Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4021
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Sentenza 22 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Gaia Majorano, riguarda una controversia tra una dipendente e due enti pubblici, in merito a differenze retributive non corrisposte. La ricorrente ha richiesto il riconoscimento di somme arretrate, specificando di aver prestato servizio in qualità di Dirigente Sanitario – Biologo, e di aver diritto a indennità di equiparazione, indennità di esclusività e una tantum, per un totale di € 5.071,99. Le controparti hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione dei crediti, sostenendo che il rapporto di lavoro fosse esclusivamente con l'ente universitario.

Il Giudice ha accolto la domanda della ricorrente, affermando la legittimazione passiva dell'Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) e disattendendo le eccezioni sollevate. Ha argomentato che le indennità richieste erano direttamente riconducibili all'AOU, in quanto ente utilizzatore della prestazione lavorativa, e che non vi era prescrizione, poiché il termine decorreva dalla sottoscrizione del CCNL. La sentenza ha quindi condannato l'AOU a corrispondere le somme richieste, oltre agli interessi legali, e ha liquidato le spese processuali a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4021
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 4021
    Data del deposito : 22 maggio 2025

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