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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6456/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Ettore Sbarra e Leonardo Netti) Parte_1
e
(avv. Giuseppe Borrelli); CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte ricorrente, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2021, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della dal 5.11.1973 Controparte_2 al 28.2.1994, come collaudatore all'interno del reparto freni e pompe diesel, occupandosi delle fasi di montaggio e assemblaggio del gruppo freni e pompe;
che l'anzidetta attività lavorativa ha comportato un continuo contatto con i materiali in amianto impiegati nel ciclo produttivo e nelle lavorazioni;
che con precedente giudizio del 2008 ha rivendicato l'accertamento giudiziale di esposizione qualificata all'amianto ai fini del riconoscimento dei relativi benefici previsti per legge;
che l'anzidetta domanda giudiziale è stata dichiarata improponibile per mancanza di preventiva domanda amministrativa all dalla Cda CP_1 territoriale;
che in data 19.1.2021 presentava domanda amministrativa all finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei benefici derivanti CP_1 dall'esposizione all'amianto; che l ha rigettato tale richiesta con CP_1 provvedimento del 19.2.2021.
Ha dunque agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che il ricorrente è stato esposto all'amianto durante l'espletamento della sua attività lavorativa dal 5.11.1973 al
28.2.1994 in concentrazione superiore a 0,1 ff/cc, o per quell'altro periodo da accertarsi in corso di causa. 2) Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, e quindi condannare l al CP_1 riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 13, co. 8, L.
n. 257/1992 e succ. modifiche, con ogni consequenziale determinazione in merito alla rivalutazione della posizione contributiva e alla rivalutazione del trattamento pensionistico goduto, con corresponsione degli arretrati.
1 3) Condannare l al pagamento di spese ed onorari di giudizio, da CP_1 distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Si è costituito in giudizio l il quale ha eccepito preliminarmente CP_1 l'intervenuta prescrizione decennale del diritto nonché l'intervenuta decadenza dal diritto all'azione giudiziaria e ha chiesto nel merito il rigetto delle avverse pretese.
La domanda, finalizzata ad ottenere i benefici di cui alla legge 257/1992,
è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione avanzata dall' CP_1 resistente con riguardo alla formazione del giudicato implicito secondo cui “nella specie, la sentenza n.133/2016 (rectius: 1125/2015), dichiarante
l'improponibilità del ricorso introduttivo, preclude la possibilità per
l'odierno ricorrente di riproporre il giudizio, essendosi formato sul punto un giudicato implicito che, preclude, conseguentemente, la possibilità di poter adire nuovamente l'autorità giudiziaria”.
La censura è infondata, atteso che la sopra citata sentenza del Tribunale di Bari, sì come confermata dalla CdA con pronunzia passata in giudicato, ha piuttosto dichiarato l'improponibilità della (pregressa) domanda giudiziale in mancanza (all'epoca) della preventiva istanza amministrativa, sicché non incide sulla diversa questione della proponibilità della successiva domanda giudiziaria, introduttiva del presente giudizio.
Del resto, è noto (Cass. n. 5149/2004) che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533
e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso “una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio”. Ne consegue che la previa presentazione della domanda amministrativa, integra non già un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria (come i requisiti sanitario, reddituale e di incollocazione), ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa).
Ne consegue che alcuna pronuncia di merito è stata reso nel separato e precedente giudizio inter partes di cui sopra, ma solo una pronunzia di mero rito dichiarativa, appunto, nella sostanza, di una solo una
“temporanea” carenza di giurisdizione da parte del giudice adito, laddove
(Cass. n. 26377/2014) la pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto che la pronuncia d'inammissibilità della domanda di risarcimento danni da circolazione stradale per mancato rispetto dello
"spatium deliberandi" accordato all'assicurazione ex art. 22 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, costituisce giudicato formale, e non preclude la riproposizione in altro giudizio), tanto più che (Cass. n. 15383/2014) il giudicato in senso sostanziale si forma soltanto sulle pronunce a contenuto
2 decisorio di merito, che statuiscono in ordine all'esistenza o meno delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in lite, le quali, nella specie, come è pacifico, non sono state affatto delibate nell'ambito della sentenza di cui sopra.
Per cui, l'odierna domanda giudiziale risulta correttamente riproposta in data 31.05.2021, dopo avere, questa volta, previamente avviato il prescritto iter amministrativo con apposita istanza risalente al
19.01.2021, prodotta in atti.
Del pari, non è intervenuta alcuna decadenza e non è, quindi, fondata l'eccezione dell volta a far valere la decadenza ex art. 47 DPR n.
CP_1 639/1970 assumendo che il termine (15.6.2005) per la proposizione dell'apposita istanza all sulla scorta dell'interpretazione CP_3 sistematica della normativa sopra richiamata, non può che riferirsi anche alla domanda amministrativa rivolta all sicché la domanda
CP_1 amministrativa all doveva essere presentata contestualmente a quella
CP_1 all' . CP_3 Difetta, tuttavia, alcuna specifica disposizione di legge che preveda sia la necessaria contestualità della diversa domanda all sia (a pena di
CP_1 decadenza) la riproposizione delle istanze (già) presentate all prima CP_3 dell'entrata in vigore dell'art. 47, comma 5, D.L. n. 269/2003 conv. in L.
326/2003 (nella specie l'istante aveva già inoltrato detta istanza all in data 24.5.2002, come ammesso anche dall in sintonia CP_3 CP_1 peraltro con quanto si arguisce dal disposto dell'art. 3, comma 132, L.
350/2003.
Tale conclusione risulta tra l'altro avvalorata dal rilievo secondo cui le norme sulla decadenza, in quanto di natura eccezionale, sono di stretta applicazione e quindi non applicabili in via analogica (Cass. n.
8700/2000). Non v'è dubbio, poi, (Cass. n. 177988/2015) che la verifica del decorso del termine decadenziale debba effettuarsi avuto riguardo alla data dell'istanza amministrativa all' (nel caso di specie: 19.01.2021), CP_1 e non dell'istanza presentata all . CP_3 Devono, infine, essere disattese le eccezioni di decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'articolo 47 comma 1 d.p.r. 639/1970 -in combinato disposto con l'articolo 47 comma 6 d.p.r. 639/1970, così come modificato comma 1, lett. d), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98- e di prescrizione avanzata dall . CP_1 Quanto al primo aspetto è sufficiente richiamare l'orientamento di Cass.
n. 2856/2017, secondo cui la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all per il riconoscimento dell'esposizione); il tutto in CP_3 sintonia l'orientamento invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte, che, appunto, ricollega il decorso della prescrizione alla maturata consapevolezza dell'esposizione, desumibile (v. da ultimo Cass. n.
3 3586/2019) - in mancanza di elementi di fatto idonei a sorreggere un diverso assunto, più favorevole alla tesi dell'Istituto - dal fatto dell'inoltro all della domanda di accertamento dell'esposizione, CP_3 restando irrilevante a tali fini l'esito della stessa.
Quanto, invece, alla contestata portata interruttiva del “primo” ricorso giudiziale, è dirimente osservare che, per giurisprudenza condivisibile della S.C., il principio fissato dall'art. 2945 cod. civ. - secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale;
ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 cod. civ. anche nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari l'improponibilità' della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24808 del n. del 24/11/2005 (Rv. 585581 - 01).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte- dalla quale non vi è ragione di discostarsi- la citazione produce invero l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata del processo
(cosiddetta interruzione - sospensione), a nulla rilevando che il processo si concluda con sentenza che dichiari l'improponibilità della domanda
(Cass. 14/02/2000, n. 1608, con riferimento all'ipotesi di declaratoria di improponibilità della domanda per essere la competenza devoluta ad arbitri).
Laddove, nel caso di specie, la notifica del ricorso introduttivo del precedente giudizio (RG n. 7714/08) ha avuto effetti interruttivi della prescrizione ed il termine di prescrizione è rimasto sospeso durante la durata del processo di primo e secondo grado, a nulla rilevando che il processo di secondo grado si sia concluso con una pronunzia di rigetto, confermando la improponibilità della domanda del giudizio di primo grado
(cfr. sent. n. 1125 del 13.04.2015, pubblicata il 20.05.2015).
È appena il caso di evidenziare che, in data 31.05.2021 è intervenuto il presente ricorso giudiziale, a fronte della pronunzia di improponibilità del primo giudizio, emessa dal Tribunale di Bari e confermata dalla competente CdA.
Respinte le anzidette eccezioni preliminari sollevate dall'istituto convenuto, nel merito è opportuno ribadire che la presente controversia è soggetta alla disciplina rappresentata dalla l. 257/92, previgente alla riforma del d.l 269/2003, conv. in l. 326/03.
La richiamata l. 257/92, contenente “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, così come modificata dal D.L. del 5.6.93 n.
169, convertito nella legge n. 271 del 4.8.93, dispone all'art. 13 comma
8 che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall , è moltiplicato, ai fini CP_3 delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
4 La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13 co. 8 della l. 257/92, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 co. 1 l. 271/93, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 277/91 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare.
L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuta dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2697 c.c., se colui che ha fatto richiesta del beneficio, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nel quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati, attraverso il rinvio al d.lgs. 277/91, nell'art. 3 della l. 257/92 (Cass. civ. sez. lav. 01.08.05 n. 16119). In altre pronunce si legge che “in relazione ai benefici riconosciuti ai lavoratori nel settore dell'amianto, il disposto dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti
a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri
d'amianto superiori a quelli consentiti dagli art. 24 e 31 del d.lgs. n.
277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della citata legge n. 257 del
1992); nell'esame della relativa domanda, il giudice del merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. - se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni
(periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori
a quelli indicati nel suddetto d.lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 257 del 1992)” (Cass. civ., sez. lav.,
15.05.2002, n. 7084; Cass. civ., sez. lav., 03.04.2001, n. 4913).
Si è, dunque, ravvisata l'esigenza di individuare un valore soglia al di sotto del quale l'esposizione ad amianto comporta un rischio che l'ordinamento ritiene trascurabile, perché non dissimile da un rischio generico, inerente alla vita quotidiana.
Tale interpretazione ha trovato l'avallo del legislatore a seguito dell'emanazione del D.L. 269/03, conv. in l. 326/03, che all'art. 47 co.
3 prevede che “Con la stessa decorrenza prevista al comma 1 (01.10.03), i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano
5 ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
La necessità di un'esposizione “qualificata”, già sancita a livello pretorio nel vigore della disciplina previgente, è stata dunque positivizzata per i benefici successivi al 01.10.03.
Tanto premesso in diritto, occorre evidenziare che le risultanze probatorie acquisite nel corso del precedente giudizio RG 7714/08, conclusosi con sentenza di rigetto per improponibilità della domanda, consentono di ritenere ampiamente dimostrata la sussistenza delle condizioni cui la legge, e la giurisprudenza che ne è seguita, subordinano il riconoscimento della prestazione per cui è causa (cfr. copia del verbale d'udienza del
3.04.2009 e CTU in atti afferente ad altro procedimento e prodotta nel giudizio di primo grado conclusosi con pronunzia di improponibilità).
È assolutamente pacifico in giurisprudenza, infatti, che il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio (cosa che qui non
è in discussione) al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse.
A rilevare, in primo luogo, è la prova orale, dalla quale può trarsi conferma dell'assunto attoreo secondo il quale il ricorrente nell'ambito delle sue mansioni era a diretto contatto con l'amianto ed è stato quindi esposto al rischio correlato.
Il teste escusso all'udienza del 3.04.2009, sig. , collega Testimone_1 del ricorrente dal 1973 al 1994 (anno di pensionamento), ha dichiarato quanto segue: “il ricorrente ha svolto mansioni di collaudatore all'interno del reparto freni e del reparto diesel”; il teste citato ha altresì precisato che “le mansioni del ricorrente consistevano nell'assemblaggio del gruppo freni o a seconda delle esigenze di produzione, all'assemblaggio delle pompe diesel. Entrambe le lavorazioni comportavano la manipolazione di diverse componenti in amianto: a) gruppo freni: ferodi (particolare principale del gruppo freni interamente costituito di amianto); il OD durante l'operazione di montaggio veniva manualmente adottato per
l'inserimento nell'alloggiamento della pinza;
per fare questa operazione il veniva smussato con un attrezzo manuale e poi inserito con Pt_2 l'ausilio di un martello;
b) per quanto riguarda le pompe diesel, principali componenti in amianto erano le guarnigioni che venivano montate manualmente sul complesso pompe. Le pompe erano di diverse dimensioni e,
a seconda delle richieste, se ne disponeva la produzione”.
Sostanzialmente il teste escusso, collega di lavoro dell'odierno ricorrente, ha confermato le circostanze delle specifiche attività svolte e che dette attività hanno comportato un'esposizione diretta alle polveri di amianto.
Parimenti, in ordine alla prova dell'insalubrità dell'ambiente nel quale il ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, meritevoli di attenzione valutativa sono le considerazioni rese dal CTU nel corpo del suo elaborato peritale, che si ritiene di condividere nella parte in cui,
6 riferite alla posizione di collega di lavoro del Persona_1
ed adibito alle medesime mansioni di quest'ultimo, accertano Parte_1 una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati, essendo fondate su una corretta valutazione dei fatti e delle circostanze nonché immuni da vizi logici e giuridici.
Ed invero, premesso che la relativa relazione peritale allegata dal ricorrente sin dal giudizio di primo grado non è stata oggetto di specifiche contestazioni da parte dell si rileva come le conclusioni di detto CP_1 elaborato sono state sviluppate in relazione alle specifiche mansioni lavorative di collaudatore all'interno del reparto freni e del reparto diesel, proprie del e desumibili dal libretto di lavoro in atti Parte_1 nonché dagli esiti della prova testimoniale raccolta nel primo giudizio
(v. sopra), mansioni espletate a contatto di polveri di amianto e di materiale a base di amianto.
In particolare, il CTU, in considerazione delle analoghe mansioni svolte dal e dell'ambiente lavorativo, ha concluso nel senso che Persona_1 il lavoratore è stato esposto al rischio amianto. In particolare, in base alle conclusioni del CTU, “è stato accertato, in modo deduttivo, che il ricorrente abbia manipolato manufatti contenenti amianto in modo così da giustificare il superamento della sogli di 0,1 ff/cc, nel periodo dal 10 novembre 1970 sino al 1994” – cfr. relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti.
In definitiva, le emergenze processuali consentono di ritenere integrati i presupposti necessari per godere del beneficio invocato, e cioè
l'esposizione per un periodo superiore a dieci anni ad un rischio ambientale determinato dal tipo di lavorazioni e mansioni svolte presso l'azienda superiore alla soglia di 100 fibre/litro.
Pertanto, la domanda va accolta e va dichiarata la sussistenza del rischio amianto ex art. 13 l. 257/92 con condanna dell al riconoscimento del CP_1 beneficio pensionistico previsto dalla legge, con conseguente rivalutazione dei contributi relativi ai periodi di esposizione all'amianto e del trattamento pensionistico goduto dal ricorrente e con corresponsione delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi come per legge.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese processuali- liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo, con applicazione dei valori minimi per la serialità della controversia - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza della esposizione del ricorrente a fibre d'amianto, con conseguente diritto del ricorrente ai benefici previdenziali previsti dalla citata legge 257/92;
- condanna l alla rivalutazione contributiva –ai sensi dell'art. 13, CP_1 comma 8, della legge n. 257/92 come modificato dall'art. 47, comma 1, della legge n. 326/2003- mediante l'applicazione del coefficiente moltiplicatore
7 di 1,25 per il periodo di esposizione all'amianto, accertato dal 5.11.1973 al 28.2.1994, condannando l a provvedere alla consequenziale CP_1 rivalutazione contributiva;
- condanna, infine, l al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite che liquida in € 3.689,00 oltre oneri come per legge, con distrazione in favore dei procuratori.
Bari, 7.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Ettore Sbarra e Leonardo Netti) Parte_1
e
(avv. Giuseppe Borrelli); CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte ricorrente, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2021, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della dal 5.11.1973 Controparte_2 al 28.2.1994, come collaudatore all'interno del reparto freni e pompe diesel, occupandosi delle fasi di montaggio e assemblaggio del gruppo freni e pompe;
che l'anzidetta attività lavorativa ha comportato un continuo contatto con i materiali in amianto impiegati nel ciclo produttivo e nelle lavorazioni;
che con precedente giudizio del 2008 ha rivendicato l'accertamento giudiziale di esposizione qualificata all'amianto ai fini del riconoscimento dei relativi benefici previsti per legge;
che l'anzidetta domanda giudiziale è stata dichiarata improponibile per mancanza di preventiva domanda amministrativa all dalla Cda CP_1 territoriale;
che in data 19.1.2021 presentava domanda amministrativa all finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei benefici derivanti CP_1 dall'esposizione all'amianto; che l ha rigettato tale richiesta con CP_1 provvedimento del 19.2.2021.
Ha dunque agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che il ricorrente è stato esposto all'amianto durante l'espletamento della sua attività lavorativa dal 5.11.1973 al
28.2.1994 in concentrazione superiore a 0,1 ff/cc, o per quell'altro periodo da accertarsi in corso di causa. 2) Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, e quindi condannare l al CP_1 riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 13, co. 8, L.
n. 257/1992 e succ. modifiche, con ogni consequenziale determinazione in merito alla rivalutazione della posizione contributiva e alla rivalutazione del trattamento pensionistico goduto, con corresponsione degli arretrati.
1 3) Condannare l al pagamento di spese ed onorari di giudizio, da CP_1 distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Si è costituito in giudizio l il quale ha eccepito preliminarmente CP_1 l'intervenuta prescrizione decennale del diritto nonché l'intervenuta decadenza dal diritto all'azione giudiziaria e ha chiesto nel merito il rigetto delle avverse pretese.
La domanda, finalizzata ad ottenere i benefici di cui alla legge 257/1992,
è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione avanzata dall' CP_1 resistente con riguardo alla formazione del giudicato implicito secondo cui “nella specie, la sentenza n.133/2016 (rectius: 1125/2015), dichiarante
l'improponibilità del ricorso introduttivo, preclude la possibilità per
l'odierno ricorrente di riproporre il giudizio, essendosi formato sul punto un giudicato implicito che, preclude, conseguentemente, la possibilità di poter adire nuovamente l'autorità giudiziaria”.
La censura è infondata, atteso che la sopra citata sentenza del Tribunale di Bari, sì come confermata dalla CdA con pronunzia passata in giudicato, ha piuttosto dichiarato l'improponibilità della (pregressa) domanda giudiziale in mancanza (all'epoca) della preventiva istanza amministrativa, sicché non incide sulla diversa questione della proponibilità della successiva domanda giudiziaria, introduttiva del presente giudizio.
Del resto, è noto (Cass. n. 5149/2004) che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533
e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso “una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio”. Ne consegue che la previa presentazione della domanda amministrativa, integra non già un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria (come i requisiti sanitario, reddituale e di incollocazione), ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa).
Ne consegue che alcuna pronuncia di merito è stata reso nel separato e precedente giudizio inter partes di cui sopra, ma solo una pronunzia di mero rito dichiarativa, appunto, nella sostanza, di una solo una
“temporanea” carenza di giurisdizione da parte del giudice adito, laddove
(Cass. n. 26377/2014) la pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto che la pronuncia d'inammissibilità della domanda di risarcimento danni da circolazione stradale per mancato rispetto dello
"spatium deliberandi" accordato all'assicurazione ex art. 22 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, costituisce giudicato formale, e non preclude la riproposizione in altro giudizio), tanto più che (Cass. n. 15383/2014) il giudicato in senso sostanziale si forma soltanto sulle pronunce a contenuto
2 decisorio di merito, che statuiscono in ordine all'esistenza o meno delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in lite, le quali, nella specie, come è pacifico, non sono state affatto delibate nell'ambito della sentenza di cui sopra.
Per cui, l'odierna domanda giudiziale risulta correttamente riproposta in data 31.05.2021, dopo avere, questa volta, previamente avviato il prescritto iter amministrativo con apposita istanza risalente al
19.01.2021, prodotta in atti.
Del pari, non è intervenuta alcuna decadenza e non è, quindi, fondata l'eccezione dell volta a far valere la decadenza ex art. 47 DPR n.
CP_1 639/1970 assumendo che il termine (15.6.2005) per la proposizione dell'apposita istanza all sulla scorta dell'interpretazione CP_3 sistematica della normativa sopra richiamata, non può che riferirsi anche alla domanda amministrativa rivolta all sicché la domanda
CP_1 amministrativa all doveva essere presentata contestualmente a quella
CP_1 all' . CP_3 Difetta, tuttavia, alcuna specifica disposizione di legge che preveda sia la necessaria contestualità della diversa domanda all sia (a pena di
CP_1 decadenza) la riproposizione delle istanze (già) presentate all prima CP_3 dell'entrata in vigore dell'art. 47, comma 5, D.L. n. 269/2003 conv. in L.
326/2003 (nella specie l'istante aveva già inoltrato detta istanza all in data 24.5.2002, come ammesso anche dall in sintonia CP_3 CP_1 peraltro con quanto si arguisce dal disposto dell'art. 3, comma 132, L.
350/2003.
Tale conclusione risulta tra l'altro avvalorata dal rilievo secondo cui le norme sulla decadenza, in quanto di natura eccezionale, sono di stretta applicazione e quindi non applicabili in via analogica (Cass. n.
8700/2000). Non v'è dubbio, poi, (Cass. n. 177988/2015) che la verifica del decorso del termine decadenziale debba effettuarsi avuto riguardo alla data dell'istanza amministrativa all' (nel caso di specie: 19.01.2021), CP_1 e non dell'istanza presentata all . CP_3 Devono, infine, essere disattese le eccezioni di decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'articolo 47 comma 1 d.p.r. 639/1970 -in combinato disposto con l'articolo 47 comma 6 d.p.r. 639/1970, così come modificato comma 1, lett. d), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98- e di prescrizione avanzata dall . CP_1 Quanto al primo aspetto è sufficiente richiamare l'orientamento di Cass.
n. 2856/2017, secondo cui la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all per il riconoscimento dell'esposizione); il tutto in CP_3 sintonia l'orientamento invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte, che, appunto, ricollega il decorso della prescrizione alla maturata consapevolezza dell'esposizione, desumibile (v. da ultimo Cass. n.
3 3586/2019) - in mancanza di elementi di fatto idonei a sorreggere un diverso assunto, più favorevole alla tesi dell'Istituto - dal fatto dell'inoltro all della domanda di accertamento dell'esposizione, CP_3 restando irrilevante a tali fini l'esito della stessa.
Quanto, invece, alla contestata portata interruttiva del “primo” ricorso giudiziale, è dirimente osservare che, per giurisprudenza condivisibile della S.C., il principio fissato dall'art. 2945 cod. civ. - secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale;
ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 cod. civ. anche nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari l'improponibilità' della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24808 del n. del 24/11/2005 (Rv. 585581 - 01).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte- dalla quale non vi è ragione di discostarsi- la citazione produce invero l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata del processo
(cosiddetta interruzione - sospensione), a nulla rilevando che il processo si concluda con sentenza che dichiari l'improponibilità della domanda
(Cass. 14/02/2000, n. 1608, con riferimento all'ipotesi di declaratoria di improponibilità della domanda per essere la competenza devoluta ad arbitri).
Laddove, nel caso di specie, la notifica del ricorso introduttivo del precedente giudizio (RG n. 7714/08) ha avuto effetti interruttivi della prescrizione ed il termine di prescrizione è rimasto sospeso durante la durata del processo di primo e secondo grado, a nulla rilevando che il processo di secondo grado si sia concluso con una pronunzia di rigetto, confermando la improponibilità della domanda del giudizio di primo grado
(cfr. sent. n. 1125 del 13.04.2015, pubblicata il 20.05.2015).
È appena il caso di evidenziare che, in data 31.05.2021 è intervenuto il presente ricorso giudiziale, a fronte della pronunzia di improponibilità del primo giudizio, emessa dal Tribunale di Bari e confermata dalla competente CdA.
Respinte le anzidette eccezioni preliminari sollevate dall'istituto convenuto, nel merito è opportuno ribadire che la presente controversia è soggetta alla disciplina rappresentata dalla l. 257/92, previgente alla riforma del d.l 269/2003, conv. in l. 326/03.
La richiamata l. 257/92, contenente “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, così come modificata dal D.L. del 5.6.93 n.
169, convertito nella legge n. 271 del 4.8.93, dispone all'art. 13 comma
8 che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall , è moltiplicato, ai fini CP_3 delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
4 La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13 co. 8 della l. 257/92, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 co. 1 l. 271/93, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 277/91 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare.
L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuta dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2697 c.c., se colui che ha fatto richiesta del beneficio, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nel quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati, attraverso il rinvio al d.lgs. 277/91, nell'art. 3 della l. 257/92 (Cass. civ. sez. lav. 01.08.05 n. 16119). In altre pronunce si legge che “in relazione ai benefici riconosciuti ai lavoratori nel settore dell'amianto, il disposto dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti
a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri
d'amianto superiori a quelli consentiti dagli art. 24 e 31 del d.lgs. n.
277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della citata legge n. 257 del
1992); nell'esame della relativa domanda, il giudice del merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. - se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni
(periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori
a quelli indicati nel suddetto d.lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 257 del 1992)” (Cass. civ., sez. lav.,
15.05.2002, n. 7084; Cass. civ., sez. lav., 03.04.2001, n. 4913).
Si è, dunque, ravvisata l'esigenza di individuare un valore soglia al di sotto del quale l'esposizione ad amianto comporta un rischio che l'ordinamento ritiene trascurabile, perché non dissimile da un rischio generico, inerente alla vita quotidiana.
Tale interpretazione ha trovato l'avallo del legislatore a seguito dell'emanazione del D.L. 269/03, conv. in l. 326/03, che all'art. 47 co.
3 prevede che “Con la stessa decorrenza prevista al comma 1 (01.10.03), i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano
5 ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
La necessità di un'esposizione “qualificata”, già sancita a livello pretorio nel vigore della disciplina previgente, è stata dunque positivizzata per i benefici successivi al 01.10.03.
Tanto premesso in diritto, occorre evidenziare che le risultanze probatorie acquisite nel corso del precedente giudizio RG 7714/08, conclusosi con sentenza di rigetto per improponibilità della domanda, consentono di ritenere ampiamente dimostrata la sussistenza delle condizioni cui la legge, e la giurisprudenza che ne è seguita, subordinano il riconoscimento della prestazione per cui è causa (cfr. copia del verbale d'udienza del
3.04.2009 e CTU in atti afferente ad altro procedimento e prodotta nel giudizio di primo grado conclusosi con pronunzia di improponibilità).
È assolutamente pacifico in giurisprudenza, infatti, che il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio (cosa che qui non
è in discussione) al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse.
A rilevare, in primo luogo, è la prova orale, dalla quale può trarsi conferma dell'assunto attoreo secondo il quale il ricorrente nell'ambito delle sue mansioni era a diretto contatto con l'amianto ed è stato quindi esposto al rischio correlato.
Il teste escusso all'udienza del 3.04.2009, sig. , collega Testimone_1 del ricorrente dal 1973 al 1994 (anno di pensionamento), ha dichiarato quanto segue: “il ricorrente ha svolto mansioni di collaudatore all'interno del reparto freni e del reparto diesel”; il teste citato ha altresì precisato che “le mansioni del ricorrente consistevano nell'assemblaggio del gruppo freni o a seconda delle esigenze di produzione, all'assemblaggio delle pompe diesel. Entrambe le lavorazioni comportavano la manipolazione di diverse componenti in amianto: a) gruppo freni: ferodi (particolare principale del gruppo freni interamente costituito di amianto); il OD durante l'operazione di montaggio veniva manualmente adottato per
l'inserimento nell'alloggiamento della pinza;
per fare questa operazione il veniva smussato con un attrezzo manuale e poi inserito con Pt_2 l'ausilio di un martello;
b) per quanto riguarda le pompe diesel, principali componenti in amianto erano le guarnigioni che venivano montate manualmente sul complesso pompe. Le pompe erano di diverse dimensioni e,
a seconda delle richieste, se ne disponeva la produzione”.
Sostanzialmente il teste escusso, collega di lavoro dell'odierno ricorrente, ha confermato le circostanze delle specifiche attività svolte e che dette attività hanno comportato un'esposizione diretta alle polveri di amianto.
Parimenti, in ordine alla prova dell'insalubrità dell'ambiente nel quale il ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, meritevoli di attenzione valutativa sono le considerazioni rese dal CTU nel corpo del suo elaborato peritale, che si ritiene di condividere nella parte in cui,
6 riferite alla posizione di collega di lavoro del Persona_1
ed adibito alle medesime mansioni di quest'ultimo, accertano Parte_1 una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati, essendo fondate su una corretta valutazione dei fatti e delle circostanze nonché immuni da vizi logici e giuridici.
Ed invero, premesso che la relativa relazione peritale allegata dal ricorrente sin dal giudizio di primo grado non è stata oggetto di specifiche contestazioni da parte dell si rileva come le conclusioni di detto CP_1 elaborato sono state sviluppate in relazione alle specifiche mansioni lavorative di collaudatore all'interno del reparto freni e del reparto diesel, proprie del e desumibili dal libretto di lavoro in atti Parte_1 nonché dagli esiti della prova testimoniale raccolta nel primo giudizio
(v. sopra), mansioni espletate a contatto di polveri di amianto e di materiale a base di amianto.
In particolare, il CTU, in considerazione delle analoghe mansioni svolte dal e dell'ambiente lavorativo, ha concluso nel senso che Persona_1 il lavoratore è stato esposto al rischio amianto. In particolare, in base alle conclusioni del CTU, “è stato accertato, in modo deduttivo, che il ricorrente abbia manipolato manufatti contenenti amianto in modo così da giustificare il superamento della sogli di 0,1 ff/cc, nel periodo dal 10 novembre 1970 sino al 1994” – cfr. relazione di consulenza tecnica d'ufficio in atti.
In definitiva, le emergenze processuali consentono di ritenere integrati i presupposti necessari per godere del beneficio invocato, e cioè
l'esposizione per un periodo superiore a dieci anni ad un rischio ambientale determinato dal tipo di lavorazioni e mansioni svolte presso l'azienda superiore alla soglia di 100 fibre/litro.
Pertanto, la domanda va accolta e va dichiarata la sussistenza del rischio amianto ex art. 13 l. 257/92 con condanna dell al riconoscimento del CP_1 beneficio pensionistico previsto dalla legge, con conseguente rivalutazione dei contributi relativi ai periodi di esposizione all'amianto e del trattamento pensionistico goduto dal ricorrente e con corresponsione delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi come per legge.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese processuali- liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo, con applicazione dei valori minimi per la serialità della controversia - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza della esposizione del ricorrente a fibre d'amianto, con conseguente diritto del ricorrente ai benefici previdenziali previsti dalla citata legge 257/92;
- condanna l alla rivalutazione contributiva –ai sensi dell'art. 13, CP_1 comma 8, della legge n. 257/92 come modificato dall'art. 47, comma 1, della legge n. 326/2003- mediante l'applicazione del coefficiente moltiplicatore
7 di 1,25 per il periodo di esposizione all'amianto, accertato dal 5.11.1973 al 28.2.1994, condannando l a provvedere alla consequenziale CP_1 rivalutazione contributiva;
- condanna, infine, l al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite che liquida in € 3.689,00 oltre oneri come per legge, con distrazione in favore dei procuratori.
Bari, 7.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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