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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2689/2025 promossa con ricorso congiunto in data
16.4.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il giorno 8.3.1999 e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Elsa Pierotti che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Federica Pirola e dell'Avv. Andrea Brunelli che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono congiuntamente che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione personale delle parti al fine di dare atto del loro reciproco assenso a che la loro separazione, e poi lo scioglimento del loro matrimonio, vengano pronunciati alle seguenti condizioni.
In punto separazione consensuale:
pagina 1 di 4 A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B) I coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
C) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1 genitori, in adesione alle indicazioni dei Servizi Sociali di Desio (V. relazione del 6.03.2025, doc. 11);
D) Disporre il collocamento della figlia minore presso l'abitazione della Persona_1 madre, ove dovrà essere stabilita anche la sua residenza anagrafica;
E) Con riferimento alle visite padre/figlia disporre che esse proseguano in Spazio protetto, sino a che i
Servizi Sociali non riterranno che possano essere liberalizzate o svolgersi con differenti modalità nell'interesse della minore;
F) Mantenere il monitoraggio dei Servizi Sociali di Desio sul nucleo famigliare, nonché disporre che le parti dovranno proseguire tutti gli interventi in essere e quelli programmati, relativi sia ai genitori che alla figlia minore, indicati nella relazione di aggiornamento del 6.03.2025 (V. doc. 11);
G) Disporre che il sig. verserà alla sig.ra a titolo di concorso nel Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia, la somma di € 400,00.= (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal giorno dell'udienza di comparizione personale delle parti, nonché provvederà al pagamento del 70% delle spese straordinarie (con riguardo a dette spese le parti concordano nell'applicare il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza che si produce sub. doc. 10) sottoscritto dalle parti);
H) l'assegno unico famigliare per la figlia verrà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
I) Le parti dichiarano che restano salvi e impregiudicati i diritti della sig.ra relativi alla Parte_1 dote prevista dall'atto di divorzio stipulato nel loro Paese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Pakistan in data 25.12.2015 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 29.5.2025 per l'udienza del 4.6.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. Il ricorso è stato depositato all'esito del percorso che i genitori e la minore hanno seguito con i servizi sociali del Comune di Desio, ente affidatario in forza di decreto Tribunale per i
Minorenni di Milano che, nella relazione del 6.3.2025, così concludono:
pagina 2 di 4 L'ente ha indicato l'opportunità di mantenere gli incontri tra padre-figlia in spazio neutro per iniziare un lavoro di avvicinamento della figlia alla famiglia allargata del padre, in quanto lui vive con i genitori e le sorelle.
Le parti hanno prestato piena adesione alle conclusioni dell'ente.
III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio. Ciò consentirà di verificare l'andamento del rapporto tra 6 mesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio
(trascritto al n. 32 P. II Serie C del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2018); IV. revoca l'affido ai servizi sociali del Comune di Desio, che dovranno proseguire il pagina 3 di 4 monitoraggio del nucleo familiare e trasmettere a questo ufficio una relazione aggiornata entro il Email_1
31.1.2026 ai fini della sentenza di divorzio;
V. riserva la statuizione sulle spese in sede divorzile;
VI. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Si comunichi anche ai servizi sociali del Comune di Desio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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