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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4719/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4719/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Elisabetta Parte_1
Antonietta Capodilupo, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv.to Rosa Persico, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa trasferimento infrasettoriale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/04/2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere in possesso di titolo abilitante la professione di assistente sociale, ha dedotto di essere stata assunta dal
Comune di in con decorrenza dal 01.01.2020 e con inquadramento “nella CP_1 CP_1 categoria “D1” del CCNL del 31.03.1999, con profilo di Istruttore Direttivo Pedagogista, assegnata al Settore “Servizi Sociali Servizi alla Persona” dove aveva svolto la propria attività sino all'ottobre del 2021; che in data 05.10.2021 il Comune con “Disposizione di mobilità infrasettoriale del personale dipendente – art. 5 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.” aveva disposto il suo trasferimento dal settore “Servizi Sociali” al Settore “Manutentivo – Idrico – Patrimoniale”, ciò sulla base di una
Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 04.10.2021 ed avente ad oggetto la “Mobilità interna del personale giuste deliberazioni di Giunta Comunale 105/2021 e 115/2021”; di aver impugnato con comunicazione inviata via PEC il 06.10.2021 il detto trasferimento perché illegittimo, chiedendo, altresì, le motivazioni del provvedimento, che rimaneva senza riscontro. Tanto premesso sulla base di diverse argomentazioni e richiamando la giurisprudenza in materia di trasferimento ha chiesto “di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inopportunità e la mancanza di fondatezza del provvedimento di trasferimento notificato in data 05.10.2021 per uno o più dei motivi meglio dedotti e per l'effetto revocare il detto provvedimento, ordinando la immediata reintegra nel ruolo precedentemente svolto di Istruttore Direttivo Pedagogista, nell'ambito del Settore Servizi Sociali dell'Ente convenuto, con espressa riserva di richiedere in separato Giudizio i danni materiali, morali ed alla salute”, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il che sulla base di varie Controparte_1 argomentazioni ha chiesto rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Il trasferimento dei lavoratori da una sede di lavoro ad un'altra o all'interno della stessa sede, da una divisione a un'altra, è rigidamente regolato da norme di legge. In particolare, l'art. 2103 c.c. dispone che esso può essere attuato solo in presenza di “comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive”.
Inoltre, costituisce principio pacifico in giurisprudenza che il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da un'unità produttiva a un'altra sia discrezionalmente esercitabile solo in presenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive
“comprovate” ex art. 2103 cc., ovvero la cui sussistenza risulti dimostrata, con onere della prova a carico del datore di lavoro che le assume a fondamento del proprio provvedimento di trasferimento.
Parte ricorrente impugna il provvedimento di mobilità infrasettoriale del 05.10.2021 in quanto immotivato e comunque illegittimo per essere stato adottato in assenza dei tre presupposti a cui la giurisprudenza collega la piena legittimità dell'atto e, precisamente, “l'inutilità del dipendente nella sede di provenienza”; “la necessità della presenza di quel dipendente, con la sua particolare professionalità e competenza, nella sede di destinazione” e, infine, “la fondatezza delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel dipendente e non su gli altri colleghi che svolgono analoghe mansioni”.
Ciò premesso, va precisato che non può discorrersi nel caso in esame di trasferimento rilevante ai sensi dell'art. 2103 c.c. (richiamato per il pubblico impiego privatizzato dall'art. 51 d.lgs. 165/2001) in quanto per giurisprudenza consolidata esso implica la modifica spaziale del luogo di esecuzione della prestazione, sicchè in mancanza di diversa ubicazione geografica del dipendente esso non può essere ravvisato.
In questo senso la Suprema Corte ha stabilito che “la nozione di trasferimento del lavoratore, che comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 2103, comma 1 (ultima parte), c.c., e alla stregua delle disposizioni collettive applicabili nella specie (artt. 37 e 74 del c.c.n.l. per i dipendenti postali), non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l'unità produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro.” (Cass. sez. lav. 2 luglio 2018, n. 17246).
Inoltre “L'assegnazione della dipendente ad un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio ad un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico;
affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un'apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 del codice civile (applicabile in punto di trasferimento al pubblico dipendente pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel Dlgs 165/2001) e, conseguentemente, il Comune- datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio”.
(Cass. Sez. lav. 12 novembre 2021, n.34014).
Nel caso di specie, la ricorrente come evidenziato peraltro solo nelle note del 2.11.2023 è stata adibita ad altro ufficio sito tuttavia nell'ambito del medesimo territorio comunale, con conseguente inapplicabilità della disciplina ex art. 2103 c.c. e dei relativi presupposti.
Esaminando la legittimità del provvedimento di mobilità alla luce dei motivi indicati in ricorso, ossia relativamente alla mancata esplicitazione delle motivazioni del trasferimento presso un settore diverso da quello di originaria assegnazione e con compiti diversi, va rilevato che diversamente da quanto sostenuto, lo stesso appare del tutto motivato e giustificato nell'ambito del processo di riorganizzazione che ha interessato il Comune di a partire dall'anno 2021. CP_1
Come si evince dalla documentazione depositata con delibera di Giunta Comunale n.105 del
2.09.2021, il , nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ha approvato Controparte_1 una modifica del preesistente assetto organizzativo dell'ente, suddiviso per settori e servizi, ritenuto
“non in grado di operare a pieno nel rispetto dei principi di buon andamento” e stante la necessità di adeguarlo per “far fronte puntualmente alle esigenze del territorio, al mutato contesto esterno e alle misure di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”. Inoltre, con successiva delibera di Giunta Comunale n.115 del 14.09.2021 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2021-2023, con assegnazione del personale individuato numericamente, per ogni Settore e Servizio dell'Ente, tenuto conto del profilo professionale e delle categorie di inquadramento.
In esecuzione delle predette delibere con verbale di conferenza di servizi del 4.10.2021, avente ad oggetto “Mobilità interna del personale giuste deliberazioni di giunta comunale n.105/2021 e
115/2021”, e conformemente al contenuto degli artt. 5 e 6 del D.Lgs 165/2001 secondo cui
“l'organizzazione degli uffici deve garantire l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso
l'attuazione, tra l'altro, di processi di mobilità del personale…” e alle previsioni degli art.6 e 18 del
Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e Servizi secondo cui “(…) la mobilità del personale
è funzionale alle esigenze organizzative, risponde a criteri di flessibilità, competenza, professionalità
e deve tendere ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in relazione ai servizi svolti dall'Ente”, si è poi proceduto ad una diversa distribuzione del personale e, quindi, una riorganizzazione degli uffici al fine di garantire una più efficiente funzionalità dei servizi.
Proprio in tale contesto che si inserisce il provvedimento di mobilità interna infrasettoriale del
5.10.2021 del personale dipendente, disposto dal Segretario Generale del Comune di e che CP_1 ha riguardato anche la ricorrente.
Come è noto l'amministrazione nell'esercizio del potere organizzatorio interno di distribuzione e quindi di utilizzazione del personale nell'ambito dei propri uffici, gode di un ampio potere discrezionale volto esclusivamente ad un migliore assetto funzionale degli uffici medesimi e non anche la tutela del lavoratore, per cui, ove l'assegnazione del dipendente ad altro ufficio, pure involgendo mutamento di mansioni non comporti trasferimento di sede, esso non necessita di particolare motivazione, con la dettagliata indicazione delle ragioni tecnico organizzative che presiedono all'applicazione del dipendente presso altro ufficio.
Da ciò ne consegue che è del tutto irrilevante la circostanza che nel contratto di assunzione veniva indicata come sede di lavoro il settore “Servizi Sociali”, laddove è espressamente previsto che “In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da parte del dirigente”
(cfr. contratto in atti).
Peraltro, l'indicazione al momento dell'assunzione di una sede di lavoro e l'assegnazione in uno specifico Servizio dell'Ente non impedisce all'ente il trasferimento del dipendente in altro Servizio
e/o Settore nell'ambito dei propri poteri di gestione e dell'organizzazione del personale al fine di una migliore ridistribuzione dello stesso, come è avvenuto nel caso di specie alla luce delle delibere richiamate.
Ai fini della verifica della legittimità del trasferimento non rileva neppure la circostanza dedotta dalla ricorrente, del possesso del titolo di studio abilitante la professione di Assistente Sociale, ed in forza del quale era stata assunta con il profilo di Istruttore Direttivo Pedagogista con sede di lavoro presso i Servizi Sociali del Comune, quindi dell'assenza di competenza riguardante le attività del settore
“Manutentivo – Idrico –Patrimoniale”.
Va osservato che il mancato espletamento di attività formativa o comunque il mancato possesso delle specifica competenza nel settore non può di per sé determinare l'illegittimità dell'ordine di servizio comunale. Si consideri infatti che lo stesso art. 2103 c.c. prevede per la differente ipotesi di mutamento delle mansioni che l'obbligo formativo venga attuato solo ove necessario e che comunque la sua mancanza non possa determinare la nullità dell'atto di assegnazione alle nuove mansioni.
Anzi con riguardo alla fattispecie in esame come dedotto e provato dal la ricorrente, pur CP_1 assegnata al Servizio Manutentivo- Idrico - Patrimoniale, ossia ad un Settore (quello Idrico) diverso da quello di originaria assegnazione “Settore- Servizi Sociali Servizi alla Persona” ha continuato a svolgere mansioni corrispondenti a quelli di “Istruttore Direttivo di Categoria D”, e tale circostanza non è stata neppure contestata dalla ricorrente. Invero l'istante non ha dedotto e provato che per effetto del trasferimento si era verificato un totale svuotamento delle mansioni disimpegnate o comunque lo svolgimento di mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, anzi la stessa è stata attributaria di nuove responsabilità, come peraltro pacificamente riconosciuto. Come si evince poi dall'organigramma in atti, la stessa è stata l'unica assegnata in quel settore rientrante nella categoria D e a differenza di quanto era previsto per il settore di provenienza, dove la predetta qualifica veniva ricoperta, da 3 dipendenti su 7 (cfr. atto di disposizione della mobilità del 5.10.2021).
Pertanto, nella fattispecie in esame non si ravvisa neppure la violazione dell'art. 52 del d.lgs n.
165/2001 secondo cui “il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento” e rispetto alla quale “la regola dell'equivalenza formale, da esso espressa, segna ancora di più l'allontanamento da un assetto incline al mantenimento della professionalità della sua manifestazione concreta, valorizzando, a tutela della massima flessibilità dell'impiego pubblico e a favore dell'efficienza della P.A., la sola equiparazione formale, con una più tangibile liberalizzazione dello ius variandi, tra l'altro in un ambito in cui la contrattazione collettiva afferma che “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti sono esigibili” (art.3 CCNL 31.03.1999). (….)
Inoltre l'esercizio dello ius variandi sotto il profilo delle diverse mansioni attribuite appartiene ad un'ampia discrezionalità del datore di lavoro pubblico, insuscettibile, una volta rispettoso delle regole di esercizio e quindi della classificazione riveniente dalla contrattazione collettiva, di controllo nel merito della scelta assunta” (cfr. da ultimo Cass. Ordinanza n. 23219/2022 del
25.07.2022).
L' accertata legittimità dell'operato dell'Amministrazione in ordine alla scelta di destinare il dipendente ad un differente ufficio, nel rispetto delle mansioni di inquadramento, non può che riflettersi sulla domanda di reintegra nel ruolo precedentemente svolto di Istruttore Direttivo
Pedagogista, nell'ambito del Settore Servizi Sociali, determinandone il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.100,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 18.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4719/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Elisabetta Parte_1
Antonietta Capodilupo, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv.to Rosa Persico, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa trasferimento infrasettoriale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/04/2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere in possesso di titolo abilitante la professione di assistente sociale, ha dedotto di essere stata assunta dal
Comune di in con decorrenza dal 01.01.2020 e con inquadramento “nella CP_1 CP_1 categoria “D1” del CCNL del 31.03.1999, con profilo di Istruttore Direttivo Pedagogista, assegnata al Settore “Servizi Sociali Servizi alla Persona” dove aveva svolto la propria attività sino all'ottobre del 2021; che in data 05.10.2021 il Comune con “Disposizione di mobilità infrasettoriale del personale dipendente – art. 5 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.” aveva disposto il suo trasferimento dal settore “Servizi Sociali” al Settore “Manutentivo – Idrico – Patrimoniale”, ciò sulla base di una
Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 04.10.2021 ed avente ad oggetto la “Mobilità interna del personale giuste deliberazioni di Giunta Comunale 105/2021 e 115/2021”; di aver impugnato con comunicazione inviata via PEC il 06.10.2021 il detto trasferimento perché illegittimo, chiedendo, altresì, le motivazioni del provvedimento, che rimaneva senza riscontro. Tanto premesso sulla base di diverse argomentazioni e richiamando la giurisprudenza in materia di trasferimento ha chiesto “di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inopportunità e la mancanza di fondatezza del provvedimento di trasferimento notificato in data 05.10.2021 per uno o più dei motivi meglio dedotti e per l'effetto revocare il detto provvedimento, ordinando la immediata reintegra nel ruolo precedentemente svolto di Istruttore Direttivo Pedagogista, nell'ambito del Settore Servizi Sociali dell'Ente convenuto, con espressa riserva di richiedere in separato Giudizio i danni materiali, morali ed alla salute”, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il che sulla base di varie Controparte_1 argomentazioni ha chiesto rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Il trasferimento dei lavoratori da una sede di lavoro ad un'altra o all'interno della stessa sede, da una divisione a un'altra, è rigidamente regolato da norme di legge. In particolare, l'art. 2103 c.c. dispone che esso può essere attuato solo in presenza di “comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive”.
Inoltre, costituisce principio pacifico in giurisprudenza che il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da un'unità produttiva a un'altra sia discrezionalmente esercitabile solo in presenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive
“comprovate” ex art. 2103 cc., ovvero la cui sussistenza risulti dimostrata, con onere della prova a carico del datore di lavoro che le assume a fondamento del proprio provvedimento di trasferimento.
Parte ricorrente impugna il provvedimento di mobilità infrasettoriale del 05.10.2021 in quanto immotivato e comunque illegittimo per essere stato adottato in assenza dei tre presupposti a cui la giurisprudenza collega la piena legittimità dell'atto e, precisamente, “l'inutilità del dipendente nella sede di provenienza”; “la necessità della presenza di quel dipendente, con la sua particolare professionalità e competenza, nella sede di destinazione” e, infine, “la fondatezza delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel dipendente e non su gli altri colleghi che svolgono analoghe mansioni”.
Ciò premesso, va precisato che non può discorrersi nel caso in esame di trasferimento rilevante ai sensi dell'art. 2103 c.c. (richiamato per il pubblico impiego privatizzato dall'art. 51 d.lgs. 165/2001) in quanto per giurisprudenza consolidata esso implica la modifica spaziale del luogo di esecuzione della prestazione, sicchè in mancanza di diversa ubicazione geografica del dipendente esso non può essere ravvisato.
In questo senso la Suprema Corte ha stabilito che “la nozione di trasferimento del lavoratore, che comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 2103, comma 1 (ultima parte), c.c., e alla stregua delle disposizioni collettive applicabili nella specie (artt. 37 e 74 del c.c.n.l. per i dipendenti postali), non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l'unità produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro.” (Cass. sez. lav. 2 luglio 2018, n. 17246).
Inoltre “L'assegnazione della dipendente ad un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo che l'amministrazione adotta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio ad un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico;
affinché si configuri un trasferimento, è necessario, infatti, che si realizzi un'apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all'articolo 2103 del codice civile (applicabile in punto di trasferimento al pubblico dipendente pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel Dlgs 165/2001) e, conseguentemente, il Comune- datore di lavoro non ha l'onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio”.
(Cass. Sez. lav. 12 novembre 2021, n.34014).
Nel caso di specie, la ricorrente come evidenziato peraltro solo nelle note del 2.11.2023 è stata adibita ad altro ufficio sito tuttavia nell'ambito del medesimo territorio comunale, con conseguente inapplicabilità della disciplina ex art. 2103 c.c. e dei relativi presupposti.
Esaminando la legittimità del provvedimento di mobilità alla luce dei motivi indicati in ricorso, ossia relativamente alla mancata esplicitazione delle motivazioni del trasferimento presso un settore diverso da quello di originaria assegnazione e con compiti diversi, va rilevato che diversamente da quanto sostenuto, lo stesso appare del tutto motivato e giustificato nell'ambito del processo di riorganizzazione che ha interessato il Comune di a partire dall'anno 2021. CP_1
Come si evince dalla documentazione depositata con delibera di Giunta Comunale n.105 del
2.09.2021, il , nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ha approvato Controparte_1 una modifica del preesistente assetto organizzativo dell'ente, suddiviso per settori e servizi, ritenuto
“non in grado di operare a pieno nel rispetto dei principi di buon andamento” e stante la necessità di adeguarlo per “far fronte puntualmente alle esigenze del territorio, al mutato contesto esterno e alle misure di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”. Inoltre, con successiva delibera di Giunta Comunale n.115 del 14.09.2021 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2021-2023, con assegnazione del personale individuato numericamente, per ogni Settore e Servizio dell'Ente, tenuto conto del profilo professionale e delle categorie di inquadramento.
In esecuzione delle predette delibere con verbale di conferenza di servizi del 4.10.2021, avente ad oggetto “Mobilità interna del personale giuste deliberazioni di giunta comunale n.105/2021 e
115/2021”, e conformemente al contenuto degli artt. 5 e 6 del D.Lgs 165/2001 secondo cui
“l'organizzazione degli uffici deve garantire l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso
l'attuazione, tra l'altro, di processi di mobilità del personale…” e alle previsioni degli art.6 e 18 del
Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e Servizi secondo cui “(…) la mobilità del personale
è funzionale alle esigenze organizzative, risponde a criteri di flessibilità, competenza, professionalità
e deve tendere ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in relazione ai servizi svolti dall'Ente”, si è poi proceduto ad una diversa distribuzione del personale e, quindi, una riorganizzazione degli uffici al fine di garantire una più efficiente funzionalità dei servizi.
Proprio in tale contesto che si inserisce il provvedimento di mobilità interna infrasettoriale del
5.10.2021 del personale dipendente, disposto dal Segretario Generale del Comune di e che CP_1 ha riguardato anche la ricorrente.
Come è noto l'amministrazione nell'esercizio del potere organizzatorio interno di distribuzione e quindi di utilizzazione del personale nell'ambito dei propri uffici, gode di un ampio potere discrezionale volto esclusivamente ad un migliore assetto funzionale degli uffici medesimi e non anche la tutela del lavoratore, per cui, ove l'assegnazione del dipendente ad altro ufficio, pure involgendo mutamento di mansioni non comporti trasferimento di sede, esso non necessita di particolare motivazione, con la dettagliata indicazione delle ragioni tecnico organizzative che presiedono all'applicazione del dipendente presso altro ufficio.
Da ciò ne consegue che è del tutto irrilevante la circostanza che nel contratto di assunzione veniva indicata come sede di lavoro il settore “Servizi Sociali”, laddove è espressamente previsto che “In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da parte del dirigente”
(cfr. contratto in atti).
Peraltro, l'indicazione al momento dell'assunzione di una sede di lavoro e l'assegnazione in uno specifico Servizio dell'Ente non impedisce all'ente il trasferimento del dipendente in altro Servizio
e/o Settore nell'ambito dei propri poteri di gestione e dell'organizzazione del personale al fine di una migliore ridistribuzione dello stesso, come è avvenuto nel caso di specie alla luce delle delibere richiamate.
Ai fini della verifica della legittimità del trasferimento non rileva neppure la circostanza dedotta dalla ricorrente, del possesso del titolo di studio abilitante la professione di Assistente Sociale, ed in forza del quale era stata assunta con il profilo di Istruttore Direttivo Pedagogista con sede di lavoro presso i Servizi Sociali del Comune, quindi dell'assenza di competenza riguardante le attività del settore
“Manutentivo – Idrico –Patrimoniale”.
Va osservato che il mancato espletamento di attività formativa o comunque il mancato possesso delle specifica competenza nel settore non può di per sé determinare l'illegittimità dell'ordine di servizio comunale. Si consideri infatti che lo stesso art. 2103 c.c. prevede per la differente ipotesi di mutamento delle mansioni che l'obbligo formativo venga attuato solo ove necessario e che comunque la sua mancanza non possa determinare la nullità dell'atto di assegnazione alle nuove mansioni.
Anzi con riguardo alla fattispecie in esame come dedotto e provato dal la ricorrente, pur CP_1 assegnata al Servizio Manutentivo- Idrico - Patrimoniale, ossia ad un Settore (quello Idrico) diverso da quello di originaria assegnazione “Settore- Servizi Sociali Servizi alla Persona” ha continuato a svolgere mansioni corrispondenti a quelli di “Istruttore Direttivo di Categoria D”, e tale circostanza non è stata neppure contestata dalla ricorrente. Invero l'istante non ha dedotto e provato che per effetto del trasferimento si era verificato un totale svuotamento delle mansioni disimpegnate o comunque lo svolgimento di mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, anzi la stessa è stata attributaria di nuove responsabilità, come peraltro pacificamente riconosciuto. Come si evince poi dall'organigramma in atti, la stessa è stata l'unica assegnata in quel settore rientrante nella categoria D e a differenza di quanto era previsto per il settore di provenienza, dove la predetta qualifica veniva ricoperta, da 3 dipendenti su 7 (cfr. atto di disposizione della mobilità del 5.10.2021).
Pertanto, nella fattispecie in esame non si ravvisa neppure la violazione dell'art. 52 del d.lgs n.
165/2001 secondo cui “il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento” e rispetto alla quale “la regola dell'equivalenza formale, da esso espressa, segna ancora di più l'allontanamento da un assetto incline al mantenimento della professionalità della sua manifestazione concreta, valorizzando, a tutela della massima flessibilità dell'impiego pubblico e a favore dell'efficienza della P.A., la sola equiparazione formale, con una più tangibile liberalizzazione dello ius variandi, tra l'altro in un ambito in cui la contrattazione collettiva afferma che “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti sono esigibili” (art.3 CCNL 31.03.1999). (….)
Inoltre l'esercizio dello ius variandi sotto il profilo delle diverse mansioni attribuite appartiene ad un'ampia discrezionalità del datore di lavoro pubblico, insuscettibile, una volta rispettoso delle regole di esercizio e quindi della classificazione riveniente dalla contrattazione collettiva, di controllo nel merito della scelta assunta” (cfr. da ultimo Cass. Ordinanza n. 23219/2022 del
25.07.2022).
L' accertata legittimità dell'operato dell'Amministrazione in ordine alla scelta di destinare il dipendente ad un differente ufficio, nel rispetto delle mansioni di inquadramento, non può che riflettersi sulla domanda di reintegra nel ruolo precedentemente svolto di Istruttore Direttivo
Pedagogista, nell'ambito del Settore Servizi Sociali, determinandone il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.100,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 18.03.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano