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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 801 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Donnino Donnini per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Cola per procura generale alle liti in atti
- Appellata –
pagina 1 di 10 OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 28879 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 24.02.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in qualità di giudice di rinvio ex art. 392 c.p.c., preso atto e in conformità alla ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 15984/2023 del 24/02/2023, depositata nel proc. n. 28879/2020 R.G.CASS. il 07/06/2023, comunicata dalla Cancelleria il 07/06/2023, che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 812/2020 del 27/07/2020 emessa nel proc. n. 1151/2015 R.G.APP., riesaminando gli atti ed i documenti ed attenendosi ai principi enunciati dalla Corte Suprema di Cassazione nella suddetta ordinanza/sentenza, IN VIA ISRUTTRORIA, ammettere i mezzi di prova per interrogatorio formale, per testimoni, CTU medico-legale, il tutto come meglio dedotto nelle memorie istruttorie e di replica ex art. 184 c.p.c. del 30/11/01 e del 31/12/01, da intendersi qui integralmente richiamate, riportare e ritrascritte. Con richiesta di giuramento decisorio nel caso in cui controparte neghi ancora, proditoriamente, come sembra ancora fare nella comparsa di costituzione in riassunzione, di essere venuta a conoscenza della esistenza della malattia epilettica in occasione dell'infortunio denunziato sulla polizza malattie (cioè da oltre tre mesi) e la Corte Ecc.ma ritenga, ma non si vede come, non ancora acquisita aliunde la prova sul punto;
NEL MERITO, accertare e dichiarare la nullità e/o la inefficacia della clausola n.
3.1 delle CGA della polizza infortuni n. 40074966 A del 02/06/1996 per i motivi tutti esposti negli atti dell'odierna attrice in riassunzione e dichiarare la convenuta decaduta dall'esercizio del diritto di impugnare il contratto e dare disdetta ex art. 1892 c.c. e per l'effetto condannare la in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., all'indennizzo in favore del Sig. Parte_1 della somma complessiva di € 37.449,65, di cui € 1.368,46 per I di franchigia x € 25,82); € 193,65 per ITP (gg. 15 x € 12,91); € 723,10 per indennità di ricovero (gg. 14 x € 51,65); € 35.119,10 (34% x € 103.291,40) per invalidità permanente;
€ 45,34 per spese medico-sanitarie, oltre alla rivalutazione monetaria Istat ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'infortunio (data infortunio del 30/10/1996) al saldo. Con il favore delle spese e dei compensi di tutti i 6 gradi di giudizio, compreso il presente, oltre 15% spese generali, oltre C.P.A. ed oltre IVA come per legge, come da separata nota, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara all'uopo ANTISTATARIO”.
pagina 2 di 10 Si insiste, altresì, nuovamente nella richiesta di ordine di esibizione della cartella clinica del precedente infortunio a carico della Agenzia Generali di Ostra-Archivio del Liquidatore Dr. , ove abbiamo appreso, a seguito delle prove Persona_1 orali, si trova custodita (e che controparte ha negato proditoriamente ed offendendo l'altrui intelligenza per l'inverosimiglianza di avere mai avuto). Nel caso in cui, ma non si vede come, la Corte Ecc.ma ritenga non raggiunta la prova della consegna della cartella clinica della precedente malattia intercorsa e dunque della conoscenza da tre mesi prima dell'infortunio per cui è causa della patologia epilettica che affliggeva ed affligge il Sig. si chiede che sia Pt_1 deferito giuramento decisorio alla Compagnia Assicurativa Controparte_1 nella persona dell'Amministratore Legale Rapp.te p.t. sui seg a) “Giuro e giurando affermo che la non ha mai Controparte_2 ricevuto da parte del Sig. lativa al suo Parte_1 ricovero del 02/03-09/03/1996 presso l'Ospedale di Senigallia”; (Giurando il falso scatterà il processo penale); b) “Giuro e giurando affermo che la Compagnia ha provveduto a Controparte_1 liquidare al Sig. la diaria da ricovero relativa al ricovero del Parte_1
02/03-09/03/199 ale di Senigallia senza avere mai ricevuto la relativa cartella clinica”; (Giurando il falso scatterà il processo penale); c) “Giuro e giurando affermo che presso l'Agenzia Generali di Ostra non è custodita la cartella clinica relativa al ricovero del Sig. per Parte_1 malattia del 02/03-09/03/1996 presso l'Ospedale di Seniga falso scatterà il processo penale). Nella convinzione che il legale rapp.te di non verrà a giurare Controparte_1 il falso esponendosi alle relative conseguenze e sanzioni penali. E che quelle di questo processo sono solo schermaglie difensive cui il legale rapp.te cercherà di restare estraneo. All'esito della decisione circa l'ammissione dei mezzi istruttori e del loro espletamento in caso di ammissione, nonché del giuramento decisorio, si chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi”.
Per l'appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Ancona rigettare le domande attrici confermando la sentenza resa dal Tribunale di Ancona n. 1815 resa in data 21.5 , con CP_3 vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio. Voglia rigettare tutte le richieste istruttorie ulteriori formulate dall'appellante ed in ispecie il giuramento decisorio, difettando il suo carattere di decisorietà per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione “
pagina 3 di 10 FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 20.03.1999, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Ancona la al fine di ottenere il Controparte_4 pagamento dell'indennizzo a proprio dire spettante in forza del contratto d'assicurazione contro gli infortuni stipulato tra le parti;
deduceva in particolare che in data 30.10.1996, “mentre lavorava in un campo conducendo un trattore agricolo, perdeva accidentalmente il controllo del mezzo e, cadendo a terra, batteva il capo contro una pianta di olivo finendo schiacciato dal trattore stesso”.
Costituendosi in giudizio, la compagnia convenuta eccepiva la non operatività della polizza, tenuto conto che l'assicurato aveva taciuto di essere affetto da almeno venticinque anni da epilessia, ovvero da una patologia che avrebbe precluso la stipula del contratto;
evidenziava altresì che il sinistro era avvenuto nell'esercizio di un'attività professionale diversa da quella per cui era stata prevista la garanzia e contestava in ogni caso l'entità delle lesioni lamentate.
L'attore eccepiva a questo punto l'intervenuta decadenza della compagnia dalla facoltà di recedere dal contratto, avendo avuto notizia dell'epilessia sin da quando l'assicurato, al fine di ottenere l'indennizzo spettante in conseguenza di un distinto sinistro, aveva depositato la cartella clinica di un precedente ricovero ospedaliero.
Con sentenza depositata in data 23.09.2003 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda proposta dall'attore, ritenendo fondata l'eccezione d'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1892 c.c..
Avverso tale pronuncia proponeva appello il ribadendo che la compagnia Pt_1 non avrebbe esercitato la facoltà di recesso entro il termine di tre mesi dal momento in cui aveva avuto notizia della patologia da cui era affetto l'assicurato.
La compagnia si costituiva anche in tale fase, riproponendo tutte le proprie difese ed eccezioni.
Con ordinanza in data 08.01.2008 questa Corte d'Appello ordinava all'appellata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il deposito di tutta la documentazione relativa al precedente sinistro citato dall'appellante. pagina 4 di 10 All'esito, il lamentava che la controparte non avesse prodotto tutta la Pt_1 documentazione di cui era in possesso e depositava quindi copia della cartella clinica, a proprio dire consegnata durante l'istruttoria del precedente sinistro.
Con sentenza pubblicata in data 06.12.2010 questa Corte confermava la sentenza di primo grado, ritenendo tardiva la produzione documentale effettuata dall'appellante e non provato che la compagnia fosse stata a conoscenza dell'epilessia dell'assicurato sin dall'aprile 1996.
Il proponeva ricorso avverso tale decisione, censurando la mancata Pt_1 ammissione delle prove orali dedotte e lamentando comunque l'erronea valutazione degli elementi acquisiti.
Con sentenza depositata in data 10.03.2015, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo d'appello, rinviando la causa a questa Corte d'Appello affinché venissero assunte le prove orali dedotte dal ricorrente.
All'esito della riassunzione, dell'escussione dei testi indicati e della declaratoria di nullità della querela di falso proposta dal con sentenza pubblicata in data Pt_1
27.07.2020 questa Corte ha nuovamente rigettato la domanda attorea, ritenendo che neppure gli elementi da ultimo acquisiti abbiano adeguatamente comprovato che sin dall'aprile 1996 la compagnia fosse consapevole dell'epilessia da cui l'assicurato era affetto.
Avverso tale pronuncia il ha proposto ricorso per cassazione, censurando la Pt_1 valutazione delle prove emerse e la mancata ammissione del giuramento decisorio.
All'esito della costituzione della compagnia, i giudici di legittimità hanno nuovamente cassato la pronuncia d'appello per non aver valutato l'ammissibilità e la rilevanza della documentazione prodotta dall'assicurato.
Il ha quindi riassunto il giudizio, ribadendo che la cartella clinica del Pt_1 precedente ricovero sarebbe stata ricevuta dalla compagnia in data 22.04.1996 e rinnovando pertanto l'eccezione d'intervenuta decadenza della controparte dalla facoltà di recedere dal contratto;
ha da ultimo ribadito, in via subordinata, la richiesta di deferire giuramento decisorio alla controparte.
pagina 5 di 10 Costituendosi nel presente grado, la ha preliminarmente Controparte_1 eccepito che la produzione della cartella clinica era stata già dichiarata inammissibile dai giudici di legittimità nell'ambito della precedente sentenza in data 10.03.2015; nel merito, la compagnia ha negato di aver avuto notizia dell'epilessia dell'assicurato prima del sinistro oggetto di causa, opponendosi al deferimento del giuramento;
ha da ultimo ribadito l'estraneità del sinistro rispetto all'oggetto della garanzia ed ha contestato l'entità dei danni lamentati.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 13.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha riassunto il presente giudizio ribadendo che la Parte_1 [...]
(già avrebbe esercitato CP_1 Controparte_4 tardivamente la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione contro gli infortuni, avendo avuto piena conoscenza dell'epilessia da cui era affetto l'assicurato sin da quando in data 22.04.1996 avrebbe ricevuto copia della cartella clinica di un precedente ricovero ospedaliero.
La compagnia contesta di aver mai ricevuto tale documentazione ed eccepisce l'irritualità del relativo deposito, rammentando che gli stessi giudici di legittimità l'avevano ritenuto inammissibile nella sentenza depositata in data 10.03.2015 all'esito del precedente giudizio di legittimità.
L'eccezione ribadita dal dev'essere accolta. Pt_1
Occorre infatti rammentare che il giudizio di rinvio costituisce un c.d. processo chiuso, nell'ambito del quale non possono essere sollevate questioni incompatibili con le statuizioni adottate dai giudici di legittimità, anche qualora avrebbero potuto giustificare un ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e ss. c.p.c..
pagina 6 di 10 L'ordinanza con cui in data 24.02.2023 la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di questa Corte d'Appello in data 23.06.2020 risulta quindi vincolante, a prescindere dalle conclusioni parzialmente diverse cui i giudici di legittimità erano pervenuti all'esito del primo ricorso proposto dal avverso la precedente sentenza d'appello del 06.12.2010. Pt_1
Occorre pertanto verificare l'ammissibilità della produzione della cartella clinica relativa al ricovero subito dall'assicurato nel marzo 1996, depositata nel primo giudizio d'appello dopo che la compagnia aveva ottemperato all'ordine di esibizione del 08.01.2008 limitandosi a produrre la richiesta avanzata dal e la successiva quietanza dell'indennizzo. Pt_1
Tale verifica dev'essere compiuta tenendo conto che l'art. 345 comma III
c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile (ovvero in quello vigente dopo l'entrata in vigore della L. 353/1990 ma prima delle modifiche introdotte dalla L. 69/2009 e poi dalla L.134/2012) consentiva al giudice d'appello “di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perché dotate di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia” (leggasi ad esempio Cass.
Sez. 5, sentenza n.21980 del 16.10.2009).
Nel caso di specie, l'acquisizione della documentazione relativa all'indennizzo precedentemente liquidato era stata già ritenuta necessaria dai giudici del primo giudizio d'appello, al fine di verificare se la compagnia fosse “venuta a conoscenza della sussistenza della epilessia in capo alla controparte” (cfr. ordinanza in data 08.01.2008).
A fronte della scarna documentazione prodotta dalla Controparte_4 il aveva prodotto copia della cartella clinica che, a proprio dire, Pt_1 sarebbe stata depositata unitamente all'istanza di liquidazione dell'indennizzo.
La compagnia ha costantemente negato di aver mai ricevuto tale documentazione.
pagina 7 di 10 Il modulo di richiesta dell'indennità giornaliera di ricovero prodotto dalla medesima comprova peraltro che qualsiasi assicurato Controparte_1 avrebbe dovuto allegare all'istanza una “copia della cartella clinica”, al ragionevole fine di consentire la liquidazione dell'indennizzo nell'importo effettivamente spettante;
i dipendenti e i liquidatori della compagnia, escussi quali testi nel secondo giudizio d'appello, hanno poi confermato che l'indennità veniva usualmente liquidata sulla base di quanto risultava dalla cartella clinica (leggasi a riguardo i verbali delle udienze tenutesi in data
13.12.2016 e in data 31.01.2017).
Lo stesso comportamento processuale della compagnia, che a fronte dell'ordine del giudice ha prodotto documenti insufficienti a giustificare la liquidazione dell'indennizzo riconosciuto, può essere valutato ai sensi dell'art. 116 comma II c.p.c. quale ulteriore conferma del fatto che tale cartella era stata effettivamente prodotta dall'assicurato unitamente alla propria richiesta d'indennizzo in data 22.04.1996, o quantomeno in epoca antecedente alla liquidazione della c.d. diaria in data 20.05.1996.
La cartella clinica in questione deve quindi ritenersi ritualmente prodotta, costituendo parte integrante della documentazione di cui i primi giudici d'appello avevano già ordinato il deposito, ritenendola necessaria ai fini della decisione.
Nel merito, da un esame anche sommario di tale documento emerge che il era stato ricoverato per approfondire una persistente cefalea in un Pt_1 quadro clinico caratterizzato da tempo da epilessia generalizzata in trattamento farmacologico: sarebbe stato quindi onere della compagnia esaminare la cartella clinica prodotta, rilevare la presenza di tale invalidante patologia ed avvalersi della facoltà di recesso entro i tre mesi contrattualmente previsti.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dall'assicurato, in conclusione, dev'essere rilevata la tardività del recesso, esercitato dalla compagnia soltanto in data 27.02.1997.
pagina 8 di 10 2. Occorre a questo punto esaminare l'eccezione sin dall'inizio sollevata e costantemente ribadita dalla compagnia, secondo cui l'infortunio non avrebbe potuto essere indennizzato in quanto occorso nell'ambito di un'attività professionale diversa rispetto a quella oggetto di garanzia;
è stato del resto chiarito che “sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio” (leggasi ad esempio Cass. Sez. 5, sentenza n.14813 del 26.05.2023).
Tale eccezione dev'essere accolta.
Risulta infatti dal contratto sottoscritto dalle parti e dalle condizioni generali di polizza ad esso allegate che il era stato assicurato secondo le Pt_1 modalità previste dalla “forma C”, ovvero con riferimento agli “infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate e di ogni altra normale attività che egli compia senza carattere di professionalità”; risulta altresì comprovato documentalmente che egli aveva dichiarato in tale sede di svolgere un'attività lavorativa riconducibile al codice A 639, che include “disegnatori, grafici, pittori artistici”.
Nell'atto di citazione notificato in data 20.03.1999, invece, il ha Pt_1 dichiarato che il sinistro era avvenuto “mentre lavorava in un campo conducendo un trattore agricolo”, ovvero mentre stava svolgendo un'attività ben diversa (e più pericolosa) rispetto a quella prevista nel contratto di assicurazione.
Nonostante l'eccezione tempestivamente sollevata dalla controparte,
l'attore non ha modificato le proprie deduzioni in occasione della prima udienza tenutasi in data 02.06.1999, né durante l'udienza di trattazione tenutasi in data 08.03.2000, non avvalendosi neppure della facoltà di depositare memorie nei termini assegnati dal giudice ai sensi del previgente art. 183 comma V c.p.c..
pagina 9 di 10 Soltanto nella memoria istruttoria di replica il ha dedotto per la Pt_1 prima volta che l'infortunio sarebbe avvenuto mentre stava lavorando in un proprio terreno, nell'ambito di un'attività svolta senza carattere di professionalità.
Tale deduzione risulta evidentemente tardiva, in quanto articolata ben oltre i termini assegnati per la definizione del thema decidendum;
in ogni caso, sarebbe arduo ritenere incluso tra le normali attività del tempo libero anche il lavoro agricolo, per sua natura gravoso e pericoloso.
L'eccezione sollevata dalla compagnia dev'essere pertanto condivisa, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado ed il consequenziale rigetto della domanda proposta dal Pt_1
3. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, della parziale reciproca soccombenza e della peculiarità delle questioni esaminate, sussistono ragionevoli motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di tutte le fasi del presente giudizio, dovendosi peraltro fare riferimento all'art. 92 comma II c.p.c. nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della L. 263/2005.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
CONFERMA la sentenza depositata dal Tribunale di Ancona in data 23.09.2003.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti tutte le spese di ogni fase o grado del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 801 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Donnino Donnini per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Cola per procura generale alle liti in atti
- Appellata –
pagina 1 di 10 OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 28879 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 24.02.2023
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in qualità di giudice di rinvio ex art. 392 c.p.c., preso atto e in conformità alla ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 15984/2023 del 24/02/2023, depositata nel proc. n. 28879/2020 R.G.CASS. il 07/06/2023, comunicata dalla Cancelleria il 07/06/2023, che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 812/2020 del 27/07/2020 emessa nel proc. n. 1151/2015 R.G.APP., riesaminando gli atti ed i documenti ed attenendosi ai principi enunciati dalla Corte Suprema di Cassazione nella suddetta ordinanza/sentenza, IN VIA ISRUTTRORIA, ammettere i mezzi di prova per interrogatorio formale, per testimoni, CTU medico-legale, il tutto come meglio dedotto nelle memorie istruttorie e di replica ex art. 184 c.p.c. del 30/11/01 e del 31/12/01, da intendersi qui integralmente richiamate, riportare e ritrascritte. Con richiesta di giuramento decisorio nel caso in cui controparte neghi ancora, proditoriamente, come sembra ancora fare nella comparsa di costituzione in riassunzione, di essere venuta a conoscenza della esistenza della malattia epilettica in occasione dell'infortunio denunziato sulla polizza malattie (cioè da oltre tre mesi) e la Corte Ecc.ma ritenga, ma non si vede come, non ancora acquisita aliunde la prova sul punto;
NEL MERITO, accertare e dichiarare la nullità e/o la inefficacia della clausola n.
3.1 delle CGA della polizza infortuni n. 40074966 A del 02/06/1996 per i motivi tutti esposti negli atti dell'odierna attrice in riassunzione e dichiarare la convenuta decaduta dall'esercizio del diritto di impugnare il contratto e dare disdetta ex art. 1892 c.c. e per l'effetto condannare la in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., all'indennizzo in favore del Sig. Parte_1 della somma complessiva di € 37.449,65, di cui € 1.368,46 per I di franchigia x € 25,82); € 193,65 per ITP (gg. 15 x € 12,91); € 723,10 per indennità di ricovero (gg. 14 x € 51,65); € 35.119,10 (34% x € 103.291,40) per invalidità permanente;
€ 45,34 per spese medico-sanitarie, oltre alla rivalutazione monetaria Istat ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'infortunio (data infortunio del 30/10/1996) al saldo. Con il favore delle spese e dei compensi di tutti i 6 gradi di giudizio, compreso il presente, oltre 15% spese generali, oltre C.P.A. ed oltre IVA come per legge, come da separata nota, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara all'uopo ANTISTATARIO”.
pagina 2 di 10 Si insiste, altresì, nuovamente nella richiesta di ordine di esibizione della cartella clinica del precedente infortunio a carico della Agenzia Generali di Ostra-Archivio del Liquidatore Dr. , ove abbiamo appreso, a seguito delle prove Persona_1 orali, si trova custodita (e che controparte ha negato proditoriamente ed offendendo l'altrui intelligenza per l'inverosimiglianza di avere mai avuto). Nel caso in cui, ma non si vede come, la Corte Ecc.ma ritenga non raggiunta la prova della consegna della cartella clinica della precedente malattia intercorsa e dunque della conoscenza da tre mesi prima dell'infortunio per cui è causa della patologia epilettica che affliggeva ed affligge il Sig. si chiede che sia Pt_1 deferito giuramento decisorio alla Compagnia Assicurativa Controparte_1 nella persona dell'Amministratore Legale Rapp.te p.t. sui seg a) “Giuro e giurando affermo che la non ha mai Controparte_2 ricevuto da parte del Sig. lativa al suo Parte_1 ricovero del 02/03-09/03/1996 presso l'Ospedale di Senigallia”; (Giurando il falso scatterà il processo penale); b) “Giuro e giurando affermo che la Compagnia ha provveduto a Controparte_1 liquidare al Sig. la diaria da ricovero relativa al ricovero del Parte_1
02/03-09/03/199 ale di Senigallia senza avere mai ricevuto la relativa cartella clinica”; (Giurando il falso scatterà il processo penale); c) “Giuro e giurando affermo che presso l'Agenzia Generali di Ostra non è custodita la cartella clinica relativa al ricovero del Sig. per Parte_1 malattia del 02/03-09/03/1996 presso l'Ospedale di Seniga falso scatterà il processo penale). Nella convinzione che il legale rapp.te di non verrà a giurare Controparte_1 il falso esponendosi alle relative conseguenze e sanzioni penali. E che quelle di questo processo sono solo schermaglie difensive cui il legale rapp.te cercherà di restare estraneo. All'esito della decisione circa l'ammissione dei mezzi istruttori e del loro espletamento in caso di ammissione, nonché del giuramento decisorio, si chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi”.
Per l'appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Ancona rigettare le domande attrici confermando la sentenza resa dal Tribunale di Ancona n. 1815 resa in data 21.5 , con CP_3 vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio. Voglia rigettare tutte le richieste istruttorie ulteriori formulate dall'appellante ed in ispecie il giuramento decisorio, difettando il suo carattere di decisorietà per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione “
pagina 3 di 10 FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 20.03.1999, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Ancona la al fine di ottenere il Controparte_4 pagamento dell'indennizzo a proprio dire spettante in forza del contratto d'assicurazione contro gli infortuni stipulato tra le parti;
deduceva in particolare che in data 30.10.1996, “mentre lavorava in un campo conducendo un trattore agricolo, perdeva accidentalmente il controllo del mezzo e, cadendo a terra, batteva il capo contro una pianta di olivo finendo schiacciato dal trattore stesso”.
Costituendosi in giudizio, la compagnia convenuta eccepiva la non operatività della polizza, tenuto conto che l'assicurato aveva taciuto di essere affetto da almeno venticinque anni da epilessia, ovvero da una patologia che avrebbe precluso la stipula del contratto;
evidenziava altresì che il sinistro era avvenuto nell'esercizio di un'attività professionale diversa da quella per cui era stata prevista la garanzia e contestava in ogni caso l'entità delle lesioni lamentate.
L'attore eccepiva a questo punto l'intervenuta decadenza della compagnia dalla facoltà di recedere dal contratto, avendo avuto notizia dell'epilessia sin da quando l'assicurato, al fine di ottenere l'indennizzo spettante in conseguenza di un distinto sinistro, aveva depositato la cartella clinica di un precedente ricovero ospedaliero.
Con sentenza depositata in data 23.09.2003 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda proposta dall'attore, ritenendo fondata l'eccezione d'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1892 c.c..
Avverso tale pronuncia proponeva appello il ribadendo che la compagnia Pt_1 non avrebbe esercitato la facoltà di recesso entro il termine di tre mesi dal momento in cui aveva avuto notizia della patologia da cui era affetto l'assicurato.
La compagnia si costituiva anche in tale fase, riproponendo tutte le proprie difese ed eccezioni.
Con ordinanza in data 08.01.2008 questa Corte d'Appello ordinava all'appellata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il deposito di tutta la documentazione relativa al precedente sinistro citato dall'appellante. pagina 4 di 10 All'esito, il lamentava che la controparte non avesse prodotto tutta la Pt_1 documentazione di cui era in possesso e depositava quindi copia della cartella clinica, a proprio dire consegnata durante l'istruttoria del precedente sinistro.
Con sentenza pubblicata in data 06.12.2010 questa Corte confermava la sentenza di primo grado, ritenendo tardiva la produzione documentale effettuata dall'appellante e non provato che la compagnia fosse stata a conoscenza dell'epilessia dell'assicurato sin dall'aprile 1996.
Il proponeva ricorso avverso tale decisione, censurando la mancata Pt_1 ammissione delle prove orali dedotte e lamentando comunque l'erronea valutazione degli elementi acquisiti.
Con sentenza depositata in data 10.03.2015, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo d'appello, rinviando la causa a questa Corte d'Appello affinché venissero assunte le prove orali dedotte dal ricorrente.
All'esito della riassunzione, dell'escussione dei testi indicati e della declaratoria di nullità della querela di falso proposta dal con sentenza pubblicata in data Pt_1
27.07.2020 questa Corte ha nuovamente rigettato la domanda attorea, ritenendo che neppure gli elementi da ultimo acquisiti abbiano adeguatamente comprovato che sin dall'aprile 1996 la compagnia fosse consapevole dell'epilessia da cui l'assicurato era affetto.
Avverso tale pronuncia il ha proposto ricorso per cassazione, censurando la Pt_1 valutazione delle prove emerse e la mancata ammissione del giuramento decisorio.
All'esito della costituzione della compagnia, i giudici di legittimità hanno nuovamente cassato la pronuncia d'appello per non aver valutato l'ammissibilità e la rilevanza della documentazione prodotta dall'assicurato.
Il ha quindi riassunto il giudizio, ribadendo che la cartella clinica del Pt_1 precedente ricovero sarebbe stata ricevuta dalla compagnia in data 22.04.1996 e rinnovando pertanto l'eccezione d'intervenuta decadenza della controparte dalla facoltà di recedere dal contratto;
ha da ultimo ribadito, in via subordinata, la richiesta di deferire giuramento decisorio alla controparte.
pagina 5 di 10 Costituendosi nel presente grado, la ha preliminarmente Controparte_1 eccepito che la produzione della cartella clinica era stata già dichiarata inammissibile dai giudici di legittimità nell'ambito della precedente sentenza in data 10.03.2015; nel merito, la compagnia ha negato di aver avuto notizia dell'epilessia dell'assicurato prima del sinistro oggetto di causa, opponendosi al deferimento del giuramento;
ha da ultimo ribadito l'estraneità del sinistro rispetto all'oggetto della garanzia ed ha contestato l'entità dei danni lamentati.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 13.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha riassunto il presente giudizio ribadendo che la Parte_1 [...]
(già avrebbe esercitato CP_1 Controparte_4 tardivamente la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione contro gli infortuni, avendo avuto piena conoscenza dell'epilessia da cui era affetto l'assicurato sin da quando in data 22.04.1996 avrebbe ricevuto copia della cartella clinica di un precedente ricovero ospedaliero.
La compagnia contesta di aver mai ricevuto tale documentazione ed eccepisce l'irritualità del relativo deposito, rammentando che gli stessi giudici di legittimità l'avevano ritenuto inammissibile nella sentenza depositata in data 10.03.2015 all'esito del precedente giudizio di legittimità.
L'eccezione ribadita dal dev'essere accolta. Pt_1
Occorre infatti rammentare che il giudizio di rinvio costituisce un c.d. processo chiuso, nell'ambito del quale non possono essere sollevate questioni incompatibili con le statuizioni adottate dai giudici di legittimità, anche qualora avrebbero potuto giustificare un ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e ss. c.p.c..
pagina 6 di 10 L'ordinanza con cui in data 24.02.2023 la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di questa Corte d'Appello in data 23.06.2020 risulta quindi vincolante, a prescindere dalle conclusioni parzialmente diverse cui i giudici di legittimità erano pervenuti all'esito del primo ricorso proposto dal avverso la precedente sentenza d'appello del 06.12.2010. Pt_1
Occorre pertanto verificare l'ammissibilità della produzione della cartella clinica relativa al ricovero subito dall'assicurato nel marzo 1996, depositata nel primo giudizio d'appello dopo che la compagnia aveva ottemperato all'ordine di esibizione del 08.01.2008 limitandosi a produrre la richiesta avanzata dal e la successiva quietanza dell'indennizzo. Pt_1
Tale verifica dev'essere compiuta tenendo conto che l'art. 345 comma III
c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile (ovvero in quello vigente dopo l'entrata in vigore della L. 353/1990 ma prima delle modifiche introdotte dalla L. 69/2009 e poi dalla L.134/2012) consentiva al giudice d'appello “di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perché dotate di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia” (leggasi ad esempio Cass.
Sez. 5, sentenza n.21980 del 16.10.2009).
Nel caso di specie, l'acquisizione della documentazione relativa all'indennizzo precedentemente liquidato era stata già ritenuta necessaria dai giudici del primo giudizio d'appello, al fine di verificare se la compagnia fosse “venuta a conoscenza della sussistenza della epilessia in capo alla controparte” (cfr. ordinanza in data 08.01.2008).
A fronte della scarna documentazione prodotta dalla Controparte_4 il aveva prodotto copia della cartella clinica che, a proprio dire, Pt_1 sarebbe stata depositata unitamente all'istanza di liquidazione dell'indennizzo.
La compagnia ha costantemente negato di aver mai ricevuto tale documentazione.
pagina 7 di 10 Il modulo di richiesta dell'indennità giornaliera di ricovero prodotto dalla medesima comprova peraltro che qualsiasi assicurato Controparte_1 avrebbe dovuto allegare all'istanza una “copia della cartella clinica”, al ragionevole fine di consentire la liquidazione dell'indennizzo nell'importo effettivamente spettante;
i dipendenti e i liquidatori della compagnia, escussi quali testi nel secondo giudizio d'appello, hanno poi confermato che l'indennità veniva usualmente liquidata sulla base di quanto risultava dalla cartella clinica (leggasi a riguardo i verbali delle udienze tenutesi in data
13.12.2016 e in data 31.01.2017).
Lo stesso comportamento processuale della compagnia, che a fronte dell'ordine del giudice ha prodotto documenti insufficienti a giustificare la liquidazione dell'indennizzo riconosciuto, può essere valutato ai sensi dell'art. 116 comma II c.p.c. quale ulteriore conferma del fatto che tale cartella era stata effettivamente prodotta dall'assicurato unitamente alla propria richiesta d'indennizzo in data 22.04.1996, o quantomeno in epoca antecedente alla liquidazione della c.d. diaria in data 20.05.1996.
La cartella clinica in questione deve quindi ritenersi ritualmente prodotta, costituendo parte integrante della documentazione di cui i primi giudici d'appello avevano già ordinato il deposito, ritenendola necessaria ai fini della decisione.
Nel merito, da un esame anche sommario di tale documento emerge che il era stato ricoverato per approfondire una persistente cefalea in un Pt_1 quadro clinico caratterizzato da tempo da epilessia generalizzata in trattamento farmacologico: sarebbe stato quindi onere della compagnia esaminare la cartella clinica prodotta, rilevare la presenza di tale invalidante patologia ed avvalersi della facoltà di recesso entro i tre mesi contrattualmente previsti.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dall'assicurato, in conclusione, dev'essere rilevata la tardività del recesso, esercitato dalla compagnia soltanto in data 27.02.1997.
pagina 8 di 10 2. Occorre a questo punto esaminare l'eccezione sin dall'inizio sollevata e costantemente ribadita dalla compagnia, secondo cui l'infortunio non avrebbe potuto essere indennizzato in quanto occorso nell'ambito di un'attività professionale diversa rispetto a quella oggetto di garanzia;
è stato del resto chiarito che “sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio” (leggasi ad esempio Cass. Sez. 5, sentenza n.14813 del 26.05.2023).
Tale eccezione dev'essere accolta.
Risulta infatti dal contratto sottoscritto dalle parti e dalle condizioni generali di polizza ad esso allegate che il era stato assicurato secondo le Pt_1 modalità previste dalla “forma C”, ovvero con riferimento agli “infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate e di ogni altra normale attività che egli compia senza carattere di professionalità”; risulta altresì comprovato documentalmente che egli aveva dichiarato in tale sede di svolgere un'attività lavorativa riconducibile al codice A 639, che include “disegnatori, grafici, pittori artistici”.
Nell'atto di citazione notificato in data 20.03.1999, invece, il ha Pt_1 dichiarato che il sinistro era avvenuto “mentre lavorava in un campo conducendo un trattore agricolo”, ovvero mentre stava svolgendo un'attività ben diversa (e più pericolosa) rispetto a quella prevista nel contratto di assicurazione.
Nonostante l'eccezione tempestivamente sollevata dalla controparte,
l'attore non ha modificato le proprie deduzioni in occasione della prima udienza tenutasi in data 02.06.1999, né durante l'udienza di trattazione tenutasi in data 08.03.2000, non avvalendosi neppure della facoltà di depositare memorie nei termini assegnati dal giudice ai sensi del previgente art. 183 comma V c.p.c..
pagina 9 di 10 Soltanto nella memoria istruttoria di replica il ha dedotto per la Pt_1 prima volta che l'infortunio sarebbe avvenuto mentre stava lavorando in un proprio terreno, nell'ambito di un'attività svolta senza carattere di professionalità.
Tale deduzione risulta evidentemente tardiva, in quanto articolata ben oltre i termini assegnati per la definizione del thema decidendum;
in ogni caso, sarebbe arduo ritenere incluso tra le normali attività del tempo libero anche il lavoro agricolo, per sua natura gravoso e pericoloso.
L'eccezione sollevata dalla compagnia dev'essere pertanto condivisa, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado ed il consequenziale rigetto della domanda proposta dal Pt_1
3. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, della parziale reciproca soccombenza e della peculiarità delle questioni esaminate, sussistono ragionevoli motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di tutte le fasi del presente giudizio, dovendosi peraltro fare riferimento all'art. 92 comma II c.p.c. nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della L. 263/2005.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
CONFERMA la sentenza depositata dal Tribunale di Ancona in data 23.09.2003.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti tutte le spese di ogni fase o grado del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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