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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 649/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]
n. 20, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Mazzeo (c.f. C.F._1
, pec e dall'avv. Giuseppe C.F._2 Email_1
EN (c.f. , pec , ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Vicenza, Viale Sant'Agostino n. 134,
giusta procura in atti
Parte appellante contro
, in persona del pro tempore (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (C.F.
, con domicilio eletto nel presente procedimento presso la sede dell'Avvocatura C.F._4
in Venezia, San Marco n. 63 (per comunicazioni: email fax Email_3
041/5224105)
1 Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 293/2023 del Tribunale di VICENZA – sezione lavoro
IN PUNTO: status e benefici assistenziali di “vittima del dovere”
Conclusioni:
Per parte appellante:
“accogliere tutte le domande svolte dal sig. nei confronti del così Parte_1 Controparte_3
come formulate nel processo di primo grado.”
Per parte appellata:
“- In via principale, voglia codesta Corte respingere l'appello avversario;
- In via incidentale, voglia codesta Corte dichiarare estinte per prescrizione le domande avversarie;
- Spese rifuse.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del sig. , Pt_1
volte ad accertare il suo status di “vittima del dovere” secondo la normativa vigente e ad ottenere i benefici assistenziali di legge previsti. Ha, altresì, compensato tra le parti le spese di lite.
1.1. Il sig. è stato carabiniere in servizio presso la caserma dei Carabinieri di Vicenza Pt_1
e, in data 8.7.1972, prestando servizio di scorta e vigilanza motociclistica ad un'autocolonna militare in transito da Gallio a Udine, è incorso in un incidente stradale, scontrandosi con un veicolo privato a causa di una manovra di quest'ultimo in violazione del Codice della Strada.
A seguito di tale incidente, il sig. ha subito gravi lesioni e l'ospedale militare di Pt_1
Padova, in data 9.9.1972, ne ha accertato l'infermità da causa di servizio.
Il , con decreto n. 1974/C4 pos. 319347, prendendo atto della inidoneità Controparte_4
assoluta al servizio del sig. , gli ha riconosciuto la pensione privilegiata ordinaria, ponendolo Pt_1
in congedo.
Con lettera del 6.3.2019, il sig. ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti per Pt_1
le c.d. vittime del dovere ex L. 266/2005 e L. 244/2007.
Con provvedimento del 20.5.2020 il ha respinto detta richiesta, per Controparte_1
intervenuta prescrizione del diritto. Avverso tale provvedimento il sig. ha formulato istanza Pt_1
2 in autotutela, non accolta dall'Amministrazione.
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande del sig. . Pt_1
Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, alla luce della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui la condizione di “vittima del dovere” ha natura di status e, dunque, la relativa azione di accertamento è imprescrittibile, salva la prescrizione dei benefici economici.
Nel merito, ha richiamato l'art. 1, commi 563 e 564, L. 266/2005 ed ha evidenziato che, nel caso di specie, non si riscontrano circostanze tali da far ritenere che l'evento lesivo sia stato concretizzazione di un eccezionale rischio correlato alla missione. Ha, pertanto, ritenuto infondate le pretese del sig. , nonché assorbita ogni ulteriore questione. Pt_1
Ha compensato le spese di lite, in ragione delle peculiarità della vicenda.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di tre motivi. Pt_1
2.1. Con il primo motivo di appello, il sig. ha impugnato la sentenza per violazione Pt_1
e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. circa l'omessa pronuncia sul riconoscimento dello status di
“vittima del dovere” ex art. 1, comma 563, L. 266/2005.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha motivato in ordine ai presupposti di cui all'art. 1, comma 563, L. 266/2005. Ribadisce che tale disposizione definisce le “vittime del dovere”
indicando quali sono le attività pericolose ex lege ed evidenzia che il caso di specie rientra tra le ipotesi sub lett. b), c), e) del citato comma 563.
L'appellante rileva che l'attività di scorta di un'autocolonna militare è annoverabile tra i servizi di ordine pubblico e di tutela dell'incolumità pubblica ex art. 1, comma 563, lett. b) ed e), L. 266/2005,
anche alla luce di quanto statuito dall'art. 163 del Codice della Strada e dall'art. 1 del D.M. 5.8.2008.
2.2. Con il secondo motivo di appello, il sig. ha impugnato la sentenza per violazione Pt_1
e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005.
L'appellante, in subordine, si duole che il primo giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 1, comma 564, L. 266/2005. Osserva che tale disposizione definisce i soggetti “equiparati” alle “vittime del dovere” e precisa che il Consiglio di Stato e la Corte di
Cassazione hanno interpretato in senso ampio il concetto di “missioni”.
L'appellante evidenzia che l'attività di scorta di un'autocolonna militare, composta da oltre
3 cento automezzi, svolta in un periodo storico di forti tensioni socio-politiche (anni '70), rientra quantomeno nella previsione dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005, in quanto missione connotata da maggior rischio o pericolo rispetto a un'ordinaria attività istituzionale.
2.3. Con il terzo motivo di appello, il lavoratore ha impugnato la sentenza in punto spese di lite.
L'appellante afferma che, in caso di accoglimento delle proprie domande svolte in primo grado, controparte dovrà essere condannata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
3. Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello avversario e Controparte_1
proponendo, a sua volta, appello incidentale.
Quanto ai motivi di appello principale, nel caso di specie il ribadisce l'insussistenza CP_1
dei presupposti di cui all'art. 1, comma 563, L. 266/2005 poiché: circa l'ipotesi sub b), l'evento lesivo
è occorso accidentalmente durante un servizio non di ordine pubblico;
circa l'ipotesi sub c), l'attività
di vigilanza non era connotata da speciale pericolosità e comunque non riguardava un'infrastruttura
(cfr. Cass. n. 16610/2024, n. 6850/2023, n. 17439/2022); circa l'ipotesi sub e), il servizio svolto non
è assimilabile a un'attività di tutela della pubblica incolumità come intesa dall'art. 1 D.M. 5.8.2008.
Il ribadisce, altresì, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 564, L. CP_1
266/2005. Evidenzia che, nel caso di specie, il servizio svolto rientrava tra le mansioni ordinarie e il sinistro stradale verificatosi è stato un evento eccezionale e imprevedibile che costituiva un rischio comune.
Inoltre, per la riforma della sentenza, il ha proposto appello incidentale sulla base CP_1
di due motivi.
3.1. Con il primo motivo di appello incidentale, il ha impugnato la sentenza per CP_1
aver respinto l'eccezione di prescrizione del c.d. status di “vittima del dovere”.
L'appellante incidentale rileva che nel caso di specie il diritto si è prescritto in quanto, a fronte di un sinistro avvenuto nel 1972, il sig. ha chiesto soltanto nel 2019 un indennizzo introdotto Pt_1
dalla legge nel 2006. Evidenzia che la nozione di status non concerne le “vittime del dovere”.
Sostiene che Cass. n. 17440/2022, estendendo la nozione di status, offre una definizione molto
4 generica di status e amplia l'accezione di “vittima del dovere” in modo incoerente con i precedenti giurisprudenziali delle Sezioni Unite della medesima Corte (cfr. Cass. nn. 23300/2016, 23396/2016,
7761/2017, 759/2017, 10791/2017). Osserva che il diritto preteso ex adverso non è indisponibile o imprescrittibile ai sensi di una previsione normativa, sicché è soggetto al termine di prescrizione decennale. Ribadisce che si è prescritto il diritto al conseguimento di tutti i benefici richiesti.
3.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, il ha impugnato la sentenza per CP_1
omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dei benefici pretesi.
L'appellante incidentale rileva che l'eccezione di prescrizione era riferita a tutte le pretese avversarie, sicchè non potranno essere riconosciuti né i ratei maturati anteriormente al quinquennio dalla presentazione della domanda, né la speciale elargizione richiesta.
4. All'udienza del 11.9.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è
stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio ritiene che l'appello principale è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione, ivi incluso l'appello incidentale del . CP_1
6. Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di appello principale.
E' ben vero che la sentenza impugnata, pur richiamando l'art. 1, comma 563, L. 266/2005,
non motiva in modo specifico in relazione alla sua applicabilità al caso concreto.
Nondimeno, questo Collegio ritiene che il caso di specie non rientra in nessuna delle previsioni ivi previste.
L'art. 1, comma 563, L. 266/2005, individua le seguenti ipotesi: “Per vittime del dovere
devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli
altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di
eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
5 d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilità.”
È pacifico che il caso di specie non rientra nelle fattispecie sub a), d) e f), invero non specificamente richiamate nell'atto di appello principale.
Il Collegio ritiene che il caso di specie non rientra nella fattispecie sub c), come invece sostiene l'appellante principale, poiché il servizio di scorta all'autocolonna militare diretta a Udine
non è qualificabile come “vigilanza ad infrastrutture civili e militari”, non essendo l'autocolonna una
“infrastruttura”.
Con riguardo alla fattispecie sub b), il Collegio ritiene che il caso di specie non può rientrarvi in quanto il servizio di scorta è funzionale ad assicurare la regolarità della circolazione stradale in presenza di una situazione particolare come l'autocolonna militare, come peraltro si desume proprio dalle norme del Codice della Strada richiamate da parte appellante. Non si tratta, dunque, di una situazione che, di per sé sola, mette a repentaglio l'ordine pubblico, da intendersi come la ordinata e civile convivenza della comunità nazionale e la sicurezza della cittadinanza e delle istituzioni.
Con riguardo alla fattispecie sub e), il Collegio ritiene che il caso di specie non può rientrarvi in quanto il servizio di scorta non è, di per sé considerato, funzionale a tutelare la pubblica incolumità
cioè l'integrità fisica della popolazione e il rispetto delle norme che regolano la vita civile (secondo la stessa definizione richiamata dall'appellante ex DM 5 agosto 2008), ma, come già evidenziato,
integra un mero presidio alla circolazione stradale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, al caso di specie non è applicabile l'art. 1, comma
563, L. 266/2005.
7. Il Collegio ritiene, altresì, condivisibile quanto rilevato dal primo giudice in relazione all'art. 1, comma 564, L. 266/2005, sicché nel caso di specie non sussistono le “particolari” condizioni ambientali e operative per l'applicazione di tale norma.
Ed invero, non sono state né specificamente allegate, né provate, condizioni implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che abbiano esposto il Par
6 a rischi ed a fatiche maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di Pt_1
istituto (cfr. DPR 243/2006).
Nel caso di specie, non sono state specificamente allegate circostanze peculiari del servizio di scorta all'autocolonna a cui era assegnato il , rispetto ad un ordinario servizio di scorta Pt_1
rientrante nei compiti di istituto.
Non risulta, di per sé, tale la circostanza che si trattasse di un'autocolonna di un centinaio di veicoli (anche perché non c'è una specifica allegazione di quanti colleghi componevano la scorta) e del tutto generica risulta l'allegazione per cui il servizio è stato svolto in un periodo di forti tensioni sociali (c.d. anni di piombo).
8. Per quanto precede, i primi due motivi di appello principale devono essere rigettati. Ne
discende che devono ritenersi assorbiti il terzo motivo di appello principale, relativo alla riforma del capo sulle spese (formulato quale mera conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale)
e i due motivi di appello incidentale, da intendersi condizionati all'accoglimento dell'appello principale (in quanto ripropongono l'eccezione di prescrizione).
9. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante principale.
Sicché il sig. deve essere condannato alla rifusione in favore del Pt_1 [...]
delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo CP_1
applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario come per legge.
10. Considerato che l'appello principale è stato rigettato ed è stato depositato dopo il
31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l.
228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
7 2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) condanna parte appellante principale alla refusione in favore del appellato delle CP_1
spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre al rimborso forfettario, come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante principale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma del comma 1
quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 11.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Barbara Bortot
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