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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 6 dicembre 2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), elett.te domiciliati in Bari, alla via N. Putignani n. 56, presso CodiceFiscale_2 lo studio dell'avv. Andrea D'Agosto che li rappresenta e difende come da procura prodotta telematicamente con l'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
Controparte_1
( ), elett.te domiciliata in Altamura, alla via Giuseppe Giusti n. 16, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Girolamo Giancaspro che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
APPELLATA oggetto: contratti bancari;
appello avverso la sentenza n. 4267/2022, pronunciata dal
Tribunale di Bari il 21 novembre 2022, pubblicata in pari data.
Conclusioni
1 All'udienza del 6 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4267/2022, pronunciata 21/11/2022 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Bari ha rigettato le domande di e Parte_1 Parte_2
condannandoli a rifondere le spese di lite in favore della convenuta
[...]
Controparte_2
Gli attori avevano contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato dall'istituto di credito convenuto al finanziamento in essere tra le parti nonché l'illegittimità dell'ammortamento alla francese con interesse composto.
***
Avverso detta decisione hanno proposto appello il e la Pt_1 Pt_2
Con il primo motivo di gravame, gli appellati hanno contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha escluso la nullità del contratto di finanziamento.
Il Tribunale, in particolare, ha affermato che il sistema di ammortamento alla francese, al quale il mutuo è risultato assoggettato, non comporta la capitalizzazione degli interessi, il cui ammontare il mutuatario è in grado di conoscere avendo ricevuto il piano relativo.
Si deduce, con l'appello, il fatto che gli istanti non hanno lamentato la ricorrenza di un fenomeno anatocistico ma il carattere vessatorio ed abusivo della pattuizione, che per effetto del sistema finanziario composto che la connota risulta essere formulata in modo da risultare indeterminata e indeterminabile, tanto da generare una discordanza tra il TAN pattuito e quello applicato.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la doglianza è formulata in termini piuttosto generici, atteso che con essa gli appellanti lamentano l'applicazione al rapporto di mutuo di un piano di ammortamento con sistema finanziario composto che avrebbe comportato l'applicazione di interessi in misura superiore al TAN, senza però provvedere alla necessaria specificazione degli effetti sul contratto a parte il rinvio ad una nota scritta, prodotta all'udienza del 1/03/2021.
In ogni caso, la censura non coglie nel segno.
Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per € 57.000, a tasso variabile.
Per il primo anno il TAN è stato convenuto nella misura del 3,90%.
2 In relazione al tasso pattuito e considerato il sistema di ammortamento alla francese, per il primo anno la rata è risultata essere pari ad € 3.469,14, come si evince separato ed allegato piano di ammortamento.
Per il periodo successivo le parti avevano convenuto che il tasso fosse determinato con le seguenti modalità alternative:
a) tasso variabile pari all'EURIBOR a sei mesi, aumentato di punti 1,15. Il tasso
Euribor è rilevato per data valuta il secondo giorno lavorativo antecedente la data di entrata in ammortamento della rata considerata, così come indicato dal Comitato di
Gestione (Euribor Panel Seeding Commitee) e pubblicato dal o altra CP_3
stampa specializzata;
in ogni caso sarà inferiore o uguale al tasso di interesse effettivo globale medio per i mutui, rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 7/03/1996 n. 108, aumentato della metà;
b) tasso fisso pari all'IRS a nove anni, aumentato di 1,25 punti. Rilevato sul mercato
OTC (over the counter) e pubblicato sul circuito Reuters (o su servizio o circuito che eventualmente lo sostituisca) alle ore 11:00, GMT (ora di Londra) del giorno 15 del mese precedente all'entrata in ammortamento della terza rata semestrale, oppure il giorno lavorativo antecedente.
Era convenuto che la parte mutuataria potesse scegliere tra le due opzioni entro il giorno
20 del mese antecedente l'entrata in ammortamento della terza rata semestrale. In caso contrario, sarebbe stato il primo dei tassi richiamati, come poi in concreto accaduto.
A fronte degli elementi esposti, era onere dell'appellante specificare le ragioni in forza delle quali essi non siano in grado di consentire la comprensione dell'impegno assunto.
Al contrario, si sono limitati ad affermare, anche in tal caso in modo lapidario ma generico, l'oscurità del contratto e, quindi, la sua automatica nullità.
Non è superfluo, comunque, precisare che alcuna rilevanza può assumere la formazione del piano secondo il meccanismo dell'ammortamento alla francese,
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 15130 del
29 maggio 2024, si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Salerno lo scorso 19 luglio 2023, stabilendo, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla francese, il seguente principio di diritto:
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è
3 causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Risulta così decisa la questione relativa alle conseguenze dell'omessa indicazione, all'interno del contratto, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”.
Il giudice di legittimità, nella sua massima espressione, ha escluso che l'ammortamento alla francese produca un effetto anatocistico, rilevando che esso prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma allo stesso tempo che “la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo”.
Sotto altro profilo, conclude che è legittimo “che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
Con riguardo alla questione della determinabilità dell'oggetto del contratto, la sentenza in commento esclude che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese comporti, in sé, la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., allorché il contratto contenga le indicazioni proprie del tipo legale la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, come accaduto nel caso di specie.
Inoltre, il meccanismo delineato non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli
4 nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Pertanto, non essendo ravvisabile nella normativa primaria e secondaria l'obbligo a carico della banca di esplicitare il regime di ammortamento nel contratto, la Corte conclude che è assolto l'obbligo di trasparenza contrattuale mediante l'allegazione del piano di ammortamento “in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”.
E' vero, altresì, che il Supremo Consesso a Sezioni Unite, nella citata pronuncia ha anche affermato che “non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel
TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass.
n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.)”; sicché, pur precisando che l'eventualità descritta non incide sull'affermazione oggetto del rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere un vizio di indeterminatezza del tasso per effetto della mancata rappresentazione della formula di calcolo degli interessi sottostante, non ha potuto fare a meno di osservare che l'applicazione di tale formula (non esplicitata tra le parti) potrebbe comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo
(TAE) che altro non sarebbe che il tasso (espresso in termini percentuali) risultante dall'applicazione della formula dell'interesse composto e che tale difformità, laddove non esplicitata, comporterebbe la violazione dell'art. 117 co.. 4 TUB, che prevede che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, con l'inevitabile conseguenza dell'applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. 7 dell'art. 117 cit.
Non è, però, questo il caso.
Come si è visto, è carente la compiuta allegazione della nullità, esposta attraverso l'indicazione specifica e non meramente generica degli elementi capaci di sfuggire al perimetro tracciato dalla Corte di legittimità e, quindi, di collocarsi nello spazio in cui il
5 medesimo giudice ha ritenuto permanere, a certe condizioni, un profilo di illegittimità del mutuo.
È utile rimarcare il fatto che gli istanti hanno solo predicato la superiorità del tasso in concreto applicato rispetto al TAN, senza offrire, con la necessaria specificità dettata dall'art. 342 c.p.c., gli elementi utili alla verifica. Soprattutto non vi è la produzione di un argomento che induca a ritenere che l'esame del piano di ammortamento non consenta al mutuatario di avere compiuta cognizione dell'impegno economico del contratto e, quindi, di poter operare il confronto con le condizioni offerte da altri istituti di credito, cui la trasparenza è funzionale.
Né rileva il fatto che nel caso di specie il mutuo è stato stipulato con un tasso variabile per la frazione temporale successiva al primo anno.
Ancora la Corte di Cassazione ha chiarito che i principi affermati nella sentenza delle
Sezioni Unite a proposito a tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile, precisando che “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti; se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell erogato della durata del prestito tasso di interesse nominale ed effettivo>
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>>, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
Per poi affermare “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore
6 volto a negare in sè stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (cfr. Cass.
2025/n. 7382).
Dunque, nel caso di specie ciò che occorre considerare è che il contratto contiene l'indicazione di tutti gli elementi sulla cui scorta il mutuatario è in grado di apprezzare il costo economico dell'operazione, compreso il TAEG, indicato in una misura massima, in coerenza con il carattere variabile del tasso convenuto.
Per cui non può essere protestata alcuna incertezza in grado di riflettersi sull'oggetto del contratto.
Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
In sostanza, gli appellanti, non contestando il corretto assunto del giudice di prime cure, che ha escluso la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli usurari, hanno però censurato il fatto che negli elementi da considerare nella verifica del rispetto del c.d. tasso soglia non sono stati considerati tutti gli oneri economici posti dal contratto a carico della parte mutuataria.
In particolare, non sarebbero state considerate la penale di estinzione anticipata e la penale per la risoluzione del contratto.
A parte la formulazione in termini generici dell'appello, posto che nell'atto introduttivo si è solo predicata l'omissione ma non è stato dedotto, in termini specifici, il risultato concreto che ne sarebbe conseguito considerando tali elementi nel tasso da comparare alla soglia, resta il rilievo della infondatezza dell'assunto.
Ai fini che qui interessano, non deve tenersi conto della commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. 2022/n. 23866; Cass. 2022/n. 7352).
Analoga natura partecipa la penale per la risoluzione anticipata che, per altro, nel caso di specie neppure è stata applicata sicché non ha in alcuna misura contribuito ad incidere sul peso economico del contratto.
***
L'integrale rigetto dell'appello comporta che le spese del presente grado di giudizio dovranno essere posta a carico dell'appellante.
Esse sono liquidate in forza del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.l. 147/2022, in applicazione dei valori medi per i giudizi di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000.
7 Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 4267/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari il 21 Pt_2
novembre 2022, pubblicata in pari data, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna e in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della
[...]
, che liquida in € 5.809,00 per compenso di avvocato, tutte Controparte_4
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge,
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 14 maggio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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