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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/09/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg. Giudici:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
Nella camera di consiglio del 8.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1833/2024 pendente tra
Parte_1 NATA A LUCCA IL 21.11.1976
(Avv. Melis Laura)
RICORRENTE
contro
NATO A LIVORNO IL 2.05.1974 CP_1
(Avv. Dal Canto Savina;
Avv. Zanobini Giacomo)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
NECESSARIO Avente a oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Sulla base delle conclusioni come da verbale di udienza del 26.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024 Parte_1 -premesso di aver contratto in data 07.06.2009 matrimonio con CP_1 dalla cui unione è nato il figlio minorenne Per_1 - deduceva che con sentenza n. 1007/2022 del 25/07/2022 il Tribunale di Pisa, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti disponeva, tra le altre statuizioni, l'obbligo in capo al resistente di corrispondere in favore del figlio un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00, e un regime di visita padre-
figlio che prevedeva che durante le vacanze estive, il padre avrebbe tenuto il figlio con sé per una settimana nel mese di Giugno, una settimana nel mese di Luglio ed una nel mese di Agosto, oltre a due ulteriori settimane nel mese di Agosto, coincidenti queste con le ferie del padre;
che le condizioni economiche del resistente avevano subito un miglioramento rispetto al tempo in cui era stata pronunciata la sentenza di divorzio;
che, in particolare, il resistente non doveva più corrispondere il canone di locazione, pari ad euro 350,00 mensili, in quanto era tornato ad abitare nella vecchia casa coniugale sita in Altopascio (LU), con conseguente abbattimento anche dei costi del carburante relativi agli spostamenti per frequentare il figlio;
che l'importo dell'assegno di mantenimento non era più sufficiente a garantire le esigenze del figlio, ormai quattordicenne;
che, pertanto, occorreva incrementare l'importo del suddetto assegno di mantenimento portandolo ad euro
600,00; che, inoltre, il resistente non rispettava il calendario di frequentazione padre-figlio stabilito in sentenza,
con conseguente risparmio di spesa.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva a Tribunale adito "in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Pisa n. 1007/2022 del 25/07/2022, pubblicata in data 27/07/2022, Voglia
accertare e dichiarare: - obbligo del Sig. CP_1 di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio minore Persona_2 per un importo mensile di € 600,00, secondo le stesse modalità di pagamento già conosciute al resistente e per le ragioni esposte nel presente ricorso;
- revoca delle tre settimane estive di frequentazione continuativa tra CP_1 ed il figlio Per_1 specificatamente una nel mese di Giugno,
una in Luglio ed una in Agosto, perché nocive ed non educative per il figlio minore. Si costituiva ritualmente CP_1 il quale contestava quanto ex adverso dedotto da controparte e chiedeva il rigetto integrale del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, e la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Pisa n. 1007/2022 del 25/7/2022 pubblicata il 27/7/2022.
Nello specifico, il resistente deduceva che, in pendenza del giudizio di divorzio, aveva avviato presso l'Organismo di mediazione di CP_1 procedura volta ad ottenere lo scioglimento della comunione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi sito ad Altopascio, Loc. Badia di Pozzeveri, con assegnazione allo stesso dell'intero, accollo del mutuo residuo e addebito dell'eventuale differenza di valore a favore della ricorrente;
che a seguito della predetta domanda di mediazione le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva la vendita da parte della ricorrente al resistente della quota del 50% di proprietà dell'immobile al prezzo di € 20.000,00 e l'accollo liberatorio della quota parte di 1/2 di spettanza di quest'ultima del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile; che la banca, tuttavia, rigettava la richiesta di accollo liberatorio del mutuo;
che dopo il diniego dell'istituto di credito, l'attuale compagna del resistente, CP_2 si rendeva disponibile a concludere il suddetto accordo al posto del resistente;
che, accolta dalla CP_3 la richiesta di accollo liberatorio da parte della CP_2 le parti raggiungevano un accordo anche sulle condizioni di divorzio che venivano recepite nella sentenza oggetto di modifica;
che l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio era stato calcolato tenendo in considerazione l'accordo sopra esposto;
che la ricorrente all'epoca del divorzio e del passaggio in giudicato della sentenza era quindi consapevole del trasferimento a breve del resistente nel predetto immobile;
che le condizioni economiche del resistente e le esigenze di vita del figlio erano rimaste pressoché invariate rispetto al tempo del divorzio;
che la domanda di revoca delle tre settimane estive di permanenza del figlio presso l'abitazione del padre era strumentale alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento.
Venivano depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
La causa veniva istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti.
All'udienza del 26.03.2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda di revoca delle tre settimane estive di frequentazione continuativa tra il padre e il figlio, con accettazione da parte del resistente;
le parti discutevano la causa precisando le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini permemorie.
La domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito meglio precisate.
L'art. 473 bis 29 c.p.c prescrive ai fini di una revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici la sopravvenienza di giustificati motivi, che sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Di conseguenza, esulano dai giustificati motivi i fatti preesistenti al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, quanto al caso di specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze sopravvenute che giustifichino un aumento del contributo al mantenimento del figlio così come richiesto da parte ricorrente.
Parte ricorrente, invero, ha allegato, quale principale motivo idoneo a determinare l'incremento di detto assegno, il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge dovuto al fatto che lo stesso, essendo tornato a vivere nella ex casa familiare sita in Altopascio, non era più onerato dal pagamento del canone di locazione,
Deve, tuttavia, rilevarsi come alla luce della documentazione versata in atti, ben possa evincersi che la circostanza del venir meno, per il padre, dell'onere del pagamento di un canone di locazione, fosse già nota alle parti anche in pendenza del giudizio di divorzio, in quanto le stesse avevano intrapreso trattative sfociate poi nella vendita (cfr doc 9 del 3.10.2022) da parte della ricorrente alla compagna del resistente della quota del 50% di proprietà dell'immobile di Altopascio al prezzo di € 20.000,00
con l'accollo liberatorio della quota parte di mutuo, contratto per l'acquisto dell'immobile, di spettanza della ricorrente.
E' evidente come l'intera operazione negoziale fosse finalizzata a consentire al ricorrente di abitare l'immobile unitamente alla sua nuova compagna, intervenuta nell'operazione contrattuale (cfr. doc. 5 del 26.05.2022) solo ed in conseguenza del rifiuto dell'istituto di credito (cfr doc. 4 del 3.05.2022)
della domanda di accollo liberatorio della quota parte di mutuo della ricorrente inoltrata dal resistente.
Ne consegue che la quantificazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre a favore del figlio fu effettuata dalle parti (cfr. doc. 6 del 14.06.2022) avendo ben presente e tenendo già conto degli effetti economici che l'operazione negoziale di cui sopra avrebbe comportato per la situazione reddituale del resistente.
Per quanto concerne l'ulteriore motivo addotto da parte ricorrente, a sostegno della propria domanda di modifica, consistente nella necessità di dover far fronte a maggiori spese connesse all'incrementate esigenze di vita del figlio, ormai quattordicenne, deve rilevarsi come non siano state allegate circostanze specifiche che giustifichino tale richiesta, in considerazione anche del breve lasso temporale intercorso tra la sentenza di divorzio (del 25.07.2022) e la domanda di modifica proposta con ricorso depositato il 20.06.2024.
La domanda, quindi, deve essere rigettata e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali in ragione della soccombenza.
Le spese di lite sono calcolate facendo applicazione dei parametri di legge vigenti per i giudizi di valore indeterminabile, complessità bassa, con applicazione delle tariffe minime, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria e con riduzione alla metà della voce relativa alla fase decisionale,
attesa la non particolare complessità da un punto di vista tecnico giuridico delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente che liquida in euro 2179,50 oltre Iva, Cpa, spese generali come per legge.
Lucca, 8.09. 2025
Il Presidente Rel. Est.
(dr.ssa Anna Martelli )
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg. Giudici:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Rel. Est.
Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
Nella camera di consiglio del 8.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1833/2024 pendente tra
Parte_1 NATA A LUCCA IL 21.11.1976
(Avv. Melis Laura)
RICORRENTE
contro
NATO A LIVORNO IL 2.05.1974 CP_1
(Avv. Dal Canto Savina;
Avv. Zanobini Giacomo)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
NECESSARIO Avente a oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Sulla base delle conclusioni come da verbale di udienza del 26.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024 Parte_1 -premesso di aver contratto in data 07.06.2009 matrimonio con CP_1 dalla cui unione è nato il figlio minorenne Per_1 - deduceva che con sentenza n. 1007/2022 del 25/07/2022 il Tribunale di Pisa, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti disponeva, tra le altre statuizioni, l'obbligo in capo al resistente di corrispondere in favore del figlio un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00, e un regime di visita padre-
figlio che prevedeva che durante le vacanze estive, il padre avrebbe tenuto il figlio con sé per una settimana nel mese di Giugno, una settimana nel mese di Luglio ed una nel mese di Agosto, oltre a due ulteriori settimane nel mese di Agosto, coincidenti queste con le ferie del padre;
che le condizioni economiche del resistente avevano subito un miglioramento rispetto al tempo in cui era stata pronunciata la sentenza di divorzio;
che, in particolare, il resistente non doveva più corrispondere il canone di locazione, pari ad euro 350,00 mensili, in quanto era tornato ad abitare nella vecchia casa coniugale sita in Altopascio (LU), con conseguente abbattimento anche dei costi del carburante relativi agli spostamenti per frequentare il figlio;
che l'importo dell'assegno di mantenimento non era più sufficiente a garantire le esigenze del figlio, ormai quattordicenne;
che, pertanto, occorreva incrementare l'importo del suddetto assegno di mantenimento portandolo ad euro
600,00; che, inoltre, il resistente non rispettava il calendario di frequentazione padre-figlio stabilito in sentenza,
con conseguente risparmio di spesa.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva a Tribunale adito "in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Pisa n. 1007/2022 del 25/07/2022, pubblicata in data 27/07/2022, Voglia
accertare e dichiarare: - obbligo del Sig. CP_1 di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio minore Persona_2 per un importo mensile di € 600,00, secondo le stesse modalità di pagamento già conosciute al resistente e per le ragioni esposte nel presente ricorso;
- revoca delle tre settimane estive di frequentazione continuativa tra CP_1 ed il figlio Per_1 specificatamente una nel mese di Giugno,
una in Luglio ed una in Agosto, perché nocive ed non educative per il figlio minore. Si costituiva ritualmente CP_1 il quale contestava quanto ex adverso dedotto da controparte e chiedeva il rigetto integrale del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, e la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Pisa n. 1007/2022 del 25/7/2022 pubblicata il 27/7/2022.
Nello specifico, il resistente deduceva che, in pendenza del giudizio di divorzio, aveva avviato presso l'Organismo di mediazione di CP_1 procedura volta ad ottenere lo scioglimento della comunione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi sito ad Altopascio, Loc. Badia di Pozzeveri, con assegnazione allo stesso dell'intero, accollo del mutuo residuo e addebito dell'eventuale differenza di valore a favore della ricorrente;
che a seguito della predetta domanda di mediazione le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva la vendita da parte della ricorrente al resistente della quota del 50% di proprietà dell'immobile al prezzo di € 20.000,00 e l'accollo liberatorio della quota parte di 1/2 di spettanza di quest'ultima del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile; che la banca, tuttavia, rigettava la richiesta di accollo liberatorio del mutuo;
che dopo il diniego dell'istituto di credito, l'attuale compagna del resistente, CP_2 si rendeva disponibile a concludere il suddetto accordo al posto del resistente;
che, accolta dalla CP_3 la richiesta di accollo liberatorio da parte della CP_2 le parti raggiungevano un accordo anche sulle condizioni di divorzio che venivano recepite nella sentenza oggetto di modifica;
che l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio era stato calcolato tenendo in considerazione l'accordo sopra esposto;
che la ricorrente all'epoca del divorzio e del passaggio in giudicato della sentenza era quindi consapevole del trasferimento a breve del resistente nel predetto immobile;
che le condizioni economiche del resistente e le esigenze di vita del figlio erano rimaste pressoché invariate rispetto al tempo del divorzio;
che la domanda di revoca delle tre settimane estive di permanenza del figlio presso l'abitazione del padre era strumentale alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento.
Venivano depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
La causa veniva istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti.
All'udienza del 26.03.2025 parte ricorrente rinunciava alla domanda di revoca delle tre settimane estive di frequentazione continuativa tra il padre e il figlio, con accettazione da parte del resistente;
le parti discutevano la causa precisando le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini permemorie.
La domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito meglio precisate.
L'art. 473 bis 29 c.p.c prescrive ai fini di una revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici la sopravvenienza di giustificati motivi, che sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Di conseguenza, esulano dai giustificati motivi i fatti preesistenti al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, quanto al caso di specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze sopravvenute che giustifichino un aumento del contributo al mantenimento del figlio così come richiesto da parte ricorrente.
Parte ricorrente, invero, ha allegato, quale principale motivo idoneo a determinare l'incremento di detto assegno, il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge dovuto al fatto che lo stesso, essendo tornato a vivere nella ex casa familiare sita in Altopascio, non era più onerato dal pagamento del canone di locazione,
Deve, tuttavia, rilevarsi come alla luce della documentazione versata in atti, ben possa evincersi che la circostanza del venir meno, per il padre, dell'onere del pagamento di un canone di locazione, fosse già nota alle parti anche in pendenza del giudizio di divorzio, in quanto le stesse avevano intrapreso trattative sfociate poi nella vendita (cfr doc 9 del 3.10.2022) da parte della ricorrente alla compagna del resistente della quota del 50% di proprietà dell'immobile di Altopascio al prezzo di € 20.000,00
con l'accollo liberatorio della quota parte di mutuo, contratto per l'acquisto dell'immobile, di spettanza della ricorrente.
E' evidente come l'intera operazione negoziale fosse finalizzata a consentire al ricorrente di abitare l'immobile unitamente alla sua nuova compagna, intervenuta nell'operazione contrattuale (cfr. doc. 5 del 26.05.2022) solo ed in conseguenza del rifiuto dell'istituto di credito (cfr doc. 4 del 3.05.2022)
della domanda di accollo liberatorio della quota parte di mutuo della ricorrente inoltrata dal resistente.
Ne consegue che la quantificazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre a favore del figlio fu effettuata dalle parti (cfr. doc. 6 del 14.06.2022) avendo ben presente e tenendo già conto degli effetti economici che l'operazione negoziale di cui sopra avrebbe comportato per la situazione reddituale del resistente.
Per quanto concerne l'ulteriore motivo addotto da parte ricorrente, a sostegno della propria domanda di modifica, consistente nella necessità di dover far fronte a maggiori spese connesse all'incrementate esigenze di vita del figlio, ormai quattordicenne, deve rilevarsi come non siano state allegate circostanze specifiche che giustifichino tale richiesta, in considerazione anche del breve lasso temporale intercorso tra la sentenza di divorzio (del 25.07.2022) e la domanda di modifica proposta con ricorso depositato il 20.06.2024.
La domanda, quindi, deve essere rigettata e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali in ragione della soccombenza.
Le spese di lite sono calcolate facendo applicazione dei parametri di legge vigenti per i giudizi di valore indeterminabile, complessità bassa, con applicazione delle tariffe minime, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria e con riduzione alla metà della voce relativa alla fase decisionale,
attesa la non particolare complessità da un punto di vista tecnico giuridico delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente che liquida in euro 2179,50 oltre Iva, Cpa, spese generali come per legge.
Lucca, 8.09. 2025
Il Presidente Rel. Est.
(dr.ssa Anna Martelli )