Art. 14-quater. ((I sindaci dei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, previa autorizzazione del commissario, emettono ordinativi di pagamento che diventano esecutivi con il visto del commissario stesso o di un funzionario da lui delegato, a carico del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto per le spese riguardanti:
a) le integrazioni salariali e gli assegni familiari di cui al comma aggiuntivo, dopo l'ultimo, del precedente articolo 12;
b) interventi urgenti non previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto;
c) il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dai dipendenti ed eccedenti i limiti previsti dalla vigente normativa;
d) la copertura dell'integrazione di cui al sesto comma dell'articolo 12))
a) le integrazioni salariali e gli assegni familiari di cui al comma aggiuntivo, dopo l'ultimo, del precedente articolo 12;
b) interventi urgenti non previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto;
c) il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dai dipendenti ed eccedenti i limiti previsti dalla vigente normativa;
d) la copertura dell'integrazione di cui al sesto comma dell'articolo 12))