Articolo 1 della Legge 1 novembre 1973, n. 761
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16 dicembre 1973
Art. 1. Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti della legge 22 giugno 1954, n. 523 , il servizio reso dagli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia presso i predetti Corpi di polizia equivale al servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato.

Entrata in vigore il 16 dicembre 1973
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