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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/03/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4435/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cava De' Tirreni n. 295/2023, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Tommaso Cantarano;
-PARTE APPELLANTE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Marco De Caro;
-PARTE APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 08.10.2023, ha chiesto Parte_1 riformarsi la sentenza n. 295/2023, depositata dal Giudice di Pace di Cava De' Tirreni in data
08.03.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.01.2024, Controparte_1 si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e nel merito ha chiesto il rigetto, poiché infondato in fatto ed in diritto.
Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c.
In particolare, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 342, primo comma, lett. a) e b) c.p.c.
l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.
L'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità ma la conseguenza di particolari nullità dell' appello e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta - essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) - non operi un meccanismo di sanatoria;
pertanto, essendo inapplicabile all'atto di citazione di appello l'art. 164, secondo comma, c.p.c. (testo originario), per incompatibilità - in quanto solo l'atto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza -, l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa (Cass. Civ. Sez. I, 27.9.2016
n 18932). Secondo il condivisibile insegnamento della Suprema corte l'atto di gravame, per non incorrere nella sanzione di inammissibilità, deve offrire una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice di modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante: costui deve formulare rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
(vds Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 17712 del 07/09/2016; Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza del
5.5.2017 n 10196).
Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore comprese da €.1.101,00 ad
€.5.200,00).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Jone Galasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità dell'appello;
• condanna a corrispondere a a somma di €. Parte_1 Controparte_1
1.278,00 (oltre accessori di legge) a titolo di compensi professionali del presente grado di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Cosi' deciso in data 05.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso