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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'esito dell' udienza del 13.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa nella causa civile iscritta al n. 2046/2023 R.G.L. vertente
TRA
, con gli avv.ti Luigi Mancaniello e Piero Antonio Di Pierno Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell costituita con l'avv. Domenico Longo CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 8.3.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata ha premesso: di essere titolare di pensione diretta cat. VOART n. 33035949 con decorrenza 01.07.2009; che è CP_2
in grado di vantare contribuzione effettiva regolarmente accreditata da dipendente e da artigiano per il periodo 01.12.1966 - 31.03.2021, come risulta dall'estratto contributivo allegato;
che l
[...]
ha liquidato la prestazione pensionistica col sistema retributivo e con distinzione delle CP_3
gestioni ART e OBG riconoscendo un'anzianità contributiva di sole 352 settimane in quota A gestione OBG, di 858 settimane in quota A gestione ART e di 672 settimane in quota B gestione
Contr CP_ (cfr. pagg. 1 e 2 del mod. TE08 del 06.04.2011 allegato agli atti di causa); che l resistente è incorso in errore in sede di liquidazione e riliquidazione della pensione de qua non provvedendo a conteggiare correttamente la contribuzione nella quota A della gestione OBG;
che la normativa vigente disciplina il criterio di calcolo delle quote pensionistiche, con la quota A costituita dalla contribuzione effettiva e figurativa accreditata dall'inizio del rapporto assicurativo
(nel caso di specie dall'01.12.1966 sino al 31.12.1992); che inoltre l'art. 5, ultimo comma, d.P.R.
27 aprile 1968 n. 488 prevede che “Ove dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata…”; che la quota A della gestione OBG doveva essere conteggiata sulla scorta di complessive 366 settimane, come da estratto assicurativo dal valore probatorio della contribuzione accreditata tutta valida sia al diritto che al calcolo della pensione de qua;
che il pensionato vanta il diritto, non soggetto a decadenza né a prescrizione, di matrice costituzionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 38 e 36 Cost., a percepire la giusta misura della prestazione pensionistica sulla scorta di tutti i contributi accreditati in estratto assicurativo;
che, dunque, l ha riconosciuto in quota A della gestione OBG solamente 352 settimane CP_2
contributive, in luogo delle 366 settimane contributive effettivamente spettanti alla luce di quanto risultante dall'estratto contributivo avente valore probatorio ex sentenza Cass. lav., n. 8604/2016 e, pertanto, spetta il diritto del ricorrente alla ricostituzione della quota A della gestione OBG per ulteriori 14 settimane;
che all'odierno istante spetta un maggior rateo pensionistico per la quota A retributiva della gestione OBG sulla scorta della suddetta esatta anzianità contributiva (id est 366 settimane) e considerando la r.m.s. di € 268,92, come da mod. TE08 del 06.04.2011, ed il coefficiente legale pari a 0,00153846; - che, pertanto, ha diritto alla quota A della gestione OBG nell'importo mensile di € 151,42 così quantificata, alla data della decorrenza originaria della pensione, sulla scorta dei criteri innanzi enunciati, in luogo dell'ammontare mensile inferiore effettivamente corrisposto dall . Controparte_6
Ha concluso come segue: “- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione
della pensione INPS cat. VOART n. 33035949 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n.
488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota A della gestione OBG per ulteriori 14
CP_ settimane;
- per l'effetto, condannare l resistente al pagamento in favore dell'odierno istante,
a partire dal 08.03.2020 (triennio precedente la data di deposito del ricorso), della differenza mensile perequabile tra quanto spettante - considerando il rateo mensile spettante a tale titolo alla decorrenza originaria di € 151,42 - e quanto effettivamente corrisposto a titolo di rateo quota A della gestione OBG, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l' al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e rimborso spese CP_2 forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
CP_
2.L costituitosi tempestivamente in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza processuale e sostanziale ex art. 47 del D.P.R. n.639/70, come modificato dall'art. 4, del
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in Legge 14 novembre 1992, n. 438, e come integrato da ultimo dall'art. 38 , comma 1, lett. d), numero 1) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nonché ex art. 6 del
D.L. 29/3/91, n.103, conv. in L. n.166/91, nonchè la carenza di interesse ad agire del ricorrente, stante l'esiguità della somma azionata. Nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso.
L' odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa, di natura documentale, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
3. Preliminarmente, si evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta decadenza considerando che la Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. lav., sent. n. 123/2022 e sent. n.
12278/2022) ha accolto la tesi della c.d. decadenza mobile triennale;
infatti, in applicazione di tali principi, parte ricorrente chiedeva la condanna dell alla ricostituzione della pensione con CP_2
decorrenza 08.03.2020, ossia dal triennio precedente la data di deposito del ricorso.
3.1Nel merito, si osserva quanto segue.
L' Ente resistente formulato eccezioni specifiche alle allegazioni attoree, precisando le ragioni per le quali taluni periodi di contribuzione figurativa non erano stati considerati.
All'epoca della domanda amministrativa di pensione di anzianità l'istituto ha conteggiato 352 settimane contributive in quota A della gestione OBG, comprensive per la misura della contribuzione figurativa presente in estratto conto previdenziale.
Più precisamente, per l'anno contributivo 1977 l ha conteggiato 9 settimane contributive (3 CP_1
settimane lavorative 01.01.1977 – 31.01.1977; 1 settimane di cassa integrazione guadagni
01.01.1977 – 31.01.1977; 5 settimane lavorative 01.06.1977 – 30.06.1977). A tal proposito giova rammentare che le settimane di cassa integrazione risultano versate in numero superiore alle settimane comprese tra la data iniziale e quella finale della registrazione, ovvero quelli già versati per lo stesso periodo (01.01.1977 – 31.01.1977). Pertanto, risulta materialmente valorizzata per il diritto 1 settimana contributiva. In ogni caso, l'importo pari a € 83,1496 è stato interamente calcolato per la misura della prestazione pensionistica, come si evince dal calcolo “retribuzione prestazione pensionabile FPLD” presente in
, prodotto in atti. Pt_2
Per l'anno contributivo 1980, l'Istituto ha conteggiato 38 settimane contributive (13 settimane lavorative 01.01.1980 – 31.03.1980; 19 settimane lavorative 01.04.1980 – 22.09.1980; 6 settimane di disoccupazione 01.11.1980 – 31.12.1980). Le 2 settimane di cassa integrazione (01.01.1980 –
31.01.1980) risultano versate in numero superiore alle settimane comprese tra la data iniziale e quella finale della registrazione, ovvero quelli già versati per lo stesso periodo (01.01.1980 -
31.03.1980).
In ogni caso, l'importo pari a € 144,6079 è stato interamente calcolato per la misura della prestazione pensionistica, come si evince dal calcolo “retribuzione prestazione pensionabile FPLD” presente in , prodotto in atti. Pt_2
Le settimane di disoccupazione sono risultate utili per il calcolo della pensione. Ed invero, il valore corrispondente pari a € 365,8446 è stato interamente utilizzato per il calcolo della misura della prestazione pensionistica, come si evince dal calcolo “retribuzione prestazione pensionabile FPLD” presente in prodotto in atti. Pt_2
CP_
3.2 In relazione ad entrambe le annualità citate, a fronte della specifica contestazione dell in merito alla non totale computabilità dei periodi di contribuzione figurativa, il ricorrente non ha nemmeno puntualizzato se i periodi di cassa integrazione fossero, anche parzialmente, coincidenti con lo svolgimento della prestazione lavorativa denunciata, considerato che dall' esame dell'estratto contributivo i periodi appaiono, quantomeno in parte, coincidenti. In ogni caso, appare dirimente osservare che il mancato computo dei periodi di contribuzione figurativa era dipeso dall' eccedenza- totale o parziale- dei predetti periodi, sommata a quelli già denunciati per lo stesso periodo in relazione alle settimane computabili nel periodo di riferimento, apparendo dunque legittimo.
3.3 In ultimo, per l'anno contributivo 1981 l'Istituto ha conteggiato 52 settimane contributive – massimo accreditabile per anno - nella Gestione Artigiani. Per contro, le settimane di disoccupazione (7 settimane contributive 01.01.1981 – 28.02.1981; 4 settimane contributive
01.02.1981 – 28.02.1981), oltre a risultare sovrapposte, non sono utilizzabili per il calcolo della prestazione pensionistica. Ed invero, l'eventuale utilizzo delle settimane di disoccupazione renderebbe necessario operare una contrazione delle 52 (capienza massima per anno) settimane valorizzate nella Gestione Artigiani. La domanda va dunque rigettata.
4.Spese irripetibili, stante la dichiarazione ex art 152 disp att cpc in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese irripetibili.
Foggia, 13.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli