia comunque, anche nella qualità di erede della dato corso alla sua prosecuzione ex Per_1 art. 302 c.p.c. atteso il tenore della comparsa di risposta e delle conclusioni rassegnate (riportate in epigrafe).
Non è certo rilevante la dizione, peraltro generica, contenuta nell'intestazione della comparsa di risposta citata (l'atto è intestato
“nell'interesse di ”, senza altra specificazione), in Controparte_5 quanto quel che rileva è il fatto che:
a- l'atto medesimo risulta posto in essere da chi poteva disporre del diritto a seguito dell'evento interruttivo (Cassaz. num. 2002; num. 6721/96; num. 428/12) in quanto erede;
b- le altre parti avevano pertanto, quantomeno, l'onere non assolto di contestare tale sua qualità (Cassaz. num. 2274 \97) o allegare l'esistenza di altri coeredi al fine di integrare il contraddittorio
(Cassaz. num. 3060\84), allegazione anche questa che è del tutto mancata.
6 Va quindi confermata l'insussistenza di presupposti per la dichiarazione di interruzione del processo che deve ritenersi sia proseguito regolarmente ai sensi de l citato art. 302 c.p.c.
In ordine alle questioni di merito poste dall'appello principale
e da quello incidentale proposto da , Controparte_1
e . Controparte_2 Controparte_3
Venendo quindi alle questioni di merito, la Corte ritiene che l 'appello principale e quello incidentale proposto da , Controparte_1
e s iano infondati. Controparte_2 Controparte_3
Il Tribunale ha deciso sul punto impugnato, cioè rigettando le varie domande di riconoscimento di somme a titolo di indennità di occupazione proposte dalle parti, rilevando che ciascuna si fosse limitata ad allegare e provare la sola circostanza per cui taluni degli immobili del compendio da dividere (e cioè quelli di cui alle lettere
F), G),H) fossero stati occupati in via esclusiva da altri condividenti , restando però carente una prova in merito all' “estromissione dal godimento degli stessi, ovvero che avrebbero voluto goderne e che questo è stato loro impedito dal condividente che utilizza il bene” .
Richiamando l'art. 1102 del codice civile, la motivazione della sentenza spiega che a ciascuno di comproprietari partecipanti alla comunione sul bene è consentito l'uso esclusivo del bene medesimo e comunque di servirsene, mentre in causa non era risultato provato che da parte di ciascuno dei condividenti fosse stata formulata un'espressa richiesta di esercitare un pari utilizzo del bene in questione e ciò sia stato poi impedito.
L'appellante principale, con l'unico motivo di appello, ha sostenuto che la decisione fosse errata in quanto, pur dovendosi riconoscere che non era mai stato opposto un esplicito rifiuto a una richiesta di utilizzo del bene, ciò gli sarebbe stato “di fatto” precluso dall'occupante in via esclusiva.
Doveva quindi ritenersi che il fatto che gli altri condividenti non avessero avuto alcunché da “eccepire” in ordine alla sua domanda di 7 riconoscimento di un'indennità, proponendo a loro volta un'identica domanda, costituiva in base al principio di non contestazione che vi sia stata la prospettata “occupazione esclusiva e preclusiva”.
La statuizione del primo giudice sarebbe inoltre in contrasto con la distinta sentenza all'esito de giudizio che aveva sciolto la comunione della seconda massa e con il riconoscimento di indennità sulla base di allegazioni del tutto simili a quell e esistenti nella presente causa.
Anche l'appello incidentale proposto da , Controparte_1 CP_2
e è diretto contro la parte della sentenza che
[...] Controparte_3 ha respinto la propria domanda di riconoscimento di una somma a titolo di indennità di occupazione, nonostante fosse pacifico fra le parti che dovessero conteggiarsi le indennità di occupazione di ogni singolo immobile per operare, poi, un conguaglio.
Pacifico, quindi, anche che gli immobili in questione erano “abitati in modo esclusivo” da taluno dei convenuti, talché non era “necessaria la prova dell'occupazione esclusiva”, così come del fatto che l'utilizzo del singolo bene fosse impedito agli altri cointestatari.
Ne era derivata la “deprecabile” statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale non era stata raggiunta la prova in merito “all'estromissione dal godimento degli immobili, ovvero”… che il singolo condividente non aveva fornito la prova che “avrebbe voluto goderne e gli è stato impedito dal condividente che lo utilizza”.
Gli atri convenuti hanno resistito all'appello principale e a quello incidentale in questione, evidenziando che l'appellante, per sua stessa ammissione, negli atti di causa aveva dato atto di non aver mai prima richiesto di fare uso degli immobili caduti in comunione, né che la cosa gli fosse stata impedita.
La Corte ritiene che il Tribunale abbia condivisibilmente de ciso il punto della sentenza impugnata e respinto le varie domande di pagamento di indennità di occupazione, atteso che all'esito del giudizio di primo rado sulla base degli atti e delle risultanze di causa
8 poteva darsi per provato unicamente l'avvenuto ut ilizzo esclusivo dei beni immobili da parte di taluno dei condividenti.
La prova che è mancata, e che non poteva dirsi circostanza pacifica in atti, è quella in ordine all'esistenza di una richiesta
(manifestazione di volontà) di utilizzare il bene in comunone formulata e indirizzata al soggetto che ne faceva utilizzazione esclusiva.
Né poteva dirsi provato che taluno dei convenuti abbia posto in essere condotte impeditive del godimento a fronte di una legittima richiesta di utilizzo del bene comune, indipendentemente dall'uso fattone come esclusivo.
In tal senso è la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui si presta convinta adesione, secondo cui :
I. L'indennità spetta certamente “nel caso in cui uno dei comunisti utilizzi il bene quale esclusivo possessore e non consenta all'altro comproprietario, nonostante la richiesta formulata, di godere per la sua quota del bene comune ex art. 1102 c.c., quest'ultimo ha il diritto di essere comunque indennizzato per la compressione del suo diritto;
in tal caso infatti, il danno deve ritenersi in re ipsa”; - (Cass. 12.5.2010, n 11486).
II. Ma tale utilizzo esclusivo, di per sé solo può non essere rilevante, atteso che e art. 1102 c.c. ciascuno dei comproprietari/partecipanti alla comunione può servirsi della cosa comune (anche possederla in modo esclusivo quindi) purché non ne venga alterata la destinazione e non si impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: solo la violazione di tali limiti consente di co nfigurare un danno risarcibile.
III. E quindi la stessa Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2423 del
9/2/2015 – ha precisato e stabilito che: “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui
9 all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in m odo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.”
- Sez. 2 - , Ordinanza n. 31105 del 8/11/2023 – “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.”
La sentenza impugnata, regolando la fattispecie, si è attenuta a tali principi avendo ritenuto che in causa le difese delle parti e la reciproca mancata contestazione, riguardasse unicamente il fatto che di taluni beni in comunione, alcuni dei partecipanti alla comunione ne avevano fatto uso esclusivo, ma senza che vi fosse alcuna prova dell'ulteriore ricordato presupposto necessario ai fini del riconoscimento di un'indennità di occupazione, cioè quello relativo all'alterazione della destinazione del bene e l'impedimento agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (che non risultava – e non risulta ancora – essere stato nemmeno richiesto prima dell'introduzione della presente causa).
La decisione del primo giudice va pertanto, ad avviso della Corte, confermata.
L'appello incidentale proposto da . Controparte_4
10 Quanto all'appello incidentale tardivo proposto da _4
, costei ha premesso che, pur essendo parte che ha accettato
[...] la decisione, le doveva essere consentito di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cosiddetta parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (Cassazione, ordinanze 7 luglio 2020, n. 14094; 12 luglio 2018, n. 18415).
Va solo segnalato che la medesima, costituendosi in giudizio, dopo aver affermato che la sentenza impugnata appariva corretta, ha poi evidenziato il suo interesse a sostenere la sua domanda di riforma della sentenza medesima “qualora dovessero trovare accoglimento i motivi di appello principale od incidentale, tale interpretazione dovrebbe valere anche per la comparente, la quale manifesta ed oppone l'interesse a vedersi riconoscere la corrispondente posta attiva per l'uso esclusivo (da parte degli altri condividendi) dei beni in comunione, seppur in difetto di opposizione.”
La convenuta ha quindi concluso che tale sua domanda fosse accolta
“nel caso di accoglimento dell'appello principale o degli appelli incidentali ad esso conseguenti” e quindi, in sostanza, proponendo un appello incidentale condizionato sul quale non andrà statuito, attesa la reiezione dell'appello principale e di quello incidentale proposto da , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
L'appellante principale e gli appellanti incidentali CP
, e andranno condannati in
[...] Controparte_2 Controparte_3 solido a rimborsare alle parti convenute le spese del presente grado di giudizio (nei rapporti interni tali spese faranno carico su ciascuna delle parti nella misura del 50% ciascuna).
Nulla per le spese relativamente al rapporto processuale con la
[...]
. La società, come evidenziato all'atto della Controparte_11
11 sua costituzione in giudizio, aveva rilevato come le censure formulate dall'appellante principale e dagli appellanti incidentali avverso la sentenza impugnata fossero estranee alle attribuzioni, anche economiche, aventi ad oggetto la MASSA N.1) della menzionata sentenza, con conseguente totale carenza di interesse a contraddire sulle statuizioni assunte dal Tribunale di Lucca con riferimento alle
MASSE N.2 e N.3) oggetto delle rispettive impugnazioni.
Le spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 52.000 e 260.000 euro, come dichiarato dall'appellante a pag. 25 dell'appello,
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali , e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_3 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata (capo 1 e capo 4 del dispositivo) n. 2825\2022 emessa inter partes dal Tribunale di
Firenze, pubbl. il g. 11.10.2022:
- RESPINGE l'appello principale proposto da Parte_1
e l'appello incidentale proposto da ,
[...] Controparte_1
e in solido tra di loro, dell'ulteriore Controparte_2 Controparte_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
- CONDANNA l'appellante principale e gli appellanti incidentali
, e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di loro, a rimborsare ai convenuti, le spese del giudizio di appello, che liquida;
12 A – quanto a , in complessivi Euro 7.000,00 per Controparte_4 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
B – quanto a e , in complessivi Euro Controparte_5 Controparte_6
7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
C – quanto a e , in Controparte_8 Controparte_7 complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e de gli appellanti incidentali
, e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.9.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all' eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Alessandra Lazzeri, appellante nei confronti di
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 con l'Avv. Paolo Vellutini,
Controparte_4 con gli Avv. Michele Lucherini di Lucca,
Convenuti – appellanti incidentali
e di
– anche quale erede di Controparte_5 _1
- e Controparte_6 con gli Avv. Andrea Dianda e Antonio Baldo, di Lucca,
e , Controparte_7 Controparte_8 con gli Avv.ti e Controparte_9 Controparte_10
Controparte_11 con l'Avv. Michela Ferrari, di Lucca,
Convenuti
-
1 avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Lucca;
in materia di divisione ereditaria e domanda condanna al pagamento di somma a titolo di indennità di occupazione immobile in comproprietà.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “in parziale riforma della appellata sentenza n.
270\2020 del 26.2.2020 emessa dal Tribunale di Lucca nel giudizio
RG 5647/2004 accogliere, in conformità con le conclusioni rassegnate dall'appellante in sede di detto giudizio, la domanda proposta da in ordine alla condanna di Parte_1
, , Controparte_5 Controparte_8 Controparte_7
(eredi di ), , _1 SO Controparte_6
e al pagamento in favore Controparte_4 Controparte_1 del medesimo appellante, delle indennità per l'occupazione da questi ultimi operata, in va esclusiva, deli immobili siti in Lucca, come meglio individuati.”
Per i convenuti e appellanti incidentali , Controparte_1
e : “Voglia l'ecc.ma Corte di Controparte_2 Controparte_3
Appello, rigettata ogni ulteriore domanda e/o eventuale motivo di appello incidentale ed eccezione, accogliere l'intervento in adesione degli esponenti all'impugnazione proposta da Parte_1
o, qualora l'intervento sia ritenu to tardivo e/o
[...] inammissibile, accogliere il proposto motivo di appello incidentale e, relativamente ai beni di cui alle masse «2» e «3», determinare le indennità per l'uso esclusivo dei medesimi immobili oggetto di divisione, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda all'attualità e con condanna al pagamento dei conguagli a carico dei condividenti che, a seguito delle operazioni, a ciò risulteranno tenuti.
Con vittoria delle spese di causa.”
Per la convenuta e appellante incidentale _4
: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, In tesi: rigettare
[...]
l''impugnazione proposta da avverso Parte_1 la sentenza n. 270/2020 pronunciata dal Tribunale di Lucca. In
Ipotesi: rigettata ogni ulteriore domanda e/o eventuale motivo di appello incidentale tardivo ed eccezione non dipendente da quello
2 principale, nel caso di accoglimento dell'appello principale o degli appelli incidentali ad esso conseguenti, accogliere l'impugnazio ne incidentale proposta dalla comparente e Controparte_4 determinare le indennità per l'uso esclusivo degli immobili oggetto di divisione (individuati in sentenza di primo grado come masse 2 e 3), con rivalutazione monetaria ed interessi dalla doman da all'attualità
e con condanna al pagamento dei conguagli a carico dei condividenti che, a seguito delle operazioni, a ciò risulteranno tenuti. Con compensazione fra le rispettive poste attive e pa ssive. Con vittoria di spese e competenze.”
Per le convenute e : “CONCLUDONO Controparte_7 CP_8 per il rigetto dell'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza non definitiva n. 270/2020 del
[...]
Tribunale di Lucca, con integrale conferma della stessa. Con vittoria delle spese di giudizio.”
Per i convenuti e : “per il Controparte_5 Controparte_6 rigetto dell'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza non definitiva n.270/2020 pronunciata dal
Tribunale di Lucca;
con vittoria di spese e competenze legali di causa.”
Per la convenuta : “Voglia Controparte_11
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti: A) In via preliminare: Accertare e dichiarare il giudicato interno, per i motivi esposti in narrativa, in virtù del combinato disposto degli artt.329 e 346 c.p.c. , per acquiescenza dei capi della sentenza di primo grado relativi allo scioglimento della comunione, all'attribuzione di singoli beni immobili ai partecipanti alla suddetta comunione ed alla liquidazione del conguaglio a favore del come specificatamente statuito nei Controparte_11 capi 1 e 2 del dispositivo della sentenza n.270/2020 del Tribunale di
Lucca; B) Confermare, quindi, la sentenza di primo grado resa dal
Tribunale di Lucca con il n.270/2020 del 26.02.2020 nel procedimento rg. n.5647/2004 per le statuizioni rese per la n.1 come Pt_2 descritta in narrativa nei capoversi 1) e 2) della citata sentenza. C)
3 Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi professionali del presente giudizio oltre spese generali, IVA e CAP come per l egge. “
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Con l'odierno appello, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 270/2020 emessa tra le parti dal Tribunale di Lucca in data 26.2.2020, specificando che la richiesta di riforma era limitata al solo capo 6 del dispositivo e “solo con riferimento al rigetto della domanda di condanna al versamento di un'indennità di occupazione dei beni di cui alle lettere F,G,H, comprendendo tale punto anche le domande avanzate dalle altre parti in cau sa.“
La decisione impugnata era stata emessa dal Tribunale nella causa di scioglimento di comunione di beni che venivano accertati come provenienti da titoli diversi: la prima comunione riguardava i beni relitti dalla de cuius , la seconda Persona_3 riguardava i beni immobili in comproprietà dei defunti fratelli
, e Persona_4 Controparte_5 CP2
.
[...]
E pertanto, disposta la separazione fra i due giudizi, formato con l'ausilio di un CTU un progetto divisionale due masse, veniva emessa la sentenza oggi impugnata con la quale veniva definita la causa di scioglimento della comunione proposta come seconda, cioè quella riguardante i beni dei fratelli Parte_1
Con la sentenza in oggetto il primo giudice, disposto lo scioglimento della comunione, aveva poi effettuato le attribuzioni sulla base del progetto redatto dal CTU, tenendo quindi riferimento alla massa 1
(capo 1 dispositivo), alla massa 2 (capo 3 dispositivo) e alla massa
3 (capo 4), disponendo conguagli e altre assegnazioni (capi 2 e 5 dispositivo).
Il primo giudice aveva rigettato, infine, le altre domande, fra cui quelle riguardanti il riconoscimento di un'indennità di occupazione da
4 porre a carico dei condividenti che avevano occu pato in via esclusiva taluni dei beni immobili in comunione (capo 6 dispositivo, che è quello oggetto dell'odierna impugnazione).
Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti ad eccezione della, contumace, (che stando all'allegazione d el _1 difensore che l'aveva assistita nel solo primo grado di giudizio è deceduta in corso di causa) i quali hanno tutti resistito all'appello di cui hanno chiesto la reiezione in quanto infondato in fatto e diritto, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
I convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno a loro volta proposto appello incidentale in adesione alla domanda proposta dall'appellante principale, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda di riconoscimento di una indennità di occupazione in loro favore per l'occupazione degli immobili oggetto di divisione da parte degli eredi di . SO
Analogamente ha proposto ulteriore, distinto, appello incidentale la la comproprietaria , sostenendo di condividere Controparte_4 la decisione emessa dal giudice di primo grado, ma che, q ualora avessero trovato accoglimento i motivi di appello principale od incidentale, operando una diversa interpretazione giuridica dei fatti rispetto a quella di cui alla sentenza appellata, avrebbe quindi dovuto essere accolta anche la domanda da lei proposta in primo grado diretta al riconoscimento in proprio favore di un'indennità di occupazione per l'uso esclusivo (da parte degli alt ri condividenti) dei beni in comunione.
La Corte, all'udienza del 4.6.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
5 In ordine alle istanze di dichiarazione dell'interruzione del processo a seguito del decesso di . _1
, assistita dall'Avv. Dianda nel precedente grado di _1 giudizio, come da dichiarazione del medesimo professionista
(contenuta nelle note a verbale dell'udienza del 4 giugno 2024) viene indicata come deceduta in data 5 aprile 2023 e quindi in data successiva sia alla pubblicazione della sentenza di primo grado, sia alla notificazione dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio e precedentemente alla costituzione in giudizio di Controparte_5
(suo avente causa in quanto erede).
Va osservato preliminarmente che la non si era costituita Per_1 in termini e che la predetta dichiarazione deli Avv. Dianda e Baldo, non risulta sia stata corredata dal certificato di morte che pure si dichiarava essere stato allegato.
Deve comunque ritenersi evidente che il convenuto , Controparte_5 costituitosi ritualmente in giudizio, abbia comunque, anche nella qualità di erede della dato corso alla sua prosecuzione ex Per_1 art. 302 c.p.c. atteso il tenore della comparsa di risposta e delle conclusioni rassegnate (riportate in epigrafe).
Non è certo rilevante la dizione, peraltro generica, contenuta nell'intestazione della comparsa di risposta citata (l'atto è intestato
“nell'interesse di ”, senza altra specificazione), in Controparte_5 quanto quel che rileva è il fatto che:
a- l'atto medesimo risulta posto in essere da chi poteva disporre del diritto a seguito dell'evento interruttivo (Cassaz. num. 2002; num. 6721/96; num. 428/12) in quanto erede;
b- le altre parti avevano pertanto, quantomeno, l'onere non assolto di contestare tale sua qualità (Cassaz. num. 2274 \97) o allegare l'esistenza di altri coeredi al fine di integrare il contraddittorio
(Cassaz. num. 3060\84), allegazione anche questa che è del tutto mancata.
6 Va quindi confermata l'insussistenza di presupposti per la dichiarazione di interruzione del processo che deve ritenersi sia proseguito regolarmente ai sensi de l citato art. 302 c.p.c.
In ordine alle questioni di merito poste dall'appello principale
e da quello incidentale proposto da , Controparte_1
e . Controparte_2 Controparte_3
Venendo quindi alle questioni di merito, la Corte ritiene che l 'appello principale e quello incidentale proposto da , Controparte_1
e s iano infondati. Controparte_2 Controparte_3
Il Tribunale ha deciso sul punto impugnato, cioè rigettando le varie domande di riconoscimento di somme a titolo di indennità di occupazione proposte dalle parti, rilevando che ciascuna si fosse limitata ad allegare e provare la sola circostanza per cui taluni degli immobili del compendio da dividere (e cioè quelli di cui alle lettere
F), G),H) fossero stati occupati in via esclusiva da altri condividenti , restando però carente una prova in merito all' “estromissione dal godimento degli stessi, ovvero che avrebbero voluto goderne e che questo è stato loro impedito dal condividente che utilizza il bene” .
Richiamando l'art. 1102 del codice civile, la motivazione della sentenza spiega che a ciascuno di comproprietari partecipanti alla comunione sul bene è consentito l'uso esclusivo del bene medesimo e comunque di servirsene, mentre in causa non era risultato provato che da parte di ciascuno dei condividenti fosse stata formulata un'espressa richiesta di esercitare un pari utilizzo del bene in questione e ciò sia stato poi impedito.
L'appellante principale, con l'unico motivo di appello, ha sostenuto che la decisione fosse errata in quanto, pur dovendosi riconoscere che non era mai stato opposto un esplicito rifiuto a una richiesta di utilizzo del bene, ciò gli sarebbe stato “di fatto” precluso dall'occupante in via esclusiva.
Doveva quindi ritenersi che il fatto che gli altri condividenti non avessero avuto alcunché da “eccepire” in ordine alla sua domanda di 7 riconoscimento di un'indennità, proponendo a loro volta un'identica domanda, costituiva in base al principio di non contestazione che vi sia stata la prospettata “occupazione esclusiva e preclusiva”.
La statuizione del primo giudice sarebbe inoltre in contrasto con la distinta sentenza all'esito de giudizio che aveva sciolto la comunione della seconda massa e con il riconoscimento di indennità sulla base di allegazioni del tutto simili a quell e esistenti nella presente causa.
Anche l'appello incidentale proposto da , Controparte_1 CP_2
e è diretto contro la parte della sentenza che
[...] Controparte_3 ha respinto la propria domanda di riconoscimento di una somma a titolo di indennità di occupazione, nonostante fosse pacifico fra le parti che dovessero conteggiarsi le indennità di occupazione di ogni singolo immobile per operare, poi, un conguaglio.
Pacifico, quindi, anche che gli immobili in questione erano “abitati in modo esclusivo” da taluno dei convenuti, talché non era “necessaria la prova dell'occupazione esclusiva”, così come del fatto che l'utilizzo del singolo bene fosse impedito agli altri cointestatari.
Ne era derivata la “deprecabile” statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale non era stata raggiunta la prova in merito “all'estromissione dal godimento degli immobili, ovvero”… che il singolo condividente non aveva fornito la prova che “avrebbe voluto goderne e gli è stato impedito dal condividente che lo utilizza”.
Gli atri convenuti hanno resistito all'appello principale e a quello incidentale in questione, evidenziando che l'appellante, per sua stessa ammissione, negli atti di causa aveva dato atto di non aver mai prima richiesto di fare uso degli immobili caduti in comunione, né che la cosa gli fosse stata impedita.
La Corte ritiene che il Tribunale abbia condivisibilmente de ciso il punto della sentenza impugnata e respinto le varie domande di pagamento di indennità di occupazione, atteso che all'esito del giudizio di primo rado sulla base degli atti e delle risultanze di causa
8 poteva darsi per provato unicamente l'avvenuto ut ilizzo esclusivo dei beni immobili da parte di taluno dei condividenti.
La prova che è mancata, e che non poteva dirsi circostanza pacifica in atti, è quella in ordine all'esistenza di una richiesta
(manifestazione di volontà) di utilizzare il bene in comunone formulata e indirizzata al soggetto che ne faceva utilizzazione esclusiva.
Né poteva dirsi provato che taluno dei convenuti abbia posto in essere condotte impeditive del godimento a fronte di una legittima richiesta di utilizzo del bene comune, indipendentemente dall'uso fattone come esclusivo.
In tal senso è la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui si presta convinta adesione, secondo cui :
I. L'indennità spetta certamente “nel caso in cui uno dei comunisti utilizzi il bene quale esclusivo possessore e non consenta all'altro comproprietario, nonostante la richiesta formulata, di godere per la sua quota del bene comune ex art. 1102 c.c., quest'ultimo ha il diritto di essere comunque indennizzato per la compressione del suo diritto;
in tal caso infatti, il danno deve ritenersi in re ipsa”; - (Cass. 12.5.2010, n 11486).
II. Ma tale utilizzo esclusivo, di per sé solo può non essere rilevante, atteso che e art. 1102 c.c. ciascuno dei comproprietari/partecipanti alla comunione può servirsi della cosa comune (anche possederla in modo esclusivo quindi) purché non ne venga alterata la destinazione e non si impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto: solo la violazione di tali limiti consente di co nfigurare un danno risarcibile.
III. E quindi la stessa Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2423 del
9/2/2015 – ha precisato e stabilito che: “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui
9 all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in m odo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.”
- Sez. 2 - , Ordinanza n. 31105 del 8/11/2023 – “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.”
La sentenza impugnata, regolando la fattispecie, si è attenuta a tali principi avendo ritenuto che in causa le difese delle parti e la reciproca mancata contestazione, riguardasse unicamente il fatto che di taluni beni in comunione, alcuni dei partecipanti alla comunione ne avevano fatto uso esclusivo, ma senza che vi fosse alcuna prova dell'ulteriore ricordato presupposto necessario ai fini del riconoscimento di un'indennità di occupazione, cioè quello relativo all'alterazione della destinazione del bene e l'impedimento agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (che non risultava – e non risulta ancora – essere stato nemmeno richiesto prima dell'introduzione della presente causa).
La decisione del primo giudice va pertanto, ad avviso della Corte, confermata.
L'appello incidentale proposto da . Controparte_4
10 Quanto all'appello incidentale tardivo proposto da _4
, costei ha premesso che, pur essendo parte che ha accettato
[...] la decisione, le doveva essere consentito di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cosiddetta parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (Cassazione, ordinanze 7 luglio 2020, n. 14094; 12 luglio 2018, n. 18415).
Va solo segnalato che la medesima, costituendosi in giudizio, dopo aver affermato che la sentenza impugnata appariva corretta, ha poi evidenziato il suo interesse a sostenere la sua domanda di riforma della sentenza medesima “qualora dovessero trovare accoglimento i motivi di appello principale od incidentale, tale interpretazione dovrebbe valere anche per la comparente, la quale manifesta ed oppone l'interesse a vedersi riconoscere la corrispondente posta attiva per l'uso esclusivo (da parte degli altri condividendi) dei beni in comunione, seppur in difetto di opposizione.”
La convenuta ha quindi concluso che tale sua domanda fosse accolta
“nel caso di accoglimento dell'appello principale o degli appelli incidentali ad esso conseguenti” e quindi, in sostanza, proponendo un appello incidentale condizionato sul quale non andrà statuito, attesa la reiezione dell'appello principale e di quello incidentale proposto da , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
L'appellante principale e gli appellanti incidentali CP
, e andranno condannati in
[...] Controparte_2 Controparte_3 solido a rimborsare alle parti convenute le spese del presente grado di giudizio (nei rapporti interni tali spese faranno carico su ciascuna delle parti nella misura del 50% ciascuna).
Nulla per le spese relativamente al rapporto processuale con la
[...]
. La società, come evidenziato all'atto della Controparte_11
11 sua costituzione in giudizio, aveva rilevato come le censure formulate dall'appellante principale e dagli appellanti incidentali avverso la sentenza impugnata fossero estranee alle attribuzioni, anche economiche, aventi ad oggetto la MASSA N.1) della menzionata sentenza, con conseguente totale carenza di interesse a contraddire sulle statuizioni assunte dal Tribunale di Lucca con riferimento alle
MASSE N.2 e N.3) oggetto delle rispettive impugnazioni.
Le spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 52.000 e 260.000 euro, come dichiarato dall'appellante a pag. 25 dell'appello,
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali , e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_3 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata (capo 1 e capo 4 del dispositivo) n. 2825\2022 emessa inter partes dal Tribunale di
Firenze, pubbl. il g. 11.10.2022:
- RESPINGE l'appello principale proposto da Parte_1
e l'appello incidentale proposto da ,
[...] Controparte_1
e in solido tra di loro, dell'ulteriore Controparte_2 Controparte_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
- CONDANNA l'appellante principale e gli appellanti incidentali
, e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di loro, a rimborsare ai convenuti, le spese del giudizio di appello, che liquida;
12 A – quanto a , in complessivi Euro 7.000,00 per Controparte_4 compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
B – quanto a e , in complessivi Euro Controparte_5 Controparte_6
7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
C – quanto a e , in Controparte_8 Controparte_7 complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e de gli appellanti incidentali
, e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.9.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all' eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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