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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.6.2025 sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2130/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Lombardo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , resistente rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Antonietta Canu.
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.05.2020 esponeva: Parte_1
- di essere titolare di pensione Inv. Civ. n. 07083203 (dal 01.12.2008);
- che l' con nota del 16.12.2017, pervenuta nel gennaio 2018, le aveva comunicato che “…i titolari CP_1
CP_ di prestazioni collegate al reddito erogate dall' hanno obbligo di comunicare la situazione reddituale che incide sul diritto
o sulla misura della prestazione e che nella fattispecie non risulta pervenuta la comunicazione relativa ai redditi percepito nell'anno 2015”;
- che aveva provveduto alla trasmissione di quanto richiesto, sebbene già comunicato precedentemente, puntualizzando di aver diritto alla prestazione in godimento in quanto non vi era stata alcuna modifica reddituale, propria e del proprio nucleo familiare;
- che l' aveva trattenuto e continuato a trattenere l'importo mensile di € 72,24 a titolo di prestazione CP_1 asseritamente non spettante, erogata nel 2015;
- che l' , con nota del 12.07.2018, le aveva comunicato che, sulla scorta dei redditi 2015 comunicati CP_2 da essa ricorrente, le competeva un aumento dell'importo mensile pari ad € 28,07 dal luglio 2018;
- che controparte, nonostante tale comunicazione, non solo non aveva ripristinato la prestazione pensionistica, ma aveva anche continuato ad operare la trattenuta;
1 - che nella propria situazione reddituale non vi era stata alcuna modifica.
Chiedeva, pertanto, che questo Tribunale volesse dichiarare l'irripetibilità degli importi di cui l CP_1 aveva richiesto la restituzione, eventualmente accertando il proprio diritto al rimborso delle somme eventualmente trattenute dall' il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore CP_1 antistatario.
L' costituitosi con memoria del 01.11.2020, eccepiva la nullità del ricorso stante il difetto di CP_1 allegazione e prova dei presupposti fondanti la domanda giudiziaria.
Precisava che l'indebito n. 13790982, relativo all'anno 2015, per complessivi € 4.743,70, si era determinato stante la mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2014. Rilevava di aver recuperato soltanto parte di tale debito, sicché residuava ancora un debito di € 2.438,90.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'udienza del 9.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso articolata dall' per aver in CP_1 realtà la ricorrente adeguatamente allegato e puntualizzato, in ricorso, le proprie domande.
3. Nel merito il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto.
Va preliminarmente rilevato che sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033
c.c.. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica
2 disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223).
Ciò premesso sul piano generale preliminarmente va rilevato che dalla stessa comunicazione dell CP_1 del 12.7.2018 risulta che la ricorrente aveva comunicato i redditi del 2015.
Inoltre non risulta la comunicazione alla ricorrente della lettera dell' del 15.12.2016. CP_1
Inoltre non sussiste alcun elemento in atti che possa condurre a ipotizzare un dolo della ricorrente nella percezione della prestazione, atteso che trattasi di elementi che l' avrebbe potuto conoscere . CP_1
Alla luce delle superiori il ricorso va accolto e va dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma pari ad euro 4.743,70 richiesta relativamente all'anno 2015 e parte resistente va condannata alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio. Di esse va disposta la chiesta distrazione in favore dell'avvocato Assunta Lombardo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma pari ad euro
4.743,70 e condanna parte resistente alla restituzione, in favore di , di quanto eventualmente Parte_1 trattenuto a tale titolo;
- condanna l' in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite in favore di , che si liquidano in euro 1.310,00 oltre spese generali IVA e cpa con Parte_1 distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 10.6. 2025 Il Giudice del Lavoro
3 Dott.ssa Graziella Bellino
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.6.2025 sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2130/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Parte_1 C.F._1
Lombardo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , resistente rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Antonietta Canu.
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.05.2020 esponeva: Parte_1
- di essere titolare di pensione Inv. Civ. n. 07083203 (dal 01.12.2008);
- che l' con nota del 16.12.2017, pervenuta nel gennaio 2018, le aveva comunicato che “…i titolari CP_1
CP_ di prestazioni collegate al reddito erogate dall' hanno obbligo di comunicare la situazione reddituale che incide sul diritto
o sulla misura della prestazione e che nella fattispecie non risulta pervenuta la comunicazione relativa ai redditi percepito nell'anno 2015”;
- che aveva provveduto alla trasmissione di quanto richiesto, sebbene già comunicato precedentemente, puntualizzando di aver diritto alla prestazione in godimento in quanto non vi era stata alcuna modifica reddituale, propria e del proprio nucleo familiare;
- che l' aveva trattenuto e continuato a trattenere l'importo mensile di € 72,24 a titolo di prestazione CP_1 asseritamente non spettante, erogata nel 2015;
- che l' , con nota del 12.07.2018, le aveva comunicato che, sulla scorta dei redditi 2015 comunicati CP_2 da essa ricorrente, le competeva un aumento dell'importo mensile pari ad € 28,07 dal luglio 2018;
- che controparte, nonostante tale comunicazione, non solo non aveva ripristinato la prestazione pensionistica, ma aveva anche continuato ad operare la trattenuta;
1 - che nella propria situazione reddituale non vi era stata alcuna modifica.
Chiedeva, pertanto, che questo Tribunale volesse dichiarare l'irripetibilità degli importi di cui l CP_1 aveva richiesto la restituzione, eventualmente accertando il proprio diritto al rimborso delle somme eventualmente trattenute dall' il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore CP_1 antistatario.
L' costituitosi con memoria del 01.11.2020, eccepiva la nullità del ricorso stante il difetto di CP_1 allegazione e prova dei presupposti fondanti la domanda giudiziaria.
Precisava che l'indebito n. 13790982, relativo all'anno 2015, per complessivi € 4.743,70, si era determinato stante la mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2014. Rilevava di aver recuperato soltanto parte di tale debito, sicché residuava ancora un debito di € 2.438,90.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'udienza del 9.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso articolata dall' per aver in CP_1 realtà la ricorrente adeguatamente allegato e puntualizzato, in ricorso, le proprie domande.
3. Nel merito il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto.
Va preliminarmente rilevato che sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033
c.c.. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica
2 disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223).
Ciò premesso sul piano generale preliminarmente va rilevato che dalla stessa comunicazione dell CP_1 del 12.7.2018 risulta che la ricorrente aveva comunicato i redditi del 2015.
Inoltre non risulta la comunicazione alla ricorrente della lettera dell' del 15.12.2016. CP_1
Inoltre non sussiste alcun elemento in atti che possa condurre a ipotizzare un dolo della ricorrente nella percezione della prestazione, atteso che trattasi di elementi che l' avrebbe potuto conoscere . CP_1
Alla luce delle superiori il ricorso va accolto e va dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma pari ad euro 4.743,70 richiesta relativamente all'anno 2015 e parte resistente va condannata alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio. Di esse va disposta la chiesta distrazione in favore dell'avvocato Assunta Lombardo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma pari ad euro
4.743,70 e condanna parte resistente alla restituzione, in favore di , di quanto eventualmente Parte_1 trattenuto a tale titolo;
- condanna l' in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 di lite in favore di , che si liquidano in euro 1.310,00 oltre spese generali IVA e cpa con Parte_1 distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 10.6. 2025 Il Giudice del Lavoro
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