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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4454 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato DAL PRA' PAOLA
e
MARTINI LUCA, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2
difeso dall'avvocato DAL PRA' PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, continuerà a risiedere presso Per_1
la casa familiare ove vivrà al rientro dalla sede universitaria e/o domicilio ove vive per ragioni di studio.
3) Il dr. UC IN provvederà in via esclusiva al suo mantenimento, tanto ordinario che straordinario.
4) Nulla da disporsi per quanto riguarda la figlia maggiorenne ed autosufficiente Per_2
economicamente.
5) La casa familiare, in comproprietà ai coniugi, viene assegnata al signor IN, anche quale genitore con cui vive il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, che ne avrà quindi il pagina 1 di 3 godimento esclusivo. La signora ha già lasciato la casa familiare trasferendosi in un appartamento Pt_1
condotto in locazione.
6) Il dr. UC IN si obbliga a corrispondere alla moglie dr.ssa a titolo di contributo al Parte_1
suo mantenimento un assegno mensile di euro 2.800,00 (duemilaottocento euro), che verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate che la signora fornirà Pt_1
al coniuge. Detto assegno sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di gennaio 2026.
I coniugi danno atto che l'importo dell'assegno di mantenimento tiene conto del fatto che la casa familiare rimane in godimento esclusivo del signor IN e che la signora è gravata dal Pt_1
pagamento del canone di locazione.
7) La signora si obbliga, a semplice richiesta del signor UC IN a cedere le quote dalla Parte_1
stessa detenute delle società descritte in premessa al dr. IN o a soggetto dallo stesso indicato. Tale trasferimento avverrà senza corrispettivo di denaro ma non a titolo gratuito rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale dei coniugi, con conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e quindi, l'esenzione da imposta di bollo, registro e da qualsiasi altra tassa poiché trattasi di attribuzione e riassetto economico- patrimoniale della famiglia, in esecuzione di accordi tra i coniugi intervenuti in sede di separazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AN (VI) in data 18/02/1995, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 04/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di IN UC l'obbligo di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
pagina 2 di 3 -sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di IN UC quale genitore convivente con il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di
IN UC l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno di mantenimento, la somma Parte_1
di 2.800,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e IN UC, uniti in matrimonio in Parte_1
AN (VI) in data 18/02/1995 con atto trascritto al n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1995, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4454 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato DAL PRA' PAOLA
e
MARTINI LUCA, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2
difeso dall'avvocato DAL PRA' PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, continuerà a risiedere presso Per_1
la casa familiare ove vivrà al rientro dalla sede universitaria e/o domicilio ove vive per ragioni di studio.
3) Il dr. UC IN provvederà in via esclusiva al suo mantenimento, tanto ordinario che straordinario.
4) Nulla da disporsi per quanto riguarda la figlia maggiorenne ed autosufficiente Per_2
economicamente.
5) La casa familiare, in comproprietà ai coniugi, viene assegnata al signor IN, anche quale genitore con cui vive il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, che ne avrà quindi il pagina 1 di 3 godimento esclusivo. La signora ha già lasciato la casa familiare trasferendosi in un appartamento Pt_1
condotto in locazione.
6) Il dr. UC IN si obbliga a corrispondere alla moglie dr.ssa a titolo di contributo al Parte_1
suo mantenimento un assegno mensile di euro 2.800,00 (duemilaottocento euro), che verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate che la signora fornirà Pt_1
al coniuge. Detto assegno sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di gennaio 2026.
I coniugi danno atto che l'importo dell'assegno di mantenimento tiene conto del fatto che la casa familiare rimane in godimento esclusivo del signor IN e che la signora è gravata dal Pt_1
pagamento del canone di locazione.
7) La signora si obbliga, a semplice richiesta del signor UC IN a cedere le quote dalla Parte_1
stessa detenute delle società descritte in premessa al dr. IN o a soggetto dallo stesso indicato. Tale trasferimento avverrà senza corrispettivo di denaro ma non a titolo gratuito rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale dei coniugi, con conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e quindi, l'esenzione da imposta di bollo, registro e da qualsiasi altra tassa poiché trattasi di attribuzione e riassetto economico- patrimoniale della famiglia, in esecuzione di accordi tra i coniugi intervenuti in sede di separazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AN (VI) in data 18/02/1995, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 04/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di IN UC l'obbligo di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
pagina 2 di 3 -sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di IN UC quale genitore convivente con il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di
IN UC l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno di mantenimento, la somma Parte_1
di 2.800,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e IN UC, uniti in matrimonio in Parte_1
AN (VI) in data 18/02/1995 con atto trascritto al n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1995, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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