Articolo 30 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 29Articolo 31
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29 marzo 1961
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21 aprile 1968
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18 giugno 1975
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15 novembre 1984
Art. 30. ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1975, N. 157 ((6)) -------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 247 (in G.U. la s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 29 , 30 e 34 l. 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli impiegati dello Stato) e 23 l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermita', risultino in condizione di non poter riprendere la propria attivita'".
Entrata in vigore il 15 novembre 1984
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