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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Lanni Pier Paolo Giudice dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede in Verona (VR), via del Perlar n. 102, P.Iva: Controparte_1 P.IVA_1
è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 24 aprile 2024, ma CP_1 successivamente, con decreto del 6 novembre 2024, è stato aperto procedimento diretto alla revoca dell'ammissione, ai sensi dell'art. 106 CC.II.
All'udienza del 14 marzo 2025, cui il procedimento è stato da ultimo rinviato, la debitrice ha chiesto che venisse disposta la chiusura del procedimento di revoca, mentre il Pubblico Ministero, intervenuto in udienza, ha formulato istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Con decreto reso in data odierna – le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente riportate – questo Tribunale ha disposto la revoca dell'ammissione di alla procedura di concordato, CP_1 riservandosi di provvedere in ordine all'istanza del Pubblico Ministero.
Tanto premesso, va osservato che:
- sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale ex art. 27 CC.II., atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
pagina 1 di 3 - il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, CC.II.;
- è imprenditore commerciale, avendo come oggetto sociale la gestione di un'autofficina, CP_1 etc., come risulta dalla visura camerale in atti;
- la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CC.II., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente dal fatto che: l) le perdite registrate negli esercizi 2021 e 2022 hanno completamente eroso il patrimonio sociale, rendendolo negativo per circa un milione di euro;
ii) la società ha subito pignoramenti di conti correnti bancari e dei crediti vantati verso il suo principale cliente;
iii) a seguito di ciò, essa è rimasta priva della liquidità necessaria per proseguire nella gestione ordinaria.
- l'ammontare dell'esposizione debitoria della società consente di superare sia i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CC.II., sia la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, CC.II.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Verona (VR), via del Controparte_1
Perlar n. 102, P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatori l'avv. Marzia Meneghello ed il dott. Matteo Bonetti, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., che provvederanno entro dieci giorni dalla nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 21 luglio 2025, h. 11,00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
pagina 2 di 3 7) AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile RIGETTA adozione di una misura cautelare nei suoi confronti
Verona, 21 marzo 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Lanni Pier Paolo Giudice dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede in Verona (VR), via del Perlar n. 102, P.Iva: Controparte_1 P.IVA_1
è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 24 aprile 2024, ma CP_1 successivamente, con decreto del 6 novembre 2024, è stato aperto procedimento diretto alla revoca dell'ammissione, ai sensi dell'art. 106 CC.II.
All'udienza del 14 marzo 2025, cui il procedimento è stato da ultimo rinviato, la debitrice ha chiesto che venisse disposta la chiusura del procedimento di revoca, mentre il Pubblico Ministero, intervenuto in udienza, ha formulato istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Con decreto reso in data odierna – le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente riportate – questo Tribunale ha disposto la revoca dell'ammissione di alla procedura di concordato, CP_1 riservandosi di provvedere in ordine all'istanza del Pubblico Ministero.
Tanto premesso, va osservato che:
- sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale ex art. 27 CC.II., atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
pagina 1 di 3 - il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, CC.II.;
- è imprenditore commerciale, avendo come oggetto sociale la gestione di un'autofficina, CP_1 etc., come risulta dalla visura camerale in atti;
- la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CC.II., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente dal fatto che: l) le perdite registrate negli esercizi 2021 e 2022 hanno completamente eroso il patrimonio sociale, rendendolo negativo per circa un milione di euro;
ii) la società ha subito pignoramenti di conti correnti bancari e dei crediti vantati verso il suo principale cliente;
iii) a seguito di ciò, essa è rimasta priva della liquidità necessaria per proseguire nella gestione ordinaria.
- l'ammontare dell'esposizione debitoria della società consente di superare sia i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CC.II., sia la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, CC.II.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Verona (VR), via del Controparte_1
Perlar n. 102, P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatori l'avv. Marzia Meneghello ed il dott. Matteo Bonetti, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., che provvederanno entro dieci giorni dalla nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 21 luglio 2025, h. 11,00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
pagina 2 di 3 7) AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile RIGETTA adozione di una misura cautelare nei suoi confronti
Verona, 21 marzo 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
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