Articolo 7 della Legge 22 dicembre 1984, n. 892
Articolo 6
Versione
13 gennaio 1985
Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34 , e' sostituito dai seguenti:
"Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facolta' di farmacia, in qualita' di studenti presso universita' statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, e' prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge, e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e proprietario.
Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1 luglio 1984".

Entrata in vigore il 13 gennaio 1985
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