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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2531/2023 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 23/1/2023, rep. n.37590 e Persona_1
Racc. n.7131, e con lo stesso elettivamente domiciliato in OM, alla Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana OM dell' medesimo Pt_1
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Schiavone, che CP_1
la rappresenta e difende nel presente giudizio
APPELLATA
Oggetto:appello avverso la sentenza del Tribunale di OM, in funzione di giudice del lavoro, n.
7545/2023 pubblicata il 06/09/2023
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di OM, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 deduceva che in data 31 maggio 2022 aveva ricevuto comunicazione dall' che per il periodo Pt_1
1 dall'1 febbraio 2020 al 31 maggio 2022 era stata accertata come indebitamente percepita la somma di euro 8.637,15 sulla pensione cat. INVCIV n. 07704867 “per i seguenti motivi: cambio fascia a seguito di verbale definito il 24.05.2021 che riconosce: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88 Percentuale: 75% Data decorrenza 29.01.2020”. A sostegno della domanda assumeva che: - le era stata riconosciuta una invalidità al 100% nella visita del 9.1.2019, con rivedibilità a 12 mesi e che, tuttavia, l' non Pt_1
aveva dato corso agli accertamenti sino alla visita del 24 maggio 2021; - aveva avuto contezza del provvedimento di revisione solo all'esito del ricevimento della raccomandata A.R. del 31 maggio
2022 con cui era stata chiesta la restituzione delle somme erogate;
- infatti, ricevuta la raccomandata avente ad oggetto l'accertamento di somme indebitamente percepite, aveva effettuato un accesso al cassetto INPS personale su cui aveva rinvenuto documentazione - allegata al ricorso - utile a ricostruire l'accaduto (il verbale della visita e documentazione relativa alla sua spedizione).
Aggiungeva che, nella specie, trovavano applicazione le norme e i principi giurisprudenziali in materia di ripetibilità di indebito assistenziale;
- non sussisteva alcuna condotta della ricorrente che potesse essere qualificata come dolosamente preordinata a conservare il beneficio assistenziale in corso di godimento e, d'altronde, l' come successivamente avvenuto, era in condizione di Pt_1 verificare le situazioni sanitarie che ostavano all'erogazione della prestazione nella misura eccedente il dovuto. Da ultimo, rilevava che non aveva beneficiato degli importi dovuti a titolo di indennità di accompagnamento, bensì a titolo di invalidità civile, come stabiliti negli anni di riferimento con la maggiorazione sociale.
Concludeva, dunque, nei seguenti termini: “In via principale:
- Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di ripetizione portata dall'accertamento di somme indebitamente percepite su pensione di invalidità INVCIV n.07704867 per il periodo dal 01.02.2020 al 31.05.2022 – accertamento reso in data 2 maggio 2022 comunicato con raccomandata dalla sede di OM NT ... in data 26 maggio 2022 – Pt_1
numero indebito 16961775 - per l'effetto dichiarare l'irrepetibilità delle somme vantate o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
- Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, ovvero il diverso importo alla stessa spettante condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente Pt_1
trattenute.
In via gradata, nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono disporre la compensazione delle poste economiche accertate”, con vittoria di spese da distrarsi.
2 Si costituiva in giudizio l' , confutando le avverse deduzioni;
rappresentava che: - la Pt_1
richiesta di ripetizione derivava dalla riliquidazione della prestazione cat. Invciv n. 07704867 - notificata in data 31/05/2022 – sulla base del verbale del 24.5.2021 della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, con il quale era stato revisionato lo stato di invalidità della ricorrente ed era stata riconosciuta una invalidità parziale (percentuale: 75%), in luogo della precedente invalidità totale, riconosciuta da precedente verbale della commissione ASL datato 17 gennaio 2019) a decorrere dalla data della domanda, rivedibile a 12 mesi;
- nelle more della visita di revisione, la ricorrente aveva continuato a beneficiare della prestazione;
- per effetto della visita di accertamento sanitario, intervenuta in data 24 maggio 2021, che non aveva confermato il precedente stato di invalidità totale, era stata richiesta lai ripetizione della prestazione di invalidità “a decorrere dalla scadenza del precedente accertamento medico”; - il verbale di visita medica che aveva accertato che la era invalida parziale a decorrere dal gennaio 2020 era stato comunicato con CP_1
raccomandata A.R. 689667595988 del 9 giugno 2021. Tanto chiarito in fatto, affermava la ripetibilità delle somme argomentando in ordine alla inapplicabilità dell'art. 13 L. 412/91 e dell'art. 52 della L. 9 marzo 1989, n. 88 e rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova”, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 7545/2023 pubblicata il 06/09/2023, così decideva: “Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'infondatezza della richiesta dell' Pt_1 con il provvedimento datato 2.5.2022”. A fondamento della decisione così argomentava: “Nel caso di specie, l'indebito si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, e l'ente si è attivato solo dopo la scadenza del termine previsto per la revisione e ha comunicato il provvedimento solo il 31.5.22.
Pertanto non vi è alcun dolo perché la situazione di fatto in oggetto non è addebitabile all'accipiens della erogazione non dovuta.
L'indebito può sussistere solo per il periodo successivo alla comunicazione del provvedimento che accerta il venir meno dei presupposti della prestazione, mentre non può sussistere per il periodo precedente.
Non si è dunque in presenza dei requisiti per fare luogo alla ripetibilità delle somme ritenute indebite.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto…”.
Avverso tale decisione proponeva appello l' per i seguenti motivi: Pt_1
1) “violazione dell'art. 37, comma 8, della legge n.448/98 in materia di indebito assistenziale per venir meno dei requisiti sanitari”: assumeva l'appellante che il giudice di prime cure, richiamando Cass. - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, aveva erroneamente motivato in
3 ordine a una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, concernente un indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti sanitari;
il Tribunale, infatti, aveva applicato - invece delle regole specifiche dettate dall'art. 37, comma 8 della legge 448 del 1998 - i principi e le regole dettate in materia di indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali. Aggiungeva che ove il primo giudice, invece, avesse applicato le disposizioni normative in materia, avrebbe concluso per la legittimità, almeno per un diverso periodo, della ripetizione delle somme indebitamente percepite dall'appellata a titolo di invalidità civile;
2) “erroneità ed illogicità della motivazione”: secondo l'appellante, l'art. 37, comma 8, della
L. n. 448 dispone la restituzione del percepito a far data dalla visita di revisione che ha accertato il venir meno del requisito sanitario, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare ripetibile e legittimo l'indebito a carico della ricorrente se non dalla data del gennaio 2020 (data di decorrenza dell'insussistenza dei requisiti sanitari come accertata nel verbale medico di revisione), almeno limitatamente alle prestazioni fruite dopo il mese di maggio 2021 (vale a dire a decorrere dalla data della visita di revisione), dichiarando così sussistente e legittima la ripetizione dell'indebito per il minor periodo, “essendo irrilevante la circostanza che alla signora sia stata o meno CP_1 regolarmente recapitata la raccomandata del 9 giugno 2021 inerente all'esito della revisione”.
In definitiva così concludeva: “dichiarare ripetibili le somme corrisposte dall' alla Pt_1 signora a titolo di ratei di prestazioni assistenziali non dovute per l'accertato venir meno dei CP_1 requisiti sanitari a decorrere dalla data ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, considerato altresì che, nella specie, non vi era prova che della tentata consegna fosse stata data notizia all'esponente la quale, pertanto, solo il 31 maggio 2022, in seguito alla richiesta ripetizione, tramite accesso al proprio cassetto , aveva rinvenuto copia del verbale. In definitiva, così concludeva: “IN VIA Pt_1
PRINCIPALE: Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per tutti i motivi ex ante rappresentati e/o per quelli rilevabili ex officio del caso occorrendo indicando anche le parti reiette nel merito;
IN VIA GRADATA NEL MERITO: Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare in diritto la sentenza gravata ed accogliere le domande fomulate in prime cure e, più segnatamente: - per l'effetto dichiarare l'irrepetibilità delle somme vantate o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
4 - Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, ovvero il diverso importo alla stessa spettante condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente Pt_1
trattenute.
In via gradata, Nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono disporre la compensazione delle poste economiche accertate”, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
All'udienza del 24 giugno 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello non presenta i profili di inammissibilità denunciati.
2.1. Innanzi tutto, l'appellata ha eccepito la carenza di interesse ad impugnare dell' , Pt_1 sulla scorta del fatto che “non aveva ricevuto le somme, chieste in ripetizione, a CP_1 titolo di indennità di accompagnamento bensì per la invalidità con maggiorazione sociale”.
L'argomento non è del tutto comprensibile, posto che risulta per tabulas che l' ha Pt_1
chiesto la somma di euro 8.637,15 sulla pensione cat. INVCIV n. 07704867 “per i seguenti motivi: cambio fascia a seguito di verbale definito il 24.05.2021 che riconosce: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88
Percentuale: 75% Data decorrenza 29.01.2020”. Come si vede, le somme non sono state affatto richieste con riferimento all'indennità di accompagnamento, prestazione mai riconosciuta.
Deve, in ogni caso, rilevarsi, in linea generale, che una situazione di indebito sussiste anche nell'ipotesi in cui un soggetto, che ha percepito la pensione ex L. 118/1971 in ragione dell'invalidità civile totale, continua a ricevere detta prestazione sebbene - pur ancora invalido - abbia una percentuale di riduzione della capacità lavorativa inferiore al 100%. Infatti, non basta la condizione di invalido civile in quanto tale a giustificare l'erogazione della pensione di invalidità.
Ove, poi, l'appellata avesse voluto intendere che, comunque, in ragione dell'invalidità accertata
(75%), avrebbe avuto diritto all'assegno ex L. 118/1971 (il che, tuttavia, non è stato in alcun modo allegato), è appena il caso di evidenziare che le due prestazioni hanno requisiti (anche reddituali) diversi e che, comunque, nella specie, la prestazione dell'assegno mensile non è stata, in concreto riconosciuta.
Vi è solo da aggiungere che dall'esame del prospetto contabile contenuto nella comunicazione del 13.4.2022 di “riliquidazione della prestazione” emerge che le somme Pt_1 pretese dall' corrispondono solo a quelle versate a titolo di pensione di invalidità civile, senza Pt_1
alcuna maggiorazione, come reso evidente dagli importi: per il 2020 euro 3.445,08 (euro 287,09 x
12 mensilità), per il 2021 euro 3.732,17 (euro 287,09 x 13), per i primi mesi del 2022 euro 1.459,90
(euro 291,98x5). Giova altresì evidenziare che si tratta di somme (pari a un importo complessivo di
5 euro 8.637,15) effettivamente erogate dall' , come risulta dai “cedolini” allegati all'originario Pt_1
ricorso innanzi al Tribunale.
2.2. Sotto altro profilo, l'appellata ha ritenuto il gravame inammissibile in quanto le argomentazioni svolte e le richieste rassegnate nel grado da parte dell' comporterebbero la Pt_1 violazione del divieto dei “nova” ex art. 437 c.p.c.
Così non è. Il fatto che l' abbia chiesto, con il gravame, di limitare, eventualmente, la Pt_1
pronuncia di irripetibilità delle somme a quelle precedenti la visita esperita il 21 maggio 2021 non introduce affatto una domanda nuova rispetto alle originarie conclusioni rassegnate innanzi al
Tribunale, secondo cui il ricorso ex adverso presentato era del tutto infondato.
Posto che, pacificamente, “il più contiene il meno”, sicché – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellata – non si tratta affatto di “richieste … incompatibili con quelle rassegnate in precedenza”, non deve sfuggire che, nell'originario ricorso, è stata la stessa a CP_1 chiedere di “dichiarare l'irrepetibilità delle somme vantate o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia”. Pertanto, sin dal primo grado, il giudizio, avuto riguardo alle allegazioni di cui al ricorso, concerneva la ripetibilità delle somme versate dall' e la decorrenza dell'eventuale ripetibilità. Nessuna domanda o questione nuova è Pt_1
stata, quindi, introdotta nel grado.
Egualmente, nessun rilievo assume il fatto che l' , nell'atto di appello, abbia fatto valere Pt_1 la violazione di una norma (l'art. 37, comma 8, della legge n. 448/98) in precedenza non invocata: non deve, infatti, sfuggire che “iura novit curia” e che tale principio può e deve trovare applicazione con riferimento alla parte di sentenza non coperta dal giudicato interno.
Infatti, come ricordato anche di recente dalla S.C. (Sez. L, Sentenza n. 2621 del 2025), “per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda, in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell'interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n.
20932/2019, n. 30607/2018, n. 5832/2021).
E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso – non ricorrente nella specie - in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. n.
36272/2023)”.
3. L'appello – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione - è parzialmente fondato.
3.1. È incontestato e risulta per tabulas che:
6 - , a seguito di visita in data 9.1.2019, è stata dichiarata invalida con totale e CP_1
permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%, rivedibile a 12 mesi;
- sottoposta a visita di revisione in data 24.5.2021, è stata ritenuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/1971 e art. 9 DL 509/1988, con percentuale di invalidità nella misura del 75% con decorrenza dal 29.1.2020;
- in data 31.5.2022 ha ricevuto dall' una nota con cui si comunicava che per il periodo Pt_1 dall'1.2.2020 al 31.5.2022 aveva indebitamente percepito euro 8.637,15 sulla pensione cat. INVCIV
n. 07704867 “per i seguenti motivi: cambio fascia a seguito di verbale definito il 24.05.2021 che riconosce: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e
13 L.118/71 e art.9 DL 509/88 Percentuale: 75% Data decorrenza 29.01.2020”.
La stessa odierna appellata ha allegato all'originario ricorso la seguente documentazione, asseritamente rinvenuta nel cassetto previdenziale a seguito di un accesso effettuato dopo la Pt_1
ricezione della richiesta di restituzione del 31.5.2022:
1) il verbale della visita di revisione del 24 maggio 2021, da cui risulta la riduzione della percentuale di invalidità accertata (75%);
2) la busta della raccomandata A/R con cui è stato inviato ad il predetto Parte_2
verbale di accertamento, sulla cui busta vi è l'annotazione “al mittente per compiuta giacenza”, oltre all'annotazione relativa al rilascio dell'avviso Q.6F in data 9.6.2021.
La stessa appellata, che nell'originario ricorso (alla pagina 4) ha dato correttamente atto delle annotazioni presenti sulla busta della predetta raccomandata, alla pagina 3 del medesimo ricorso ha rappresentato che “la comunicazione dell'esito di quest'ultima visita, di fatto, è rimasta ignota alla ricorrente atteso che la raccomandata spedita non è stata ritirata e, dunque, è stata riconsegnata per “compiuta giacenza”.
3.2. Come noto, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte di Cassazione (cfr., tra le più recenti,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del 2022, che richiama, tra le altre, anche Cass. nr. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, è stato affermato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
7 Come ricordato dai giudici di legittimità, regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. E in riferimento a tale ultima ipotesi è stato chiarito che nel caso indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In tale contesto, con riferimento all'art. 37, comma 8 Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (a mente del quale: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”), la S.C. ha chiarito che se, da un lato, ai fini della ripetibilità delle somme è irrilevante che non vi sia stata la sospensione immediata o che non vi sia stato un provvedimento di revoca (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 248 del
2023; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 2019; Sez. L, Sentenza n. 26162 del 2016; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 26096 del 2010), d'altro canto «l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento» (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del 2022, in cui la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto dell' alla restituzione delle somme Pt_1
indebitamente percepite dalla ricorrente a titolo di assegno di invalidità per il periodo
1.11.2010/30.6.2014 ovvero dalla data in cui l'assistita era stata sottoposta a visita di revisione del
2010 e fino al momento del provvedimento di comunicazione del 2014).
3.3. Assume, dunque, rilievo il momento in cui l' ha comunicato l'esito della visita di Pt_1
revisione che ha accertato la riduzione della percentuale di invalidità.
Nella specie, è incontestato che l' ha proceduto alla comunicazione del verbale della Pt_1
visita effettuata nel maggio 2021 con la raccomandata A.R. 689667595988 del 9 giugno 2021, versata in atti.
8 In proposito sostiene la parte appellata, alla pagina 21 della memoria di costituzione nel grado, che “la comunicazione dell'esito della visita di controllo non è mai pervenuta nella sfera di conoscibilità dell'esponente.
Infatti, risulta ex actis che la raccomandata inerente la visita di revisione, pur spedita, non era stata consegnata e rimaneva giacente presso l'ufficio postale, ma non vi era prova che della tentata consegna fosse stata data notizia all'esponente la quale, pertanto, solo il 31 maggio 2022 in seguito alla richiesta ripetizione, faceva accesso al proprio cassetto e rinveniva copia del Pt_1
provvedimento e della raccomandata di spedizione, ma come ribadito nelle note ex art. 127 ter cpc non vi era prova dell'avvenuto ricevimento della raccomandata inerente alla giacenza;
circostanza dirimente a mente di Cass.SS.UU. 15 aprile 2021, n. 10012 richiamata nel ricorso unitamente alla successiva pronuncia di Cass. Sez.VI, ord. 02.02.2022, n. 3141”
Rileva il Collegio che le pronunce indicate dalla parte appellata (Sez. U, Sentenza n. 10012 del 2021; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3141 del 2022) si riferiscono a una fattispecie diversa da quella che ci occupa, ovvero, alla “notifica di un atto impositivo ovvero processuale”.
Invece, nel caso che ci occupa - come chiarito dalla S.C. (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8154 del
2021) proprio con riferimento alla comunicazione di un verbale della commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile - si tratta “dell'invio … di un atto della procedura amministrativa, per il quale, in assenza di diversa previsione normativa, trova applicazione la disciplina del regolamento sul servizio postale ordinario, delineata dal DM 9.4.2001 (aggiornato con DM 1.10.2008) che, in caso di assenza del destinatario o di altre persona abilitata alla ricezione, non prevede altro adempimento, per l'ufficiale postale, se non quello di attestare la «consegna» dell'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale di distribuzione per il periodo cd. di giacenza;
non opera, dunque, il procedimento evocato dalla parte ricorrente (id est: le disposizioni della legge nr. 890 del 1982) che riguarda esclusivamente la notificazione di atti giudiziari, in materia civile, amministrativa e penale, eseguite dall'ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale”.
Ebbene, il Regolamento sui Servizi Postali in Generale (DM 9.4.2001 aggiornato con DM
2008 per atti non processuali) non prevede l'invio della seconda raccomandata, ma il rilascio dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale.
Nel caso in esame non può dunque ritenersi sussistente l'obbligo di inviare al destinatario temporaneamente assente la seconda raccomandata contenente l'avviso di deposito previsto dall'art.8 L. 890/1982, stante il legittimo ricorso alla procedura di notifica dell'atto a mezzo di raccomandata ordinaria da parte dell'appellante.
9 Vi è da aggiungere che, pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, non vi sono dubbi in ordine al regolare perfezionamento del procedimento notificatorio.
Sono, infatti, stati prodotti e rilevano univocamente in tal senso (cfr., per un caso del tutto similare, in materia di licenziamento: Sez. L, Sentenza n. 15397 del 2023): la busta della raccomandata A.R.
689667595988 contenente il verbale della Commissione medica competente restituita al mittente
( ) per compiuta giacenza;
l'annotazione sulla busta dell'addetto postale relativa al rilascio Pt_1 dell'avviso di giacenza in data 9.6.2021 (annotazione che, come noto, provenendo da ufficiale postale, è munita di fidefacienza, suscettibile di essere contestata solo a mezzo della proposizione della querela di falso); le schede informative, provenienti da , relative raccomandata CP_2
A.R. 689667595988, dalle quali si desumono le singole fasi dello “stato di lavorazione” della stessa e, in particolare, la mancata consegna della raccomandata in data 9.6.2021, il suo deposito presso l'ufficio postale di via Grazia Deledda n. 43 con disponibilità al ritiro e la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza (documentazione tutta conducente ai fini probatori perché estratta dai dati informatici di , soggetto al quale è affidato il servizio pubblico CP_2
essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione, come evidenziato dalla S.C. nella sentenza n. 15397/2023).
Opera, dunque, nella specie, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. In proposito giova aggiungere che, pacificamente, per la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il momento del rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (e quindi indipendentemente dal momento in cui la missiva viene ritirata), salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza (cfr.
Sez. 2, Ordinanza n. 24399 del 2018, che richiama anche Cass. Sez. L, 06/12/2017, n. 29237; Cass.
Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396; Cass. Sez. 2, 03/11/2016, n. 22311; Cass. Sez. 6 - 2, 27/09/2013, n.
22240).
Deve, dunque, rilevarsi che la presunzione ex art. 1335 c.c. non richiede, per operare, che sia decorso il tempo massimo di giacenza presso l'ufficio postale (come ritiene, invece, l'appellata), pari nella specie a 30 giorni, prevalendo, come detto, il momento del rilascio dell'avviso di giacenza della raccomandata anche su quello dell'effettivo ritiro, ove lo stesso vi sia.
10 Ebbene, nella specie, considerato che l'avviso di deposito è del 9 giugno 2021 e che, tuttavia, dalle schede informative delle Poste risulta che la raccomandata era disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale dal 16.6.2021, è da questa data che sussiste la presunzione ex art. 1335 c.c.
Ed è appena il caso di evidenziare che, a fronte degli elementi suddetti, non è stata fornita, da parte della destinataria della comunicazione dell' , la prova dell'impossibilità di averne notizia Pt_1
o di prenderne conoscenza senza colpa. Anzi, a ben vedere, nessuna allegazione vi è stata sul punto.
In definitiva, in assenza di qualsivoglia elemento da cui desumere il dolo dell'interessata per il periodo pregresso, sono ripetibili dall' solo le somme erogate successivamente al 19.6.2021, Pt_1
momento dal quale non è predicabile alcun affidamento incolpevole da parte di . CP_1
Ne segue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che, con riferimento alla comunicazione dell' , l'appellata è tenuta a restituire unicamente le somme Pt_1
relative al periodo dal 16.6.2021 al 31.5.2022.
4. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del doppio grado
(liquidate per l'intero nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto svolte) possono essere compensate per un terzo;
la residua quota deve essere posta a carico dell' , soccombente. Pt_1
Le spese stesse devono essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellata, antistatario.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- dichiara non dovute da le somme richieste dall' con comunicazione datata CP_1 Pt_1
2.5.2022 a titolo di indebito sulla pensione di invalidità civile n. 07704867 ad eccezione di quelle riferite al periodo dal 16.6.2021 al 31.5.2022;
- previa compensazione delle spese del doppio grado nella misura di un terzo, condanna l' al Pt_1
pagamento in favore di degli ulteriori due terzi delle spese di lite, che si liquidano CP_1 per l'intero per il primo grado in euro 2.695,50 e per il secondo grado in euro 2.100,00, oltre - per entrambi i gradi - rimborso forfetario per le spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Schiavone, antistatario.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 2531/2023 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 23/1/2023, rep. n.37590 e Persona_1
Racc. n.7131, e con lo stesso elettivamente domiciliato in OM, alla Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana OM dell' medesimo Pt_1
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Schiavone, che CP_1
la rappresenta e difende nel presente giudizio
APPELLATA
Oggetto:appello avverso la sentenza del Tribunale di OM, in funzione di giudice del lavoro, n.
7545/2023 pubblicata il 06/09/2023
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di OM, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 deduceva che in data 31 maggio 2022 aveva ricevuto comunicazione dall' che per il periodo Pt_1
1 dall'1 febbraio 2020 al 31 maggio 2022 era stata accertata come indebitamente percepita la somma di euro 8.637,15 sulla pensione cat. INVCIV n. 07704867 “per i seguenti motivi: cambio fascia a seguito di verbale definito il 24.05.2021 che riconosce: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88 Percentuale: 75% Data decorrenza 29.01.2020”. A sostegno della domanda assumeva che: - le era stata riconosciuta una invalidità al 100% nella visita del 9.1.2019, con rivedibilità a 12 mesi e che, tuttavia, l' non Pt_1
aveva dato corso agli accertamenti sino alla visita del 24 maggio 2021; - aveva avuto contezza del provvedimento di revisione solo all'esito del ricevimento della raccomandata A.R. del 31 maggio
2022 con cui era stata chiesta la restituzione delle somme erogate;
- infatti, ricevuta la raccomandata avente ad oggetto l'accertamento di somme indebitamente percepite, aveva effettuato un accesso al cassetto INPS personale su cui aveva rinvenuto documentazione - allegata al ricorso - utile a ricostruire l'accaduto (il verbale della visita e documentazione relativa alla sua spedizione).
Aggiungeva che, nella specie, trovavano applicazione le norme e i principi giurisprudenziali in materia di ripetibilità di indebito assistenziale;
- non sussisteva alcuna condotta della ricorrente che potesse essere qualificata come dolosamente preordinata a conservare il beneficio assistenziale in corso di godimento e, d'altronde, l' come successivamente avvenuto, era in condizione di Pt_1 verificare le situazioni sanitarie che ostavano all'erogazione della prestazione nella misura eccedente il dovuto. Da ultimo, rilevava che non aveva beneficiato degli importi dovuti a titolo di indennità di accompagnamento, bensì a titolo di invalidità civile, come stabiliti negli anni di riferimento con la maggiorazione sociale.
Concludeva, dunque, nei seguenti termini: “In via principale:
- Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di ripetizione portata dall'accertamento di somme indebitamente percepite su pensione di invalidità INVCIV n.07704867 per il periodo dal 01.02.2020 al 31.05.2022 – accertamento reso in data 2 maggio 2022 comunicato con raccomandata dalla sede di OM NT ... in data 26 maggio 2022 – Pt_1
numero indebito 16961775 - per l'effetto dichiarare l'irrepetibilità delle somme vantate o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
- Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, ovvero il diverso importo alla stessa spettante condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente Pt_1
trattenute.
In via gradata, nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono disporre la compensazione delle poste economiche accertate”, con vittoria di spese da distrarsi.
2 Si costituiva in giudizio l' , confutando le avverse deduzioni;
rappresentava che: - la Pt_1
richiesta di ripetizione derivava dalla riliquidazione della prestazione cat. Invciv n. 07704867 - notificata in data 31/05/2022 – sulla base del verbale del 24.5.2021 della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, con il quale era stato revisionato lo stato di invalidità della ricorrente ed era stata riconosciuta una invalidità parziale (percentuale: 75%), in luogo della precedente invalidità totale, riconosciuta da precedente verbale della commissione ASL datato 17 gennaio 2019) a decorrere dalla data della domanda, rivedibile a 12 mesi;
- nelle more della visita di revisione, la ricorrente aveva continuato a beneficiare della prestazione;
- per effetto della visita di accertamento sanitario, intervenuta in data 24 maggio 2021, che non aveva confermato il precedente stato di invalidità totale, era stata richiesta lai ripetizione della prestazione di invalidità “a decorrere dalla scadenza del precedente accertamento medico”; - il verbale di visita medica che aveva accertato che la era invalida parziale a decorrere dal gennaio 2020 era stato comunicato con CP_1
raccomandata A.R. 689667595988 del 9 giugno 2021. Tanto chiarito in fatto, affermava la ripetibilità delle somme argomentando in ordine alla inapplicabilità dell'art. 13 L. 412/91 e dell'art. 52 della L. 9 marzo 1989, n. 88 e rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova”, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 7545/2023 pubblicata il 06/09/2023, così decideva: “Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'infondatezza della richiesta dell' Pt_1 con il provvedimento datato 2.5.2022”. A fondamento della decisione così argomentava: “Nel caso di specie, l'indebito si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, e l'ente si è attivato solo dopo la scadenza del termine previsto per la revisione e ha comunicato il provvedimento solo il 31.5.22.
Pertanto non vi è alcun dolo perché la situazione di fatto in oggetto non è addebitabile all'accipiens della erogazione non dovuta.
L'indebito può sussistere solo per il periodo successivo alla comunicazione del provvedimento che accerta il venir meno dei presupposti della prestazione, mentre non può sussistere per il periodo precedente.
Non si è dunque in presenza dei requisiti per fare luogo alla ripetibilità delle somme ritenute indebite.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto…”.
Avverso tale decisione proponeva appello l' per i seguenti motivi: Pt_1
1) “violazione dell'art. 37, comma 8, della legge n.448/98 in materia di indebito assistenziale per venir meno dei requisiti sanitari”: assumeva l'appellante che il giudice di prime cure, richiamando Cass. - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, aveva erroneamente motivato in
3 ordine a una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, concernente un indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti sanitari;
il Tribunale, infatti, aveva applicato - invece delle regole specifiche dettate dall'art. 37, comma 8 della legge 448 del 1998 - i principi e le regole dettate in materia di indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali. Aggiungeva che ove il primo giudice, invece, avesse applicato le disposizioni normative in materia, avrebbe concluso per la legittimità, almeno per un diverso periodo, della ripetizione delle somme indebitamente percepite dall'appellata a titolo di invalidità civile;
2) “erroneità ed illogicità della motivazione”: secondo l'appellante, l'art. 37, comma 8, della
L. n. 448 dispone la restituzione del percepito a far data dalla visita di revisione che ha accertato il venir meno del requisito sanitario, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare ripetibile e legittimo l'indebito a carico della ricorrente se non dalla data del gennaio 2020 (data di decorrenza dell'insussistenza dei requisiti sanitari come accertata nel verbale medico di revisione), almeno limitatamente alle prestazioni fruite dopo il mese di maggio 2021 (vale a dire a decorrere dalla data della visita di revisione), dichiarando così sussistente e legittima la ripetizione dell'indebito per il minor periodo, “essendo irrilevante la circostanza che alla signora sia stata o meno CP_1 regolarmente recapitata la raccomandata del 9 giugno 2021 inerente all'esito della revisione”.
In definitiva così concludeva: “dichiarare ripetibili le somme corrisposte dall' alla Pt_1 signora a titolo di ratei di prestazioni assistenziali non dovute per l'accertato venir meno dei CP_1 requisiti sanitari a decorrere dalla data ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, considerato altresì che, nella specie, non vi era prova che della tentata consegna fosse stata data notizia all'esponente la quale, pertanto, solo il 31 maggio 2022, in seguito alla richiesta ripetizione, tramite accesso al proprio cassetto , aveva rinvenuto copia del verbale. In definitiva, così concludeva: “IN VIA Pt_1
PRINCIPALE: Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per tutti i motivi ex ante rappresentati e/o per quelli rilevabili ex officio del caso occorrendo indicando anche le parti reiette nel merito;
IN VIA GRADATA NEL MERITO: Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare in diritto la sentenza gravata ed accogliere le domande fomulate in prime cure e, più segnatamente: - per l'effetto dichiarare l'irrepetibilità delle somme vantate o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, quindi;
4 - Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, ovvero il diverso importo alla stessa spettante condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente Pt_1
trattenute.
In via gradata, Nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono disporre la compensazione delle poste economiche accertate”, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
All'udienza del 24 giugno 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello non presenta i profili di inammissibilità denunciati.
2.1. Innanzi tutto, l'appellata ha eccepito la carenza di interesse ad impugnare dell' , Pt_1 sulla scorta del fatto che “non aveva ricevuto le somme, chieste in ripetizione, a CP_1 titolo di indennità di accompagnamento bensì per la invalidità con maggiorazione sociale”.
L'argomento non è del tutto comprensibile, posto che risulta per tabulas che l' ha Pt_1
chiesto la somma di euro 8.637,15 sulla pensione cat. INVCIV n. 07704867 “per i seguenti motivi: cambio fascia a seguito di verbale definito il 24.05.2021 che riconosce: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88
Percentuale: 75% Data decorrenza 29.01.2020”. Come si vede, le somme non sono state affatto richieste con riferimento all'indennità di accompagnamento, prestazione mai riconosciuta.
Deve, in ogni caso, rilevarsi, in linea generale, che una situazione di indebito sussiste anche nell'ipotesi in cui un soggetto, che ha percepito la pensione ex L. 118/1971 in ragione dell'invalidità civile totale, continua a ricevere detta prestazione sebbene - pur ancora invalido - abbia una percentuale di riduzione della capacità lavorativa inferiore al 100%. Infatti, non basta la condizione di invalido civile in quanto tale a giustificare l'erogazione della pensione di invalidità.
Ove, poi, l'appellata avesse voluto intendere che, comunque, in ragione dell'invalidità accertata
(75%), avrebbe avuto diritto all'assegno ex L. 118/1971 (il che, tuttavia, non è stato in alcun modo allegato), è appena il caso di evidenziare che le due prestazioni hanno requisiti (anche reddituali) diversi e che, comunque, nella specie, la prestazione dell'assegno mensile non è stata, in concreto riconosciuta.
Vi è solo da aggiungere che dall'esame del prospetto contabile contenuto nella comunicazione del 13.4.2022 di “riliquidazione della prestazione” emerge che le somme Pt_1 pretese dall' corrispondono solo a quelle versate a titolo di pensione di invalidità civile, senza Pt_1
alcuna maggiorazione, come reso evidente dagli importi: per il 2020 euro 3.445,08 (euro 287,09 x
12 mensilità), per il 2021 euro 3.732,17 (euro 287,09 x 13), per i primi mesi del 2022 euro 1.459,90
(euro 291,98x5). Giova altresì evidenziare che si tratta di somme (pari a un importo complessivo di
5 euro 8.637,15) effettivamente erogate dall' , come risulta dai “cedolini” allegati all'originario Pt_1
ricorso innanzi al Tribunale.
2.2. Sotto altro profilo, l'appellata ha ritenuto il gravame inammissibile in quanto le argomentazioni svolte e le richieste rassegnate nel grado da parte dell' comporterebbero la Pt_1 violazione del divieto dei “nova” ex art. 437 c.p.c.
Così non è. Il fatto che l' abbia chiesto, con il gravame, di limitare, eventualmente, la Pt_1
pronuncia di irripetibilità delle somme a quelle precedenti la visita esperita il 21 maggio 2021 non introduce affatto una domanda nuova rispetto alle originarie conclusioni rassegnate innanzi al
Tribunale, secondo cui il ricorso ex adverso presentato era del tutto infondato.
Posto che, pacificamente, “il più contiene il meno”, sicché – a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellata – non si tratta affatto di “richieste … incompatibili con quelle rassegnate in precedenza”, non deve sfuggire che, nell'originario ricorso, è stata la stessa a CP_1 chiedere di “dichiarare l'irrepetibilità delle somme vantate o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia”. Pertanto, sin dal primo grado, il giudizio, avuto riguardo alle allegazioni di cui al ricorso, concerneva la ripetibilità delle somme versate dall' e la decorrenza dell'eventuale ripetibilità. Nessuna domanda o questione nuova è Pt_1
stata, quindi, introdotta nel grado.
Egualmente, nessun rilievo assume il fatto che l' , nell'atto di appello, abbia fatto valere Pt_1 la violazione di una norma (l'art. 37, comma 8, della legge n. 448/98) in precedenza non invocata: non deve, infatti, sfuggire che “iura novit curia” e che tale principio può e deve trovare applicazione con riferimento alla parte di sentenza non coperta dal giudicato interno.
Infatti, come ricordato anche di recente dalla S.C. (Sez. L, Sentenza n. 2621 del 2025), “per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda, in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell'interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n.
20932/2019, n. 30607/2018, n. 5832/2021).
E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso – non ricorrente nella specie - in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. n.
36272/2023)”.
3. L'appello – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione - è parzialmente fondato.
3.1. È incontestato e risulta per tabulas che:
6 - , a seguito di visita in data 9.1.2019, è stata dichiarata invalida con totale e CP_1
permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%, rivedibile a 12 mesi;
- sottoposta a visita di revisione in data 24.5.2021, è stata ritenuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/1971 e art. 9 DL 509/1988, con percentuale di invalidità nella misura del 75% con decorrenza dal 29.1.2020;
- in data 31.5.2022 ha ricevuto dall' una nota con cui si comunicava che per il periodo Pt_1 dall'1.2.2020 al 31.5.2022 aveva indebitamente percepito euro 8.637,15 sulla pensione cat. INVCIV
n. 07704867 “per i seguenti motivi: cambio fascia a seguito di verbale definito il 24.05.2021 che riconosce: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e
13 L.118/71 e art.9 DL 509/88 Percentuale: 75% Data decorrenza 29.01.2020”.
La stessa odierna appellata ha allegato all'originario ricorso la seguente documentazione, asseritamente rinvenuta nel cassetto previdenziale a seguito di un accesso effettuato dopo la Pt_1
ricezione della richiesta di restituzione del 31.5.2022:
1) il verbale della visita di revisione del 24 maggio 2021, da cui risulta la riduzione della percentuale di invalidità accertata (75%);
2) la busta della raccomandata A/R con cui è stato inviato ad il predetto Parte_2
verbale di accertamento, sulla cui busta vi è l'annotazione “al mittente per compiuta giacenza”, oltre all'annotazione relativa al rilascio dell'avviso Q.6F in data 9.6.2021.
La stessa appellata, che nell'originario ricorso (alla pagina 4) ha dato correttamente atto delle annotazioni presenti sulla busta della predetta raccomandata, alla pagina 3 del medesimo ricorso ha rappresentato che “la comunicazione dell'esito di quest'ultima visita, di fatto, è rimasta ignota alla ricorrente atteso che la raccomandata spedita non è stata ritirata e, dunque, è stata riconsegnata per “compiuta giacenza”.
3.2. Come noto, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte di Cassazione (cfr., tra le più recenti,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del 2022, che richiama, tra le altre, anche Cass. nr. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, è stato affermato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
7 Come ricordato dai giudici di legittimità, regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. E in riferimento a tale ultima ipotesi è stato chiarito che nel caso indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In tale contesto, con riferimento all'art. 37, comma 8 Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (a mente del quale: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”), la S.C. ha chiarito che se, da un lato, ai fini della ripetibilità delle somme è irrilevante che non vi sia stata la sospensione immediata o che non vi sia stato un provvedimento di revoca (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 248 del
2023; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 34013 del 2019; Sez. L, Sentenza n. 26162 del 2016; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 26096 del 2010), d'altro canto «l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento» (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24180 del 2022, in cui la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto dell' alla restituzione delle somme Pt_1
indebitamente percepite dalla ricorrente a titolo di assegno di invalidità per il periodo
1.11.2010/30.6.2014 ovvero dalla data in cui l'assistita era stata sottoposta a visita di revisione del
2010 e fino al momento del provvedimento di comunicazione del 2014).
3.3. Assume, dunque, rilievo il momento in cui l' ha comunicato l'esito della visita di Pt_1
revisione che ha accertato la riduzione della percentuale di invalidità.
Nella specie, è incontestato che l' ha proceduto alla comunicazione del verbale della Pt_1
visita effettuata nel maggio 2021 con la raccomandata A.R. 689667595988 del 9 giugno 2021, versata in atti.
8 In proposito sostiene la parte appellata, alla pagina 21 della memoria di costituzione nel grado, che “la comunicazione dell'esito della visita di controllo non è mai pervenuta nella sfera di conoscibilità dell'esponente.
Infatti, risulta ex actis che la raccomandata inerente la visita di revisione, pur spedita, non era stata consegnata e rimaneva giacente presso l'ufficio postale, ma non vi era prova che della tentata consegna fosse stata data notizia all'esponente la quale, pertanto, solo il 31 maggio 2022 in seguito alla richiesta ripetizione, faceva accesso al proprio cassetto e rinveniva copia del Pt_1
provvedimento e della raccomandata di spedizione, ma come ribadito nelle note ex art. 127 ter cpc non vi era prova dell'avvenuto ricevimento della raccomandata inerente alla giacenza;
circostanza dirimente a mente di Cass.SS.UU. 15 aprile 2021, n. 10012 richiamata nel ricorso unitamente alla successiva pronuncia di Cass. Sez.VI, ord. 02.02.2022, n. 3141”
Rileva il Collegio che le pronunce indicate dalla parte appellata (Sez. U, Sentenza n. 10012 del 2021; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3141 del 2022) si riferiscono a una fattispecie diversa da quella che ci occupa, ovvero, alla “notifica di un atto impositivo ovvero processuale”.
Invece, nel caso che ci occupa - come chiarito dalla S.C. (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8154 del
2021) proprio con riferimento alla comunicazione di un verbale della commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile - si tratta “dell'invio … di un atto della procedura amministrativa, per il quale, in assenza di diversa previsione normativa, trova applicazione la disciplina del regolamento sul servizio postale ordinario, delineata dal DM 9.4.2001 (aggiornato con DM 1.10.2008) che, in caso di assenza del destinatario o di altre persona abilitata alla ricezione, non prevede altro adempimento, per l'ufficiale postale, se non quello di attestare la «consegna» dell'avviso di deposito del plico presso l'ufficio postale di distribuzione per il periodo cd. di giacenza;
non opera, dunque, il procedimento evocato dalla parte ricorrente (id est: le disposizioni della legge nr. 890 del 1982) che riguarda esclusivamente la notificazione di atti giudiziari, in materia civile, amministrativa e penale, eseguite dall'ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale”.
Ebbene, il Regolamento sui Servizi Postali in Generale (DM 9.4.2001 aggiornato con DM
2008 per atti non processuali) non prevede l'invio della seconda raccomandata, ma il rilascio dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale.
Nel caso in esame non può dunque ritenersi sussistente l'obbligo di inviare al destinatario temporaneamente assente la seconda raccomandata contenente l'avviso di deposito previsto dall'art.8 L. 890/1982, stante il legittimo ricorso alla procedura di notifica dell'atto a mezzo di raccomandata ordinaria da parte dell'appellante.
9 Vi è da aggiungere che, pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, non vi sono dubbi in ordine al regolare perfezionamento del procedimento notificatorio.
Sono, infatti, stati prodotti e rilevano univocamente in tal senso (cfr., per un caso del tutto similare, in materia di licenziamento: Sez. L, Sentenza n. 15397 del 2023): la busta della raccomandata A.R.
689667595988 contenente il verbale della Commissione medica competente restituita al mittente
( ) per compiuta giacenza;
l'annotazione sulla busta dell'addetto postale relativa al rilascio Pt_1 dell'avviso di giacenza in data 9.6.2021 (annotazione che, come noto, provenendo da ufficiale postale, è munita di fidefacienza, suscettibile di essere contestata solo a mezzo della proposizione della querela di falso); le schede informative, provenienti da , relative raccomandata CP_2
A.R. 689667595988, dalle quali si desumono le singole fasi dello “stato di lavorazione” della stessa e, in particolare, la mancata consegna della raccomandata in data 9.6.2021, il suo deposito presso l'ufficio postale di via Grazia Deledda n. 43 con disponibilità al ritiro e la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza (documentazione tutta conducente ai fini probatori perché estratta dai dati informatici di , soggetto al quale è affidato il servizio pubblico CP_2
essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione, come evidenziato dalla S.C. nella sentenza n. 15397/2023).
Opera, dunque, nella specie, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. In proposito giova aggiungere che, pacificamente, per la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il momento del rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (e quindi indipendentemente dal momento in cui la missiva viene ritirata), salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza (cfr.
Sez. 2, Ordinanza n. 24399 del 2018, che richiama anche Cass. Sez. L, 06/12/2017, n. 29237; Cass.
Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396; Cass. Sez. 2, 03/11/2016, n. 22311; Cass. Sez. 6 - 2, 27/09/2013, n.
22240).
Deve, dunque, rilevarsi che la presunzione ex art. 1335 c.c. non richiede, per operare, che sia decorso il tempo massimo di giacenza presso l'ufficio postale (come ritiene, invece, l'appellata), pari nella specie a 30 giorni, prevalendo, come detto, il momento del rilascio dell'avviso di giacenza della raccomandata anche su quello dell'effettivo ritiro, ove lo stesso vi sia.
10 Ebbene, nella specie, considerato che l'avviso di deposito è del 9 giugno 2021 e che, tuttavia, dalle schede informative delle Poste risulta che la raccomandata era disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale dal 16.6.2021, è da questa data che sussiste la presunzione ex art. 1335 c.c.
Ed è appena il caso di evidenziare che, a fronte degli elementi suddetti, non è stata fornita, da parte della destinataria della comunicazione dell' , la prova dell'impossibilità di averne notizia Pt_1
o di prenderne conoscenza senza colpa. Anzi, a ben vedere, nessuna allegazione vi è stata sul punto.
In definitiva, in assenza di qualsivoglia elemento da cui desumere il dolo dell'interessata per il periodo pregresso, sono ripetibili dall' solo le somme erogate successivamente al 19.6.2021, Pt_1
momento dal quale non è predicabile alcun affidamento incolpevole da parte di . CP_1
Ne segue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che, con riferimento alla comunicazione dell' , l'appellata è tenuta a restituire unicamente le somme Pt_1
relative al periodo dal 16.6.2021 al 31.5.2022.
4. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del doppio grado
(liquidate per l'intero nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto svolte) possono essere compensate per un terzo;
la residua quota deve essere posta a carico dell' , soccombente. Pt_1
Le spese stesse devono essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellata, antistatario.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- dichiara non dovute da le somme richieste dall' con comunicazione datata CP_1 Pt_1
2.5.2022 a titolo di indebito sulla pensione di invalidità civile n. 07704867 ad eccezione di quelle riferite al periodo dal 16.6.2021 al 31.5.2022;
- previa compensazione delle spese del doppio grado nella misura di un terzo, condanna l' al Pt_1
pagamento in favore di degli ulteriori due terzi delle spese di lite, che si liquidano CP_1 per l'intero per il primo grado in euro 2.695,50 e per il secondo grado in euro 2.100,00, oltre - per entrambi i gradi - rimborso forfetario per le spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Schiavone, antistatario.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
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