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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di Giudice del Lavoro, all' udienza del 22.05.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 18117/2023
Tra
nata il [...] a [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
AV (NA) alla via Cimitero n. 72, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Leperino
(C.F.: ) unitamente al quale elettivamente domicilia presso il proprio C.F._2
studio in Scisciano (NA) alla via Roma n. 51.
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. – FAX 081/5525215 P.IVA_2
– PEC , presso i cui uffici, in Via Diaz, n. 11, è Email_1
domiciliata per legge.
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Napoli alla via
[...]
S.M. di Costantinopoli n. 104, P.I.V.A.: , rappresentata e difesa, ai sensi P.IVA_3 dell'art. 417- bis c.p.c. dall'Avv. Maria Teresa NICOLETTI, C.F.: , C.F._3
n.q. di Responsabile dell'UOC Servizio Affari Legali dell' domiciliata Controparte_3
pagina1 di 12 presso il Servizio Affari Legali dell' sito in Napoli alla via M. Campodisola n. 13, CP_3
P.E.C.: Email_2
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.23 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
a) di prestare servizio presso l' Controparte_4
fino al 31 dicembre 2020 quale dipendente dell'
[...] [...]
con profilo universitario EP1 equiparato al Controparte_2 profilo di Dirigente Sanitario – Biologo del CCNL della dirigenza non medica del SSN;
dall'1 gennaio 2021 quale dipendente diretto dell'A.O.U. con l'anzidetto profilo di Dirigente
Sanitario – Biologo (v. buste paga, doc. 01);
b) di svolgere, presso le strutture aziendali, funzioni finalizzate all'assistenza sanitaria uguali a quelle ospedaliere svolte dai medici e dalle altre professionalità sanitarie alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale, con inquadramento nei ruoli della Dirigenza
Sanitaria e, in particolare, nel profilo di Dirigente Sanitario;
c) di aver optato per il rapporto di lavoro esclusivo e di percepire la relativa indennità (cfr. buste paga);
d) che, come risultante dalle buste paga in atti, fino al 31 dicembre 2020 le era stato corrisposto il seguente trattamento retributivo: un trattamento economico universitario
(stipendio tabellare e indennità di Ateneo ex D.P.R. n. 567/87 art. 20 c.7,) in applicazione dell'inquadramento riconosciutole in virtù delle disposizioni dettate dal CCNL Università; un trattamento economico ospedaliero, che mirava ad equiparare il trattamento economico percepito a quello dei dirigenti sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, composto dalla indennità di equiparazione (dapprima Indennità De Maria, di cui alla Legge
n. 25 marzo 1971 n. 213, e, successivamente, Indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R.
n. 761 del 20/12/1979), dalla indennità di esclusività del rapporto di lavoro, dalla retribuzione di posizione variabile ed altri emolumenti del CCNL della Dirigenza Sanitaria, legati alle effettive condizioni di lavoro;
pagina2 di 12 e) che l'amministrazione corrispondeva mensilmente la retribuzione fondamentale
(universitaria) ed acconti sull'indennità di equiparazione (ex art. 31 DPR n. 761/79), nonché, successivamente, a seguito di emanazione di propri decreti di rideterminazione dell'indennità di equiparazione, i conguagli sulle somme dovute in virtù della corretta applicazione dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Sanitaria;
f) che, a partire dal 1° gennaio 2021, le era stato riconosciuto il trattamento retributivo del
CCNL della dirigenza del SSN, con diretta applicazione delle diverse voci retributive, sia fisse che accessorie e, quindi, non veniva più erogata in suo favore la indennità di equiparazione;
g) che l convenuta non aveva applicato il CCNL Area della Sanità, triennio 2016- CP_2
2018, sottoscritto presso la sede ARAN in data 19/12/2019 (v. doc. 02), con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2016 (data di decorrenza del CCNL) al 31 dicembre 2020 (data fino alla quale veniva riconosciuta la indennità di equiparazione);
h) che, in particolare, l non aveva adeguato, con il pagamento degli arretrati, la CP_2
indennità di equiparazione in considerazione degli aumenti dello stipendio base del
Dirigente Sanitario, la indennità di esclusività del rapporto di lavoro, né aveva corrisposto l'Una Tantum ex art. 90 ter CCNL.
La ricorrente allegava conteggi circa le differenze retributive maturate, per il periodo dal
01.01.2016 fino al 31.12.2020, adducendo di essere creditrice della complessiva somma di euro 5.071,99, oltre interessi legali, importo così ripartito: € 4.464,83 a titolo di indennità di equiparazione;
€ 540,00 a titolo di Una tantum;
€ 67,16 a titolo di indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
Concludeva: A) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire le somme di cui al presente ricorso e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 5.071,99 o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto B) condannare la convenuta
[...] in Controparte_2 persona del Direttore Generale pro tempore e/o l Controparte_2
in persona del Rettore, pro tempore, anche in solido tra essi, a
[...]
corrispondere, in favore del ricorrente, le somme di cui al presente ricorso e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 5.071,99, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
C) con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali con attribuzione.
pagina3 di 12 Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva l Controparte_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva, atteso che il rapporto di lavoro
[...] intercorreva esclusivamente tra la ricorrente e l Controparte_4
come evincibile dal contratto di lavoro e dalle buste paga.
[...]
Concludeva: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare la domanda proposta nei confronti dell'
[...]
siccome inammissibile o, comunque, infondata in fatto e in Controparte_2 diritto. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite”.
Si costituiva l Controparte_2
eccependo:
[...]
- la carenza di legittimazione passiva, essendo stato il datore di lavoro della dipendente, fino al 31.12.2020, l Controparte_2
(già ;
[...] CP_5
- ad ogni modo, la responsabilità solidale delle e delle CP_2 [...]
; CP_2
- la nullità del ricorso ex art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., per mancata determinazione dell'oggetto della domanda e per mancata esposizione delle circostanze di fatto e di diritto su cui la stessa si fonda;
- la prescrizione quinquennale relativamente ai crediti maturati nel periodo antecedente al 08.01.2019, stante l'assenza di atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso.
Concludeva: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
o in subordine, la sussistenza del vincolo di Controparte_6 solidarietà con l 2) accertare e Controparte_7 dichiarare la nullità nonché l'inammissibilità della domanda per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e documentati in atti e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
3)accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente alla notifica del ricorso;
3) condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
All'udienza del 22.05.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
pagina4 di 12 Quanto alla questione preliminare relativa alla legittimazione passiva, si osserva quanto segue.
La ricorrente ha richiesto differenze retributive maturate nel periodo dal 01.01.2016 fino al
31.12.2020, specificando che fino al 31 dicembre 2020 era stata dipendente dell'
[...]
con profilo universitario EP1, equiparato al Controparte_2 profilo di Dirigente Sanitario – Biologo del CCNL della dirigenza non medica del SSN, mentre dal 1° gennaio 2021 veniva assunta alla diretta dipendenza dell'A.O.U., con il profilo di Dirigente Sanitario – Biologo.
Orbene, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, riaffermato di recente anche dal Tribunale di Napoli (cfr. sentenza n. 6069/2021, che richiama sentenza Tribunale di
Napoli n. 3685/15), sulla base della normativa di settore deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
"assumendo essa esclusivamente la posizione formale di datore di lavoro, essendo l'obbligazione retributiva di cui è causa estranea al trattamento economico fondamentale (il solo normativamente e contrattualmente a carico dell' , quale formale datore di CP_2
lavoro), ma direttamente riconducibile alla attività concretamente posta in essere in favore dell'utilizzatore, da ritenersi indi unico legittimato, a latere debitoris, del rapporto obbligatorio di cui è causa". Invero, nel caso di specie non viene invocato il riconoscimento di un diritto correlato al generico trattamento retributivo o normativo derivante dal rapporto di lavoro intercorrente con l'Università, bensì il riconoscimento di differenze retributive a titolo di indennità che fanno capo esclusivamente all'AOU.
Quanto all'indennità di equiparazione, si richiama l'orientamento della Suprema Corte, che ha specificato che “Il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l , è in rapporto di servizio con CP_2
l'Azienda , la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del CP_2
rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521).
Si richiama, inoltre, la recente sentenza del Tribunale di Napoli, n. 3511/2024, che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ateneo (cfr. Tribunale di Napoli, sentenze nn. 445/2023 e 3987/2023).
Nel caso di specie, si invoca altresì il diritto alle differenze retributive, a titolo di indennità di esclusività, sulla scorta dei requisiti previsti dalle disposizioni del CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018. La legittimazione esclusiva dell'AOU, in relazione a tale indennità,
pagina5 di 12 risulta con chiarezza dalla lettura degli artt. 55 e ss. del predetto C.C.N.L., recanti la disciplina degli organismi preposti alle verifiche e alle modalità di valutazione dell'attività professionale svolta dai dirigenti, al fine del passaggio da una fascia a quella successiva di indennità di esclusività. La norma contrattuale di riferimento recita testualmente che deputato a costituire il Collegio Tecnico sia il Direttore Generale dell' Controparte_2
, organo direttamente coinvolto nella gestione dei rapporti di lavoro, con
[...] conseguente instaurazione diretta del rapporto con l quanto alla prestazione del CP_8
servizio ed alle responsabilità connesse alla gestione delle attività lavorative (Cassazione
SS.UU. n. 26960/09, Cass. sentenza n. 8521/2012).
Tanto vale anche per l'indennità “una tantum”, prevista dall'art. 90 – ter del CCNL Area della Sanità Triennio 2016-2018, in favore del personale in servizio e retribuito alla data del 31/12/2017 con rapporto di lavoro esclusivo.
È pacifico, infatti, tra le parti, che il personale inquadrato nei ruoli universitari sia utilizzato da parte dell' convenuta, con diretta gestione limitatamente agli Controparte_2 aspetti strettamente connessi all'attività assistenziale e con diretta retribuzione dei compensi relativi alle attività sanitarie.
Va affermato, pertanto, che tutte le indennità in esame sono di competenza dell'AOU, quale ente dotato di autonomia organizzativa e gestionale e propria personalità giuridica ed utilizzatore della prestazione lavorativa della ricorrente, e sul cui bilancio gravano gli oneri economici conseguenti all'attività assistenziale.
Le buste paga prodotte dalla parte ricorrente, inoltre, comprovano che la determinazione e la corresponsione delle indennità per cui è causa sono erogate dall'AOU.
Deve essere, poi, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Azienda convenuta, atteso che il CCNL della dirigenza del SSN, da cui il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive oggetto di causa, veniva sottoscritto in data 19 dicembre 2019 ed è da quella data che iniziava a decorrere il termine prescrizionale. Pertanto, alla data di notifica del ricorso, intervenuta l'8.1.2024, alcun credito risultava prescritto.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il quadro normativo di riferimento può essere così delineato.
Quanto all'indennità di equiparazione, si osserva che il sistema remunerativo applicabile a tale indennità è stato oggetto della riforma dettata dal d.lgs. n. 517 del 1999.
In particolare, l'art. 6 di tale testo normativo prevede che:
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative
pagina6 di 12 attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività integrata, CP_9
impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
19 ottobre 1999, n. 370. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, il d.lgs. n. 502/92 prevede uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la definizione del quale rinviava ai contratti collettivi di lavoro.
Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante “Norme per la razionalizzazione del
Sistema sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.
419”, all'art. 13 (Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502) ha inserito il seguente articolo: Art. 15-quater (Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario).
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano optato pagina7 di 12 per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del
31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al (omissis) l'opzione in ordine al rapporto esclusivo (temine poi prorogato sino al 14 marzo 2000 per effetto del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 recante “Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari”) In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo.
4. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva”.
Tanto premesso, è pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, con la qualifica e nei termini specificati nel ricorso introduttivo.
Parimenti pacifica è la circostanza, risultante dalle buste paga in atti, che alla ricorrente era stato riconosciuto il diritto alla percezione delle indennità sopra esaminate.
Specificamente, fino al 31.12.2020, percepiva un trattamento economico universitario, in applicazione dell'inquadramento riconosciutole in virtù delle disposizioni dettate dal CCNL
Università; un trattamento economico ospedaliero, che mirava ad equiparare il trattamento economico percepito a quello dei dirigenti sanitari dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale, composto dalla indennità di equiparazione, dalla indennità di esclusività del rapporto di lavoro, dalla retribuzione di posizione variabile ed altri emolumenti del CCNL della Dirigenza Sanitaria, legati alle effettive condizioni di lavoro.
Dalle buste paga depositate in atti emerge altresì che l convenuta non aveva CP_2 provveduto all'adeguamento degli importi delle indennità dedotte in ricorso (già percepite dalla ), in conformità alle disposizioni del CCNL Area della Sanità, triennio 2016- T_
2018, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2016 (data di decorrenza del CCNL) al 31 dicembre 2020 (posto che dal 1° gennaio 2021 alla ricorrente veniva riconosciuto il pagina8 di 12 trattamento retributivo del CCNL della dirigenza del SSN, con diretta applicazione delle diverse voci retributive ivi disciplinate).
Invero, la fondatezza della pretesa attorea appare evidente dalla lettura delle voci e degli importi di cui alle buste paga, esaminati alla luce del quadro normativo introdotto dal menzionato CCNL.
Viene in rilievo che, con la sottoscrizione del CCNL della Dirigenza non medica (triennio
2016-2018) sono stati previsti incrementi dello stipendio base del Dirigente, con decorrenza 1° gennaio 2016. In particolare, l'importo annuo, comprensivo della tredicesima mensilità, di € 43.310,90, previsto dall'art. 2 del CCNL 2008-2009, è stato rideterminato, ai sensi dell'art. 85 del CCNL 2016-2018, con un aumento di € 19,70 mensile dal 1° gennaio 2016, di € 59,80 dal 1° gennaio 2017 e di € 125 dal 1° gennaio
2018. Dal 1° gennaio 2020 il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti è stato rideterminato in € 45.260,77.
Orbene, sussiste il diritto della ricorrente alla rideterminazione della indennità di equiparazione per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, nei termini sopra specificati.
Inoltre, all'art. 91 il CCNL 2016-2018 ha previsto incrementi della retribuzione di posizione che, rispetto alla precedente misura di € 279,67 annua, è stata rideterminata in € 1.500 annui, con la decorrenza dal 1° gennaio 2020. Anche tale incremento deve essere considerato ai fini della rideterminazione della indennità di equiparazione con il pagamento degli arretrati maturati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
L'art. 89 del CCNL Area della Sanità Triennio 2016-2018 statuisce: “1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli artt. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio, articolo 8, comma 1, lett. e) del
CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e articolo 12 del CCNL del 6.5.2010
(Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) per l'Area IV e dall' art. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio economico, art.10. comma 1, lett. b) del CCNL del 22.2.2001
(Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), art. 36 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità)
e art.11 del CCNL del 6.5.2010, II biennio (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.
2. L'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.
3. A decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno
pagina9 di 12 successivo, l'indennità di esclusività della sola dirigenza sanitaria di cui al comma 1 è rideterminata nei seguenti valori annui, lordi comprensivi della tredicesima mensilità: – incarichi di direzione di struttura complessa € 18.473,29; – altri incarichi con esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni € 13.461,36; – altri incarichi con esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni € 5.784,38; – altri incarichi con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni € 1.708,05”.
Avuto riguardo alla posizione della ricorrente, dalla introduzione della suddetta norma è derivato un incremento della indennità di esclusività del rapporto di lavoro dall'importo di €
1.545,66 previsto CCNL 2008-2009, all'importo di € 1.708,05, a far data dal 1° gennaio
2019 (e fino al 31.12.2020).
L'art. 90 – ter del CCNL Area della Sanità del 19/12/2019, rubricato “Una Tantum”, al comma 1, così dispone: “Al personale in servizio e retribuito alla data del 31/12/2017 con rapporto di lavoro esclusivo è riconosciuta in un'unica soluzione, un'erogazione una tantum nelle misure lorde di seguito indicate: - Dirigenti Medici e Veterinari e Dirigenti
Sanitari € 540,00; - Dirigenti delle Professioni Sanitarie € 750,00”.
Orbene, dall'esame delle buste paga agli atti, si evince che la ricorrente, alla data del
31/12/2017, era in servizio ed era retribuita con rapporto di lavoro esclusivo, circostanza che integra il requisito prescritto dall'art. 90ter CCNL Area della Sanità del 19/12/2019.
Deve quindi essere riconosciuto il diritto di alla percezione delle differenze Parte_1
retributive oggetto di ricorso.
In ordine alla quantificazione, appaiono condivisibili i conteggi effettuati dalla parte ricorrente, privi di errori di calcolo, sviluppati in ragione della differenza tra i valori in godimento per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 e i valori aggiornati, introdotti dal menzionato CCNL.
Viene in rilievo che i predetti conteggi non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della resistente e che, anzi, venivano condivisi dalla U.O.C. Gestione Risorse
Contr Umane della stessa Azienda ospedaliera, la quale, con nota depositata dall' comunicava che il pagamento degli emolumenti in favore della era stato aggiornato T_ con l'applicazione del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca biennio 2019/2021 e del
CCNL Area Sanità del 19/12/2019. L'UOC Gestione Risorse Umane concludeva, quindi, per il riconoscimento delle indennità oggetto di causa, in applicazione del CCNL Area
Sanità del 19/12/2019, a decorrere dal 01/01/2016 al 31/12/2020, secondo la scheda economica allegata, i cui calcoli erano coincidenti con la pretesa attorea (cfr. scheda economica e nota dell'UOC Gestione Risorse Umane). Indi la UOC comunicava che pagina10 di 12 avrebbe provveduto al pagamento degli arretrati spettanti alla con le competenze T_
del mese di marzo 2024, circostanza che, tuttavia, non veniva provata nel corso del giudizio, nonostante il rinvio all'uopo concesso dal Giudice.
Deve essere quindi accertato il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive oggetto di causa e, per l'effetto, l' Controparte_2
deve essere condannata alla corresponsione, in
[...] favore di , della complessiva somma di euro 5.071,99, di cui € 4.464,83 a Parte_1 titolo di indennità di equiparazione;
€ 540,00 a titolo di Una tantum;
€ 67,16 a titolo di indennità di esclusività del rapporto di lavoro, oltre interessi, dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Azienda ospedaliera e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
Nei confronti dell' , stimasi equo compensare le spese di giudizio, tenuto conto CP_2
dei contrasti precedentemente insorti circa la sussistenza della legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_7
con compensazione delle spese nei suoi confronti;
[...]
- accerta il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive oggetto di causa e, per l'effetto, condanna l' Controparte_2
alla corresponsione, in favore di
[...] T_
, della complessiva somma di euro 5.071,99, di cui € 4.464,83 a titolo di
[...] indennità di equiparazione, € 540,00 a titolo di Una tantum, € 67,16 a titolo di indennità di esclusività del rapporto di lavoro, oltre interessi legali, dalla maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' Controparte_2 al pagamento delle spese processuali, liquidate in
[...]
complessivi euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina11 di 12 Si comunichi.
Napoli, 22.05.25
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Maria Gaia Majorano
pagina12 di 12