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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 31/03/2025 al n. 276 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 02/10/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Ganci Fabio, l'avv. Miceli Walter, l'avv. Niro Parte_1
Fortunato, l'avv. Rinaldi Giovanni e l'avv. Zampieri Nicola
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
RESISTENTE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire
€ 2.237,18 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, conseguentemente, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18. In via istruttoria: come da ricorso.”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza attorea, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente all'effettivo numero di giorni di ferie non godute, rinviandosi per la monetizzazione delle stesse a quanto indicherà la ER . In via istruttoria: come da memoria Controparte_3 difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/03/2025 conveniva in giudizio Parte_1 il , per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla Controparte_2 liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con conseguente condanna del CP_1 convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 2.237,18 quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e concretamente fruiti.
2. Si costituiva in giudizio il contestando fermamente le Controparte_2 deduzioni ed argomentazioni avversarie, insistendo per il rigetto delle avversarie pretese in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto e contestando, in particolare, il numero di giorni di ferie di cui il ricorrente chiedeva la liquidazione.
3. La causa era istruita solo documentalmente e alla prima udienza di comparizione la difesa attorea, aderendo ai rilievi di controparte relativi alla quantificazione dei giorni di ferie non goduti, presentava nuova tabella con i conteggi corretti. A tali conteggi dichiarava di aderire parte resistente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 02/10/2025
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La controversia appartiene al filone sulla spettanza ai docenti con contratti a termine al 30 giugno dell'indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non godute. In base alla previsione derogatoria (del divieto generale ex art 5, comma 8, D.L.
95/2012 convertito dalla legge 135/2012) introdotta dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, L.
n. 228/2012, il personale della scuola assunto a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite entro il termine di scadenza del contratto.
La normativa vigente in materia deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea (Cass. Civ., ord. n. 14268/2022) e al riguardo la
Cassazione si è già pronunciata, da ultimo compiutamente con sentenza n. 16715 del 17.06.2024 (e ancora più di recente con ordinanza n. 11968/25).
Con tale pronuncia la Suprema Corte - confermando, ed anzi ampliando, il diritto già riconosciuto nelle precedenti pronunce nn. 14268/22, 26413/22 e 13440/24 - stabilisce che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso CP_1 avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.
In particolare, secondo la Cassazione (sentenza 16715/2024):
- deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012: per le ferie serve una richiesta esplicita diretta del docente riscontrata da autorizzazione del dirigente scolastico;
- la collocazione in ferie da parte delle istituzioni scolastiche d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, in particolare nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, è illegittima: durante la sospensione delle lezioni il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento e non può essere considerato in ferie, da cui l'illegittimità dell'automatica sottrazione di tali giorni dal monte ferie spettante;
- il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute: il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il Dirigente
Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a goderne, con specifico avviso in forma scritta della perdita, in caso contrario ha diritto all' indennità sostitutiva.
Si tratta di principi pienamente condivisibili e ormai consolidati, che vanno integralmente recepiti, con conseguente accoglimento del ricorso.
Gli stessi sono, infatti, perfettamente in linea con la normativa comunitaria come interpreta dal CGCE, dunque con fonte sovranazionale che come tale prevale sul diritto interno contrastante, così in particolare sul divieto per i pubblici dipendenti - stabilito dal d.l. n. 95/2012 (art. 5, c. 8 convertito con modifiche con L. 135/2012) - di monetizzazione di ferie e giorni di riposo sostitutivi delle festività ex lege n. 937/1977.
Ci si riferisce all'art 7 della direttiva 2003/88 che fonda in termini imperativi ed incondizionati il diritto alle ferie annuali retribuite, di talchè - come da pacifica giurisprudenza della CGCE a far data dalla pronuncia 6.11.2018 causa C-619/16 - alla mancata fruizione consegue il diritto all' indennità finanziaria sostituiva qualora il lavoratore non sia stato posto in condizione di fruire delle proprie ferie mediante un'informazione adeguata, irrilevante essendo la mancata richiesta di ferie nel periodo di riferimento.
Più precisamente la giurisprudenza comunitaria sul punto – a far data dalle sentenze della Grande Sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-
570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016 - è univoca nell'affermare che l'ordinamento comunitario osta a che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva (contropartita intrinsecamente legata all'irrinunciabilità delle ferie) quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione.
In questo senso l'affermazione secondo cui il datore di lavoro deve dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie.
Tale principio risulta recentemente ribadito dalla CGUE con sentenza del 18.1.2024 nella causa C218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell'art. 5, co. 8, LDL 95/12, ove si legge che
“Se, ….., il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto” (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
, C-684/16).
[...]
A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.
Dai suddetti principi, affermati, in linea con il diritto comunitario, dalla Corte di
Cassazione (compiutamente Cass. 16715 del 17.06.2024), già applicati da molti uffici di merito come risulta dai precedenti prodotti dalla parte ricorrente, deriva l' accoglimento del ricorso poiché: le parti hanno concordato sulla correttezza dei conteggi effettuati dal sul numero dei giorni di ferie e festività non godute e CP_1 sulla loro monetizzazione;
è pacifico che tali giorni corrispondono a giorni di ferie maturati per i quali la parte ricorrente non ha presentato espressa richiesta diretta di ferie;
il , da un lato, non ha provato di avere informato la parte ricorrente CP_1 stessa in modo accurato e tempestivo dell'esistenza delle ferie non godute invitandola a goderne con specifico avviso in forma scritta della perdita, dall'altro in punto quantificazione non ha svolto contestazioni specifiche.
Ne deriva la spettanza dell'indennità sostitutiva nella misura concordata tra le parti di complessivi €. 2.197,77 (v. conteggio depositato da parte ricorrente in data
03.07.2025, che la parte resistente ha dichiarato di fare proprio) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di accessori, stante la previsione dell'art. 16 della legge n.412 del 1991 e dell'art. 22 comma 36 della legge n. 724 del 1994 le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (v. Corte Costituzionale n. 82 del 2003
e Cassazione n. 13624 del 2020).
6. Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte resistente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate e della serialità della questione giuridica sottesa, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c. e con applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 1 bis del DM 55/14 stante la presenza in ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) condanna il al pagamento in favore Controparte_2 Parte_1
dell'indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici
[...]
2020/2021 e 2021/2022, dell'importo di €. 2.197,77, oltre accessori come per legge;
2) condanna il all'integrale la diffusione delle Controparte_2 spese del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 1.339,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Udine, 02/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 31/03/2025 al n. 276 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 02/10/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Ganci Fabio, l'avv. Miceli Walter, l'avv. Niro Parte_1
Fortunato, l'avv. Rinaldi Giovanni e l'avv. Zampieri Nicola
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
RESISTENTE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire
€ 2.237,18 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, conseguentemente, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18. In via istruttoria: come da ricorso.”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'istanza attorea, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente all'effettivo numero di giorni di ferie non godute, rinviandosi per la monetizzazione delle stesse a quanto indicherà la ER . In via istruttoria: come da memoria Controparte_3 difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/03/2025 conveniva in giudizio Parte_1 il , per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla Controparte_2 liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con conseguente condanna del CP_1 convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 2.237,18 quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e concretamente fruiti.
2. Si costituiva in giudizio il contestando fermamente le Controparte_2 deduzioni ed argomentazioni avversarie, insistendo per il rigetto delle avversarie pretese in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto e contestando, in particolare, il numero di giorni di ferie di cui il ricorrente chiedeva la liquidazione.
3. La causa era istruita solo documentalmente e alla prima udienza di comparizione la difesa attorea, aderendo ai rilievi di controparte relativi alla quantificazione dei giorni di ferie non goduti, presentava nuova tabella con i conteggi corretti. A tali conteggi dichiarava di aderire parte resistente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 02/10/2025
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La controversia appartiene al filone sulla spettanza ai docenti con contratti a termine al 30 giugno dell'indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non godute. In base alla previsione derogatoria (del divieto generale ex art 5, comma 8, D.L.
95/2012 convertito dalla legge 135/2012) introdotta dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, L.
n. 228/2012, il personale della scuola assunto a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite entro il termine di scadenza del contratto.
La normativa vigente in materia deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea (Cass. Civ., ord. n. 14268/2022) e al riguardo la
Cassazione si è già pronunciata, da ultimo compiutamente con sentenza n. 16715 del 17.06.2024 (e ancora più di recente con ordinanza n. 11968/25).
Con tale pronuncia la Suprema Corte - confermando, ed anzi ampliando, il diritto già riconosciuto nelle precedenti pronunce nn. 14268/22, 26413/22 e 13440/24 - stabilisce che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso CP_1 avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.
In particolare, secondo la Cassazione (sentenza 16715/2024):
- deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012: per le ferie serve una richiesta esplicita diretta del docente riscontrata da autorizzazione del dirigente scolastico;
- la collocazione in ferie da parte delle istituzioni scolastiche d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, in particolare nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, è illegittima: durante la sospensione delle lezioni il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento e non può essere considerato in ferie, da cui l'illegittimità dell'automatica sottrazione di tali giorni dal monte ferie spettante;
- il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute: il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il Dirigente
Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a goderne, con specifico avviso in forma scritta della perdita, in caso contrario ha diritto all' indennità sostitutiva.
Si tratta di principi pienamente condivisibili e ormai consolidati, che vanno integralmente recepiti, con conseguente accoglimento del ricorso.
Gli stessi sono, infatti, perfettamente in linea con la normativa comunitaria come interpreta dal CGCE, dunque con fonte sovranazionale che come tale prevale sul diritto interno contrastante, così in particolare sul divieto per i pubblici dipendenti - stabilito dal d.l. n. 95/2012 (art. 5, c. 8 convertito con modifiche con L. 135/2012) - di monetizzazione di ferie e giorni di riposo sostitutivi delle festività ex lege n. 937/1977.
Ci si riferisce all'art 7 della direttiva 2003/88 che fonda in termini imperativi ed incondizionati il diritto alle ferie annuali retribuite, di talchè - come da pacifica giurisprudenza della CGCE a far data dalla pronuncia 6.11.2018 causa C-619/16 - alla mancata fruizione consegue il diritto all' indennità finanziaria sostituiva qualora il lavoratore non sia stato posto in condizione di fruire delle proprie ferie mediante un'informazione adeguata, irrilevante essendo la mancata richiesta di ferie nel periodo di riferimento.
Più precisamente la giurisprudenza comunitaria sul punto – a far data dalle sentenze della Grande Sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-
570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016 - è univoca nell'affermare che l'ordinamento comunitario osta a che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva (contropartita intrinsecamente legata all'irrinunciabilità delle ferie) quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione.
In questo senso l'affermazione secondo cui il datore di lavoro deve dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie.
Tale principio risulta recentemente ribadito dalla CGUE con sentenza del 18.1.2024 nella causa C218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell'art. 5, co. 8, LDL 95/12, ove si legge che
“Se, ….., il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto” (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
, C-684/16).
[...]
A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.
Dai suddetti principi, affermati, in linea con il diritto comunitario, dalla Corte di
Cassazione (compiutamente Cass. 16715 del 17.06.2024), già applicati da molti uffici di merito come risulta dai precedenti prodotti dalla parte ricorrente, deriva l' accoglimento del ricorso poiché: le parti hanno concordato sulla correttezza dei conteggi effettuati dal sul numero dei giorni di ferie e festività non godute e CP_1 sulla loro monetizzazione;
è pacifico che tali giorni corrispondono a giorni di ferie maturati per i quali la parte ricorrente non ha presentato espressa richiesta diretta di ferie;
il , da un lato, non ha provato di avere informato la parte ricorrente CP_1 stessa in modo accurato e tempestivo dell'esistenza delle ferie non godute invitandola a goderne con specifico avviso in forma scritta della perdita, dall'altro in punto quantificazione non ha svolto contestazioni specifiche.
Ne deriva la spettanza dell'indennità sostitutiva nella misura concordata tra le parti di complessivi €. 2.197,77 (v. conteggio depositato da parte ricorrente in data
03.07.2025, che la parte resistente ha dichiarato di fare proprio) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di accessori, stante la previsione dell'art. 16 della legge n.412 del 1991 e dell'art. 22 comma 36 della legge n. 724 del 1994 le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (v. Corte Costituzionale n. 82 del 2003
e Cassazione n. 13624 del 2020).
6. Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte resistente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate e della serialità della questione giuridica sottesa, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c. e con applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 1 bis del DM 55/14 stante la presenza in ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) condanna il al pagamento in favore Controparte_2 Parte_1
dell'indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici
[...]
2020/2021 e 2021/2022, dell'importo di €. 2.197,77, oltre accessori come per legge;
2) condanna il all'integrale la diffusione delle Controparte_2 spese del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 1.339,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Udine, 02/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli