Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. n.49/2025 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1 v. Maria Nicolini;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Anna Coccoli;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 8.12.1997, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 1997, al N. 01468, Parte II, S. A05 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il marito si è allontanato dalla ex casa coniugale già dall'epoca della separazione, portando con sé tutti i propri beni personali.
3) La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, resterà ad abitare presso la Per_1 madre nell coniugale sita in Fiumicino (RM), alla Via Cuglieri n.9.
4) Il Sig. erserà, direttamente alla figlia entro il 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_2 Per_1
300,00 (t a titolo di contributo al suo mento, oltre al 50% di tutte le altre spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale Ordinario di Civitavecchia del 15.01.2015, da qui intendersi riportato e trascritto. Il Sig. inoltre, si impegna a provvedere integralmente alle Pt_2
5) Il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, si è già trasferito all'estero e non Per_2 percepirà segno a titolo di contributo al suo mantenimento da parte dei genitori;
6) Nell'ambito della regolamentazione delle condizioni di divorzio, e a totale definizione dei reciproci rapporti patrimoniali esistenti tra le parti nonché dei rapporti economici tra le stesse, anche per quanto attiene agli arretrati dovuti dal marito a titolo contributo al mantenimento di moglie e figli ed alle somme dal medesimo dovute fino alla pronuncia di divorzio, i coniugi si impegnano e si obbligano a trasferire ai figli e la nuda proprietà della ex casa coniugale, sita in Fiumicino (RM), alla Per_2 Per_1 Via Cuglieri n.9 T, 307, Particella 810, Sub. 6, Zona 1, Cat.C/6, Classe 10 e Via Cuglieri n. 9, interno 2, Piano T-1-2, Foglio 307, Particella 810, Sub.2, Zona 1, Cat.A/7, Classe 04 con costituzione dell'usufrutto vita natural durante in capo alla Sig.ra entro tre mesi Parte_1 dall'omologa delle presenti condizioni di divorzio. I Coniugi dichiarano che la pattuizione relativa al suddetto trasferimento immobiliare è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed avverrà in adempimento dell'accordo di divorzio;
7) Le parti nulla pretendono reciprocamente per sé a titolo di concorso nel mantenimento essendo le stesse economicamente autosufficienti
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 20.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone