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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15183 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCO VERDE e GIUSEPPE MENALE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO MARTINELLI
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. A.M. INGALA
RESISTENTE
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv. CARLO MARIA LIGUORI
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.06.2024 la società Parte_1 conveniva in giudizio i resistenti in epigrafe assumendo: che in data
20/05/2024, l le notificava una Controparte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400004260000, per il cui tramite veniva invitata al pagamento, entro il termine di 30 giorni, dell'importo complessivo di Euro 1.186.608,54 avvertendo che, in mancanza del pagamento entro il termine sopra indicato, si sarebbe proceduto ad iscrivere ipoteca, per un importo pari al doppio del debito, sulla quota dei diritti relativi al bene/i rinvenuto/i in sede di accesso agli uffici;
che con la comunicazione veniva riportato un prospetto riepilogativo, denominato dettaglio delle somme da pagare, dal quale si evidenziava che gli importi richiesti dall erano Controparte_4 riconducibili a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, relativi a crediti di natura previdenziale e assistenziale, come analiticamente indicati in ricorso. Assumeva di non aver mai avuto alcuna conoscenza e quindi, nessuna notifica relativa agli avvisi di addebito e cartelle di pagamento oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Tanto premesso, concludeva:” 1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, anche con decreto inaudita altera parte, sussistendo, nel caso di specie, i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris;
2. nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnata Comunicazione di n. Parte_2 Parte_3 07176202400004260000 (in tale sede impugnata relativamente agli avvisi di addebito/cartelle di pagamento aventi ad oggetti crediti di natura assistenziale e previdenziale) per inesistenza, nullità, annullabilità, invalidità, irregolarità ed inefficacia della stessa e di tutti gli atti ad essa prodromici (Cartelle di pagamento, Avvisi di addebito, Avvisi di accertamento) nonché di ogni atto alla stessa collegato o dalla stessa discendente, con ogni provvedimento consequenziale, per i motivi di cui sopra;
3. accertare e dichiarare l'inesistenza del credito precisato nella impugnata Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n.
07176202400004260000; 4. nel merito, in via subordinata, annullare parzialmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
5. in ogni caso con condanna al rimborso di quanto nella denegata ipotesi l'odierna ricorrente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
6. In ogni caso, condannare le parti convenute, per quanto di proprio onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese e competenze professionali oltre accessori di legge da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituivano l , l e l che Controparte_1 CP_2 CP_3 con diverse argomentazioni contestavano la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio, la società ricorrente affermava di aver presentato in data 14.3.25 dichiarazione di adesione alla riammissione alla rottamazione - quater prevista dall'art. 3 bis del DL 202/24 convertito dalla legge 15/25 per gli avvisi di addebito/cartelle di pagamento oggetto dell'atto impugnato ad eccezione che per l'avviso di addebito n.
37120220000010241 il quale, non potendo rientrare nella suddetta agevolazione, era stato rateizzato (come da documenti depositati agli atti). Pertanto, dichiarava la propria rinunzia agli atti del giudizio.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma
10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia del debitore ex art. 6 del D.L. n. 193/2016 che stabilisce “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l.
n. 193/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 225/2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio deve essere dichiarato estinto”. Le spese, considerato l'esito della lite, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese.
Napoli, il 14.05.2025
IL GIUDICE