Sentenza breve 9 ottobre 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 09/10/2013, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00830/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00624/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 624 del 2013, proposto da:
AR OR e NC TA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gerardo D'Adamo, Fabrizio D'Adamo e Daniela D'Adamo, con domicilio eletto in RE presso lo studio dell’avv. Rinaldo Frau, via Diaz, 9;
contro
Comune di Alzano Lombardo, non costituito in giudizio;
nei confronti di
ED S.r.l., RO S.p.a., rappresentate e difese dagli avv.ti Daniela Carrara e Massimo Giavazzi, con domicilio eletto in RE presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 29/2013 del 9.04.2013, avente ad oggetto “revoca parziale ordinanza relativa a provvedimenti contingibili ed urgenti” (cfr. doc. 1), notificata a mezzo fax ai ricorrenti in data 10.04.2013;
- dell’ordinanza n. 33/2013 del 16.04.2013, avente ad oggetto “revoca ordinanza relativa a provvedimenti contingibili ed urgenti” (cfr. doc. 2), notificata, sempre a mezzo fax, ai ricorrenti in data 18.04.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ED S.r.l. e di RO S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2013 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Sentite le parti presenti, le quali hanno espressamente richiesto la definizione della controversia mediante l’adozione di una sentenza “in forma semplificata” e ritenuti sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dalla disposizione sopra citata;
3. Premesso in fatto quanto segue:
3.1. Secondo parte ricorrente, le risultanze delle relazioni geologiche effettuate sino al 2009 darebbero prova di come la “RO s.p.a.” e/o la “ED s.r.l.”, a distanza di ben sette anni dalla presentazione del progetto di riqualificazione del sito della “Ex Cava”, avvenuta nel lontano anno 2002, non avrebbero mai effettuato alcun intervento di messa in sicurezza relativo al disgaggio di tutti i blocchi pericolanti ed alla costruzione di barriere idonee ad evitare eventuali cadute di massi dal terreno sovrastante il sedime della ex cava stessa, attualmente adibito a sede di un impianto di lavorazione di inerti. La situazione di criticità non sarebbe, dunque, mai venuta meno, tanto che, il 10.02.2010, i ricorrenti denunciavano l’inadeguatezza delle barriere paramassi collocate e la mancata messa in sicurezza complessiva della parete orientale del sito, come, invece, a suo tempo prescritto con Ordinanza n. 70/2004.
Il Comune, a seguito dell’ennesima denuncia di parte ricorrente e del conseguente apposito sopralluogo, emetteva, infine, l’Ordinanza n. 21 del 2013, di natura contingibile ed urgente, ordinando al geom. AG RO, nella sua qualità di legale rappresentante della società “ED s.r.l.”, l’interdizione dell’accesso al piazzale denominato P1, ubicato nell’area denominata “Ex Cava” in Via Fornaci, sino all’acquisizione di una perizia e/o relazione geologica asseverata, che individuasse l’area ove poteva ritenersi garantita l’assoluta sicurezza. Tale ordinanza è, allo stato, oggetto di autonoma impugnazione avanti al T.A.R. RE (R.G. n. 326/2013), promosso da “ED s.r.l.” nei confronti del Comune. Il 9 aprile 2013, il Comune, intanto, richiamando e facendo proprie le considerazioni espresse dal dott. geol. Sergio Ghilardi nella relazione del 27.03.2013, redatta su incarico della società “ED s.r.l.”, emetteva l’Ordinanza n. 29, con la quale ordinava la “revoca parziale dell’Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 21 in data 22/03/2013, al fine di consentire l’esecuzione degli interventi elencati alle lett. a) - b) - c) della relazione redatta dalla Soc. GEA in data 27/03/2013, registrata al prot. n. 4468 in data 28/03/2013”; nel contempo, ordinava al geom. AG RO, nella sua qualità di legale rappresentante della società “ED s.r.l.”, l’attuazione dei predetti interventi, consistenti in “implementazione della fascia di rispetto sul piazzale di P1, fino a una distanza di mt. 12,00 dal piede della parete rocciosa; messa a dimora di un sistema automatizzato di monitoraggio delle principali fessurazioni con soglie di allarme preimpostate; taglio della vegetazione arborea insinuata nelle fessure della roccia”, con la prescrizione che tali interventi dovessero essere eseguiti entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica dell’Ordinanza medesima e che, all’esito degli stessi, venisse prodotta idonea documentazione, anche fotografica, attestante la loro compiuta esecuzione.
3.2. In data 16.04.2013, la società “ED s.r.l.”, con nota registrata al prot. n. 5389, comunicava l’attuazione degli interventi prescritti dall’Ordinanza comunale n. 29/2013, mediante implementazione della fascia di rispetto sul piazzale P1 fino ad una distanza di 12 metri dal piede della parete rocciosa e mediante installazione di un sistema automatizzato di monitoraggio delle principali fessurazioni con sirena di allarme acustico-visivo, ad eccezione dell’operazione di taglio della vegetazione arborea insinuata nelle fessure della roccia, ritenuta dalla medesima società di non possibile attuazione, “poiché la vegetazione arborea insinuata nelle fessure della roccia, ricade nella proprietà del confinante sig. OR AR IO.
3.3. In data 16.04.2013, lo stesso Comune, sulla base della nota depositata da “ED s.r.l.”, corredata dalla relazione tecnica redatta in pari data dalla G.E.A., con ordinanza n. 33, disponeva, pertanto, la revoca delle precedenti ordinanze n. 21 del 22.03.2013 e n. 29 del 9.04.2013.
3.4. Secondo parte ricorrente le ordinanze de quibus sarebbero illegittime per i seguenti motivi di diritto:
A) VIOLAZIONE DI LEGGE E, SEGNATAMENTE, DELL’ART. 9, COMMA II, DEL TITOLO I DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. (PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO) APPROVATO CON LEGGE 18.05.1989 n. 183, ART. 17, COMMA 6 TER, ADOTTATO CON DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE n. 18 DEL 26 APRILE 2011, NONCHE’ DELL’ART. 2.0 “CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI” DELLE NORME GEOLOGICHE DI PIANO DI CUI AL VIGENTE P.G.T. DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO, ANCHE IN RELAZIONE AL D.M. 11 MARZO 1988 ESPRESSAMENTE EVOCATO NELLE RICHIAMATE NORME GEOLOGICHE. Il Comune avrebbe rinunciato all’obbligo di salvaguardia, nonché al dovere giuridico di attenersi alle prescrizioni di legge dettate con i suddetti atti normativi, sulla base di due relazioni (definite come “striminzite” da parte ricorrente) sottoscritte dallo stesso tecnico che ha redatto la normativa geologica del PGT, ma che, nella fattispecie, ha agito come tecnico di parte della ED, e prive di supporto oggettivo e tecnico;
B) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DELL’ERRORE E/O DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELL’ILLOGICITA’ MANIFESTA, DELL’IRRAGIONEVOLEZZA, DELL’IMPARZIALITA’ E DELLO SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.
VIOLAZIONE DI LEGGE E, SEGNATAMENTE, DELLA LEGGE N. 241/90 ART.1.
I provvedimenti contrasterebbero con il PGT e sarebbero, perciò privi dei presupposti e sarebbero stati adottati in assenza dei necessari adempimenti istruttori.
3.5. Si è costituita in giudizio la ED s.r.l., deducendo l’infondatezza del ricorso. In punto di fatto, la ED ha evidenziato che i terreni in questione rappresentano una cava in disuso, dove si trova ora un impianto di frantumazione di rifiuti inerti disposto su due livelli (entrambi piazzali di lavoro pianeggianti): il primo, a ridosso della parete rocciosa, adibito alla lavorazione ed il secondo, posto a dieci metri di dislivello, il quale ospita manufatti a servizio dell’attività. Sopra la parete rocciosa, che si sviluppa per 80 metri, si erge il declivio collinare su cui si trova la proprietà del sig. OR che, dopo aver acquistato dalla RO spa il terreno contermine con la cava, si è da subito adoperato, secondo parte resistente, per perseguire l’interruzione dell’attività di lavorazione degli inerti, adducendo la pericolosità di essa per lo smottamento del terreno sovrastante. Al contrario, secondo la ED, dalle indagini tecniche condotte dal Comune emergerebbe che il dissesto dell’area non sarebbe imputabile all’attività praticata, ma, semmai alla passata escavazione (in combinazione con una pluralità di fattori naturali) e, soprattutto, che l’attività esercitata non rappresenterebbe una fonte di rischio di crollo. Ciononostante, la Società ha disposto l’adozione di una pluralità di misure di messa in sicurezza e, in ottemperanza alle prescrizioni ricevute, ha, nel 2009, sempre a seguito della preoccupazione esternata dal sig. OR per le maestranze che lavoravano nell’impianto, presentato un primo progetto per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro: progetto condiviso dal Comune e realizzato compiutamente nel 2010, adottando misure nuove e tutte dentro la proprietà della RO (tra cui la realizzazione di un vallo tra parete rocciosa e piazzale, idoneo a garantire un ampio margine di sicurezza).
Un’ulteriore denuncia del sig. OR ha, però, determinato l’ordinanza di interdizione dell’accesso al piazzale P1 fino all’acquisizione di una perizia/relazione geologica asseverata (ordinanza n. 21 del 2013), previa realizzazione di una serie di interventi già più sopra descritti.
Come già anticipato al punto 3.1., dunque, una prima relazione è stata puntualmente depositata ed ha evidenziato come la situazione (dovuta anche al problema della definizione dei confini con il ricorrente, che avrebbe anche impedito l’accesso per realizzare ulteriori opere di messa in sicurezza), seppur da non sottovalutare, sarebbe “sotto controllo”, anche grazie alle reti paramassi e, comunque, l’obiettivo di sicurezza avrebbe potuto essere ottenuto imponendo il divieto di utilizzo di una porzione del piazzale di 12 metri dalla base della parete.
Di qui il Comune, ha, dapprima revocato solo parzialmente la propria precedente ordinanza, consentendo l’accesso per implementazione della fascia di rispetto sul piazzale a monte, l’installazione di un sistema di monitoraggio delle fessurazioni, il taglio della vegetazione nelle fessure e poi, verificato il rispetto di tali prescrizioni, ha definitivamente revocato il divieto di accesso all’area in questione.
Secondo parte resistente, dunque, i provvedimenti sono stati impugnati da proprietario e coltivatore dei terreni contermini e sovrastanti la ex cava, solo in ragione dell’interesse alla riviviscenza delle prescrizioni che avevano disposto”l’interdizione dell’accesso all’area denominata “Ex cava” di via Fornaci” e, quindi, all’impedire l’esercizio dell’attività di lavorazione degli inerti.
Rispetto a tale scopo ultimo, celato, ma principale, però, mancherebbe un reale interesse concreto ed attuale, per cui il ricorso sarebbe inammissibile, considerato che la domanda annullatoria nasconderebbe, in realtà, una domanda di adempimento rispetto alle prescrizioni originarie risalenti addirittura alla citata ordinanza n. 70/2004.
4. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare positivo apprezzamento.
Per addivenire a tale conclusione si deve, peraltro, prendere le mosse dalla considerazione che tutte e tre le ordinanze adottate dal Comune (e cioè quella impositiva del divieto di accesso all’area della ex Cava, quella di parziale revoca ed impositiva di prescrizioni e quella di revoca definitiva del divieto) hanno avuto come presupposto e come scopo quello di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e non anche la prevenzione di possibili pregiudizi alla proprietà OR (pregiudizi esclusi dallo stesso sig. OR che, nella relazione commissionata dallo stesso e depositata come allegato al documento 12 di parte resistente, ha espressamente dichiarato che l’edificio principale della sua azienda sarebbe “comunque sufficientemente lontano dal ciglio della scarpata” e che, dunque, la sua unica preoccupazione era per l’incolumità di chi frequentava il piazzale ex Cava, a garanzia della quale sono state formulate le domande di cui al ricorso”.
Si potrebbe, dunque, ragionevolmente concludere che parte ricorrente non abbia alcuna relazione con il bene della vita rappresentato dalla sicurezza dei dipendenti della ED spa e sia, dunque, priva della legittimazione ad agire, ma il Collegio ritiene opportuno, data l’annoso protrarsi della questione, prescindere da una definizione della controversia in rito, per pronunciarsi nel merito della stessa, valorizzando a tal fine l’interesse ad una pronuncia volta ad evitare gli effetti di ipotetici fenomeni degenerativi del terreno.
5. Dall’esame del ricorso emerge, dunque, come, per garantire la sicurezza degli operatori presenti nei piazzali in cui l’attività si svolge, parte ricorrente ha adottato una pluralità di misure di sicurezza (parte in autonoma ottemperanza alla prima ordinanza di divieto di accesso e parte in specifica esecuzione delle prescrizioni imposte in occasione della revoca parziale del divieto medesimo) che sono state ritenute dal Comune sufficienti e idonee a garantire l’incolumità del personale presente in loco.
I ricorrenti non hanno fornito alcun principio di prova atto a smentire l’attendibilità di tali conclusioni, con la conseguenza che non appare ravvisabile alcuna violazione della specifica normativa invocata nella prima doglianza di cui al ricorso. Ciò con particolare riferimento all’art. 9 comma 2, Titolo I del PAI, richiamato, nel caso di specie, al fine di sostenere l’inammissibilità dell’esercizio dell’attività di lavorazione degli inerti all’interno della ex cava, ma in concreto inconferente, atteso che l’attività stessa è stata regolarmente autorizzata (ancorchè con prescrizioni che ne hanno “regolamentato” le modalità dell’espletamento, così da garantire la sicurezza del posto di lavoro) e che gli obblighi connessi (in termini di garanzia della sicurezza) risultano essere stati adempiuti in modo ritenuto, dal Comune stesso, rispondente alle esigenze perseguite.
Ne deriva la legittimità della revoca del divieto di accesso all’area.
6. Appare piuttosto chiaro, dunque, come le misure di contenimento della montagna che parte ricorrente vorrebbero fossero imposte alle imprese che operano ai piedi della proprietà OR, non siano mai state imposte dal Comune, né risulta dimostrato, nemmeno con un principio di prova, siano esse essenziali per garantire l’esercizio in sicurezza dell’attività di trasformazione degli inerti, peraltro svolta su di un’area ricadente all’esterno di quella c.d. di “Frana attiva”.
In realtà, dal 2004 ad oggi, anche la proprietà di parte ricorrente non pare aver subito alcun peggioramento della situazione in atto, seppur in assenza delle pretese opere di messa in sicurezza della parete sovrastante i piazzali della ED, peraltro non realizzate, secondo parte resistente, anche proprio in ragione del fatto che l’odierno ricorrente “si è sempre opposto all’accesso alla sua proprietà per realizzare sistemi di sicurezza attivi, attraverso il posizionamento di reti metalliche sul declivio collinare” (così la memoria di parte resistente a pag. 24).
A prescindere da tale considerazione, peraltro, ciò che appare determinante, al fine di definire la controversia in esame, è che la finalità propria dell’ordinanza n. 21 del Comune era quella di imporre alla ED s.r.l. e alla RO s.p.a. l’adozione di particolari cautele per garantire l’incolumità degli operatori presenti all’interno dell’area della ex cava: in nessun modo, dunque, la legittimità del provvedimento che, preso atto dell’adozione di misure a tal fine idonee, ha revocato il divieto di accesso all’area stessa, può essere messa in dubbio, in quanto il Comune avrebbe omesso di considerare la mancata adozione di misure volte a garantire il “non cedimento” della proprietà sovrastante la parete di roccia posta a confine. Diversa sarebbe, in tal caso, la ratio e il contenuto del provvedimento voluto ed anche la base legittimante il potere dell’Amministrazione, il cui esercizio, peraltro, non potrebbe che comportare anche obblighi e prescrizioni in capo al proprietario del fondo sovrastante, odierno ricorrente.
7. Così respinta la prima censura, anche la seconda non può trovare accoglimento. La particolare natura dei provvedimenti, riconducibili alla categoria di quelli espressione del potere extra ordinem riconosciuto al Sindaco a tutela e salvaguardia del territorio e dell’incolumità pubblica, esclude che fosse necessario seguire le ordinarie regole sul procedimento per la loro adozione tanto con riferimento al provvedimento impositivo del divieto di accesso all’area (non censurato da parte ricorrente, in quanto dalla stessa voluto), quanto in relazione alle successive revoche del divieto stesso (non condivise, invece, dai ricorrenti). Invero, nel caso di specie, il Collegio ritiene che siano stati rispettati sia il criterio della proporzionalità, che quello dell’equo contemperamento dei contrapposti interessi, privilegiando quello della sicurezza, peraltro, non direttamente involgente gli odierni ricorrenti, che rispetto a tale aspetto non possono, come già più sopra detto, vantare un interesse diretto ed immediato.
Rispetto all’obiettivo perseguito, rappresentato dal garantire la sicurezza degli operatori dell’impianto di trasformazione d’inerti, non appare, dunque, ravvisabile, nei provvedimenti impugnati, alcun difetto né di istruttoria, né di motivazione, né risulta dimostrato alcun errore in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa nel ritenere idonee allo scopo le misure in concreto adottate dalle parti resistenti.
8. Respinto il ricorso, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore delle due società resistenti costituite, nella misura di Euro 1.500,00 ciascuna, per un totale di Euro 3.000,00 (tremila,00), oltre ad IVA, C.P.A. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2013
IL SEGRETARIO