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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/11/2025, n. 6757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6757 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 1982/20 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2025 (tenuta con modalità cartolari, ex art. 127 ter c.p.c.), con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20086/2019 e vertente tra
– avv. M. Discepolo e A. Gambacorta Parte_1
– appellante E
(già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e, quindi, già ) e per essa quale mandataria
[...] Controparte_4 [...]
– avv. S. Giannini Controparte_5
-appellata
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta in forma sintetica. Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha : a) dichiarato risolto per inadempimento dell'utilizzatore il contratto di locazione finanziaria meglio indicato in atti del 23\12\04; b) condannato la (l'odierna Controparte_6 appellante) all'immediato rilascio, in favore di controparte, del bene immobile nel Comune di Mansano (AN) indicato in atti e in dispositivo;
c) condannato parte attrice alle spese;
la motivazione deve considerarsi qui trascritta;
-ha proposto appello la parte soccombente, per motivi così sintetizzabili: a) violazione della normativa antitrust;
b) applicazione di un tasso occulto o di commissioni occulte;
c) applicazione di tassi usurari, d) risoluzione e equo compenso;
parte appellante così concludeva (nella citazione in appello, ma così anche le conclusioni rese nelle note finali) : “Nel merito voglia l' Ecc.ma Corte adita, accertato e dichiarato che la risoluzione di diritto del contratto di leasing esercitata dalla
con raccomandata datata 11.4.2016 è illegittima ed inoperante, non sussistendone i presupposti di Controparte_2 legge e di contratto, non essendo la morosa alla data di risoluzione ma, anzi, essendo a tale data Parte_2 creditrice dell'importo di euro 283.024,83, nel caso di riconoscimento di non debenza degli interessi usurari pattuiti, ovvero di euro 168.888,18 nel caso in cui tali interessi debbano essere ricondotti ad un tasso sostitutivo TUB ancorato all' andamento dei tassi Bot, o comunque dell' importo maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa, rigettare integralmente la domanda di controparte. Accertato e dichiarato dunque che il contratto di leasing finanziario n. AL/3041010085 stipulato tra la la Parte_2 ICCREA BANCA IMPRESA spa in data 23.12.2004, nonché gli atti integrativi del 23.1.2007 e del 23.7.2007, sono ancora efficaci tra le parti, voglia accertare e dichiarare la nullità/invalidità e/o inefficacia parziale dei contratti richiamati in relazione alle clausole, contenute nel contratto di cui è causa e nelle successive modifiche ed integrazioni dello stesso, relative alla determinazione del costo del finanziamento in quanto indeterminate e/o indeterminabili e comunque contrarie alla legge. Voglia altresì l' Ecc.ma Corte di Appello adita, accertato e dichiarato il superamento del tasso soglia usura ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108\1996 e/o comunque l' illegittimità nella determinazione degli stessi, disporre ed eseguire la rideterminazione del saldo del leasing de quo, statuendone l' esatto ammontare mediante imputazione di tutti i versamenti effettuati dalla capitale e senza computare nessun interesse a debito della Conduttrice e/o rideterminare Parte_2 il saldo del Leasing applicando i Tassi Sostitutivi di cui al comma 7° dell' art. 117 TUB, imputando tutti i versamenti al capitale e senza alcuna capitalizzazione”;
- controparte si è costituita e ha chiesto disattendersi il gravame;
-questa Corte (che con ordinanza del 6 marzo 2024 aveva già rigettato l'istanza dell'appellante di riunione con il proc. n.r.g. 1289\21) ha assegnato il giudizio in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito della udienza di conclusioni (di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. ) del 13 maggio 2025;
-per carichi di ruolo il relatore viene sostituito come estensore (come da decreto del 6 novembre 2025) dal Presidente del Collegio;
Ritenuto che:
-in primo luogo va rimarcata l'inutile ampiezza degli scritti difensivi di parte appellante, in sostanziale violazione dei principi di chiarezza (e infatti tali atti non sono privi di profili di opacità, risolvendosi ampiamente in astratti riferimenti giurisprudenziali) e di sinteticità; l'appello, oltretutto, in contrasto con l'art. 342 c.p.c., non è articolato ini specifici motivi (né va trascurato che i motivi di appello corrispondono, senza un reale confronto con la pur ampiamente e specificamente motivazione di prime cure, alle difese di cui alla citazione introduttiva);
-va poi ribadito che non vi è ragione (anche alla stregua del principio di ragionevole durata del possesso) di procedere alla riunione con il giudizio, pur tra le stesse parti, n.r.g. 1289\21, non sussistendo al riguardo un rapporto di pregiudizialità necessaria;
-i motivi, come enucleabili della citazione in appello (e specificati nelle difese successive) vanno esaminati nel corretto ordine logico-giuridico;
-l'appellante lamenta, in primo luogo, la violazione della normativa antitrust (v. da p. 11 cit. appello, e ferma l'opacità del
“motivo” che giustappone questioni eterogenee, alla stregua, come accennato, di astratti riferimenti giurisprudenziali);
-si tratta di questione ben conosciuta dalla giurisprudenza (ma anche affrontata dalla Commissione europea), di merito e di legittimità (ma anche eurounitaria), relativa alla pretesa violazione dell'art. 2 l. 287\90 in relazione all'applicazione del tasso Euribor, con conseguente nullità delle clausole contrattuali (dei contratti “a valle”) conformi al modello predisposto dall'ABI, utilizzato (e imposto) dalle banche;
il Tribunale, alla stregua di una sintetica e corretta ricostruzione dell'assetto normativo e giurisprudenziale , ha rimarcato che, nella specie, non è stato affatto provato che il contratto di locazione finanziaria di cui si duole l'appellante sia stato predisposto in conformità alle clausole Abi di cui si tratta, e tanto meno che l'istituto bancario contraente avesse partecipato alle intese anticoncorrenziali (in sostanza, al “cartello”); oltretutto si tratta di contratto concluso nel 2004, mentre l'illiceità è stata ricondotta (dalle autorità cui si è fatto cenno) ai rapporti indicizzati all'Euribor che hanno avuto esecuzione nel periodo 2005-08 (in cui è stata accertata la manipolazione dei tassi);
-la Corte condivide tale impostazione, sia in diritto, che in fatto, ritenendo, più in generale, che le clausole indicizzate secondo il tasso Euribor non sono di per sé nulle, atteso che i singoli utenti non hanno interesse giuridicamente rilevante a fa valere gli illeciti antitrust possi in essere da una intesa tra gruppi bancari;
in tal senso la più recente giurisprudenza di legittimità (che ha così smentito l'indirizzo espresso dall'isolata Cass. 4889\23, l'appellante, peraltro, richiama giurisprudenza anche remota e ormai ), v. Cass. 3 maggio 2024, n. 12007:
“I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono (in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti) considerarsi contratti stipulati in
“applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor ai sensi dell'art. 2 l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 Tfue”;
-ne segue nella specie, alla stregua delle considerazioni del primo giudice sopra riportate, e che la Corte condivide, nessun elemento depone per la integrazione dell'illecito antitrust in parola;
inoltre l'appellante- al di là degli anacronistici richiami giurisprudenziali- nulla replica alle argomentazioni in fatto del primo giudice (il che costituisce un ulteriore profilo di criticità in punto di ammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c.) svolgendo per il resto considerazioni del tutto estranee al profilo qui in esame;
-il motivo va pertanto rigettato;
-l'appellante lamenta ancora – e si tratta di profilo che va trattato in via preliminare – il carattere usurario del tasso di interessi applicato;
il Tribunale ha rimarcato che nella specie il contratto prevedeva la c.d. “clausola di salvaguardia” (da applicare in caso di superamento del tasso soglia), il che consente l'esclusione in radice della pattuizione originaria di interessi usurari;
inoltre, per completezza, ha rimarcato che l'usurarietà degli interessi moratori non determina la gratuità del contratto, non potendo avere riflessi sugli interessi corrispettivi;
-il motivo va esaminato alla stregua del principio enunciato – tra le più recenti- da Cass. 18 ottobre 2024 n. 27106: “La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia”;
-l'onere della prova incombe, beninteso, sulla parte che abbia eccepito l'usurarietà, nella specie l'appellante, e non può essere assolto né con il deposito di mera perizia di parte (priva di per sé di rilevanza probatoria, anche solo indiziaria, contrariamente da quanto sembra ritenere l'appellante, che richiama ampiamente tale documento, v. p. 32 appello), né con la istanza di Ctu, in mancanza di elementi almeno indiziari che integrino almeno un inizio di prova, ovvero di verosimiglianza della eccezione (in quanto, altrimenti, la Ctu finirebbe per colmare e supplire, inammissibilmente , una lacuna probatoria della parte);
-nella specie l'appellante, a fronte della clausola di salvaguardia inserita nel contratto, ne assume apoditticamente l'invalidità, addirittura la nullità per contrarietà a norme imperative;
si tratta però di affermazione apodittica e giuridicamente erronea, anche alla stregua della costante giurisprudenza;
l'appellante assume (sempre apoditticamente) che nella specie l'usura sarebbe, addirittura, pattizia – nel contempo però ammettendo che non è sopravvenuta (p. 35 appello) , sostanzialmente addossando a controparte l'onere della prova, in contrasto- beninteso- con i principi processuali in materia;
l'appellante giunge poi ad affermare il carattere usurario degli interessi applicati, come correttamente rimarcato dall'appellato, cumulando le spese contrattuali agli interessi moratori (solo eventuali;
nella specie v. clausola 8 contratto); in realtà – nella specie – il contratto de quo prevedeva, sostanzialmente, il c.d. ammortamento “francese” (clausole 4, 5 contratto), sicuramente legittimo, v. in ultimo Cass. 19 marzo 2025 n. 7382; v. anche Cass. 10 luglio 2025 n. 18839, che pure ribadisce che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti;
-l'appellante lamenta, anche in questo grado di giudizio, l'applicazione di un tasso occulto, ovvero di commissioni occulte;
--di contro il contratto (v. clausola 4) indica espressamente il tasso leasing (nominale) applicato e le spese, sicchè è sufficientemente determinato;
-costituisce motivo nuovo (perché relativa a questione non proposta come eccezione in primo grado, v. la memoria di costituzione dell'odierno appellante nel proc. ex art. 702 bis e anche le difese conclusionali) quella relativa alla risoluzione del contratto di cui si tratta, per violazione dell'art. 1526 c.c.; in ogni caso va rimarcato che nella specie l'odierna appellata si è avvalsa della clausola 19 del contratto de quo (del 2004; la scrittura integrativa è del 2007) che prevede espressamente, per le fattispecie di risoluzione ivi indicate, l'applicazione dell'art. 1458 c.c., con esclusione quindi dell'applicazione dell'art. 1526 c.c. (disposizione non inderogabile, contrariamente da quanto ritenuto dall'appellante); la clausola in parola integra una penale, di cui solo apoditticamente, e opacamente, l'appellante sembra affermare l'illegittimità; si veda Cass. 14 marzo 2023 n. 7367, secondo cui la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità;
-al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche di questo grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 20.000,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato. Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)