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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG nr. 642/2021 Ruolo Lavoro (riunita la nr. 25/2022)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause riunite tutte promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 10/8/2021 ed in data 11/1/2022 da (C.F. ), in quanto esercente Parte_1 C.F._1
sotto il , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Enrica De Salvo, Laura Ferrara e Roberto Finocchiaro, con domicilio eletto presso l'avv. Finocchiaro con mera indicazione dell'indirizzo pec dello stesso, Parte appellante contro
, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Venezia, Dorsoduro 3500/D, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile;
Parte appellata
*
Oggetto: appelli avverso la sentenza: 1] n. 126/2021 del Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, resa nel procedimento rubricato sub. R.G. 156/20, pubblicata in data 18.02.2021, non notificata;
2] n. 287/2021 del Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, resa nel procedimento rubricato sub. R.G. 1695/19, pubblicata in data 13.07.2021, non notificata;
in punto: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
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CONCLUSIONI
Parte appellante in RG nr. 642/21 R.L.: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in totale riforma della sentenza impugnata: 1) Previa eventuale chiamata in causa di on sede CP_2 in Cavarzere (VE), Piazzale della Repubblica n. 17/F e con sede in Cavarere Controparte_3
(VE), Via L. Einaudi n. 18, ------ 2) Dichiararsi nullo o annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 955/2019 emesso dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro nel procedimento R.G. 2404/2019, non provvisoriamente esecutivo, notificato in data 20.12.2019 ed accertarsi che nulla è dovuto da CP_4
[..
[...] (C.F. ), in proprio e quale titolare di
[...] C.F._1 Parte_2
residente in [...] all' in forza del verbale unico di
[...] CP_1 ricognizione del debito n. 636197/DDL del 03.05.2016, notificato il 17.05.2016, ---- 3) In caso di condanna dell'opponente al pagamento ai sensi dell'art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 in solido
[...]
stabilirsi che l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti CP_5 Controparte_6 della ricorrente/opponente solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. ----- 4) Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi. ------ 5) In via subordinata: riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la sig.ra al pagamento delle spese di Parte_2 lite, disponendosi la compensazione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellante in RG nr. 25/22 R.L.: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in totale riforma della sentenza impugnata: 1) Dichiararsi nullo o annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 458/2019 emesso dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro nel procedimento nel procedimento R.G. 1185/2019, non provvisoriamente esecutivo, notificato in data 27.06.2019 ed accertarsi che nulla è dovuto da (C.F. ), in proprio e quale titolare di Parte_1 C.F._1 [...]
, residente in [...] all in forza del Parte_2 CP_1 verbale unico di accertamento n. 2016005019/S18 del 25.05.2016 notificato il 16.06.2016. ----- 2) Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi per entrambi i giudizi.
Parte appellata in RG nr. 642/21 R.L.: - rigettare l'appello; - in via subordinata, accertate e dichiarare l'appellante tenuto al versamento della contribuzione richiesta con il decreto ingiuntivo impugnato
o della minore somma ritenuta di giustizia;
- spese diritti ed onorari rifuse.
Parte appellata in RG nr. 25/22 R.L.: - rigettare l'appello; - in via subordinata, accertate e dichiarare l'appellante tenuto al versamento della contribuzione richiesta con il decreto ingiuntivo impugnato
o della minore somma ritenuta di giustizia;
- spese diritti ed onorari rifuse.
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Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna parte appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 955/2019, portante la somma pari ad € 43.176,00, ottenuto in proprio favore da al fine di recuperare, in ragione di quanto previsto dall'art. 29, DLgs. CP_1
276/2003, evasione contributiva ad opera della ditta Controparte_3
(obbligata principale) la quale aveva operato quale ditta appaltatrice (sulla base di un contratto di subfornitura) della società la quale aveva a CP_5 propria volta operato avendo quale committente l'odierna parte appellante
[schematicamente: ]. Parte_2 CP_5 Controparte_3
Tale somma veniva quindi richiesta alla quale obbligata in solido, in Pt_2 quanto committente appalto (nell'ambito di una catena di appalti), ai sensi dell'art. 29, DLgs. 276/2003.
2 Risulta in particolare come abbia notificato alla verbale unico CP_1 Pt_2 di accertamento n. 636197/DDL con il quale, richiamato il verbale ispettivo del 27/1/2016 in danno di e le risultanze di questo, Controparte_3 chiedeva il pagamento della suddetta somma ricavata in via presuntiva, quindi in termini percentuali, tenuto conto del fatturato generato dalla CP_3 verso la e da questa nei confronti della Ciò,
[...] CP_5 Pt_3 appunto, sulla base del presupposto (così la pronuncia appellata) costituito da
<un'ingente inadempienza contributiva complessiva relativa al periodo 7/2014 – 12/2015 riferita a 32 lavoratori per lavoro in nero, e a ulteriori 30 lavoratori, oggetto di comunicazione Uniemens, per pagamento parziale>>.
Il giudice di prime cure quindi disattendeva le difese della in Pt_2 particolare:
1) ritenendo non rilevante il fatto che il contratto tra e Controparte_3 [...] fosse qualificato come di sub-fornitura, ciò alla luce della CP_5 pronuncia n. 254 2017 resa dalla Corte Costituzionale che aveva affermato
<l'estensione della responsabilità solidale ex art 29 comma 2 dlgs 276/2003 alla subfornitura>>; 2) reputando <infondata […] l'eccezione di decadenza per decorso del termine biennale ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 tenuto conto che secondo l'orientamento della AS a far data da Cass 4 luglio 2019, n. 18004, […] tale termine temporale non trova applicazione con riferimento alla pretesa contributiva dell ; CP_1
3) rilevando come dei fatti addebitati a vi fosse piena prova Controparte_3
<in base alle risultanze dell'istruttoria documentale, e confermato dagli acquisiti verbali delle prove assunte nell'analoga opposizione a promossa da Parte_4
(causa n. 1754/2018 RG)>>. In particolare evidenziando che <E' in particolare certo, puntualmente ricostruito nel verbale ispettivo e confermato nella causa dai testi, che a sempre operato, appunto, per conto Pt_4 Controparte_3 terzi, dunque in regime di fornitura, soprattutto tramite commesse provenienti da
[...]
per circa il 90% del fatturato. I rapporti tra le due società sono regolati da CP_5 un contratto di subfornitura, ai sensi della legge 192/98 non conforme alle disposizioni legali, posto in essere allo scopo di nascondere l'effettivo rapporto tra la CP_3
CP 1 Così, per essere precisi, la sentenza gravata: <E' parimenti certo - indicato nel verbale ispettivo e confermato dall' fin dalla memoria difensiva - che la quota di contributi dovuti da addebitata con il DI opposto alla CP_3 Parte_5 quale obbligata solidale è stata determinata, data l'impossibilità di accertare l'effettiva forza lavoro e il tempo dedicato ad ogni singolo appalto, mediante un doppio conteggio tenuto conto del fatturato mese per mese: in prima battuta, i contributi evasi sono stati ricalcolati in proporzione al fatturato realizzato da per l'esecuzione di lavorazioni commissionate da Controparte_3 e, quindi, in seconda battuta, in pro realizzato da per lavorazioni Controparte_5 Controparte_5 commissionate dalla ditta facente capo a qui opponente>>. Parte_2
3 e i suoi reali committenti giacché la non svolgeva alcuna CP_3 CP_5 attività nell'ambito del rapporto di subfornitura: nel periodo oggetto di accertamento era, infatti, priva di personale, fatta eccezione per assunto quale impiegato;
Persona_1 le materie prime, i progetti esecutivi, i modelli, i prototipi non erano di proprietà di
[...]
bensì delle aziende committenti di come chiaramente espresso, a CP_5 CP_5 tutela della proprietà industriale, nei contratti reperiti dagli Ispettori, il prezzo dei beni non è ivi determinato né determinabile, né sono indicati i requisiti specifici degli stessi;
i legali rappresentanti o, comunque, il personale delle committenti veniva accompagnato presso le unità operative di nell'ambito dei rapporti stipulati con la Controparte_3
per valutare la capacità produttiva e per verificare il numero e la capacità CP_5 delle maestranze che avrebbero eseguito la commessa>>; 4) argomentando in merito alla correttezza del metodo presuntivo utilizzato da al fine della ricostruzione del dovuto dalla quale CP_1 Pt_2 committente appalto ciò alla luce, anche, di quanto in precedenza argomentato dalla Corte d'Appello di Venezia (sentenza n. 517/20182) e dalla Corte di AS (in fattispecie similare) con sentenza n. 17483/20203.
Co 2 <Considerato che nei confronti di sono state riscontrate omissioni contributive riferite al periodo in cui era in corso Pt_6 il rapporto di appalto tra D. e ne consegue che sulla prima gravava, astrattamente, la responsabilità solidale di cui CP_9 all'art. 29, co. 2, D.Lgs. citato. In concreto, già in sede ispettiva si è tenuto conto che el periodo in questione operava CP_10 anche per altri committenti, ed anche il giudice di prime cure ha ritenuto che la responsabilità solidale di D. potesse essere CP_ affermata solo in relazione a crediti contributivi dell riferiti a prestazioni rese dal lavoratore in esecuzione dello specifico CP_ appalto intercorso con D. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, si conviene con l'appellante che spettava all' dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'addebito contributivo, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa azionata nei CP_ confronti della committente D. Anche in questa prospettiva, peraltro, la pretesa dell si rivela in gran parte fondata, come meglio esposto nell'ambito dell'esame del terzo motivo di appello, dovendosi ritenere nta, seppure tramite presunzioni, la prova dell'addebitabilità a D., in via solidale, di determinati crediti contributivi, e precisamente di quella quota parte di crediti contributivi accertati nei confronti di he è proporzionale al fatturato ricavato da el rapporto con D. rispetto CP_10 CP_10 al suo fatturato totale, escluso il fatturato derivante da specifiche lavorazioni (cd. Commercializzato, Prototipia e Modellistica). CP_ La presunzione favorevole all' si fonda su elementi indiziari precisi e concordanti: secondo quanto risulta dalla CP_10 visura camerale, si occupava solamente di taglio e confezionamento, e l'attività svolta dall'appaltatrice era riferita alla produzione di capi di abbigliamento in serie;
si tratta di circostanze che non sono state contestate dall'appellante. In effetti tali elementi di CP_ fatto, in uno con quanto ricavabile dal verbale di accertamento (doc.1 – fasc. I grado) circa l'omissione contributiva totale da parte della in relazione a 46 dipendenti, fondano la p one di un utilizzo del personale nei vari CP_10 CP_10 appalti, implicante per ogni appalto analoghe tempistiche ed impiego di professionalità equivalenti, quantomeno con riferimento all'attività generica di taglio e cucito>>. 3 <Correttamente la Corte di merito ha ritenuto irrilevante la identificazione dei lavoratori che di volta in volta erano stati comandati a lavorare presso le varie imprese e, in particolare, presso l'odierna ricorrente, rivestendo, invece, importanza l'entità del "monte salari", che costituisce la base di calcolo del premio assicurativo (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 9 e 41) e la natura del rischio, rapportata alla tipologia delle lavorazioni svolte ai fini del corretto inquadramento tariffario (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 12 e 40). Le componenti che rilevano, quindi, ai fini della determinazione del premio assicurativo sono costituite dal rischio assicurato (proporzionale all'attività svolta) determinato in base allo specifico tasso, e dalla quantità di lavoro (desunta dal monte ore salari), restando escluso quindi il requisito della indicazione delle esatte generalità dei lavoratori impiegati. Infine, anche il terzo motivo non è meritevole di pregio. In ipotesi di calcolo del premio evaso, a seguito di accertamento ispettivo, la Corte di merito ha fatto proprio il computo operato dai verbalizzanti in via deduttiva. In particolare, i giudici del merito hanno condiviso la ricostruzione in virtù della quale il monte ore retributivo è stato ricavato dall'ammontare del corrispettivo, al netto di IVA, riportato in fattura, diviso per la tariffa oraria applicata ai clienti, risultanti dai tariffari reperiti presso la sede del Gruppo
4 Il Tribunale di Venezia in definitiva confermava il decreto ingiuntivo opposto, che dichiarava esecutivo ex art 653 comma 1 cpc, e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in euro 3.500,00.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1 base di 6 motivi di gravame.
2.1. L'appellante, con il primo motivo d'appello, contesta la sentenza gravata non condividendone le argomentazioni in relazione <all'applicabilità dell'art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 a fronte della sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017>>.
Richiama quindi parte appellante, senza evidentemente sottoporre a critica le ragioni espresse dal giudice di prime cure, le difese svolte in primo grado per mezzo delle quali affermava di avere stipulato con dotata di CP_5 esiguo personale in grado di assolvere alle ridotte commesse assegnate, un mero contratto d'opera e di nulla sapere in merito ai conseguenti rapporti tra
CP_5 Controparte_3
2.2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha contestato la pronuncia gravata non essendosi questa espressa con riferimento alla richiesta, sollevata in primo grado, di integrazione del contraddittorio in danno di
[...]
e di Ciò alla luce di Cass. civ. n. 444 del 2019 CP_5 Controparte_3
<in cui si stabilisce espressamente che “Alla luce delle considerazioni esposte, il secondo ed il terzo motivo vanno rigettati, sussistendo, a carico del committente (e sino alla novella del 2012 che ha espressamente previsto il beneficium excussionis nonchè il litisconsorzio necessario tra appaltante e appaltatore), una obbligazione solidale in senso stretto>>.
2.3. Con il terzo motivo di appello ripropone l'eccezione di Parte_1 decadenza ai sensi dell'art. 29, co. 2, DLgs. 276/2003 dolendosi del fatto che il Tribunale di Venezia aveva mutato il proprio orientamento e non avesse quindi tenuto conto delle decisioni di altri Tribunali che, pur conoscendo i precedenti della AS, avevano deciso in senso difforme alla stessa.
e messo in relazione ad un orario di quaranta ore settimanali. E' stato, poi, evidenziato, da un lato, che la CP_11 contestazione sui dati contabili era stata meramente di stile e, dall'altro, che in ordine all'eventuale scomputo degli importi corrisposti dalle cooperative consorziate, dell'ammontare e del versamento di questi, non era stata alcuna prova. Si tratta, come è agevole rilevare, di un accertamento di natura presuntiva, svolto dalla Corte di appello, congruamente motivato sia sotto l'aspetto processuale che sotto quello sostanziale. Al riguardo, va precisato che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento in fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 101 del 2015)>>.
5 2.4. Con il quarto motivo di appello, parte appellante contesta la pronuncia gravata nella porzione in cui ha ritenuto non rilevante procedere a precisa ricostruzione delle lavorazioni effettuate da a proprio Controparte_3 vantaggio (di ) a tal fine dolendosi dell'utilizzo di materiale Parte_1 probatorio assunto in altro giudizio (al difuori del contraddittorio con l'odierna appellante), evidenziando come in quel (altro) giudizio gli Ispettori avessero dichiarato che <L'individuazione dei lavoratori adibiti ad ogni commessa e la ricostruzione del relativo tempo dedicato sono state impossibili” (…) “nell'ultimo periodo, in cui per difficoltà finanziarie “raccattava” un po' di tutto, erano stati CP_3 utilizzati anche in altre attività di tipo diverso (assemblaggio giocattoli, confezionamento regali e materiale scolastico “. “Oltretutto c'era il doppio passaggio tramite per CP_5 la quasi totalità del fatturato , ed inoltre sottolineando come, in Controparte_3 altro contenzioso, conclusosi con sentenza n. 180/2021 del 10.03.2021, il Tribunale di Venezia avesse, con riferimento ad altro soggetto implicato nell'appalto che vedeva parti e disatteso le tesi CP_5 CP_3 dell' CP_1
Rileva parte appellante come la pronuncia resa dalla AS a suffragio delle tesi esposte fosse inconferente rispetto al caso in esame e come altrettanto inconferenti fossero le altre pronunce, anche della presente Corte, richiamate dal Tribunale di Venezia e dalla controparte.
2.5. Con il quinto motivo di appello, parte appellante rileva come la pronuncia di primo grado nulla avesse affermato in merito alla richiesta formulata di preventiva escussione del debitore principale.
2.6. Con il sesto motivo di appello, parte appellante contesta la pronuncia gravata per non avere disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione e della sussistenza di pronunce contrastanti sui diversi punti eccepiti.
3. Si è costituita con memoria depositata in data 9/1/2023 prendendo CP_1 posizione sui motivi di appello e chiedendone il rigetto.
3.1. Parte appellata, con riferimento ai motivi di appello nn. 1 e 4, ha ricordato, in ogni caso incontestato il rapporto di sub-fornitura tra
[...]
e la società come la pronuncia di primo grado avesse CP_3 CP_5 evidenziato che veva operato quale mero filtro tra l'appellante CP_5
e come nella materia in esame la Corte Costituzionale Controparte_3 avesse pronunciato la sentenza n. 254/2017, come la presuntiva ricostruzione
6 del debito dell'opponente ben potesse essere svolta nel caso di specie posto che le ditte interessate operavano nell'ambito di <un settore nel quale il costo di produzione è esclusivamente riferito alla manodopera, trattandosi di appalti di servizi>> così come affermato dalla giurisprudenza richiamata, come i lavoratori escussi e tutta la documentazione acquisita attestasse la fondatezza della pretesa dell'Ente previdenziale.
3.2. con riferimento all'invocato beneficium excussionis di cui al quinto CP_1 motivo di appello ha rilevato che <ammessane e non concessane l'applicazione nei confronti dell' per i crediti contributivi ratione temporis, esso potrà eventualmente CP_1 operare nella fase esecutiva>>.
3.3. Quanto all'affermata decadenza biennale ex art. 29, d.lgs. 276/2003 di cui al secondo motivo di appello, ha richiamato giurisprudenza oramai CP_1 consolida della AS (ex plurimis, da ultimo, Cass. 28/06/2022, n.20694) che esclude che la decadenza in oggetto possa essere opposta all'Ente previdenziale.
3.4. pur in assenza di doglianze di parte appellante, ha preso posizione CP_1 in merito alla possibilità che certamente le è concessa dall'Ordinamento di utilizzare il decreto ingiuntivo per chiedere il pagamento di contributi e somme aggiuntive.
4. La causa la cui prima udienza era stata fissata al 19/1/2023 (decreto 8/9/2021), disposti rinvii con decreti del 10/1/2023 e del 14/2/2024 stante la necessità di riequilibrare il ruolo di udienza e dopo sua riassegnazione allo scrivente giudice estensore, è stata discussa nel corso dell'udienza del 15/5/2025 e quindi decisa nei termini di cui alla motivazione all'esito della camera di consiglio.
4.1. Ciò previa riunione al procedimento n. 642/2021 di quello rubricato al n. 25/2022 (di cui vi è descrizione in appresso) in ragione dell'identità delle parti e della simiglianza delle questioni da trattare e delle ragioni di appello.
*
5. ha proposto similare atto di appello [che ha generato la Parte_1 procedura d'appello n. 25/2022, qui riunita alla procedura portante n. 642/2021] avverso la non dissimile sentenza n. 287/2021 sempre resa dal Tribunale di Venezia.
7 Con la suddetta sentenza il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 485/2019 portante la somma, in linea capitale, pari ad € 1.202,00 inerente ad inadempimenti contributivi sempre di limitatamente al periodo 7/2014 – 12/2015 Controparte_3 oggetto di verbale unico di accertamento e notificazione del 25/5/2016.
Il Tribunale di Venezia, sempre acquisita al giudizio gli atti del procedimento n. 1754/2018, affermava che:
1) era infondata l'eccezione di nullità del ricorso per essere stato richiesto decreto ingiuntivo ed ottenuto solo nei confronti dell'obbligata solidale atteso che il litisconsorzio previsto dall'art. 29 DLgs 276/2003 in periodo anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (fino a luglio 2016) non era più applicabile al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
2) era parimenti infondata l'eccezione di decadenza per decorso del termine biennale ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003, ciò alla luce delle argomentazioni sviluppate sul punto dalla Suprema Corte di AS (Cass civ.4 18004/2019);
3) erano fondate nel merito le pretese dell' ciò sulla base di CP_1 argomentazioni in tutto sovrapponibili a quelle spese con la sentenza n. 126/2021 evidenziando in ogni caso il Tribunale di Venezia come in relazione alla effettività delle omissioni contributive poste in essere da non vi fosse contestazione specifica da parte della Controparte_3
. Pt_2
Il Tribunale di Venezia in definitiva confermava il decreto ingiuntivo opposto, che dichiarava esecutivo ex art 653 comma 1 cpc, e compensava tra le parti i costi del giudizio di opposizione in ragione dei contrasti nella giurisprudenza di merito con riferimento alle questioni per cui è causa.
6. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con Parte_1 atto depositato in data 11/1/2022 svolgendo argomentazioni del tutto sovrapponibile a quelle esposte nei primi 4 motivi di appello di cui al giudizio riunente (n. 642/2021 RG Lav.).
7. Si è costituita con memoria depositata in data 25/4/2023 segnalando CP_1 la pendenza del giudizio n. 642/2021, con ciò chiedendo la riunione del fascicolo e quindi prendendo posizione sui motivi di appello in termini
8 sovrapponibili a quelli esposti nella memoria di costituzione già sopra descritta, così chiedendone il rigetto.
8. La causa la cui prima udienza era stata fissata al 4/5/2023 (decreto 18/1/2021), disposti rinvii con decreti del 26/4/2023 e del 27/10/2023 stante la necessità di riequilibrare il ruolo di udienza e dopo sua riassegnazione allo scrivente giudice estensore, è stata discussa nel corso dell'udienza del 15/5/2025 e quindi decisa nei termini di cui alla motivazione all'esito della camera di consiglio.
8.1. Ciò previa riunione del procedimento n. 25/2022 a quello rubricato al n. 642/2021.
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9. Gli appelli riuniti sono fondati – condividendo la Corte le tesi esposte dalla parte appellante con il quarto ed assorbente motivo di impugnazione – e, come tali, devono essere accolti con conseguente annullamento degli opposti decreti ingiuntivi.
10. Muovendo dal primo motivo di appello di cui al ricorso generante la causa riunente (il secondo della causa riunita), da rigettare, ne rileva la Corte la sostanziale inammissibilità non dialogando la parte con la sentenza appellata, in ogni caso non contestando la la porzione di sentenza che ha Pt_2 affermato come avesse operato quale mero filtro e, da qui, CP_5 ritenendo sussistente un rapporto negoziale diretto tra la committente appellante e essendosi quindi perfezionato tra le medesime Controparte_3
( e un contratto quantomeno di subfornitura Pt_2 Controparte_3 rispetto al quale, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 254/2017, certamente opera l'art. 29, DLgs. 276/2003; così come d'altronde tale norma opera nell'ambito di qualsiasi rapporto che abbia quale effetto quello di determinare la parcellizzazione del lavoro e la sua suddivisione, in funzione di un risultato unitario, tra una molteplicità di realtà imprenditoriali.
Ora, la mancata contestazione da parte della della suddetta porzione Pt_2 di sentenza, peraltro nel merito del tutto condivisibile, consente di affermare l'infondatezza del motivo di appello.
11. Quanto alla richiesta di integrazione del contradditorio nei confronti di e di – di cui al secondo motivo di appello CP_5 Controparte_3 della causa riunente -, rileva il Collegio come, a prescindere da ogni altra
9 considerazione, nel caso di specie si tratta di un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto nel corso dell'anno 2019 – opposto nell'anno 2020 – allorquando l'art. 29, DLgs 276/2003, non conteneva più la previsione per cui <Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori>>.
Ciò solo basta ad escludere la sussistenza dell'invocato litisconsorzio necessario, dovendosi peraltro rilevare come la stessa parte appellante, nel proporre giudizio di opposizione in primo grado, non ha ritenuto, pur potendolo fare, di convenire in giudizio appaltatrice e sub-appaltatrice per essere dalle stesse manlevata.
Il motivo di appello è, pertanto, del tutto infondato e, come tale, da rigettare.
12. Certamente da rigettare è, poi, il terzo motivo di gravame di cui al ricorso dimesso nell'ambito della causa riunente (il primo di cui alla causa riunita).
Ed infatti è oramai consolidato il principio secondo cui la decadenza di cui all'art. 29, DLgs. 276/2003 non opera rispetto agli Tra i Controparte_12 molteplici consolidati precedenti può essere ricordata AS Civile n. 28786/2023 secondo la quale <<[…] i precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; v. più recentemente, Cass. n. 28694 del 2020; Cass. n. 470 del 2021; Cass. n. 14700 del 2021; Cass. n. 30602 del 2021; Cass. n. 37985 del 2021; Cass. n. 18562 del 2022), hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui "il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione". Nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003). L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all' è distinta ed autonoma rispetto a quella CP_1 retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"). Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela
10 previdenziale. Proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione
- a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare>>. il motivo di gravame deve, quindi, essere rigettato.
13. Condivisibile, come già sopra anticipato, è invece il quarto motivo di appello (il terzo motivo di impugnazione proposto nell'ambito del giudizio riunto).
13.1. Preme innanzi tutto rilevare come i calcoli effettuati da al fine della CP_1 determinazione dei contributi dovuti dalla [riportati nel verbale di Pt_2 ricognizione n. 636197 del 3/5/2016 posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto] e così pure dagli svariati altri committenti di CP_5
e, poi, di risultino assai poco comprensibili. Ciò, in
[...] Controparte_3 particolare, in considerazione del fatto che risulta del tutto assente la chiara indicazione di quanto pretenderebbe da per contributi CP_1 Controparte_3 evasi/omessi (non potendo peraltro tale somma essere ricavata dalla complessiva documentazione in atti;
certo non lo è dal verbale datato 25/5/2016 - doc. 9 – che riporta un dato persino inferiore a quanto CP_1 richiesto da alla ). CP_1 Pt_2
Tale conteggio, per quanto è possibile ricostruire, dal momento che manca l'indicazione della complessiva contribuzione evasa/omessa da CP_3 ed il preciso criterio di calcolo, pare invero determinare l'entità dei
[...] contributi dovuti da ciascun committente e sub-committente, in via diretta, sulla base delle somme portate dalle fatture analizzate, come se vi fosse perfetta corrispondenza tra somma pagata dalla committente all'appaltatrice e quanto da questa sopportato per remunerare i propri lavoratori;
il che, è ovvio, non può logicamente essere dal momento che è presumibile che
11 ciascuna appaltatrice e subappaltatrice abbia ritratto un utile dalla commessa assunta di modo che quanto dalle stesse fatturato non può certo corrispondere al costo del lavoro.
In altre parole, non risulta affatto che il dato del fatturato sia stato utilizzato da solo ed esclusivamente per ricostruire la percentuale di utilizzo da CP_1 parte di ciascun committente e sub-committente delle prestazioni rese da e, in particolare dai dipendenti della stessa, apparendo Controparte_3 invece essere stato utilizzato da il dato del fatturato al fine di CP_1 determinare, in modo piuttosto semplicistico, in via diretta, l'entità del costo del lavoro e, da qui, la percentuale da imputare a contributi.
13.2. Deve poi essere detto, pur premendo al Collegio precisare che il criterio di calcolo proposto da non è, almeno in linea astratta, totalmente da CP_1 rigettare, come ogni ricostruzione presuntiva dell'entità dei contributi presupponga la prova (e prim'ancora l'allegazione) di quei dati di fatto che consentono di affermare che il lavoro assunto in appalto è identico (quantomeno altamente similare) per tutte le commesse assunte e, soprattutto, remunerato in modo identico, di modo che sia possibile in definitiva affermare che l'attività posta in essere dalla ditta appaltatrice (qui
[...]
per conto delle committenti tutte (tra queste la ) è stato CP_3 Pt_2 svolto in sostanziale regime di parità tanto con riferimento ai tempi di lavorazione quanto con riferimento ai costi. Ed infatti, solo sulla base di simili presupposti, è possibile sostenere che vi è proporzionalità diretta tra quanto fatturato e la quantità di lavoro che l'appaltatrice (nel caso di specie
[...]
ha dedicato allo svolgimento di ciascuna commessa assunta. Solo in CP_3 tale modo è possibile ricostruire con un certo grado di attendibilità, pur restando incerta la quantità di lavoratori impiegati in ciascuna commessa e le ore dedicate, la porzione di contributi di cui ciascuna committente è tenuta a farsi carico.
Occorre poi – e di ciò non vi è traccia alcuna nel ragionare dell' tanto in CP_1 sede di formazione del verbale di accertamento quanto in sede giudiziale e così pure nella complessiva documentazione riversata in atti – che le percentuali come sopra ricavate siano poi utilizzate per ripartire tra i vari committenti e sub-committenti l'entità del complessivamente evaso;
entità complessiva che, come sopra detto, resta ignota nel presente giudizio.
12 In ogni caso, sempre come sopra detto, l'accoglimento delle tesi di CP_1 quanto alla parametrazione del dovuto da parte di ciascun committente e, tra questi la , presuppone che sia fornita la prova, quantomeno in via Pt_2 tendenziale, dell'uniformità del lavoro da parte dei dipendenti dell'appaltante -
– con rifermento a tutte le commesse e, inoltre, Controparte_3 dell'uniformità delle condizioni contrattuali applicate sempre dall'appaltante alle committenti. Ciò in quanto, è evidente, solamente in presenza di identiche condizioni, è possibile affermare che a fatture di identico peso monetario corrisponde una identica quantità di lavoro e, quindi, di retribuzione e, poi, di lavoratori impiegati e, in definitiva, una identica quantità di contributi dovuti.
Tutto questo, anche perché non risulta in alcun modo allegato, se non in via del tutto generica, non è possibile dirlo.
Deve peraltro essere rilevato come anche questa Corte, seppur in via incidentale, abbia anche di recente espresso le proprie perplessità – con la sentenza n. 331/24 – in merito al criterio proposto da al fine della CP_1 determinazione dell'entità dei contributi – non corrisposti da un unico appaltatore che opera su molteplici commesse - dovuti da ciascuno dei suoi committenti, avendo in particolare sottolineato la necessità di almeno generica individuazione del numero di lavoratori – in relazione ai quali devono essere versati i contributivi – impiegati, per un certo lasso di tempo, nelle lavorazioni oggetto di appalto.
13.3. Deve poi essere detto, avendo richiamato alcuni precedenti della CP_1
AS apparentemente favorevoli alle tesi sostenute, come null'affatto pertinente sia il richiamo alla sentenza resa dalla Suprema Corte (Cass. civ. 17483/2020) che, a ben vedere, non riguarda un caso in parte analogo a quello qui in trattazione, venendo in quel caso in considerazione i premi assicurativi nei confronti dell' . In quell'ipotesi, infatti, l'identificazione dei CP_13 lavoratori adibiti all'appalto non è stata ritenuta necessaria rivestendo, invece, importanza l'entità del monte salari, che costituisce la base di calcolo del premio assicurativo (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 9 e 41) e la natura del rischio, rapportata alla tipologia delle lavorazioni svolte ai fini del corretto inquadramento tariffario. Non è però così per i contributi che, CP_1 viceversa, vengono versati per una determinata posizione lavorativa, per cui il debito contributivo sorge in relazione a specifici lavoratori, che è necessario dimostrare abbiano operato all'interno dell'appalto.
13 Parimenti non decisivo è il richiamo alla pronuncia, che ha menzionato CP_1 in sede di finale discussione della lite, la n. 19735/2023 resa dalla Corte di cassazione. Tale ultima sentenza, infatti, si limita ad evidenziare che il tema della prova del credito è, in casi similari a quello qui in discussione, questione di merito rispetto alla quale il giudizio di legittimità è necessariamente limitato. Ora, reputa il Collegio, lo si ribadisce, che la ricostruzione del credito in termini presuntivi non è operazione a priori errata e come tuttavia, nel caso di specie, la stessa non è sorretta da quegli elementi in fatto che consentono di ritenere fondate le tesi esposte da CP_1
13.4. Il motivo di appello, pertanto, è fondato ed il suo accoglimento è, da solo, idoneo a determinare l'integrale riforma della pronuncia appellata.
14. Infondato - in ogni caso assorbito - il quinto motivo di appello avendo il giudice di prime cure condivisibilmente affermato che della preventiva escussione la parte potrà giovarsi in eventuale sede esecutiva. Affermazione questa che trova il proprio fondamento nella lettera della legge e, in particolare, nel tenore dell'art. 29, DLgs 276/2003 che infatti – nella versione in vigore antecedentemente alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto - prevedeva che << Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori>>. Quindi con previsione che imponeva solo un onere di eccezione [avverso il lavoratore ovvero avverso l'Ente previdenziale che agisce per il pagamento] all'atto della prima difesa per poi beneficiare dell'escussione preventiva dell'obbligato principale all'atto dell'eventuale recupero esecutivo.
15. In ogni caso assorbito, visto l'accoglimento della domanda in appello, il sesto motivo sui costi di giudizio;
motivo che, a ben vedere, contiene in sé le ragioni della decisione – di cui in meglio in appresso – che viene in questa sede adottata con riferimento alle spese di lite.
16. Quanto ai motivi di appello proposti dalla parte nell'ambito del giudizio riunito, si è di fatto già detto sopra atteso che i motivi di appello sviluppati dalla in tale giudizio coincidono con i primi quattro motivi di Pt_2 appello proposti nell'ambito del giudizio riunente.
14 17. Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della molteplicità delle difese di parte appellante che vengono disattese, della complessità del tema trattato e della sostanziale novità della principale ed assorbente questione dedotta in giudizio e, quindi, della sussistenza di procedenti tra loro contrastanti ovvero di pronunce di legittimità solo apparentemente coerenti con le tesi le CP_1 stesse possono essere integralmente compensate tra le parti con riferimento tanto al primo quanto al presente grado di giudizio come peraltro argomentato dalla parte appellante nell'ambito del sopra affrontato sesto ed ultimo motivo di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del quarto motivo di appello ed in riforma delle sentenze appellate annulla gli opposti decreti ingiuntivi n. 955/2019 e n. 458/2019 emessi dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro nel contempo accertando che nulla è dovuto dalla parte appellante in conseguenza dei fatti descritti nel verbale unico di ricognizione del debito n. 636197/DDL del 03.05.2016, notificato il 17.05.2016 e nel verbale unico di accertamento n. 2016005019/S18 del 25.05.2016 notificato il 16.06.2016;
- compensa le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause riunite tutte promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 10/8/2021 ed in data 11/1/2022 da (C.F. ), in quanto esercente Parte_1 C.F._1
sotto il , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Enrica De Salvo, Laura Ferrara e Roberto Finocchiaro, con domicilio eletto presso l'avv. Finocchiaro con mera indicazione dell'indirizzo pec dello stesso, Parte appellante contro
, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Venezia, Dorsoduro 3500/D, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile;
Parte appellata
*
Oggetto: appelli avverso la sentenza: 1] n. 126/2021 del Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, resa nel procedimento rubricato sub. R.G. 156/20, pubblicata in data 18.02.2021, non notificata;
2] n. 287/2021 del Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, resa nel procedimento rubricato sub. R.G. 1695/19, pubblicata in data 13.07.2021, non notificata;
in punto: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
*
CONCLUSIONI
Parte appellante in RG nr. 642/21 R.L.: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in totale riforma della sentenza impugnata: 1) Previa eventuale chiamata in causa di on sede CP_2 in Cavarzere (VE), Piazzale della Repubblica n. 17/F e con sede in Cavarere Controparte_3
(VE), Via L. Einaudi n. 18, ------ 2) Dichiararsi nullo o annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 955/2019 emesso dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro nel procedimento R.G. 2404/2019, non provvisoriamente esecutivo, notificato in data 20.12.2019 ed accertarsi che nulla è dovuto da CP_4
[..
[...] (C.F. ), in proprio e quale titolare di
[...] C.F._1 Parte_2
residente in [...] all' in forza del verbale unico di
[...] CP_1 ricognizione del debito n. 636197/DDL del 03.05.2016, notificato il 17.05.2016, ---- 3) In caso di condanna dell'opponente al pagamento ai sensi dell'art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 in solido
[...]
stabilirsi che l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti CP_5 Controparte_6 della ricorrente/opponente solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. ----- 4) Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi. ------ 5) In via subordinata: riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la sig.ra al pagamento delle spese di Parte_2 lite, disponendosi la compensazione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellante in RG nr. 25/22 R.L.: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in totale riforma della sentenza impugnata: 1) Dichiararsi nullo o annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo n. 458/2019 emesso dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro nel procedimento nel procedimento R.G. 1185/2019, non provvisoriamente esecutivo, notificato in data 27.06.2019 ed accertarsi che nulla è dovuto da (C.F. ), in proprio e quale titolare di Parte_1 C.F._1 [...]
, residente in [...] all in forza del Parte_2 CP_1 verbale unico di accertamento n. 2016005019/S18 del 25.05.2016 notificato il 16.06.2016. ----- 2) Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi per entrambi i giudizi.
Parte appellata in RG nr. 642/21 R.L.: - rigettare l'appello; - in via subordinata, accertate e dichiarare l'appellante tenuto al versamento della contribuzione richiesta con il decreto ingiuntivo impugnato
o della minore somma ritenuta di giustizia;
- spese diritti ed onorari rifuse.
Parte appellata in RG nr. 25/22 R.L.: - rigettare l'appello; - in via subordinata, accertate e dichiarare l'appellante tenuto al versamento della contribuzione richiesta con il decreto ingiuntivo impugnato
o della minore somma ritenuta di giustizia;
- spese diritti ed onorari rifuse.
*
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna parte appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 955/2019, portante la somma pari ad € 43.176,00, ottenuto in proprio favore da al fine di recuperare, in ragione di quanto previsto dall'art. 29, DLgs. CP_1
276/2003, evasione contributiva ad opera della ditta Controparte_3
(obbligata principale) la quale aveva operato quale ditta appaltatrice (sulla base di un contratto di subfornitura) della società la quale aveva a CP_5 propria volta operato avendo quale committente l'odierna parte appellante
[schematicamente: ]. Parte_2 CP_5 Controparte_3
Tale somma veniva quindi richiesta alla quale obbligata in solido, in Pt_2 quanto committente appalto (nell'ambito di una catena di appalti), ai sensi dell'art. 29, DLgs. 276/2003.
2 Risulta in particolare come abbia notificato alla verbale unico CP_1 Pt_2 di accertamento n. 636197/DDL con il quale, richiamato il verbale ispettivo del 27/1/2016 in danno di e le risultanze di questo, Controparte_3 chiedeva il pagamento della suddetta somma ricavata in via presuntiva, quindi in termini percentuali, tenuto conto del fatturato generato dalla CP_3 verso la e da questa nei confronti della Ciò,
[...] CP_5 Pt_3 appunto, sulla base del presupposto (così la pronuncia appellata) costituito da
<un'ingente inadempienza contributiva complessiva relativa al periodo 7/2014 – 12/2015 riferita a 32 lavoratori per lavoro in nero, e a ulteriori 30 lavoratori, oggetto di comunicazione Uniemens, per pagamento parziale>>.
Il giudice di prime cure quindi disattendeva le difese della in Pt_2 particolare:
1) ritenendo non rilevante il fatto che il contratto tra e Controparte_3 [...] fosse qualificato come di sub-fornitura, ciò alla luce della CP_5 pronuncia n. 254 2017 resa dalla Corte Costituzionale che aveva affermato
<l'estensione della responsabilità solidale ex art 29 comma 2 dlgs 276/2003 alla subfornitura>>; 2) reputando <infondata […] l'eccezione di decadenza per decorso del termine biennale ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 tenuto conto che secondo l'orientamento della AS a far data da Cass 4 luglio 2019, n. 18004, […] tale termine temporale non trova applicazione con riferimento alla pretesa contributiva dell ; CP_1
3) rilevando come dei fatti addebitati a vi fosse piena prova Controparte_3
<in base alle risultanze dell'istruttoria documentale, e confermato dagli acquisiti verbali delle prove assunte nell'analoga opposizione a promossa da Parte_4
(causa n. 1754/2018 RG)>>. In particolare evidenziando che <E' in particolare certo, puntualmente ricostruito nel verbale ispettivo e confermato nella causa dai testi, che a sempre operato, appunto, per conto Pt_4 Controparte_3 terzi, dunque in regime di fornitura, soprattutto tramite commesse provenienti da
[...]
per circa il 90% del fatturato. I rapporti tra le due società sono regolati da CP_5 un contratto di subfornitura, ai sensi della legge 192/98 non conforme alle disposizioni legali, posto in essere allo scopo di nascondere l'effettivo rapporto tra la CP_3
CP 1 Così, per essere precisi, la sentenza gravata: <E' parimenti certo - indicato nel verbale ispettivo e confermato dall' fin dalla memoria difensiva - che la quota di contributi dovuti da addebitata con il DI opposto alla CP_3 Parte_5 quale obbligata solidale è stata determinata, data l'impossibilità di accertare l'effettiva forza lavoro e il tempo dedicato ad ogni singolo appalto, mediante un doppio conteggio tenuto conto del fatturato mese per mese: in prima battuta, i contributi evasi sono stati ricalcolati in proporzione al fatturato realizzato da per l'esecuzione di lavorazioni commissionate da Controparte_3 e, quindi, in seconda battuta, in pro realizzato da per lavorazioni Controparte_5 Controparte_5 commissionate dalla ditta facente capo a qui opponente>>. Parte_2
3 e i suoi reali committenti giacché la non svolgeva alcuna CP_3 CP_5 attività nell'ambito del rapporto di subfornitura: nel periodo oggetto di accertamento era, infatti, priva di personale, fatta eccezione per assunto quale impiegato;
Persona_1 le materie prime, i progetti esecutivi, i modelli, i prototipi non erano di proprietà di
[...]
bensì delle aziende committenti di come chiaramente espresso, a CP_5 CP_5 tutela della proprietà industriale, nei contratti reperiti dagli Ispettori, il prezzo dei beni non è ivi determinato né determinabile, né sono indicati i requisiti specifici degli stessi;
i legali rappresentanti o, comunque, il personale delle committenti veniva accompagnato presso le unità operative di nell'ambito dei rapporti stipulati con la Controparte_3
per valutare la capacità produttiva e per verificare il numero e la capacità CP_5 delle maestranze che avrebbero eseguito la commessa>>; 4) argomentando in merito alla correttezza del metodo presuntivo utilizzato da al fine della ricostruzione del dovuto dalla quale CP_1 Pt_2 committente appalto ciò alla luce, anche, di quanto in precedenza argomentato dalla Corte d'Appello di Venezia (sentenza n. 517/20182) e dalla Corte di AS (in fattispecie similare) con sentenza n. 17483/20203.
Co 2 <Considerato che nei confronti di sono state riscontrate omissioni contributive riferite al periodo in cui era in corso Pt_6 il rapporto di appalto tra D. e ne consegue che sulla prima gravava, astrattamente, la responsabilità solidale di cui CP_9 all'art. 29, co. 2, D.Lgs. citato. In concreto, già in sede ispettiva si è tenuto conto che el periodo in questione operava CP_10 anche per altri committenti, ed anche il giudice di prime cure ha ritenuto che la responsabilità solidale di D. potesse essere CP_ affermata solo in relazione a crediti contributivi dell riferiti a prestazioni rese dal lavoratore in esecuzione dello specifico CP_ appalto intercorso con D. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, si conviene con l'appellante che spettava all' dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'addebito contributivo, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa azionata nei CP_ confronti della committente D. Anche in questa prospettiva, peraltro, la pretesa dell si rivela in gran parte fondata, come meglio esposto nell'ambito dell'esame del terzo motivo di appello, dovendosi ritenere nta, seppure tramite presunzioni, la prova dell'addebitabilità a D., in via solidale, di determinati crediti contributivi, e precisamente di quella quota parte di crediti contributivi accertati nei confronti di he è proporzionale al fatturato ricavato da el rapporto con D. rispetto CP_10 CP_10 al suo fatturato totale, escluso il fatturato derivante da specifiche lavorazioni (cd. Commercializzato, Prototipia e Modellistica). CP_ La presunzione favorevole all' si fonda su elementi indiziari precisi e concordanti: secondo quanto risulta dalla CP_10 visura camerale, si occupava solamente di taglio e confezionamento, e l'attività svolta dall'appaltatrice era riferita alla produzione di capi di abbigliamento in serie;
si tratta di circostanze che non sono state contestate dall'appellante. In effetti tali elementi di CP_ fatto, in uno con quanto ricavabile dal verbale di accertamento (doc.1 – fasc. I grado) circa l'omissione contributiva totale da parte della in relazione a 46 dipendenti, fondano la p one di un utilizzo del personale nei vari CP_10 CP_10 appalti, implicante per ogni appalto analoghe tempistiche ed impiego di professionalità equivalenti, quantomeno con riferimento all'attività generica di taglio e cucito>>. 3 <Correttamente la Corte di merito ha ritenuto irrilevante la identificazione dei lavoratori che di volta in volta erano stati comandati a lavorare presso le varie imprese e, in particolare, presso l'odierna ricorrente, rivestendo, invece, importanza l'entità del "monte salari", che costituisce la base di calcolo del premio assicurativo (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 9 e 41) e la natura del rischio, rapportata alla tipologia delle lavorazioni svolte ai fini del corretto inquadramento tariffario (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 12 e 40). Le componenti che rilevano, quindi, ai fini della determinazione del premio assicurativo sono costituite dal rischio assicurato (proporzionale all'attività svolta) determinato in base allo specifico tasso, e dalla quantità di lavoro (desunta dal monte ore salari), restando escluso quindi il requisito della indicazione delle esatte generalità dei lavoratori impiegati. Infine, anche il terzo motivo non è meritevole di pregio. In ipotesi di calcolo del premio evaso, a seguito di accertamento ispettivo, la Corte di merito ha fatto proprio il computo operato dai verbalizzanti in via deduttiva. In particolare, i giudici del merito hanno condiviso la ricostruzione in virtù della quale il monte ore retributivo è stato ricavato dall'ammontare del corrispettivo, al netto di IVA, riportato in fattura, diviso per la tariffa oraria applicata ai clienti, risultanti dai tariffari reperiti presso la sede del Gruppo
4 Il Tribunale di Venezia in definitiva confermava il decreto ingiuntivo opposto, che dichiarava esecutivo ex art 653 comma 1 cpc, e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in euro 3.500,00.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1 base di 6 motivi di gravame.
2.1. L'appellante, con il primo motivo d'appello, contesta la sentenza gravata non condividendone le argomentazioni in relazione <all'applicabilità dell'art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003 a fronte della sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017>>.
Richiama quindi parte appellante, senza evidentemente sottoporre a critica le ragioni espresse dal giudice di prime cure, le difese svolte in primo grado per mezzo delle quali affermava di avere stipulato con dotata di CP_5 esiguo personale in grado di assolvere alle ridotte commesse assegnate, un mero contratto d'opera e di nulla sapere in merito ai conseguenti rapporti tra
CP_5 Controparte_3
2.2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha contestato la pronuncia gravata non essendosi questa espressa con riferimento alla richiesta, sollevata in primo grado, di integrazione del contraddittorio in danno di
[...]
e di Ciò alla luce di Cass. civ. n. 444 del 2019 CP_5 Controparte_3
<in cui si stabilisce espressamente che “Alla luce delle considerazioni esposte, il secondo ed il terzo motivo vanno rigettati, sussistendo, a carico del committente (e sino alla novella del 2012 che ha espressamente previsto il beneficium excussionis nonchè il litisconsorzio necessario tra appaltante e appaltatore), una obbligazione solidale in senso stretto>>.
2.3. Con il terzo motivo di appello ripropone l'eccezione di Parte_1 decadenza ai sensi dell'art. 29, co. 2, DLgs. 276/2003 dolendosi del fatto che il Tribunale di Venezia aveva mutato il proprio orientamento e non avesse quindi tenuto conto delle decisioni di altri Tribunali che, pur conoscendo i precedenti della AS, avevano deciso in senso difforme alla stessa.
e messo in relazione ad un orario di quaranta ore settimanali. E' stato, poi, evidenziato, da un lato, che la CP_11 contestazione sui dati contabili era stata meramente di stile e, dall'altro, che in ordine all'eventuale scomputo degli importi corrisposti dalle cooperative consorziate, dell'ammontare e del versamento di questi, non era stata alcuna prova. Si tratta, come è agevole rilevare, di un accertamento di natura presuntiva, svolto dalla Corte di appello, congruamente motivato sia sotto l'aspetto processuale che sotto quello sostanziale. Al riguardo, va precisato che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento in fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 101 del 2015)>>.
5 2.4. Con il quarto motivo di appello, parte appellante contesta la pronuncia gravata nella porzione in cui ha ritenuto non rilevante procedere a precisa ricostruzione delle lavorazioni effettuate da a proprio Controparte_3 vantaggio (di ) a tal fine dolendosi dell'utilizzo di materiale Parte_1 probatorio assunto in altro giudizio (al difuori del contraddittorio con l'odierna appellante), evidenziando come in quel (altro) giudizio gli Ispettori avessero dichiarato che <L'individuazione dei lavoratori adibiti ad ogni commessa e la ricostruzione del relativo tempo dedicato sono state impossibili” (…) “nell'ultimo periodo, in cui per difficoltà finanziarie “raccattava” un po' di tutto, erano stati CP_3 utilizzati anche in altre attività di tipo diverso (assemblaggio giocattoli, confezionamento regali e materiale scolastico “. “Oltretutto c'era il doppio passaggio tramite per CP_5 la quasi totalità del fatturato , ed inoltre sottolineando come, in Controparte_3 altro contenzioso, conclusosi con sentenza n. 180/2021 del 10.03.2021, il Tribunale di Venezia avesse, con riferimento ad altro soggetto implicato nell'appalto che vedeva parti e disatteso le tesi CP_5 CP_3 dell' CP_1
Rileva parte appellante come la pronuncia resa dalla AS a suffragio delle tesi esposte fosse inconferente rispetto al caso in esame e come altrettanto inconferenti fossero le altre pronunce, anche della presente Corte, richiamate dal Tribunale di Venezia e dalla controparte.
2.5. Con il quinto motivo di appello, parte appellante rileva come la pronuncia di primo grado nulla avesse affermato in merito alla richiesta formulata di preventiva escussione del debitore principale.
2.6. Con il sesto motivo di appello, parte appellante contesta la pronuncia gravata per non avere disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione e della sussistenza di pronunce contrastanti sui diversi punti eccepiti.
3. Si è costituita con memoria depositata in data 9/1/2023 prendendo CP_1 posizione sui motivi di appello e chiedendone il rigetto.
3.1. Parte appellata, con riferimento ai motivi di appello nn. 1 e 4, ha ricordato, in ogni caso incontestato il rapporto di sub-fornitura tra
[...]
e la società come la pronuncia di primo grado avesse CP_3 CP_5 evidenziato che veva operato quale mero filtro tra l'appellante CP_5
e come nella materia in esame la Corte Costituzionale Controparte_3 avesse pronunciato la sentenza n. 254/2017, come la presuntiva ricostruzione
6 del debito dell'opponente ben potesse essere svolta nel caso di specie posto che le ditte interessate operavano nell'ambito di <un settore nel quale il costo di produzione è esclusivamente riferito alla manodopera, trattandosi di appalti di servizi>> così come affermato dalla giurisprudenza richiamata, come i lavoratori escussi e tutta la documentazione acquisita attestasse la fondatezza della pretesa dell'Ente previdenziale.
3.2. con riferimento all'invocato beneficium excussionis di cui al quinto CP_1 motivo di appello ha rilevato che <ammessane e non concessane l'applicazione nei confronti dell' per i crediti contributivi ratione temporis, esso potrà eventualmente CP_1 operare nella fase esecutiva>>.
3.3. Quanto all'affermata decadenza biennale ex art. 29, d.lgs. 276/2003 di cui al secondo motivo di appello, ha richiamato giurisprudenza oramai CP_1 consolida della AS (ex plurimis, da ultimo, Cass. 28/06/2022, n.20694) che esclude che la decadenza in oggetto possa essere opposta all'Ente previdenziale.
3.4. pur in assenza di doglianze di parte appellante, ha preso posizione CP_1 in merito alla possibilità che certamente le è concessa dall'Ordinamento di utilizzare il decreto ingiuntivo per chiedere il pagamento di contributi e somme aggiuntive.
4. La causa la cui prima udienza era stata fissata al 19/1/2023 (decreto 8/9/2021), disposti rinvii con decreti del 10/1/2023 e del 14/2/2024 stante la necessità di riequilibrare il ruolo di udienza e dopo sua riassegnazione allo scrivente giudice estensore, è stata discussa nel corso dell'udienza del 15/5/2025 e quindi decisa nei termini di cui alla motivazione all'esito della camera di consiglio.
4.1. Ciò previa riunione al procedimento n. 642/2021 di quello rubricato al n. 25/2022 (di cui vi è descrizione in appresso) in ragione dell'identità delle parti e della simiglianza delle questioni da trattare e delle ragioni di appello.
*
5. ha proposto similare atto di appello [che ha generato la Parte_1 procedura d'appello n. 25/2022, qui riunita alla procedura portante n. 642/2021] avverso la non dissimile sentenza n. 287/2021 sempre resa dal Tribunale di Venezia.
7 Con la suddetta sentenza il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 485/2019 portante la somma, in linea capitale, pari ad € 1.202,00 inerente ad inadempimenti contributivi sempre di limitatamente al periodo 7/2014 – 12/2015 Controparte_3 oggetto di verbale unico di accertamento e notificazione del 25/5/2016.
Il Tribunale di Venezia, sempre acquisita al giudizio gli atti del procedimento n. 1754/2018, affermava che:
1) era infondata l'eccezione di nullità del ricorso per essere stato richiesto decreto ingiuntivo ed ottenuto solo nei confronti dell'obbligata solidale atteso che il litisconsorzio previsto dall'art. 29 DLgs 276/2003 in periodo anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (fino a luglio 2016) non era più applicabile al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
2) era parimenti infondata l'eccezione di decadenza per decorso del termine biennale ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003, ciò alla luce delle argomentazioni sviluppate sul punto dalla Suprema Corte di AS (Cass civ.4 18004/2019);
3) erano fondate nel merito le pretese dell' ciò sulla base di CP_1 argomentazioni in tutto sovrapponibili a quelle spese con la sentenza n. 126/2021 evidenziando in ogni caso il Tribunale di Venezia come in relazione alla effettività delle omissioni contributive poste in essere da non vi fosse contestazione specifica da parte della Controparte_3
. Pt_2
Il Tribunale di Venezia in definitiva confermava il decreto ingiuntivo opposto, che dichiarava esecutivo ex art 653 comma 1 cpc, e compensava tra le parti i costi del giudizio di opposizione in ragione dei contrasti nella giurisprudenza di merito con riferimento alle questioni per cui è causa.
6. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con Parte_1 atto depositato in data 11/1/2022 svolgendo argomentazioni del tutto sovrapponibile a quelle esposte nei primi 4 motivi di appello di cui al giudizio riunente (n. 642/2021 RG Lav.).
7. Si è costituita con memoria depositata in data 25/4/2023 segnalando CP_1 la pendenza del giudizio n. 642/2021, con ciò chiedendo la riunione del fascicolo e quindi prendendo posizione sui motivi di appello in termini
8 sovrapponibili a quelli esposti nella memoria di costituzione già sopra descritta, così chiedendone il rigetto.
8. La causa la cui prima udienza era stata fissata al 4/5/2023 (decreto 18/1/2021), disposti rinvii con decreti del 26/4/2023 e del 27/10/2023 stante la necessità di riequilibrare il ruolo di udienza e dopo sua riassegnazione allo scrivente giudice estensore, è stata discussa nel corso dell'udienza del 15/5/2025 e quindi decisa nei termini di cui alla motivazione all'esito della camera di consiglio.
8.1. Ciò previa riunione del procedimento n. 25/2022 a quello rubricato al n. 642/2021.
*
9. Gli appelli riuniti sono fondati – condividendo la Corte le tesi esposte dalla parte appellante con il quarto ed assorbente motivo di impugnazione – e, come tali, devono essere accolti con conseguente annullamento degli opposti decreti ingiuntivi.
10. Muovendo dal primo motivo di appello di cui al ricorso generante la causa riunente (il secondo della causa riunita), da rigettare, ne rileva la Corte la sostanziale inammissibilità non dialogando la parte con la sentenza appellata, in ogni caso non contestando la la porzione di sentenza che ha Pt_2 affermato come avesse operato quale mero filtro e, da qui, CP_5 ritenendo sussistente un rapporto negoziale diretto tra la committente appellante e essendosi quindi perfezionato tra le medesime Controparte_3
( e un contratto quantomeno di subfornitura Pt_2 Controparte_3 rispetto al quale, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 254/2017, certamente opera l'art. 29, DLgs. 276/2003; così come d'altronde tale norma opera nell'ambito di qualsiasi rapporto che abbia quale effetto quello di determinare la parcellizzazione del lavoro e la sua suddivisione, in funzione di un risultato unitario, tra una molteplicità di realtà imprenditoriali.
Ora, la mancata contestazione da parte della della suddetta porzione Pt_2 di sentenza, peraltro nel merito del tutto condivisibile, consente di affermare l'infondatezza del motivo di appello.
11. Quanto alla richiesta di integrazione del contradditorio nei confronti di e di – di cui al secondo motivo di appello CP_5 Controparte_3 della causa riunente -, rileva il Collegio come, a prescindere da ogni altra
9 considerazione, nel caso di specie si tratta di un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto nel corso dell'anno 2019 – opposto nell'anno 2020 – allorquando l'art. 29, DLgs 276/2003, non conteneva più la previsione per cui <Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori>>.
Ciò solo basta ad escludere la sussistenza dell'invocato litisconsorzio necessario, dovendosi peraltro rilevare come la stessa parte appellante, nel proporre giudizio di opposizione in primo grado, non ha ritenuto, pur potendolo fare, di convenire in giudizio appaltatrice e sub-appaltatrice per essere dalle stesse manlevata.
Il motivo di appello è, pertanto, del tutto infondato e, come tale, da rigettare.
12. Certamente da rigettare è, poi, il terzo motivo di gravame di cui al ricorso dimesso nell'ambito della causa riunente (il primo di cui alla causa riunita).
Ed infatti è oramai consolidato il principio secondo cui la decadenza di cui all'art. 29, DLgs. 276/2003 non opera rispetto agli Tra i Controparte_12 molteplici consolidati precedenti può essere ricordata AS Civile n. 28786/2023 secondo la quale <<[…] i precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; v. più recentemente, Cass. n. 28694 del 2020; Cass. n. 470 del 2021; Cass. n. 14700 del 2021; Cass. n. 30602 del 2021; Cass. n. 37985 del 2021; Cass. n. 18562 del 2022), hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui "il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione". Nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003). L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all' è distinta ed autonoma rispetto a quella CP_1 retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"). Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela
10 previdenziale. Proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione
- a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare>>. il motivo di gravame deve, quindi, essere rigettato.
13. Condivisibile, come già sopra anticipato, è invece il quarto motivo di appello (il terzo motivo di impugnazione proposto nell'ambito del giudizio riunto).
13.1. Preme innanzi tutto rilevare come i calcoli effettuati da al fine della CP_1 determinazione dei contributi dovuti dalla [riportati nel verbale di Pt_2 ricognizione n. 636197 del 3/5/2016 posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto] e così pure dagli svariati altri committenti di CP_5
e, poi, di risultino assai poco comprensibili. Ciò, in
[...] Controparte_3 particolare, in considerazione del fatto che risulta del tutto assente la chiara indicazione di quanto pretenderebbe da per contributi CP_1 Controparte_3 evasi/omessi (non potendo peraltro tale somma essere ricavata dalla complessiva documentazione in atti;
certo non lo è dal verbale datato 25/5/2016 - doc. 9 – che riporta un dato persino inferiore a quanto CP_1 richiesto da alla ). CP_1 Pt_2
Tale conteggio, per quanto è possibile ricostruire, dal momento che manca l'indicazione della complessiva contribuzione evasa/omessa da CP_3 ed il preciso criterio di calcolo, pare invero determinare l'entità dei
[...] contributi dovuti da ciascun committente e sub-committente, in via diretta, sulla base delle somme portate dalle fatture analizzate, come se vi fosse perfetta corrispondenza tra somma pagata dalla committente all'appaltatrice e quanto da questa sopportato per remunerare i propri lavoratori;
il che, è ovvio, non può logicamente essere dal momento che è presumibile che
11 ciascuna appaltatrice e subappaltatrice abbia ritratto un utile dalla commessa assunta di modo che quanto dalle stesse fatturato non può certo corrispondere al costo del lavoro.
In altre parole, non risulta affatto che il dato del fatturato sia stato utilizzato da solo ed esclusivamente per ricostruire la percentuale di utilizzo da CP_1 parte di ciascun committente e sub-committente delle prestazioni rese da e, in particolare dai dipendenti della stessa, apparendo Controparte_3 invece essere stato utilizzato da il dato del fatturato al fine di CP_1 determinare, in modo piuttosto semplicistico, in via diretta, l'entità del costo del lavoro e, da qui, la percentuale da imputare a contributi.
13.2. Deve poi essere detto, pur premendo al Collegio precisare che il criterio di calcolo proposto da non è, almeno in linea astratta, totalmente da CP_1 rigettare, come ogni ricostruzione presuntiva dell'entità dei contributi presupponga la prova (e prim'ancora l'allegazione) di quei dati di fatto che consentono di affermare che il lavoro assunto in appalto è identico (quantomeno altamente similare) per tutte le commesse assunte e, soprattutto, remunerato in modo identico, di modo che sia possibile in definitiva affermare che l'attività posta in essere dalla ditta appaltatrice (qui
[...]
per conto delle committenti tutte (tra queste la ) è stato CP_3 Pt_2 svolto in sostanziale regime di parità tanto con riferimento ai tempi di lavorazione quanto con riferimento ai costi. Ed infatti, solo sulla base di simili presupposti, è possibile sostenere che vi è proporzionalità diretta tra quanto fatturato e la quantità di lavoro che l'appaltatrice (nel caso di specie
[...]
ha dedicato allo svolgimento di ciascuna commessa assunta. Solo in CP_3 tale modo è possibile ricostruire con un certo grado di attendibilità, pur restando incerta la quantità di lavoratori impiegati in ciascuna commessa e le ore dedicate, la porzione di contributi di cui ciascuna committente è tenuta a farsi carico.
Occorre poi – e di ciò non vi è traccia alcuna nel ragionare dell' tanto in CP_1 sede di formazione del verbale di accertamento quanto in sede giudiziale e così pure nella complessiva documentazione riversata in atti – che le percentuali come sopra ricavate siano poi utilizzate per ripartire tra i vari committenti e sub-committenti l'entità del complessivamente evaso;
entità complessiva che, come sopra detto, resta ignota nel presente giudizio.
12 In ogni caso, sempre come sopra detto, l'accoglimento delle tesi di CP_1 quanto alla parametrazione del dovuto da parte di ciascun committente e, tra questi la , presuppone che sia fornita la prova, quantomeno in via Pt_2 tendenziale, dell'uniformità del lavoro da parte dei dipendenti dell'appaltante -
– con rifermento a tutte le commesse e, inoltre, Controparte_3 dell'uniformità delle condizioni contrattuali applicate sempre dall'appaltante alle committenti. Ciò in quanto, è evidente, solamente in presenza di identiche condizioni, è possibile affermare che a fatture di identico peso monetario corrisponde una identica quantità di lavoro e, quindi, di retribuzione e, poi, di lavoratori impiegati e, in definitiva, una identica quantità di contributi dovuti.
Tutto questo, anche perché non risulta in alcun modo allegato, se non in via del tutto generica, non è possibile dirlo.
Deve peraltro essere rilevato come anche questa Corte, seppur in via incidentale, abbia anche di recente espresso le proprie perplessità – con la sentenza n. 331/24 – in merito al criterio proposto da al fine della CP_1 determinazione dell'entità dei contributi – non corrisposti da un unico appaltatore che opera su molteplici commesse - dovuti da ciascuno dei suoi committenti, avendo in particolare sottolineato la necessità di almeno generica individuazione del numero di lavoratori – in relazione ai quali devono essere versati i contributivi – impiegati, per un certo lasso di tempo, nelle lavorazioni oggetto di appalto.
13.3. Deve poi essere detto, avendo richiamato alcuni precedenti della CP_1
AS apparentemente favorevoli alle tesi sostenute, come null'affatto pertinente sia il richiamo alla sentenza resa dalla Suprema Corte (Cass. civ. 17483/2020) che, a ben vedere, non riguarda un caso in parte analogo a quello qui in trattazione, venendo in quel caso in considerazione i premi assicurativi nei confronti dell' . In quell'ipotesi, infatti, l'identificazione dei CP_13 lavoratori adibiti all'appalto non è stata ritenuta necessaria rivestendo, invece, importanza l'entità del monte salari, che costituisce la base di calcolo del premio assicurativo (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 9 e 41) e la natura del rischio, rapportata alla tipologia delle lavorazioni svolte ai fini del corretto inquadramento tariffario. Non è però così per i contributi che, CP_1 viceversa, vengono versati per una determinata posizione lavorativa, per cui il debito contributivo sorge in relazione a specifici lavoratori, che è necessario dimostrare abbiano operato all'interno dell'appalto.
13 Parimenti non decisivo è il richiamo alla pronuncia, che ha menzionato CP_1 in sede di finale discussione della lite, la n. 19735/2023 resa dalla Corte di cassazione. Tale ultima sentenza, infatti, si limita ad evidenziare che il tema della prova del credito è, in casi similari a quello qui in discussione, questione di merito rispetto alla quale il giudizio di legittimità è necessariamente limitato. Ora, reputa il Collegio, lo si ribadisce, che la ricostruzione del credito in termini presuntivi non è operazione a priori errata e come tuttavia, nel caso di specie, la stessa non è sorretta da quegli elementi in fatto che consentono di ritenere fondate le tesi esposte da CP_1
13.4. Il motivo di appello, pertanto, è fondato ed il suo accoglimento è, da solo, idoneo a determinare l'integrale riforma della pronuncia appellata.
14. Infondato - in ogni caso assorbito - il quinto motivo di appello avendo il giudice di prime cure condivisibilmente affermato che della preventiva escussione la parte potrà giovarsi in eventuale sede esecutiva. Affermazione questa che trova il proprio fondamento nella lettera della legge e, in particolare, nel tenore dell'art. 29, DLgs 276/2003 che infatti – nella versione in vigore antecedentemente alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto - prevedeva che << Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori>>. Quindi con previsione che imponeva solo un onere di eccezione [avverso il lavoratore ovvero avverso l'Ente previdenziale che agisce per il pagamento] all'atto della prima difesa per poi beneficiare dell'escussione preventiva dell'obbligato principale all'atto dell'eventuale recupero esecutivo.
15. In ogni caso assorbito, visto l'accoglimento della domanda in appello, il sesto motivo sui costi di giudizio;
motivo che, a ben vedere, contiene in sé le ragioni della decisione – di cui in meglio in appresso – che viene in questa sede adottata con riferimento alle spese di lite.
16. Quanto ai motivi di appello proposti dalla parte nell'ambito del giudizio riunito, si è di fatto già detto sopra atteso che i motivi di appello sviluppati dalla in tale giudizio coincidono con i primi quattro motivi di Pt_2 appello proposti nell'ambito del giudizio riunente.
14 17. Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della molteplicità delle difese di parte appellante che vengono disattese, della complessità del tema trattato e della sostanziale novità della principale ed assorbente questione dedotta in giudizio e, quindi, della sussistenza di procedenti tra loro contrastanti ovvero di pronunce di legittimità solo apparentemente coerenti con le tesi le CP_1 stesse possono essere integralmente compensate tra le parti con riferimento tanto al primo quanto al presente grado di giudizio come peraltro argomentato dalla parte appellante nell'ambito del sopra affrontato sesto ed ultimo motivo di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del quarto motivo di appello ed in riforma delle sentenze appellate annulla gli opposti decreti ingiuntivi n. 955/2019 e n. 458/2019 emessi dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro nel contempo accertando che nulla è dovuto dalla parte appellante in conseguenza dei fatti descritti nel verbale unico di ricognizione del debito n. 636197/DDL del 03.05.2016, notificato il 17.05.2016 e nel verbale unico di accertamento n. 2016005019/S18 del 25.05.2016 notificato il 16.06.2016;
- compensa le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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