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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1153/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1153/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Santoleri, elettivamente P.IVA_2 domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
All'udienza del 27.1.25, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte:
QUINT'ESSENZA DI : “[…] Si riporta integralmente a tutto quanto Parte_1 già dedotto, eccepito ed argomentato nei propri scritti difensivi. Preliminarmente, si insiste affinché il Giudice Voglia ammettere i mezzi istruttori richiesti ed articolati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., e n. 3 cpc, depositata telematicamente il 04.05.2023, da intendere qui per integralmente richiamati [interrogatorio formale del legale rappresentante della Società opposta sulle circostanze ivi Controparte_2 dedotte;
e in caso di esito anche solo parzialmente negativo del deferito interrogatorio formale, sulle medesime posizioni, prova per testi a mezzo di residente Testimone_1 in Cellamare (BA) alla Via Paolo Borsellino n. 12]. In via subordinata, in caso di rigetto, si precisano le conclusioni come segue: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Bari, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
2. nel merito e nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione preliminare: - revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 298/2022, emesso dal Tribunale di Chieti, per i motivi di cui in narrativa;
- il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e distrazione”.
“[…] Controparte_1
Impugna e contesta illimitatamente tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, riportandosi integralmente alle argomentazioni e difese tutte rassegnate in atti e ai documenti ad essi sottesi. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande
e/o nuove eccezioni. Rileva altresì come alcun riscontro abbia ricevuto in merito alla proposta transattiva avanzata in udienza. Tanto premesso, Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare in toto l'opposizione e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n.
298/2022 opposto, con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, per la cui quantificazione ci si rimette al G.I.”.
pagina 2 di 16 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con scrittura privata del 12.3.21, la Controparte_1 di seguito, ) concesse in noleggio
[...] Controparte_2 alla (di seguito, ), per un Parte_1 Parte_1 tempo di 24 mesi, il macchinario “Depila Laser Point”, a fronte dell'impegno di quest'ultima, per quanto qui interessa: -) a corrispondere, all'atto di sottoscrizione del contratto, “il pagamento di una quota di ingresso pari a € 3.900,00 oltre IVA che dovrà essere versato alla firma del contratto, per servizi di formazione per il corretto utilizzo apparecchio laser compreso il personale del centro, formazione Marketing, Assistenza tecnica e manutenzione dell'apparecchio, creazione sito web, pagine social Facebook edInstagram”; -) a corrispondere un canone mensile di noleggio pari ad €. 299,00, oltre al costo degli “spot”, come da allegato “A” del citato contratto;
-) a non recedere anticipatamente dal contratto, salvo il pagamento della “penale” determinata dalle parti in €. 5.000,00. Nel contratto, le parti davano altresì atto del fatto che il prezzo di listino in vigore dell'apparecchio laser oggetto del noleggio era pari ad €. 27.600,00 + IVA.
2. Con ricorso monitorio depositato il 29.5.2022, la ha chiesto CP_2 Controparte_1 ed ottenuto dal Tribunale di Chieti l'emissione, in proprio favore ed a carico di
, di un decreto ingiuntivo di pagamento (il n. 298/2022 del 30.5.22) della Parte_1 somma di €. 10.539,23 (oltre interessi e spese processuali), di cui: €. 5.539,23 a titolo di saldo delle fatture emesse tanto in esecuzione del summenzionato contratto (fatture nn. 66, 67 e 68 dell'11.10.21), quanto di un precedente contratto di conto vendita di prodotti per l'estetica ripassato tra le parti e datato 27.2.21 (fattura n. 78 del 10.11.21); €. 5.000,00 a titolo di
“penale” per il recesso anticipato dell'ingiunta dal contratto di noleggio del 12.3.21, comunicato da alla controparte in data 25.10.21; il tutto, già detratta la Parte_1 somma di €. 2.091,04 che la ingiungente ha dedotto di avere già ricevuto dalla controparte a titolo di acconti.
3. La – nel proporre opposizione al suddetto decreto (di cui ha Controparte_2 chiesto in via principale la revoca, con vittoria delle spese di lite) – ha eccepito, per un verso, il difetto di competenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Bari e, per pagina 3 di 16 altro verso ed in fatto: a) la non autenticità delle firme “orizzontali” apposte sul timbro appartenente a a pagg. 3 e 4 del richiamato contratto di noleggio, firme Parte_1 rispetto a cui la stessa ha proposto istanza di disconoscimento, ai sensi degli artt. 214, 215
c.p.c./ 2719 ss. c.c.; b) la natura vessatoria sia della clausola penale contenuta nell'art. 9 del contratto di noleggio, sia della clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta nell'art. 16 della richiamata scrittura, nonché l'omessa apposizione della “doppia sottoscrizione” delle predette clausole da parte dell'esponente; c) la violazione del divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. da parte delle domande proposte in via monitoria dall'ingiungente, nonché la sproporzione della penale, ai sensi dell'art. 1384 c.c.; d) la legittimità del recesso anticipato dal contratto operato dall'esponente in data 25.10.21, poiché determinato da sopravvenuta eccessiva onerosità delle prestazioni sulla stessa incombenti;
e) in via subordinata, la erronea quantificazione del credito ingiunto dalla Controparte_2
, la quale non aveva scomputato dalla somma ingiunta l'importo di €. 953,12,
[...] residuato dall'imputazione della somma versata a titolo di deposito cauzionale per il precedente contratto del 27.2.21 (€. 2.300,00) alla fattura n. 78 del 10.11.21 (pari ad €.
1.348,88).
4. La – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il Controparte_2
29.11.22 – ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, controdeducendo, in sintesi e per quanto d'interesse, che: aa) le firme apposte a pagg. 3 e 4 del contratto di noleggio del
12.3.21 erano state apposte da , legale rappresentante di Parte_1
; bb) tanto la clausola derogatoria della competenza territoriale, quanto la Parte_1 clausola penale per il recesso anticipato – convenute nel contratto di noleggio - erano state concordate dalle parti in epoca antecedente alla sottoscrizione del summenzionato contratto e non necessitavano della “doppia sottoscrizione” di cui all'art. 1341 c.c., in quanto prive di carattere vessatorio;
cc) la clausola penale contestata dalla controparte era stata pattuita per il ritardo, non operando, dunque, nel caso di specie, il divieto di cumulo di cui all'art. 1383 c.c. dd) il deposito cauzionale di €. 2.300,00 – versato da a mezzo di assegno Parte_1 bancario – non era stato incassato dall'ingiungente, su esplicita richiesta della prima, per mancanza di fondi a copertura del titolo.
pagina 4 di 16 5. Nel prosieguo del giudizio: all'udienza del 20.2.23, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Tribunale ha rigettato l'istanza della opposta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, concedendo alle parti il triplo termine ex art. 183 comma VI c.p.c.; esaurita la fase istruttoria e ritenuta la causa di natura documentale
(anche in ragione della ritenuta inammissibilità dei capitoli di prova orale formulati dalle parti su circostanze documentali, generiche ovvero da provarsi documentalmente), dopo la udienza di precisazione delle conclusioni del 27.1.25, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L'infondatezza della eccezione preliminare della opponente di incompetenza territoriale del Tribunale adito
1. L'opponente ha sollevato la eccezione in oggetto, assumendo, da un lato, che la clausola derogatoria della competenza territoriale - contenuta nel contratto di noleggio - era da considerarsi vessatoria e priva della doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, dall'altro e stante la asserita mancanza di liquidità dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'ingiungente, che il luogo di adempimento della stessa – ai fini dell'applicazione dell'art. 20 c.p.c. – era da rinvenirsi non nella sede della società creditrice (Chieti), bensì in quella della debitrice ( . Parte_2
2. Una tale eccezione è infondata da entrambe le prospettazioni rese dall'opponente, per le ragioni di seguito espresse.
3. In primo luogo, va rilevato come la clausola contestata (la quale stabilisce: “In caso di controversia sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto di noleggio, il Foro
Competente sarà quello di Chieti”) non è vessatoria (e, come tale, non esige la doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c.) in quanto essa - lungi dal prevedere “deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria” (ai sensi dell'articolo da ultimo citato), come tali esigenti, per la loro efficacia, la doppia sottoscrizione del “contraente debole” - si è limitata a stabilire un foro facoltativo, peraltro coincidente con quello in cui la concedente il noleggio aveva sede legale.
pagina 5 di 16 3.1 E' infatti noto che “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari” (cfr., cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 09/08/2007, n. 17449; Cass. civ., Sez. VI-II, 04/09/2014, n.
18707; Cass. civ., Sez. VI, 25/01/2018, n. 1838; Cass. civ., Sez. VI, 02/10/2020, n. 21010;
Cass. civ., Sez. VI-III, 06/10/2020, n. 21362; Cass. civ., Sez. VI-II, 22/11/2022, n. 34215).
3.2 Di conseguenza, “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo
"esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione
d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti” (Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024).
3.3 Nella specie, la clausola in oggetto non conteneva né la previsione della espressa esclusività del Foro di Chieti, né altre espressioni dalle quali poter inferire la volontà implicita delle parti di attribuire a detto Foro il carattere della esclusività, con conseguente esclusione della competenza dei fori ordinari.
Dal carattere non esclusivo del Foro in oggetto discende la inapplicabilità alla relativa clausola pattizia della disciplina di cui all'art. 1341 c.c.
E' infatti noto che “In un contratto per adesione, si ha clausola derogativa della competenza territoriale, richiedente, a pena d'invalidità, la specifica approvazione per iscritto, non solo quando sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando, stabilendosi un foro esclusivo, pur coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, si elimini la competenza alternativa di altro giudice. Pertanto, in una causa relativa a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dal convenuto in forza di clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto e priva di specifica approvazione scritta, non può ritenersi fondata per il fatto che la clausola medesima indichi come
pagina 6 di 16 competente un giudice al quale la cognizione della domanda spetterebbe anche secondo il criterio del luogo della conclusione del contratto, ove risulti, o comunque non sia contestato, che il giudice adito e competente secondo il criterio concorrente del luogo in cui la obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21 del
07/01/1976; Cass. 2467/73).
3.4 Da quanto detto consegue – per ciò solo – la sussistenza sulla domanda monitoria della competenza territoriale del Foro di Chieti, quale foro alternativo facoltativo previsto dalle parti nel contratto di noleggio in parola.
4. Ad abundantiam, va rilevata la competenza del Tribunale adito, anche ai sensi del
"forum destinatae solutionis" di cui all'art. 20 c.p.c., diversamente da quanto eccepito dall'opponente.
4.1 Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'articolo 1182, comma III, c.c. sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal Giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 24/10/2007, n. 22326; Cass. civ., Sez. VI, 17/05/2011, n. 10837; Cass. civ.,
Sez. Un., 13/09/2016, n. 17989).
4.2 Nel caso di specie, l'obbligazione dedotta in giudizio:
ha carattere pecuniario, essendo relativa al pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione tanto del contratto di noleggio del 12.3.21, quanto del precedente contratto del
27.2.21;
è determinata nel suo ammontare, atteso che è pacifico che il prezzo del canone di noleggio
è stato stabilito in €. 299,00 mensili, oltre al costo degli “spot”, come specificato dettagliatamente nell'allegato “A” del citato contratto del 12.3.21;
con riferimento alla “penale”, è stata predeterminata dalle parti nella misura di €. 5.000,00
(cfr. il contratto di noleggio del 12.3.21).
pagina 7 di 16 Pertanto, l'obbligazione pecuniaria è liquida e, ai sensi dell'art. 1182, comma III c.c., doveva essere adempiuta presso il domicilio della società creditrice, sito in Chieti, con conseguente competenza del Tribunale, anche ai sensi del criterio di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c.
B. La infondatezza della eccezione dell'opponente di vessatorietà ed inefficacia della clausola pattuita dalle parti per il recesso anticipato dal contratto
1. L'opponente ha eccepito la non autenticità delle firme orizzontali apposte sul timbro appartenente a a pagg. 3 e 4 del contratto di noleggio del 12.3.21, firme Parte_1 delle quali, di conseguenza, ha proposto istanza di disconoscimento, dichiaratamente finalizzata a far decadere il presupposto di validità – altrimenti integrato – della doppia sottoscrizione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., della clausola (ritenuta vessatoria) contenuta nell'art. 9 del summenzionato contratto, con cui le parti hanno pattuito una
“penale” per il recesso anticipato (cfr. l'atto di citazione in opposizione).
2. L'eccezione di cui sopra è irrilevante ai fini di causa, al pari della istanza – a quella correlata – di disconoscimento delle sottoscrizioni contestate.
3. E' infatti noto che, “in materia contrattuale, le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 18/03/2010, n. 6558; Cass. civ.,
Sez. II, 30/06/2021, n. 18550).
4. Da quanto sopra discende la piena validità ed efficacia della clausola n. 9 del contratto, anche nella ipotesi (che il disconoscimento delle firme tendeva a dimostrare) di mancanza di una doppia sottoscrizione della stessa.
C. La infondatezza delle eccezioni dell'opponente di manifesta eccessività della penale e di violazione da parte dell'ingiungente del divieto di cumulo di cui all'art. 1383 c.c.
1. L'opponente ha sollevato le eccezioni in oggetto, sul dichiarato assunto della qualificazione giuridica come clausola penale di quella prevista nell'art. 9 del contratto di noleggio, il quale pagina 8 di 16 stabiliva: “Non è previsto il recesso anticipato del seguente contratto che comunque in caso di recesso anticipato prevede il pagamento di una penale che è quantificata in €. 5000/00
(cinquemila euro)”.
2. Tale assunto non è condivisibile, dovendosi ritenere che la clausola in parola abbia previsto
– nell'ipotesi di recesso anticipato dal contratto – il pagamento all'altra parte non già di una penale, bensì una multa penitenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1373, comma II c.c.,
3. Al riguardo, è noto che la differenza tra i due istituti risiede nel fatto che, mentre con la pattuizione di una clausola penale le parti convengono di predeterminare la misura del risarcimento del danno per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento (cfr. art. 1382 c.c.), l'istituto della c.d. multa penitenziale persegue la diversa finalità di indennizzare un contraente in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro (cfr. art. 1373, comma
III, c.c.).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'istituto della
c.d. multa penitenziale previsto dall'art. 1373, comma 3, c.c., assolve – non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 c.c., nella quale il versamento avviene anticipatamente – alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II,
18/03/2010, n. 6558).
Pertanto, “la caparra e la multa penitenziale si distinguono dalla clausola penale e dalla caparra confirmatoria (cfr. art. 1385 c.c.) perché le prime costituiscono corrispettivo del diritto di recesso, mentre le seconde sono liquidazione forfettaria e convenzionale del danno spettante alla parte non inadempiente” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI-III, 09/02/2023, n.
3954).
4. Lo “stabilire se le parti di un contratto vollero una clausola penale od una penale di recesso (multa poenitentialis), è compito esclusivo del giudice di merito, il cui apprezzamento se congruamente motivato, è insindacabile in Cassazione” (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. I, 05/05/1967, n. 854; Cass. civ., Sez. VI-III, 09/02/2023, n. 3954).
5. Nella specie, la qualificazione come multa penitenziale della somma di €. 5.000,00, che il recedente avrebbe dovuto corrispondere alla controparte, nel caso di recesso anticipato, discende dalla considerazione del fatto che:
pagina 9 di 16 -) la dazione della somma venne prevista non già per la ipotesi di inadempimento ovvero di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto da parte della noleggiatrice (ossia per le ipotesi rispetto a cui è prevista dall'ordinamento la pattuizione di una penale: cfr. l'art. 1382 c.c.), bensì per la diversa ipotesi in cui la stessa recedesse dal contratto prima della sua naturale scadenza;
-) la penale per l'inadempimento ovvero per il ritardato adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, da parte della noleggiatrice, venne espressamene pattuita dalle parti nel successivo art. 12 (“Per ritardi superiori a 5 giorni del pagamento degli spot e della rata del noleggio mensile prevista una penale di euro 50 per ogni giorno di ritardo che saranno fatturati nel mese successivo”).
6. Dalla qualificazione – in termini di multa penitenziale – della pattuizione recante la misura del ristoro economico pattuito dalle parti in caso di recesso anticipato, discende la infondatezza delle eccezioni dell'opponente di manifesta eccessività della penale, ex art. 1384
c.c., e di violazione da parte dell'ingiungente del divieto di cumulo di cui all'art. 1383 c.c.
Infatti, tali norme riguardano in via esclusiva la disciplina della clausola penale e – avendo natura eccezionale - non possono essere oggetto di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle contemplate dalle norme medesime (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25/08/2020, n. 17715).
Inoltre, e ad abundantiam, va osservato come - avendo la ingiungente agito per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte contrattualmente dalla controparte e per il pagamento della somma spettantele nel caso di recesso della controparte – non sussisterebbero, in ogni caso, i presupposti per invocare legittimamente il divieto di cumulo di cui all'art. 1383 c.c., il quale opera nel diverso caso in cui il creditore domandi “la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo”.
D. La fondatezza delle pretese pecuniarie avanzate col il ricorso monitorio dalla
Controparte_2
1. Dalla validità ed efficacia della previsione negoziale della multa penitenziale concordata dalle parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, discende la fondatezza della pretesa pecuniaria della ingiungente di ricevere il pagamento della somma di €. 5.000,00,
pagina 10 di 16 convenuta nella predetta clausola come indennizzo del recesso anticipato dal contratto, operato dalla controparte.
E' infatti noto che, in tema di multa penitenziale, “poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II,
18/03/2010, n. 6558).
1.2 Del resto, l'assunto difensivo della opponente di avere dovuto recedere dal contratto per
(asserita) eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni è assunto infondato da duplice prospettiva, in quanto:
-) in fatto, è assunto rimasto totalmente generico ed indimostrato, per difetto assoluto di allegazione e di (richiesta di) prova delle ragioni e della misura della dedotta sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto stesso (cfr. il thema decidendum ed il thema probandum);
-) in diritto e nella parte in cui mira a “neutralizzare” la avversa richiesta giudiziale di pagamento della multa penitenziale pattuita per il recesso anticipato dal contratto, è irrilevante ai fini del giudizio, posto che la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta avrebbe dovuto essere fatta valere con apposita domanda giudiziale (ex art. 1467 c.c.) dalla parte, se interessata a sciogliersi dal contratto, con la sentenza costitutiva (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20744 del 26/10/2004) dello scioglimento negoziale: infatti, “Il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ma non può astenersi dalla prestazione pretendendo che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite, poiché la riduzione ad equita del contratto costituisce solo una facoltà della controparte, che puo essere esercitata quando essa sia convenuta in giudizio per la risoluzione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46 del 05/01/2000; cfr., in termini, Cass. Sez. I civ., sent. n. 4198 del 3.X.1977, id. Sez. III civ., sent. n. 3492 dell'11.VII.1978).
2. La parte opposta ha altresì il diritto di ricevere il pagamento delle ulteriori fatture azionate in sede monitoria.
pagina 11 di 16 2.1 Al riguardo, la , nel ricorso monitorio, ha analiticamente Controparte_2 dedotto la tipologia, la quantità ed i costi delle prestazioni eseguite in favore della
, in esecuzione dei due contratti ripassati tra le parti, producendo altresì le Parte_1 relative fatture, contenenti l'elenco circostanziato delle prestazioni rese (cfr. il ricorso: “[…] - la a fronte del versamento di € 1.170,00, quale acconto della Controparte_2 quota di ingresso di € 3.900,00 oltre IVA, di cui all'art. 3 del contratto di depila laser point, emetteva la fattura n. 66 dell'11.10.2021 di € 4.758,00 (€ 3.900,00+IVA), (doc. 5), residuando a saldo la somma di € 3.588,00; a fronte della fattura n. 67, emessa in data
11.10.2021, di € 1.123,67, relativa all'utilizzo laser depila rata spot giugno luglio e agosto
(doc. 6), la resistente versava un acconto di € 921,04, pertanto residua a saldo € 202,63; - a fronte della fattura n. 68, emessa in data 11.10.2021, di € 401,72, relativa all'utilizzo laser depila rata spot settembre (doc. 7) e della fattura n. 78, emessa in data 10.11.2021, di €
1.346,88, relativa alla merce trattenuta in conto vendita (doc. 2), nessun acconto è stato versato;
[…]; pertanto la è creditrice nei confronti della Controparte_2
di per un importo complessivo pari ad € 10.539,23 (fatture Parte_1 Parte_1 tot. € 5.539,23 già al netto degli acconti versati + penale € 5.000,00) […]”).
2.2 E' noto che, vertendosi in tema di adempimento contrattuale, parte creditrice/opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata, restando a carico della parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez. II,
14/01/2002, n. 341).
Un tale onere del creditore è stato nella specie assolto dalla , la Controparte_2 quale, infatti, ha prototto in giudizio tanto il contratto di noleggio stipulato in data 12.3.21, quanto il precedente contratto di conto vendita di prodotti per l'estetica del 27.2.21, da cui si trae prova del titolo e della scadenza delle obbligazioni di pagamento poste a carico di
: canone di noleggio, da corrispondersi in rate mensili di €. 299,00 (cfr. le Parte_1 fatture nn. 66, 67 e 68 dell'11.10.21 emesse in esecuzione del contratto di noleggio del 12.3.21); pagamento degli “spot” entro i primi cinque giorni di ogni mese (cfr. l'allegato “A” accluso al pagina 12 di 16 contratto del 12.3.21); pagamento dei prodotti estetici venduti all'ingiunta in virtù del precedente contratto del 27.2.21 (cfr. la fattura n. 78 del 10.11.21).
2.3 E' parimenti noto sia che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003,
SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati” (cfr. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003), sia che tale onere “opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011), sia che – “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso,
l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del
21/05/2008), sia che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004), sia che
“la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello
è tardiva ed inammissibile” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
pagina 13 di 16 2.4 Nella specie, la opponente, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato, tanto meno specificamente (ex art. 115 c.p.c.), il credito di € 5.539,23 di cui alle fatture rivendicate in pagamento dalla controparte, ma si è limitata ad affermare (al netto della considerazone della contestazione della penale, di cui si è già detto) che “[…] la somma, eventualmente, da ingiungere, avrebbe dovuto essere € 4.586,11 ovvero € 5.539,23 (importo ingiunto)” detratto
€ 953,12 importo dato dalla sottrazione di € 2.300,00 (deposito cauzionale per il conto vendita della fattura n°78 del 10.11.2021) - € 1.346,88 (pari all'importo della fattura anzidetta)” (cfr. il thema decidendum).
Tuttavia, parte opponente non ha fornito alcuna prova documentale del fatto (contestato dalla controparte) per cui quest'ultima avesse incassato l'assegno bancario n. 700262170010-06 dell'importo di € 2.300,00, datole in garanzia, benchè la dimostrazione di un tale incasso– qualora avvenuto – le sarebbe stato agevole, in forza del principio cd. della vicinanza della prova (ad esempio, producendo documentazione bancaria comprovante tale incasso).
2.5 La opponente ha invece preteso in modo inammissibile (ex artt. 2721 e seg. c.c.) di fornire prova orale del fatto di essersi accordata (in luogo e in un tempo non meglio precisati) con la controparte su asserite modifiche (verbali) sulla misura e sui termini di pagamento dei corrispettivi contrattualmente pattuiti per iscritto, sulla destinazione dell'assegno, non più quale deposito cauzionale ma come mezzo di pagamento del debito di cui alle fatture insolute e sull'avvenuto incasso di esso da parte della creditrice (cfr. le relative istanze istruttorie: “
Vero è che le parti convennero che il prezzo dei beni contenuti nella fattura n. 78 del
10.11.2021 di € 1.346,88, fosse coperto e saldato con il maggiore importo di € 2.300,00 di cui all'assegno bancario tratto su CheBanca, n. 700262170010-06; Vero è che l'accordo sulle modalità di pagamento fu raggiunto in quanto la Sig.ra comunicò al Sig. Parte_1
di essere in temporanea difficoltà economica e il Sig. Controparte_3 Controparte_3 acconsentì a che l'importo della fattura 78/2021 fosse portato a deconto del maggior importo di cui all'assegno dato in garanzia.
5. Vero è che i beni descritti nella fattura n. 78 del 10.11.2021 di € 1.346,88, furono restituiti alla Società opposta”).
Si tratta, con evidenza, di prove orali inammissibili, non solo perché riguardanti presunte modifiche verbali alle pattuizioni scritte dei contratti di vendita e di noleggio di cui si discute, ma anche perché formulate in modo generico dal punto di vista dello specifico contesto spazio pagina 14 di 16 temporale in cui si sarebbero concordate le dedotte modifiche ed in cui si sarebbe provveduto al reso di parte delle forniture ricevute (per il principio per cui “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio (a differenza di quanto avvenuto nella specie: ndr), al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”, cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3708 del 08/02/2019; Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 1808 del 02/02/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 22/04/2009; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18453 del 21/09/2015).
2.6 Per contro, la prova positiva del mancato incasso del titolo (conforme alla funzione di garanzia per la quale esso era stato emesso, funzione comprovata anche dalla mancata compilazione della data e del luogo della sua emissone) è stata fornita dalla stessa opposta, la quale ha dimostrato di esserne ancora in possesso, depositandolo – su ordine del Giudice – in
Cancelleria.
* * * * *
Per tutti i sopra esposti motivi, la opposizione deve essere rigettata, con condanna ex lege della opponente al rimborso in favore della controparte delle spese del presente giudizio, con liquidazione secondi i parametri tabellari medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1153/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese o assorbite, così decide:
RIGETTA la opposizione.
pagina 15 di 16 CONDANNA
l'opponente al rimborso delle spese del presente giudizio sostenute da parte opposta, che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite e altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 16 di 16
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1153/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Santoleri, elettivamente P.IVA_2 domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
All'udienza del 27.1.25, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte:
QUINT'ESSENZA DI : “[…] Si riporta integralmente a tutto quanto Parte_1 già dedotto, eccepito ed argomentato nei propri scritti difensivi. Preliminarmente, si insiste affinché il Giudice Voglia ammettere i mezzi istruttori richiesti ed articolati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., e n. 3 cpc, depositata telematicamente il 04.05.2023, da intendere qui per integralmente richiamati [interrogatorio formale del legale rappresentante della Società opposta sulle circostanze ivi Controparte_2 dedotte;
e in caso di esito anche solo parzialmente negativo del deferito interrogatorio formale, sulle medesime posizioni, prova per testi a mezzo di residente Testimone_1 in Cellamare (BA) alla Via Paolo Borsellino n. 12]. In via subordinata, in caso di rigetto, si precisano le conclusioni come segue: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Bari, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
2. nel merito e nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione preliminare: - revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 298/2022, emesso dal Tribunale di Chieti, per i motivi di cui in narrativa;
- il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e distrazione”.
“[…] Controparte_1
Impugna e contesta illimitatamente tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, riportandosi integralmente alle argomentazioni e difese tutte rassegnate in atti e ai documenti ad essi sottesi. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande
e/o nuove eccezioni. Rileva altresì come alcun riscontro abbia ricevuto in merito alla proposta transattiva avanzata in udienza. Tanto premesso, Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare in toto l'opposizione e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n.
298/2022 opposto, con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, per la cui quantificazione ci si rimette al G.I.”.
pagina 2 di 16 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con scrittura privata del 12.3.21, la Controparte_1 di seguito, ) concesse in noleggio
[...] Controparte_2 alla (di seguito, ), per un Parte_1 Parte_1 tempo di 24 mesi, il macchinario “Depila Laser Point”, a fronte dell'impegno di quest'ultima, per quanto qui interessa: -) a corrispondere, all'atto di sottoscrizione del contratto, “il pagamento di una quota di ingresso pari a € 3.900,00 oltre IVA che dovrà essere versato alla firma del contratto, per servizi di formazione per il corretto utilizzo apparecchio laser compreso il personale del centro, formazione Marketing, Assistenza tecnica e manutenzione dell'apparecchio, creazione sito web, pagine social Facebook edInstagram”; -) a corrispondere un canone mensile di noleggio pari ad €. 299,00, oltre al costo degli “spot”, come da allegato “A” del citato contratto;
-) a non recedere anticipatamente dal contratto, salvo il pagamento della “penale” determinata dalle parti in €. 5.000,00. Nel contratto, le parti davano altresì atto del fatto che il prezzo di listino in vigore dell'apparecchio laser oggetto del noleggio era pari ad €. 27.600,00 + IVA.
2. Con ricorso monitorio depositato il 29.5.2022, la ha chiesto CP_2 Controparte_1 ed ottenuto dal Tribunale di Chieti l'emissione, in proprio favore ed a carico di
, di un decreto ingiuntivo di pagamento (il n. 298/2022 del 30.5.22) della Parte_1 somma di €. 10.539,23 (oltre interessi e spese processuali), di cui: €. 5.539,23 a titolo di saldo delle fatture emesse tanto in esecuzione del summenzionato contratto (fatture nn. 66, 67 e 68 dell'11.10.21), quanto di un precedente contratto di conto vendita di prodotti per l'estetica ripassato tra le parti e datato 27.2.21 (fattura n. 78 del 10.11.21); €. 5.000,00 a titolo di
“penale” per il recesso anticipato dell'ingiunta dal contratto di noleggio del 12.3.21, comunicato da alla controparte in data 25.10.21; il tutto, già detratta la Parte_1 somma di €. 2.091,04 che la ingiungente ha dedotto di avere già ricevuto dalla controparte a titolo di acconti.
3. La – nel proporre opposizione al suddetto decreto (di cui ha Controparte_2 chiesto in via principale la revoca, con vittoria delle spese di lite) – ha eccepito, per un verso, il difetto di competenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Bari e, per pagina 3 di 16 altro verso ed in fatto: a) la non autenticità delle firme “orizzontali” apposte sul timbro appartenente a a pagg. 3 e 4 del richiamato contratto di noleggio, firme Parte_1 rispetto a cui la stessa ha proposto istanza di disconoscimento, ai sensi degli artt. 214, 215
c.p.c./ 2719 ss. c.c.; b) la natura vessatoria sia della clausola penale contenuta nell'art. 9 del contratto di noleggio, sia della clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta nell'art. 16 della richiamata scrittura, nonché l'omessa apposizione della “doppia sottoscrizione” delle predette clausole da parte dell'esponente; c) la violazione del divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. da parte delle domande proposte in via monitoria dall'ingiungente, nonché la sproporzione della penale, ai sensi dell'art. 1384 c.c.; d) la legittimità del recesso anticipato dal contratto operato dall'esponente in data 25.10.21, poiché determinato da sopravvenuta eccessiva onerosità delle prestazioni sulla stessa incombenti;
e) in via subordinata, la erronea quantificazione del credito ingiunto dalla Controparte_2
, la quale non aveva scomputato dalla somma ingiunta l'importo di €. 953,12,
[...] residuato dall'imputazione della somma versata a titolo di deposito cauzionale per il precedente contratto del 27.2.21 (€. 2.300,00) alla fattura n. 78 del 10.11.21 (pari ad €.
1.348,88).
4. La – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il Controparte_2
29.11.22 – ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, controdeducendo, in sintesi e per quanto d'interesse, che: aa) le firme apposte a pagg. 3 e 4 del contratto di noleggio del
12.3.21 erano state apposte da , legale rappresentante di Parte_1
; bb) tanto la clausola derogatoria della competenza territoriale, quanto la Parte_1 clausola penale per il recesso anticipato – convenute nel contratto di noleggio - erano state concordate dalle parti in epoca antecedente alla sottoscrizione del summenzionato contratto e non necessitavano della “doppia sottoscrizione” di cui all'art. 1341 c.c., in quanto prive di carattere vessatorio;
cc) la clausola penale contestata dalla controparte era stata pattuita per il ritardo, non operando, dunque, nel caso di specie, il divieto di cumulo di cui all'art. 1383 c.c. dd) il deposito cauzionale di €. 2.300,00 – versato da a mezzo di assegno Parte_1 bancario – non era stato incassato dall'ingiungente, su esplicita richiesta della prima, per mancanza di fondi a copertura del titolo.
pagina 4 di 16 5. Nel prosieguo del giudizio: all'udienza del 20.2.23, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Tribunale ha rigettato l'istanza della opposta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, concedendo alle parti il triplo termine ex art. 183 comma VI c.p.c.; esaurita la fase istruttoria e ritenuta la causa di natura documentale
(anche in ragione della ritenuta inammissibilità dei capitoli di prova orale formulati dalle parti su circostanze documentali, generiche ovvero da provarsi documentalmente), dopo la udienza di precisazione delle conclusioni del 27.1.25, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. L'infondatezza della eccezione preliminare della opponente di incompetenza territoriale del Tribunale adito
1. L'opponente ha sollevato la eccezione in oggetto, assumendo, da un lato, che la clausola derogatoria della competenza territoriale - contenuta nel contratto di noleggio - era da considerarsi vessatoria e priva della doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, dall'altro e stante la asserita mancanza di liquidità dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'ingiungente, che il luogo di adempimento della stessa – ai fini dell'applicazione dell'art. 20 c.p.c. – era da rinvenirsi non nella sede della società creditrice (Chieti), bensì in quella della debitrice ( . Parte_2
2. Una tale eccezione è infondata da entrambe le prospettazioni rese dall'opponente, per le ragioni di seguito espresse.
3. In primo luogo, va rilevato come la clausola contestata (la quale stabilisce: “In caso di controversia sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto di noleggio, il Foro
Competente sarà quello di Chieti”) non è vessatoria (e, come tale, non esige la doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c.) in quanto essa - lungi dal prevedere “deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria” (ai sensi dell'articolo da ultimo citato), come tali esigenti, per la loro efficacia, la doppia sottoscrizione del “contraente debole” - si è limitata a stabilire un foro facoltativo, peraltro coincidente con quello in cui la concedente il noleggio aveva sede legale.
pagina 5 di 16 3.1 E' infatti noto che “la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, codice di rito, un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari” (cfr., cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 09/08/2007, n. 17449; Cass. civ., Sez. VI-II, 04/09/2014, n.
18707; Cass. civ., Sez. VI, 25/01/2018, n. 1838; Cass. civ., Sez. VI, 02/10/2020, n. 21010;
Cass. civ., Sez. VI-III, 06/10/2020, n. 21362; Cass. civ., Sez. VI-II, 22/11/2022, n. 34215).
3.2 Di conseguenza, “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo
"esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione
d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti” (Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024).
3.3 Nella specie, la clausola in oggetto non conteneva né la previsione della espressa esclusività del Foro di Chieti, né altre espressioni dalle quali poter inferire la volontà implicita delle parti di attribuire a detto Foro il carattere della esclusività, con conseguente esclusione della competenza dei fori ordinari.
Dal carattere non esclusivo del Foro in oggetto discende la inapplicabilità alla relativa clausola pattizia della disciplina di cui all'art. 1341 c.c.
E' infatti noto che “In un contratto per adesione, si ha clausola derogativa della competenza territoriale, richiedente, a pena d'invalidità, la specifica approvazione per iscritto, non solo quando sia designato un foro non contemplato dalla legge, ma anche quando, stabilendosi un foro esclusivo, pur coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, si elimini la competenza alternativa di altro giudice. Pertanto, in una causa relativa a diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dal convenuto in forza di clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto e priva di specifica approvazione scritta, non può ritenersi fondata per il fatto che la clausola medesima indichi come
pagina 6 di 16 competente un giudice al quale la cognizione della domanda spetterebbe anche secondo il criterio del luogo della conclusione del contratto, ove risulti, o comunque non sia contestato, che il giudice adito e competente secondo il criterio concorrente del luogo in cui la obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21 del
07/01/1976; Cass. 2467/73).
3.4 Da quanto detto consegue – per ciò solo – la sussistenza sulla domanda monitoria della competenza territoriale del Foro di Chieti, quale foro alternativo facoltativo previsto dalle parti nel contratto di noleggio in parola.
4. Ad abundantiam, va rilevata la competenza del Tribunale adito, anche ai sensi del
"forum destinatae solutionis" di cui all'art. 20 c.p.c., diversamente da quanto eccepito dall'opponente.
4.1 Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'articolo 1182, comma III, c.c. sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal Giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 24/10/2007, n. 22326; Cass. civ., Sez. VI, 17/05/2011, n. 10837; Cass. civ.,
Sez. Un., 13/09/2016, n. 17989).
4.2 Nel caso di specie, l'obbligazione dedotta in giudizio:
ha carattere pecuniario, essendo relativa al pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione tanto del contratto di noleggio del 12.3.21, quanto del precedente contratto del
27.2.21;
è determinata nel suo ammontare, atteso che è pacifico che il prezzo del canone di noleggio
è stato stabilito in €. 299,00 mensili, oltre al costo degli “spot”, come specificato dettagliatamente nell'allegato “A” del citato contratto del 12.3.21;
con riferimento alla “penale”, è stata predeterminata dalle parti nella misura di €. 5.000,00
(cfr. il contratto di noleggio del 12.3.21).
pagina 7 di 16 Pertanto, l'obbligazione pecuniaria è liquida e, ai sensi dell'art. 1182, comma III c.c., doveva essere adempiuta presso il domicilio della società creditrice, sito in Chieti, con conseguente competenza del Tribunale, anche ai sensi del criterio di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c.
B. La infondatezza della eccezione dell'opponente di vessatorietà ed inefficacia della clausola pattuita dalle parti per il recesso anticipato dal contratto
1. L'opponente ha eccepito la non autenticità delle firme orizzontali apposte sul timbro appartenente a a pagg. 3 e 4 del contratto di noleggio del 12.3.21, firme Parte_1 delle quali, di conseguenza, ha proposto istanza di disconoscimento, dichiaratamente finalizzata a far decadere il presupposto di validità – altrimenti integrato – della doppia sottoscrizione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., della clausola (ritenuta vessatoria) contenuta nell'art. 9 del summenzionato contratto, con cui le parti hanno pattuito una
“penale” per il recesso anticipato (cfr. l'atto di citazione in opposizione).
2. L'eccezione di cui sopra è irrilevante ai fini di causa, al pari della istanza – a quella correlata – di disconoscimento delle sottoscrizioni contestate.
3. E' infatti noto che, “in materia contrattuale, le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 18/03/2010, n. 6558; Cass. civ.,
Sez. II, 30/06/2021, n. 18550).
4. Da quanto sopra discende la piena validità ed efficacia della clausola n. 9 del contratto, anche nella ipotesi (che il disconoscimento delle firme tendeva a dimostrare) di mancanza di una doppia sottoscrizione della stessa.
C. La infondatezza delle eccezioni dell'opponente di manifesta eccessività della penale e di violazione da parte dell'ingiungente del divieto di cumulo di cui all'art. 1383 c.c.
1. L'opponente ha sollevato le eccezioni in oggetto, sul dichiarato assunto della qualificazione giuridica come clausola penale di quella prevista nell'art. 9 del contratto di noleggio, il quale pagina 8 di 16 stabiliva: “Non è previsto il recesso anticipato del seguente contratto che comunque in caso di recesso anticipato prevede il pagamento di una penale che è quantificata in €. 5000/00
(cinquemila euro)”.
2. Tale assunto non è condivisibile, dovendosi ritenere che la clausola in parola abbia previsto
– nell'ipotesi di recesso anticipato dal contratto – il pagamento all'altra parte non già di una penale, bensì una multa penitenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1373, comma II c.c.,
3. Al riguardo, è noto che la differenza tra i due istituti risiede nel fatto che, mentre con la pattuizione di una clausola penale le parti convengono di predeterminare la misura del risarcimento del danno per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento (cfr. art. 1382 c.c.), l'istituto della c.d. multa penitenziale persegue la diversa finalità di indennizzare un contraente in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro (cfr. art. 1373, comma
III, c.c.).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'istituto della
c.d. multa penitenziale previsto dall'art. 1373, comma 3, c.c., assolve – non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 c.c., nella quale il versamento avviene anticipatamente – alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II,
18/03/2010, n. 6558).
Pertanto, “la caparra e la multa penitenziale si distinguono dalla clausola penale e dalla caparra confirmatoria (cfr. art. 1385 c.c.) perché le prime costituiscono corrispettivo del diritto di recesso, mentre le seconde sono liquidazione forfettaria e convenzionale del danno spettante alla parte non inadempiente” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI-III, 09/02/2023, n.
3954).
4. Lo “stabilire se le parti di un contratto vollero una clausola penale od una penale di recesso (multa poenitentialis), è compito esclusivo del giudice di merito, il cui apprezzamento se congruamente motivato, è insindacabile in Cassazione” (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. I, 05/05/1967, n. 854; Cass. civ., Sez. VI-III, 09/02/2023, n. 3954).
5. Nella specie, la qualificazione come multa penitenziale della somma di €. 5.000,00, che il recedente avrebbe dovuto corrispondere alla controparte, nel caso di recesso anticipato, discende dalla considerazione del fatto che:
pagina 9 di 16 -) la dazione della somma venne prevista non già per la ipotesi di inadempimento ovvero di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto da parte della noleggiatrice (ossia per le ipotesi rispetto a cui è prevista dall'ordinamento la pattuizione di una penale: cfr. l'art. 1382 c.c.), bensì per la diversa ipotesi in cui la stessa recedesse dal contratto prima della sua naturale scadenza;
-) la penale per l'inadempimento ovvero per il ritardato adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, da parte della noleggiatrice, venne espressamene pattuita dalle parti nel successivo art. 12 (“Per ritardi superiori a 5 giorni del pagamento degli spot e della rata del noleggio mensile prevista una penale di euro 50 per ogni giorno di ritardo che saranno fatturati nel mese successivo”).
6. Dalla qualificazione – in termini di multa penitenziale – della pattuizione recante la misura del ristoro economico pattuito dalle parti in caso di recesso anticipato, discende la infondatezza delle eccezioni dell'opponente di manifesta eccessività della penale, ex art. 1384
c.c., e di violazione da parte dell'ingiungente del divieto di cumulo di cui all'art. 1383 c.c.
Infatti, tali norme riguardano in via esclusiva la disciplina della clausola penale e – avendo natura eccezionale - non possono essere oggetto di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle contemplate dalle norme medesime (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25/08/2020, n. 17715).
Inoltre, e ad abundantiam, va osservato come - avendo la ingiungente agito per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte contrattualmente dalla controparte e per il pagamento della somma spettantele nel caso di recesso della controparte – non sussisterebbero, in ogni caso, i presupposti per invocare legittimamente il divieto di cumulo di cui all'art. 1383 c.c., il quale opera nel diverso caso in cui il creditore domandi “la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo”.
D. La fondatezza delle pretese pecuniarie avanzate col il ricorso monitorio dalla
Controparte_2
1. Dalla validità ed efficacia della previsione negoziale della multa penitenziale concordata dalle parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, discende la fondatezza della pretesa pecuniaria della ingiungente di ricevere il pagamento della somma di €. 5.000,00,
pagina 10 di 16 convenuta nella predetta clausola come indennizzo del recesso anticipato dal contratto, operato dalla controparte.
E' infatti noto che, in tema di multa penitenziale, “poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II,
18/03/2010, n. 6558).
1.2 Del resto, l'assunto difensivo della opponente di avere dovuto recedere dal contratto per
(asserita) eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni è assunto infondato da duplice prospettiva, in quanto:
-) in fatto, è assunto rimasto totalmente generico ed indimostrato, per difetto assoluto di allegazione e di (richiesta di) prova delle ragioni e della misura della dedotta sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto stesso (cfr. il thema decidendum ed il thema probandum);
-) in diritto e nella parte in cui mira a “neutralizzare” la avversa richiesta giudiziale di pagamento della multa penitenziale pattuita per il recesso anticipato dal contratto, è irrilevante ai fini del giudizio, posto che la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta avrebbe dovuto essere fatta valere con apposita domanda giudiziale (ex art. 1467 c.c.) dalla parte, se interessata a sciogliersi dal contratto, con la sentenza costitutiva (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20744 del 26/10/2004) dello scioglimento negoziale: infatti, “Il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ma non può astenersi dalla prestazione pretendendo che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite, poiché la riduzione ad equita del contratto costituisce solo una facoltà della controparte, che puo essere esercitata quando essa sia convenuta in giudizio per la risoluzione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46 del 05/01/2000; cfr., in termini, Cass. Sez. I civ., sent. n. 4198 del 3.X.1977, id. Sez. III civ., sent. n. 3492 dell'11.VII.1978).
2. La parte opposta ha altresì il diritto di ricevere il pagamento delle ulteriori fatture azionate in sede monitoria.
pagina 11 di 16 2.1 Al riguardo, la , nel ricorso monitorio, ha analiticamente Controparte_2 dedotto la tipologia, la quantità ed i costi delle prestazioni eseguite in favore della
, in esecuzione dei due contratti ripassati tra le parti, producendo altresì le Parte_1 relative fatture, contenenti l'elenco circostanziato delle prestazioni rese (cfr. il ricorso: “[…] - la a fronte del versamento di € 1.170,00, quale acconto della Controparte_2 quota di ingresso di € 3.900,00 oltre IVA, di cui all'art. 3 del contratto di depila laser point, emetteva la fattura n. 66 dell'11.10.2021 di € 4.758,00 (€ 3.900,00+IVA), (doc. 5), residuando a saldo la somma di € 3.588,00; a fronte della fattura n. 67, emessa in data
11.10.2021, di € 1.123,67, relativa all'utilizzo laser depila rata spot giugno luglio e agosto
(doc. 6), la resistente versava un acconto di € 921,04, pertanto residua a saldo € 202,63; - a fronte della fattura n. 68, emessa in data 11.10.2021, di € 401,72, relativa all'utilizzo laser depila rata spot settembre (doc. 7) e della fattura n. 78, emessa in data 10.11.2021, di €
1.346,88, relativa alla merce trattenuta in conto vendita (doc. 2), nessun acconto è stato versato;
[…]; pertanto la è creditrice nei confronti della Controparte_2
di per un importo complessivo pari ad € 10.539,23 (fatture Parte_1 Parte_1 tot. € 5.539,23 già al netto degli acconti versati + penale € 5.000,00) […]”).
2.2 E' noto che, vertendosi in tema di adempimento contrattuale, parte creditrice/opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata, restando a carico della parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez. II,
14/01/2002, n. 341).
Un tale onere del creditore è stato nella specie assolto dalla , la Controparte_2 quale, infatti, ha prototto in giudizio tanto il contratto di noleggio stipulato in data 12.3.21, quanto il precedente contratto di conto vendita di prodotti per l'estetica del 27.2.21, da cui si trae prova del titolo e della scadenza delle obbligazioni di pagamento poste a carico di
: canone di noleggio, da corrispondersi in rate mensili di €. 299,00 (cfr. le Parte_1 fatture nn. 66, 67 e 68 dell'11.10.21 emesse in esecuzione del contratto di noleggio del 12.3.21); pagamento degli “spot” entro i primi cinque giorni di ogni mese (cfr. l'allegato “A” accluso al pagina 12 di 16 contratto del 12.3.21); pagamento dei prodotti estetici venduti all'ingiunta in virtù del precedente contratto del 27.2.21 (cfr. la fattura n. 78 del 10.11.21).
2.3 E' parimenti noto sia che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003,
SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati” (cfr. Cass. Sez.
L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003), sia che tale onere “opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011), sia che – “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso,
l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del
21/05/2008), sia che la “non contestazione” - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004), sia che
“la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello
è tardiva ed inammissibile” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
pagina 13 di 16 2.4 Nella specie, la opponente, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato, tanto meno specificamente (ex art. 115 c.p.c.), il credito di € 5.539,23 di cui alle fatture rivendicate in pagamento dalla controparte, ma si è limitata ad affermare (al netto della considerazone della contestazione della penale, di cui si è già detto) che “[…] la somma, eventualmente, da ingiungere, avrebbe dovuto essere € 4.586,11 ovvero € 5.539,23 (importo ingiunto)” detratto
€ 953,12 importo dato dalla sottrazione di € 2.300,00 (deposito cauzionale per il conto vendita della fattura n°78 del 10.11.2021) - € 1.346,88 (pari all'importo della fattura anzidetta)” (cfr. il thema decidendum).
Tuttavia, parte opponente non ha fornito alcuna prova documentale del fatto (contestato dalla controparte) per cui quest'ultima avesse incassato l'assegno bancario n. 700262170010-06 dell'importo di € 2.300,00, datole in garanzia, benchè la dimostrazione di un tale incasso– qualora avvenuto – le sarebbe stato agevole, in forza del principio cd. della vicinanza della prova (ad esempio, producendo documentazione bancaria comprovante tale incasso).
2.5 La opponente ha invece preteso in modo inammissibile (ex artt. 2721 e seg. c.c.) di fornire prova orale del fatto di essersi accordata (in luogo e in un tempo non meglio precisati) con la controparte su asserite modifiche (verbali) sulla misura e sui termini di pagamento dei corrispettivi contrattualmente pattuiti per iscritto, sulla destinazione dell'assegno, non più quale deposito cauzionale ma come mezzo di pagamento del debito di cui alle fatture insolute e sull'avvenuto incasso di esso da parte della creditrice (cfr. le relative istanze istruttorie: “
Vero è che le parti convennero che il prezzo dei beni contenuti nella fattura n. 78 del
10.11.2021 di € 1.346,88, fosse coperto e saldato con il maggiore importo di € 2.300,00 di cui all'assegno bancario tratto su CheBanca, n. 700262170010-06; Vero è che l'accordo sulle modalità di pagamento fu raggiunto in quanto la Sig.ra comunicò al Sig. Parte_1
di essere in temporanea difficoltà economica e il Sig. Controparte_3 Controparte_3 acconsentì a che l'importo della fattura 78/2021 fosse portato a deconto del maggior importo di cui all'assegno dato in garanzia.
5. Vero è che i beni descritti nella fattura n. 78 del 10.11.2021 di € 1.346,88, furono restituiti alla Società opposta”).
Si tratta, con evidenza, di prove orali inammissibili, non solo perché riguardanti presunte modifiche verbali alle pattuizioni scritte dei contratti di vendita e di noleggio di cui si discute, ma anche perché formulate in modo generico dal punto di vista dello specifico contesto spazio pagina 14 di 16 temporale in cui si sarebbero concordate le dedotte modifiche ed in cui si sarebbe provveduto al reso di parte delle forniture ricevute (per il principio per cui “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio (a differenza di quanto avvenuto nella specie: ndr), al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa”, cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3708 del 08/02/2019; Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 1808 del 02/02/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 22/04/2009; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18453 del 21/09/2015).
2.6 Per contro, la prova positiva del mancato incasso del titolo (conforme alla funzione di garanzia per la quale esso era stato emesso, funzione comprovata anche dalla mancata compilazione della data e del luogo della sua emissone) è stata fornita dalla stessa opposta, la quale ha dimostrato di esserne ancora in possesso, depositandolo – su ordine del Giudice – in
Cancelleria.
* * * * *
Per tutti i sopra esposti motivi, la opposizione deve essere rigettata, con condanna ex lege della opponente al rimborso in favore della controparte delle spese del presente giudizio, con liquidazione secondi i parametri tabellari medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1153/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese o assorbite, così decide:
RIGETTA la opposizione.
pagina 15 di 16 CONDANNA
l'opponente al rimborso delle spese del presente giudizio sostenute da parte opposta, che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite e altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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