Versione
13 gennaio 1985
13 gennaio 1985
Art. 7.
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34 , e' sostituito dai seguenti:
"Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facolta' di farmacia, in qualita' di studenti presso universita' statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, e' prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge, e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e proprietario.
Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1 luglio 1984".
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34 , e' sostituito dai seguenti:
"Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facolta' di farmacia, in qualita' di studenti presso universita' statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, e' prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge, e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e proprietario.
Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1 luglio 1984".
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte Cost., sentenza 13/05/1987, n. 159Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1981, n. 34 (Norme concernenti la gestione provvisoria delle farmacie), introdotto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvvisoria di farmacie e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1986 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da NI NS ed altri contro la Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Abruzzo ed altri, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;Leggi di più...
- gestione provvisoria degli eredi del titolare·
- farmacie rurali·
- possibilita' di proroga·
- durata massima triennale·
- sent. 159/87. farmacia·
- non fondatezza della questione.·
- condizioni: iscrizione degli eredi alla facolta' di farmacia·
- decorrenza dall'1 luglio 1984