Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Paola De Nisco - Presidente
Dott. Sergio Casarella - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 418/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza dell'8.10.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1963 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Porto San Giorgio (FM) alla Via Solferino n. 41, presso lo studio dell'Avv. Paolo Santoni, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello parte appellante e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di e, per essa, CP_2
(c.f. ), entrambe con sede in Milano, Piazza della Trivulziana Controparte_3 P.IVA_2
n. 4/A, elettivamente domiciliate in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, presso la sede operativa, rappresentate e difese dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura generale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo parte appellata
OGGETTO: contratto di prestito al consumo – improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo,
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15.10.2021 dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 983/2021 emessa in data 15.10.2021 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da nei confronti di quale procuratore di Parte_1 Controparte_1
al fine di sentir revocare l'ingiunzione di pagamento della somma Controparte_3 complessiva di €.63.040,17 oltre interessi e spese, emessa a seguito di mancato pagamento del contratto di finanziamento stipulato in data 6.12.2012 dell'importo di €.40.000 da rimborsarsi in 120 mesi secondo un piano di ammortamento alla francese, eccependo parte opponente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata in favore di quella del
Tribunale di Bologna ex art. 33, lett. u) co. 2 art. Codice del consumo ed eccependo, nel merito, di non aver contratto alcun finanziamento né quale debitore principale, né quale coobbligato, con formulazione di istanza di disconoscimento del contratto e della propria sottoscrizione, oltre a rilevare la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del TAEG contrattualmente pattuito, l'usura per la previsione di estinzione anticipata e la inapplicabilità degli interessi di mora, accertata dal giudicante la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, anche sul rilievo di parte opposta convenuta, ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, dichiarato la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma nella Parte_1
parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda e ribadendo la tempestività dell'iscrizione a ruolo che dev'essere valutata in relazione alla data della seconda PEC
(22.10.2019), ovvero quella che risulta accettata e consegnata all'indirizzo del Tribunale competente e non alla data della quarta PEC (nel caso in esame, ricevuta il giorno dopo), consistente nella comunicazione dell'esito del deposito, con la conseguenza che è da ritenersi tempestiva l'iscrizione avente ad oggetto l'opposizione notificata in data 12.10.2019, anche nell'assunto dell'abbandono dell'eccezione in esame da parte della opposta, come comprovato dai successivi atti istruttori e dalla precisazione delle conclusioni;
nel merito, ha riproposto tutte le doglianze già esposte con i motivi della proposta opposizione.
2 Si è regolarmente costituita in giudizio quale procuratore di Controparte_1 Controparte_3 contestando in modo specifico l'avverso gravame, insistendo per la conferma della decisione, condividendone la motivazione addotta a sostegno della dichiarata inammissibilità; in subordine, ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza dei motivi attinenti al merito.
A seguito di ordinanza dell'8.10.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente scrutinata l'eccezione preliminare di tardività dell'iscrizione a ruolo che il giudice di prime cure ha reputato di accogliere sul presupposto che, essendo la notifica dell'atto di opposizione avvenuta in data 12.10.2019, l'opponente avrebbe dovuto depositare la propria costituzione entro il termine perentorio del 22.10.2019, rilevando però dal fascicolo che l'iscrizione sarebbe stata tardivamente eseguita in data 23.10.2019, risultando il deposito di “copia delle prime tre ricevute PEC di trasmissione della busta PCT recanti la data del 22.10.19, ma tali ricevute non costituiscono prova dell'avvenuto invio tempestivo in quanto in formato .pdf”, trattandosi degli “unici formati che garantiscono l'autenticità delle ricevute, in quanto rilasciate del gestore di posta elettronica e contenenti tutti i documenti spediti con questo mezzo” (cfr. pag. 2 sent.).
La difesa di parte appellante lamenta l'errore in cui è incorso il giudicante in merito alla mancata verifica della documentazione allegata e all'omesso esercizio del potere d'ufficio sull'eccezione, in quanto a prescindere dal formato del file contenente gli atti depositati in sede di iscrizione a ruolo, la verifica dell'eccezione avrebbe potuto essere autonomamente condotta dal giudice, che aveva a disposizione il fascicolo del procedimento da cui poter verificare la data di invio e di accettazione del deposito.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio come in materia sia da ritenersi dirimente l'orientamento della Suprema
Corte, a tenore del quale il deposito telematico si perfeziona con la ricezione della seconda
PEC, cioè del messaggio con cui la casella di posta dell'Ufficio giudiziario attesta di aver ricevuto il file (Cass., sent. n. 12422 dell'11 maggio 2021), non occorrendo, quindi, attendere la quarta PEC, il cui invio dipende dall'apertura della busta telematica da parte del cancelliere e sfugge, quindi, al controllo del notificante, nei cui confronti sarebbe ingiusto far ricadere gli effetti di un comportamento a sé non imputabile.
3 I termini possono, quindi, dirsi rispettati con la risposta della seconda PEC attestante che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario;
pertanto, rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento, il tutto con effetto anticipato e provvisorio (salvo errori da riscontrarsi con l'apertura della busta) rispetto all'ultima PEC.
La seconda PEC di “ricevuta di consegna” attesta, quindi, la tempestività di un deposito che si considera concluso in tale momento, con la conseguenza che il deposito è regolarmente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza (art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012).
In conclusione, ad oggi è pacifico che il deposito è da ritenersi perfezionato con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna nel caso in cui il procedimento si concluda senza errori, come di recente ribadito dal Supremo Consesso: “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012, così che, ferma
l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sent. 13 Novembre 2023,
n. 31592, Cassazione, Sezione III, sent. 21 Novembre 2023, n. 32296, Cassazione, Sezione
III, sent. 21 Novembre 2023, n. 32287).
Il deposito telematico degli atti notificati è un procedimento che può definirsi
“autosufficiente”, nel senso che la produzione nel fascicolo telematico dei files di posta certificata nei formati di salvataggio “.eml” o “.msg”, non comportando la perdita delle proprietà dei files perché essi rappresentano il duplicato informatico di entrambe le ricevute di notifica, è l'unico procedimento idoneo a consentire al giudice la verifica della correttezza della ricezione della PEC, potendo accedere direttamente alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna come allegati ad un “atto principale” costituito dall'atto stesso notificato estratto dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L'allegazione delle scansioni in formato .pdf delle ricevute PEC di accettazione e consegna comprovante la tempestività del deposito, in luogo dell'allegazione dei files in formato .eml o .msg delle PEC di accettazione da parte del sistema e di avvenuta consegna al destinatario, non hanno nel caso specifico comportato alcuna violazione sulla forma delle ricevute di notifica di cui all'art. 9 L. 53/94 e 19 bis, co. 5, in quanto il notificante non è onerato di alcuna prova di avvenuta notifica della PEC contenente il deposito, che è invero facilmente
4 verificabile mediante consultazione del fascicolo telematico: ebbene, sia la prima PEC quale
“ricevuta di attestazione”, sia la seconda PEC quale “ricevuta di consegna” e sia la terza PEC attestante l'esito dei controlli automatici del deposito risultano eseguite tempestivamente, come da dicitura presente nel fascicolo “opposizione decreto ingiuntivo del 22.10.2019 -
19:00” e tanto basta per accertare che l'iscrizione a ruolo sia stata eseguita nel rispetto dei termini di legge, atteso che la quarta PEC attesta la mera accettazione del deposito da parte dalla cancelleria.
Venendo allo scrutinio della controversia nel merito e, nello specifico, alle singole eccezioni che hanno già costituito oggetto dei motivi dell'opposizione per cui è causa ma che non sono stati affrontati dal primo giudice in quanto ritenuti assorbiti per effetto della dichiarata improcedibilità dell'opposizione, occorre preliminarmente esaminare la questione della incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata in favore di quella del Tribunale di
Bologna, invocata ex art. 33, co. 2, lett. u) Codice del consumo dalla coobbligata opponente, sul presupposto della sua residenza nel Comune di Bologna, sia al momento di sottoscrizione del contratto che all'attualità.
La censura è fondata.
Dall'esame del materiale probatorio in atti emerge che la fonte dell'obbligazione controversa
è rappresentata dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 30.11.2012 con la Banca
Popolare di Spoleto S.p.a., Filiale di Macerata, recante la causale “lavori di ristrutturazione abitazione”, pertanto le finalità del rapporto sono con ogni evidenza da ritenersi del tutto estranee a qualsiasi attività commerciale ed imprenditoriale e, di conseguenza, rientranti nell'alveo della maggiore tutela prevista dal Codice del consumo di cui al citato articolo, che in caso di controversia indica quale foro esclusivo quello del consumatore, avendo la competenza a conoscere delle controversie che riguardano contratti in cui è parte un consumatore il giudice del luogo ove il consumatore ha la residenza o il domicilio.
Nel caso in esame, inoltre, neppure si pone la questione della deroga, che è consentita solo quando il contratto non è un mero prestampato fornito dall'azienda o dal professionista, ma ha costituito oggetto di trattativa individuale tra i contraenti dotati, nell'occasione, di pari vis contrattuale, sempre che la deroga sia specificamente approvata: il contratto di finanziamento impugnato è, invero, un contratto standard predisposto su modulo prestampato dalla finanziaria a cui l'attuale appellante ha avuto solo la possibilità di scegliere se aderire o meno alle condizioni in esso contenute, senza alcun potere modificatorio.
Accertata la fondatezza dell'eccezione ora esaminata e ritenuta l'incompetenza del Tribunale di Macerata, ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
5 Alla luce di quanto considerato la Corte, in accoglimenti dell'appello proposto, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 983/2021 Parte_1
emessa in data 15.10.2021 dal Tribunale di Macerata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 835/2019 emesso dal Tribunale di
Macerata in data 22.07.2019;
- Condanna parte appellata quale procuratore di al Controparte_1 Controparte_3
pagamento, in favore di , delle spese di lite del primo grado di giudizio, Parte_1 nell'ammontare di €.
5.000 già liquidato dal primo giudice, nonché del secondo grado che liquida in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), in entrambi i casi oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 28.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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