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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
246/2015 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Tommaso David, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 246/2015 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Contratti bancari
TRA
già (c.f./p.iva ), in persona del legale rap- Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
presentantepro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sara Rosaria TUNDO e Stefania BRACAGLIA, presso il cui studio, in Vasto (CH), alla
Via Giulio Cesare, n. 80/E, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
(c.f./p.iva ) in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2
sentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Pietro REFERZA e Sabatino BESCA, presso il cui studio, in Vasto (CH), alla Via Cavour, n. 63,
è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 17 CONVENUTA
****************
Si premette che:
ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009)
la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi”.
Per consolidata giurisprudenza del S.C., il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp att. cpc, non è affatto tenuto ad esaminare speci- ficamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
pertanto, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ri-
tenuto provato dal giudicante.
Si richiama adesivamente Cass. SS.UU 16.1.2015 n. 642, secondo la quale nel processo civi-
le ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art 1. Dlgs n.
546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limi-
tandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o prov- vedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal mo-
do risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed pagina 2 di 17 esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla tregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa rite-
nersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.
Con riguardo allo svolgimento del processo, quindi, saranno richiamati unicamente gli even- ti rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 6.03.2015, ritualmente notificato il 12.03.2015, la ha Parte_2
convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la deducendo Controparte_1
di aver intrattenuto diversi rapporti di conto corrente con aperture di credito con l'allora
Banca Commerciale Italiana, da ultimo divenuta , e, più in partico- Controparte_1
lare: n. 2313962-01-35 – a cui risultano collegati i conti n. 1000/299, n. 2313962-10-44, n.
2313962-07-41, n. 2313962-05-39, n. 2313962-08-42, n. 2313962-02-36, n. 2313962-09-43 -,
ulteriore rapporto con il Banco Di AP n. 27/3061 – a cui risultano collegati i conti n.
60/24, n. 1654.00006, n. 1654.00007, n. 1654.00008, n. 1654.00009, n. 1654.00010, n.
1654.00011, n. 1654.00014, n. 1654.00018, n. 1654.00019, n. 1654.00020, n. 1654.00022,
n. 1654.00023, n. 1654.00024, n. 1654.00026, n. 1654.00027, nonché una apertura di credi-
to in conto corrente con il Banco Di AP n. 27005728 (poi n. 1000/593 – a cui risultano collegati i conti n. 1689.00002, 1689.00003, 1689.00004 n. 60000038, n. 64/00222, n.
64/00223, n. 1698.00014, 1698.00015, 1698.00016, 1698.00017, 1698.00018, n. 64.000282,
64.000283, 64.000284. 64.00001, n. 1000/1287, n. 1610/9350222).
Ha, ancora, dedotto di aver ottenuto una apertura di credito dalla n. 2269/1 a cui CP_2
era collegato il conto anticipi 2269/13; di aver ottenuto dall'Istituito Bancario San Paolo di
Torino una apertura di credito - n. 10/4947 e dalla Banca Popolare dell'Adriatico le se-
guenti aperture di credito n. 157 1747/7, n. 157/01747, n. 1747°.
pagina 3 di 17 Ha evidenziato di aver riscontrato, da un controllo delle condizioni relative ai contratti sti- pulati, alcune clausole nulle o illegittime – in quanto affette da usura ovvero formulate in violazione di norme imperative.
Ha, pertanto, chiesto di “accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1284, III comma, e
1418, c.c., l'inesistenza di valide pattuizioni scritte delle condizioni economiche e, per
l'effetto, rideterminare i saldi in estratto conto con l'applicazione dei soli interessi de- bitori e creditori al tasso legale, tempo per tempo vigente, senza capitalizzazione degli in-
teressi debitori, con eliminazione di c.m.s. e spese trimestrali, nonché degli ulteriori ad- debiti per commissioni, competenze di sconto, costo libretti assegni, commissioni e spese
su operazioni estere, spese varie, spese per istruttoria e revisione fido e competenze di conti anticipi e collegati, computando la valuta tenuto conto della data operazione;
2. in
ogni caso, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697 e 1418, II comma, c.c., nonché dell'art. 8 della Legge n. 64 del 1986, dell'art.
7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto cor-
rente contenute nelle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi con- nessi", e regolanti i rapporti bancari intercorsi tra la società attrice e l'istituto di credito,
relativa alla determinazione degli interessi debitori e creditori con riferimento alle condi- zioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare
la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso del predetto rapporto e l'applicazione in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli in-
teressi creditori e debitori al saggio legale tempo per tempo vigente;
3. accertare e di- chiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c.,
dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente contenute nelle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e
servizi connessi", e regolanti i rapporti bancari intercorsi tra le odierne parti in causa, re-
lativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi debitori, competenze di varia natura
(di sconto e di conti anticipi), spese, commissioni di qualsiasi genere ed oneri applicati nel pagina 4 di 17 corso del predetto rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi e competenze debitori al rapporto in esame;
accertare e di-
chiarare in ogni caso la violazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debito-
ri per violazione dell'art. 120 del T.U.B.; 4. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute com-
missioni sul massimo scoperto trimestrale e spese, comunque prive di causa negoziale;
5. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697
e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la
data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6. ac- certare e dichiarare, previo accertamento e determinazione del Tasso Effettivo Globale, la
nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo
1996, n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento,
con l'effetto, dell'eliminazione di qualsiasi interesse;
7. accertare e dichiarare la viola- zione dell'art. 117 bis, del D. Lgs.vo n. 385 del 1993 con riferimento all'applicazione delle
c.d. C.I.V. e non convenute e dichiararle non dovute;
8. accertare e dichiarare l'assenza di pattuizione scritta degli interessi creditori e per l'effetto applicarli nella misura del tasso
legale tempo per tempo vigente per tutta la durata del rapporto;
9. accertare e dichiarare
l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione del mede-
simo in regime di saggio legale degli interessi debitori e creditori, senza capitalizzazione degli interessi debitori e con la capitalizzazione annuale degli interessi creditori, con eli-
minazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, e spese trimestrali, nonché degli ulteriori addebiti per commissioni, competenze di sconto, costo libretti assegni,
commissioni e spese su operazioni estere, spese varie, spese per istruttoria e revisione fi-
do e competenze di conti anticipi, e di interessi computati sulla differenza in giorni – ban- ca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e
pagina 5 di 17 con l'eliminazione di qualsiasi interesse in ipotesi di superamento del tasso soglia e, per
l'effetto, rideterminare i saldi e condannare l'istituto di credito a rettificare i saldi in
estratto conto così come rideterminati;
10. accertare e dichiarare la non realità dei saldi
riportati negli estratti conto e per l'effetto, previa riclassificazione di tutto il complesso rapporto bancario, rideterminare il saldo in estratto conto relativamente ai rapporti og-
getto di contestazione, liquidandone gli importi così come risultanti all'esito della dispo- nenda CTU contabile che sin da ora si invoca, ovvero nella misura che l'Ill.mo Giudice ri-
terrà di determinare e liquidare, alla società e condannando la banca al pa- Parte_2
gamento degli stessi oltre interessi legali creditori capitalizzati e il maggior danno da sva-
lutazione monetaria, calcolato secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 19499 del 16.07.2008.
Con riferimento al rapporto di conto corrente nr. 27005728, successivamente nr. 1000/593
a cui risultano collegati i seguenti conti: I. conto anticipi/sbf nr. 1689.00002; II. conto an-
ticipi/sbf nr. 1689.00003; III. conto anticipi/sbf nr.1689.00004; IV. conto anticipi/sbf nr.
60000038; V. conto anticipi/sbf nr. 64/00222; VI. conto anticipi/sbf nr. 64/00223; VII. con- to anticipi/sbf nr. 1698.00014; VIII. conto anticipi/sbf nr. 1698.00015; IX. conto antici-
pi/sbf nr. 1698.00016; X. conto anticipi/sbf nr. 1698.00017; XI. conto anticipi/sbf nr.1698.00018; XII. conto anticipi/sbf nr. 64.000282; XIII. conto anticipi/sbf nr. 64.000283;
Co Con XIV. conto anticipi/sbf nr. 64.000284; . conto anticipi/sbf nr. 64.00001; conto anti- cipi/sbf nr. 1000/1287; XVII conto USD nr. 1610/9350222 1. accertare e dichiarare, ai sensi
dell'art. 117, co. 1 e 3, del T.U.B. la nullità dei rapporti bancari e per l'effetto ridetermi- nare il saldo in estratto conto con la sola contabilizzazione delle operazioni attive e passi-
ve, ovvero di prelevamento e versamento e con l'applicazione del tasso creditore nella mi- sura legale tempo per tempo vigente;
2. in subordine, accertare e dichiarare, la violazione
dell'art. 117, co. 4, del T.U.B. e per l'effetto rideterminare il saldo in estratto conto ap-
plicando i soli interessi ai sensi dell'art. 117, co. 7, del T.U.B. tempo per tempo vigente, senza capitalizzazione degli interessi debitori, con eliminazione delle c.m.s., delle spese e pagina 6 di 17 computando la valuta tenuto conto della data operazione;
in estremo subordine, e in ipo- tesi di contratti regolarmente sottoscritti dalle parti, 1. accertare e dichiarare la nullità
ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. degli addebiti in c/c per c.m.s. e
c.d. giorni valuta entrambi privi di valida giustificazione causale;
accertare e dichiarare
l'inefficacia delle variazioni delle condizioni contrattuali per violazione dell'art. 118 del
T.U.B.; 2. accertare e dichiarare, previo accertamento e determinazione del Tasso Effetti- vo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca
per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge
7 marzo 1996, n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di rife-
rimento, con l'effetto, dell'eliminazione di qualsiasi interesse;
3. rideterminare il saldo in estratto conto applicando il tasso debitore nella misura convenuta in contratto, tenuto
conto delle variazioni dei tassi intervenute in senso più favorevole per il correntista ed escludendo quelle in peius, ovvero in ipotesi di accertato superamento del tasso soglia
eliminando ogni interesse, non computando le c.m.s. e i c.d. giorni valuta;
4. accertare e
dichiarare la nullità clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debi- tori per violazione dell'art.1283 c.c., dell'art. 120 co. 2 del T.U.B., come novellato
dall'art.1, co. 629 della Legge nr. 147 del 2014, nonché alla delibera CICR del luglio 2000
5. accertare e dichiarare la non veridicità della somma riportata negli estratti conto e per
l'effetto condannare la convenuta banca alla rettifica del saldo in estratto conto all'esito della esatta contabilizzazione delle operazioni di dare / avere, tenuto conto delle accerta-
te nullità, nonché condannarla alla liquidazione delle somme così come rideterminate, ol- tre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze
di lite, da liquidarsi con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A supporto della tesi inerente alle numerose doglianze formulate, parte attrice ha prodotto agli atti una consulenza stragiudiziale.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 18.03.2015 e, quindi, tempestivamente.
pagina 7 di 17 Con comparsa del 25.06.2015, si è costituita in giudizio ecce- Controparte_1
pendo preliminarmente l'intervenuta prescrizione delle pretese di ricalcolo e/o restitutorie di parte attrice relativamente ai rapporti di conto corrente nn. 27/3601, 2269/1 e
10/49/47, in quanto estinti nel decennio precedente l'instaurazione dell'odierno giudizio, e l'inammissibilità della domanda di ripetizione in relazione al conto corrente n. 2313962/01-
35 (poi 00599023139620135), in quanto ancora in essere;
nel merito, la convenuta, conte- stando la fondatezza delle avverse pretese - stante la piena rispondenza del proprio opera-
to sia alla normativa vigente, sia alle disposizioni della Banca d'Italia - ha concluso chie- dendo che “accolte le eccezioni sollevate dalla banca convenuta da esaminare secondo il
loro ordine logico, la domanda venga dichiarata nulla -nei sensi e nei limiti precisati- inammissibile, comunque respinta, in tutte le sue articolazioni e che la società attrice
venga condannata alla rifusione delle spese e dei compensi di avvocato”.
Quindi, con ordinanza del 18.02.2016, il giudice, ritenendo che la causa potesse essere de-
cisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, ha rigettato le istanze istrut-
torie, rinviando all'udienza del 28.02.2017 con termine per note conclusive. Con ordinanza del 14.06.2017, il giudice, in considerazione della natura estremamente tecnica delle que-
stioni sollevate, ha rimesso la causa in istruttoria per l'esperimento di una consulenza tec- nica d'ufficio, disponendone - dopo una serie di rinvii dovuti all'emergenza pandemica –
una integrazione con provvedimento del 24.05.2023. All'udienza del 21.10.2024, cui per la prima volta la causa è pervenuta dinanzi al giudicante, lo stesso ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, allo scadere degli stes- si, la causa viene decisa come segue.
La domanda come formulata è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di cui infra.
La doglianza in ordine alla illegittimità della commissione di massimo scoperto.
Ferma restando la validità in via generale della c.m.s, occorre dichiarare la nullità di tale pagina 8 di 17 voce per indeterminatezza della relativa clausola.
Al proposito si osserva che secondo il più recente e condivisibile orientamento giurispru-
denziale di legittimità e di merito la clausola che prevede la commissione di massimo sco-
perto, perché sia valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente. Più in particolare, la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità. Tale soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., se- condo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, deter-
minabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 4, TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Posto
che non vi è alcuna definizione normativa, la c.m.s. è stata diversamente definita o indivi- duata - limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse- come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al cor-
rentista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso af- fidamento (nozione, quest'ultima, che sembra essersi imposta più di recente); ancora,
manca l'univocità in ordine alla periodicità di calcolo delle c.m.s. che in alcuni casi vengo- no computate dalla banca addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la me-
desima periodicità (pratica, quest'ultima, espressamente ritenuta illegittima dalla Cassa- zione, sez. 3, sentenza n. 11772 del 6/08/2002). In sostanza, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché
l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percen- tuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nem- pagina 9 di 17 meno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendo-
si conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso”
economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pat-
tuizione consensuale. Laddove poi il conto corrente sia collegato ad un'apertura di credito, la c.m.s. non partecipa della natura degli interessi – tanto che non a caso la Banca d'Italia,
con circolare 1 ottobre 1996 intervenendo in merito alla rilevazione dei tassi di interesse per l'individuazione della soglia usuraria ha chiarito che la commissione di massimo scoper-
to non entra nel calcolo del T.E.G. (tasso effettivo globale) – sicché la stessa risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dai soli interessi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il pe-
riodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata.
Alla luce di quanto precede, considerato che dall'esame dei contratti, ove presenti, non ri- sulta specificato alcunchè quanto ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, omettendo qualsiasi indicazione relativa alla base di calcolo (ossia se venga calcolata sul picco di scopertura, sulla media del trimestre, sul massimo utilizzo del fido nel trimestre ecc.) e limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera con- tratto di apertura del conto corrente, il giudicante ritiene che una clausola siffatta, del tutto indeterminata e non determinabile, deve intendersi affetta da radicale nullità, peral- tro rilevabile anche d'ufficio (Tribunale di Monza, 12 dicembre 2006; Tribunale di Milano, 4
luglio 2002).
Devono, preliminarmente, esaminarsi le eccezioni sollevate da parte convenuta di pre-
scrizione delle pretese di ricalcolo e/o restitutorie di parte attrice relativamente ai rap-
porti di conto corrente nn. 27/3601, 2269/1 e 10/49/47 e di inammissibilità della domanda pagina 10 di 17 di ripetizione delle somme indebitamente versate in relazione al rapporto di conto corrente n. 00599023139620135 (in quanto ancora in essere).
Quanto alla contestata prescrizione delle pretese restitutorie in relazione ai c/c nn.
27/3601, 2269/1 e 10/49/47, la banca ha dedotto a fondamento della relativa eccezione l'avvenuta estinzione dei citati rapporti nel decennio precedente l'instaurazione dell'odierno giudizio, assumendo che l'operazione di giroconto - attraverso la quale il saldo dei conti correnti estinti è stato riportato sul conto corrente n. 20135 (ancora in essere) –
non avrebbe conferito unitarietà ai distinti rapporti, dal momento che “all'epoca dei fatti
e erano soggetti di diritto auto- Controparte_5 Controparte_6
nomi (soltanto a titolo esemplificativo Banco di AP fu incorporato per fusione in
[...]
nell'anno 2022) sicché, anche ma non solo da questo punto di vista, è evi- Controparte_7
dente l'impossibilità di operare una sorta di reductio ad unitatem dei due conti” (cfr., pag.
5 della comparsa di costituzione).
L'eccezione è parzialmente fondata.
Sul punto, la giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto la unitarietà dei rapporti di con- to corrente quando il saldo del vecchio conto corrente veniva riportato, attraverso un'ope-
razione di giroconto, sul nuovo, ritenendo irrilevanti il dato formale di una nuova numera- zione e la stipulazione di una nuova regolamentazione delle condizioni economiche - evi-
denziando, in fatto, come tale prassi adottata dagli istituti di credito ha il precipuo scopo di adeguare il rapporto negoziale alle sopravvenute prescrizioni dettate nella disciplina bancaria e, in indiritto, che l'effetto estintivo dell'obbligazione (proprio della novazione) presuppone sempre l'accertamento della sussistenza dell'”animus novandi” che deve costi-
tuire specifico intento negoziale come mi contraenti e che deve essere trovato in concreto
- a condizione che vi sia identità soggettiva dei contraenti (cfr., Tribunale di Pescara, sen-
tenza n. 142/2020).
Nel caso al vaglio, dalla documentazione versata in atti oltrechè dalle allegazioni attoree pagina 11 di 17 incontestate da parte convenuta, emerge che sul conto n. 20135 (aperto presso la Banca
Commerciale Italiana “nei primi anni '80” ed ancora in essere) sono stati riportati, me-
diante operazione di giroconto: 1) alla data del 23.11.1998, il saldo del conto corrente n.
27/3601 (aperto presso il Banco di AP “nei primi anni '80”); 2) alla data del 8.10.2003, il saldo del conto corrente n. 2269/1 (aperto presso “nei primi anni '80”); 3) alla CP_2
data del 17.06.1999, il saldo del conto corrente n. 10/4947 (aperto presso Istituto Bancario
San Paolo di Torino “nei primi anni '80”).
Ebbene, è noto che: Banco di AP è stato incorporato in San nel 2002; Controparte_7
Banca Commerciale Italiana è stata incorporata in nel 2001; con atto di fusio- CP_8
ne per incorporazione in di del 29.12.2006, si costi- Controparte_9 Controparte_10
tuisce Gruppo Intesa San Paolo.
Sulla scorta di quanto precede, si devono ritenere estinti i conti correnti n. 27/3601 e
10/49/47 e la continuità di rapporto dei conti correnti n. 2269/1 e n. 20135 (ancora in es-
sere).
In merito alla eccepita inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme indebi- tamente versate in relazione al rapporto di conto corrente n.00599023139620135 (in quanto ancora in essere), la giurisprudenza maggioritaria – a cui il decidente intende aderire – ri- tiene che “in tema di contratti bancari, l'azione di ripetizione di indebito non è proponibi-
le dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, pagamenti aventi natura solu-
toria di cui chiedere la restituzione. In altri termini, se non si ha un pagamento non si po- trà certo ripetere ciò che non si è mai pagato. Ciò non esclude, però, che fino alla chiusura
del conto il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo: vol- ta, cioè, ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento
delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una con-
forme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con con-
pagina 12 di 17 seguente ricalcolo dei rapporti dare-avere. Infatti, l'accertamento negativo non è subordi- nato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente pro-
ponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto: l'interesse ad agire del cliente, in
tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare avere, a seguito del- la depurazione del saldo dagli addebiti nulli” (cfr., ex multis, Corte Appello Bari, Sez II,
23.7.,2019 n. 1653, Corte appello L'Aquila 3.3.2021 n. 328).
Alla base di tale indirizzo interpretativo deve porsi la duplice considerazione che, essendo il rapporto ancora aperto, a difettare è l'interesse stesso del correntista a conseguire la ri- petizione di somme indebitamente pagate, a nulla valendo neppure la eventuale chiusura in corso di causa.
Tanto acclarato, nel caso in lite, dall'atto introduttivo – in cui parte attrice dà atto di come il rapporto di conto corrente dedotto in causa sia ancora in corso - emerge la contestuale proposizione dell'azione di accertamento e di ripetizione di indebito, tenuto conto che le domande vengono formulate congiuntamente;
a ciò si aggiunga che la società istante ha specificato – nella memoria depositata il 21.10.2015 - di avere interesse all'accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo del rapporto di conto corrente di cui si tratta.
Invero, la domanda di accertamento dell'esatto saldo del conto corrente, sebbene sia abi-
tualmente strumentale alla domanda di ripetizione ex art.2033 c.c. degli importi ille- gittimamente addebitati dalla banca (cfr., ex multis, Cass. n. 22872/10), può essere le-
gittimamente esperita anche in via autonoma, in quanto finalizzata ad un ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli. Posto che detta operazione può impli-
care o la riduzione dell'esposizione debitoria, o una maggiore disponibilità di fido, se, co- me nel caso che ci occupa, il conto corrente è affidato, o finanche il passaggio a credito del saldo di conto corrente, essa è esperibile anche quando il rapporto di conto corrente è
ancora in corso, in quanto il correntista ha un interesse di sicura consistenza a che si accer-
pagina 13 di 17 ti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche,
l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato delle appostazioni che non avrebbero potuto aver luogo.
Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte nella nota sentenza n. 24418/2010, il cor- rentista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta - rilevata l'illegittimità
dell'addebito - può agire in giudizio per la dichiarazione di nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, in quanto finalizzata alla rettifica in proprio favore delle risultanze del conto stesso e al conseguente recupero di una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
Di conseguenza, acclarata l'ammissibilità parziale dell'azione spiegata, si ritiene prelimi- nare lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione del diritto della parte attrice alla ripetizione degli addebiti asseritamente illegittimi, tempestivamente spiegata dalla banca convenuta in sede di costituzione, in considerazione della circostanza che la stessa influisce inevita-
bilmente sul risultato del ricalcolo del saldo, qualora risulti fondata.
Sul punto, inconferente risulta la contestazione di parte attrice, la quale sostiene la ge- nericità dell'eccezione di prescrizione sollevata, “non avendo (la banca convenuta) peraltro
individuato le rimesse solutorie”, dal momento che sul tema sono intervenute (a composi- zione dei contrapposti indirizzi interpretativi) le Sezioni Unite, con sentenza n. 15895 del
13 giugno 2019, chiarendo che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia
esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'i-
nerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
Ciò posto, il c.t.u., procedendo all'analisi della documentazione agli atti - pienamente con-
divisibile, anche in punto di replica alle osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte pagina 14 di 17 attrice e convenuta alle conclusioni dell'elaborato peritale - ha quantificato l'ammontare dei pagamenti prescritti, ricalcolando preliminarmente il conto corrente con epurazione di tutte le competenze illegittime [quantificate in € 260.983,83, “pari alla differenza tra le
competenze addebitate dalla Banca (€ 370.441,67) e quelle ricalcolate (€ 109.457,84)”, cfr. pag. 9 della perizia del 06.11.2023] ed individuando i versamenti solutori effettuati si-
no al 10.03.2005 – atteso che nel caso di specie il dies a quo della prescrizione va fatto de- correre dalla notifica dell'atto di citazione (10.03.2015), rilevando, perciò, ai fini della prescrizione, i pagamenti indebiti eseguiti sino al decennio antecedente a tale data.
Così operando, il c.t.u. ha rideterminato il saldo del conto n. 0231/39620135, pari ad €
22.425,24 a credito della correntista alla data del 06.10.2015, “anziché € 315.077,28 a de- bito della correntista, indicato nell'estratto conto del 06/10/2015” (cfr., pag. 12 c.t.u. del
06.11.2023).
Il c.t.u. aveva, inoltre, proceduto al ricalcolo degli altri rapporti oggetto di verifica, ap-
plicando “con riferimento ai TASSI D'INTERESSE, in mancanza di pattuizione scritta (…) il
Tasso legale sui rapporti ante 09.07.1992 e quello BOT ex art 117 TUB per i rapporti suc- cessivi al 09.07.1992, altrimenti sono stati mantenuti i tassi convenzionali”, escludendo
“(…) la CAPITALIZZAZIONE degli interessi (…) per il periodo precedente al 01.07.2000 e per quello successivo all'11.01.2014; per il periodo compreso tra il 01.07.2000 e 11.01.2014 in-
vece, avendo la banca applicato la pari periodicità tra interessi passivi ed attivi, si è pro- ceduto capitalizzando trimestralmente gli interessi e addebitando al 30.06.00 le compe-
tenze fino ad allora maturate”, eliminando dal ricalcolo - ai sensi della lettera “c” del quesito istruttorio - la CMS (atteso che “dall'esame contrattuale è emerso che nessun con-
tratto prevede la pattuizione della commissione di massimo scoperto (…). Sulle commissio- ni successive al 2009 parimenti, manca una qualsivoglia pattuizione scritta ad eccezione
del conto corrente n. 23139620135 che prevede la Commissione disponibilità fondi sul con-
tratto del 21.09.2009 e la Commissione Istruttoria Veloce sul contratto del 22.05.2014, si è
pagina 15 di 17 proceduto pertanto ad includere tali oneri nella rielaborazione del solo cc su citato a far data dalla loro contrattazione”), infine elidendo le c.d. spese [“non essendo mai previste
in nessun contratto analizzato ad eccezione dei conti corrente n. 27005728 (nel cui con-
tratto del 29.08.2000 sono pattuite le spese per operazione e quelle fisse di chiusura) e n.
23139620135 (che prevede le spese fisse nel contratto del 04.02.2014)”] (cfr. pag. 11 rela-
zione del 1.03.2018). Il fiduciario del giudice ha, pertanto, rideterminato il saldo del rap- porto anche a seguito delle successive integrazioni (cfr. relazione del 31.10.2018):
1) n. 273061 in € 20.165,43 a credito del correntista;
2) n. 1000299 in € 2.919,63 a credito del correntista;
3) n. 21691 in € 286.972,37 a credito dell'istituto bancario
4) n. 5728 in € 145,539,52 a credito dell'istituto bancario
5) n. 1747A in € 84,49,76 a credito del correntista
6) n. 104947 in € 36.000,31 a credito del correntista
TOTALE A DEBITO DELLA CORRENTISTA - € 350.916,79
Sulla scorta delle riferite considerazioni, tenuto conto della parziale fondatezza degli as-
sunti difensivi dell'attrice, quantomeno con riferimento alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di una capitalizzazione non convenuta, e della fonda-
tezza della domanda riconvenzionale della convenuta, deve conclusivamente riconoscersi un saldo rideterminato sulla scorta dei risultati del richiamato accertamento peritale dispo-
sto in corso di causa (dai quali questo giudicante non ha motivo di discostarsi), pari ad €
350.916,79 a debito dell'attrice, alla data del 31.10.2018 oltre agli ulteriori interessi al tasso contrattuale di mora maturandi fino al saldo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, evi- denziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fi-
ni della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. pagina 16 di 17 Infine, quanto alle spese processuali, la novità e la complessità delle questioni giuridiche e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, il parziale accoglimento delle re-
ciproche domande, giustificano la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, devono porsi definitivamente a carico delle parti in solido.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (già in persona del legale rappre- Parte_1 Parte_2
sentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda di cui in epigrafe;
DICHIARA la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto ed alla capitalizzazione delle competenze trimestrali, nei sensi di cui in motivazione;
CONDANNA la (già in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, della complessiva somma di € 350.916,79 oltre agli interessi di mora dal 31.10.2018 al saldo;
COMPENSA tra le parti le spese di causa ivi comprese quelle di CTU come liquidate.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 14.03.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
dott. Tommaso David
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Tommaso David, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 246/2015 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Contratti bancari
TRA
già (c.f./p.iva ), in persona del legale rap- Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
presentantepro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sara Rosaria TUNDO e Stefania BRACAGLIA, presso il cui studio, in Vasto (CH), alla
Via Giulio Cesare, n. 80/E, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
(c.f./p.iva ) in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2
sentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Pietro REFERZA e Sabatino BESCA, presso il cui studio, in Vasto (CH), alla Via Cavour, n. 63,
è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 17 CONVENUTA
****************
Si premette che:
ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009)
la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi”.
Per consolidata giurisprudenza del S.C., il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp att. cpc, non è affatto tenuto ad esaminare speci- ficamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
pertanto, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ri-
tenuto provato dal giudicante.
Si richiama adesivamente Cass. SS.UU 16.1.2015 n. 642, secondo la quale nel processo civi-
le ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art 1. Dlgs n.
546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limi-
tandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o prov- vedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal mo-
do risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed pagina 2 di 17 esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla tregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa rite-
nersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.
Con riguardo allo svolgimento del processo, quindi, saranno richiamati unicamente gli even- ti rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 6.03.2015, ritualmente notificato il 12.03.2015, la ha Parte_2
convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la deducendo Controparte_1
di aver intrattenuto diversi rapporti di conto corrente con aperture di credito con l'allora
Banca Commerciale Italiana, da ultimo divenuta , e, più in partico- Controparte_1
lare: n. 2313962-01-35 – a cui risultano collegati i conti n. 1000/299, n. 2313962-10-44, n.
2313962-07-41, n. 2313962-05-39, n. 2313962-08-42, n. 2313962-02-36, n. 2313962-09-43 -,
ulteriore rapporto con il Banco Di AP n. 27/3061 – a cui risultano collegati i conti n.
60/24, n. 1654.00006, n. 1654.00007, n. 1654.00008, n. 1654.00009, n. 1654.00010, n.
1654.00011, n. 1654.00014, n. 1654.00018, n. 1654.00019, n. 1654.00020, n. 1654.00022,
n. 1654.00023, n. 1654.00024, n. 1654.00026, n. 1654.00027, nonché una apertura di credi-
to in conto corrente con il Banco Di AP n. 27005728 (poi n. 1000/593 – a cui risultano collegati i conti n. 1689.00002, 1689.00003, 1689.00004 n. 60000038, n. 64/00222, n.
64/00223, n. 1698.00014, 1698.00015, 1698.00016, 1698.00017, 1698.00018, n. 64.000282,
64.000283, 64.000284. 64.00001, n. 1000/1287, n. 1610/9350222).
Ha, ancora, dedotto di aver ottenuto una apertura di credito dalla n. 2269/1 a cui CP_2
era collegato il conto anticipi 2269/13; di aver ottenuto dall'Istituito Bancario San Paolo di
Torino una apertura di credito - n. 10/4947 e dalla Banca Popolare dell'Adriatico le se-
guenti aperture di credito n. 157 1747/7, n. 157/01747, n. 1747°.
pagina 3 di 17 Ha evidenziato di aver riscontrato, da un controllo delle condizioni relative ai contratti sti- pulati, alcune clausole nulle o illegittime – in quanto affette da usura ovvero formulate in violazione di norme imperative.
Ha, pertanto, chiesto di “accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1284, III comma, e
1418, c.c., l'inesistenza di valide pattuizioni scritte delle condizioni economiche e, per
l'effetto, rideterminare i saldi in estratto conto con l'applicazione dei soli interessi de- bitori e creditori al tasso legale, tempo per tempo vigente, senza capitalizzazione degli in-
teressi debitori, con eliminazione di c.m.s. e spese trimestrali, nonché degli ulteriori ad- debiti per commissioni, competenze di sconto, costo libretti assegni, commissioni e spese
su operazioni estere, spese varie, spese per istruttoria e revisione fido e competenze di conti anticipi e collegati, computando la valuta tenuto conto della data operazione;
2. in
ogni caso, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284,
1346, 2697 e 1418, II comma, c.c., nonché dell'art. 8 della Legge n. 64 del 1986, dell'art.
7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto cor-
rente contenute nelle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi con- nessi", e regolanti i rapporti bancari intercorsi tra la società attrice e l'istituto di credito,
relativa alla determinazione degli interessi debitori e creditori con riferimento alle condi- zioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare
la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso del predetto rapporto e l'applicazione in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli in-
teressi creditori e debitori al saggio legale tempo per tempo vigente;
3. accertare e di- chiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c.,
dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente contenute nelle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e
servizi connessi", e regolanti i rapporti bancari intercorsi tra le odierne parti in causa, re-
lativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi debitori, competenze di varia natura
(di sconto e di conti anticipi), spese, commissioni di qualsiasi genere ed oneri applicati nel pagina 4 di 17 corso del predetto rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi e competenze debitori al rapporto in esame;
accertare e di-
chiarare in ogni caso la violazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debito-
ri per violazione dell'art. 120 del T.U.B.; 4. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute com-
missioni sul massimo scoperto trimestrale e spese, comunque prive di causa negoziale;
5. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697
e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la
data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6. ac- certare e dichiarare, previo accertamento e determinazione del Tasso Effettivo Globale, la
nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo
1996, n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento,
con l'effetto, dell'eliminazione di qualsiasi interesse;
7. accertare e dichiarare la viola- zione dell'art. 117 bis, del D. Lgs.vo n. 385 del 1993 con riferimento all'applicazione delle
c.d. C.I.V. e non convenute e dichiararle non dovute;
8. accertare e dichiarare l'assenza di pattuizione scritta degli interessi creditori e per l'effetto applicarli nella misura del tasso
legale tempo per tempo vigente per tutta la durata del rapporto;
9. accertare e dichiarare
l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione del mede-
simo in regime di saggio legale degli interessi debitori e creditori, senza capitalizzazione degli interessi debitori e con la capitalizzazione annuale degli interessi creditori, con eli-
minazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, e spese trimestrali, nonché degli ulteriori addebiti per commissioni, competenze di sconto, costo libretti assegni,
commissioni e spese su operazioni estere, spese varie, spese per istruttoria e revisione fi-
do e competenze di conti anticipi, e di interessi computati sulla differenza in giorni – ban- ca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e
pagina 5 di 17 con l'eliminazione di qualsiasi interesse in ipotesi di superamento del tasso soglia e, per
l'effetto, rideterminare i saldi e condannare l'istituto di credito a rettificare i saldi in
estratto conto così come rideterminati;
10. accertare e dichiarare la non realità dei saldi
riportati negli estratti conto e per l'effetto, previa riclassificazione di tutto il complesso rapporto bancario, rideterminare il saldo in estratto conto relativamente ai rapporti og-
getto di contestazione, liquidandone gli importi così come risultanti all'esito della dispo- nenda CTU contabile che sin da ora si invoca, ovvero nella misura che l'Ill.mo Giudice ri-
terrà di determinare e liquidare, alla società e condannando la banca al pa- Parte_2
gamento degli stessi oltre interessi legali creditori capitalizzati e il maggior danno da sva-
lutazione monetaria, calcolato secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 19499 del 16.07.2008.
Con riferimento al rapporto di conto corrente nr. 27005728, successivamente nr. 1000/593
a cui risultano collegati i seguenti conti: I. conto anticipi/sbf nr. 1689.00002; II. conto an-
ticipi/sbf nr. 1689.00003; III. conto anticipi/sbf nr.1689.00004; IV. conto anticipi/sbf nr.
60000038; V. conto anticipi/sbf nr. 64/00222; VI. conto anticipi/sbf nr. 64/00223; VII. con- to anticipi/sbf nr. 1698.00014; VIII. conto anticipi/sbf nr. 1698.00015; IX. conto antici-
pi/sbf nr. 1698.00016; X. conto anticipi/sbf nr. 1698.00017; XI. conto anticipi/sbf nr.1698.00018; XII. conto anticipi/sbf nr. 64.000282; XIII. conto anticipi/sbf nr. 64.000283;
Co Con XIV. conto anticipi/sbf nr. 64.000284; . conto anticipi/sbf nr. 64.00001; conto anti- cipi/sbf nr. 1000/1287; XVII conto USD nr. 1610/9350222 1. accertare e dichiarare, ai sensi
dell'art. 117, co. 1 e 3, del T.U.B. la nullità dei rapporti bancari e per l'effetto ridetermi- nare il saldo in estratto conto con la sola contabilizzazione delle operazioni attive e passi-
ve, ovvero di prelevamento e versamento e con l'applicazione del tasso creditore nella mi- sura legale tempo per tempo vigente;
2. in subordine, accertare e dichiarare, la violazione
dell'art. 117, co. 4, del T.U.B. e per l'effetto rideterminare il saldo in estratto conto ap-
plicando i soli interessi ai sensi dell'art. 117, co. 7, del T.U.B. tempo per tempo vigente, senza capitalizzazione degli interessi debitori, con eliminazione delle c.m.s., delle spese e pagina 6 di 17 computando la valuta tenuto conto della data operazione;
in estremo subordine, e in ipo- tesi di contratti regolarmente sottoscritti dalle parti, 1. accertare e dichiarare la nullità
ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. degli addebiti in c/c per c.m.s. e
c.d. giorni valuta entrambi privi di valida giustificazione causale;
accertare e dichiarare
l'inefficacia delle variazioni delle condizioni contrattuali per violazione dell'art. 118 del
T.U.B.; 2. accertare e dichiarare, previo accertamento e determinazione del Tasso Effetti- vo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca
per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge
7 marzo 1996, n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di rife-
rimento, con l'effetto, dell'eliminazione di qualsiasi interesse;
3. rideterminare il saldo in estratto conto applicando il tasso debitore nella misura convenuta in contratto, tenuto
conto delle variazioni dei tassi intervenute in senso più favorevole per il correntista ed escludendo quelle in peius, ovvero in ipotesi di accertato superamento del tasso soglia
eliminando ogni interesse, non computando le c.m.s. e i c.d. giorni valuta;
4. accertare e
dichiarare la nullità clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debi- tori per violazione dell'art.1283 c.c., dell'art. 120 co. 2 del T.U.B., come novellato
dall'art.1, co. 629 della Legge nr. 147 del 2014, nonché alla delibera CICR del luglio 2000
5. accertare e dichiarare la non veridicità della somma riportata negli estratti conto e per
l'effetto condannare la convenuta banca alla rettifica del saldo in estratto conto all'esito della esatta contabilizzazione delle operazioni di dare / avere, tenuto conto delle accerta-
te nullità, nonché condannarla alla liquidazione delle somme così come rideterminate, ol- tre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze
di lite, da liquidarsi con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A supporto della tesi inerente alle numerose doglianze formulate, parte attrice ha prodotto agli atti una consulenza stragiudiziale.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 18.03.2015 e, quindi, tempestivamente.
pagina 7 di 17 Con comparsa del 25.06.2015, si è costituita in giudizio ecce- Controparte_1
pendo preliminarmente l'intervenuta prescrizione delle pretese di ricalcolo e/o restitutorie di parte attrice relativamente ai rapporti di conto corrente nn. 27/3601, 2269/1 e
10/49/47, in quanto estinti nel decennio precedente l'instaurazione dell'odierno giudizio, e l'inammissibilità della domanda di ripetizione in relazione al conto corrente n. 2313962/01-
35 (poi 00599023139620135), in quanto ancora in essere;
nel merito, la convenuta, conte- stando la fondatezza delle avverse pretese - stante la piena rispondenza del proprio opera-
to sia alla normativa vigente, sia alle disposizioni della Banca d'Italia - ha concluso chie- dendo che “accolte le eccezioni sollevate dalla banca convenuta da esaminare secondo il
loro ordine logico, la domanda venga dichiarata nulla -nei sensi e nei limiti precisati- inammissibile, comunque respinta, in tutte le sue articolazioni e che la società attrice
venga condannata alla rifusione delle spese e dei compensi di avvocato”.
Quindi, con ordinanza del 18.02.2016, il giudice, ritenendo che la causa potesse essere de-
cisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, ha rigettato le istanze istrut-
torie, rinviando all'udienza del 28.02.2017 con termine per note conclusive. Con ordinanza del 14.06.2017, il giudice, in considerazione della natura estremamente tecnica delle que-
stioni sollevate, ha rimesso la causa in istruttoria per l'esperimento di una consulenza tec- nica d'ufficio, disponendone - dopo una serie di rinvii dovuti all'emergenza pandemica –
una integrazione con provvedimento del 24.05.2023. All'udienza del 21.10.2024, cui per la prima volta la causa è pervenuta dinanzi al giudicante, lo stesso ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, allo scadere degli stes- si, la causa viene decisa come segue.
La domanda come formulata è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di cui infra.
La doglianza in ordine alla illegittimità della commissione di massimo scoperto.
Ferma restando la validità in via generale della c.m.s, occorre dichiarare la nullità di tale pagina 8 di 17 voce per indeterminatezza della relativa clausola.
Al proposito si osserva che secondo il più recente e condivisibile orientamento giurispru-
denziale di legittimità e di merito la clausola che prevede la commissione di massimo sco-
perto, perché sia valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente. Più in particolare, la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità. Tale soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., se- condo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, deter-
minabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 4, TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Posto
che non vi è alcuna definizione normativa, la c.m.s. è stata diversamente definita o indivi- duata - limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse- come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al cor-
rentista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso af- fidamento (nozione, quest'ultima, che sembra essersi imposta più di recente); ancora,
manca l'univocità in ordine alla periodicità di calcolo delle c.m.s. che in alcuni casi vengo- no computate dalla banca addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la me-
desima periodicità (pratica, quest'ultima, espressamente ritenuta illegittima dalla Cassa- zione, sez. 3, sentenza n. 11772 del 6/08/2002). In sostanza, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché
l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percen- tuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nem- pagina 9 di 17 meno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendo-
si conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso”
economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pat-
tuizione consensuale. Laddove poi il conto corrente sia collegato ad un'apertura di credito, la c.m.s. non partecipa della natura degli interessi – tanto che non a caso la Banca d'Italia,
con circolare 1 ottobre 1996 intervenendo in merito alla rilevazione dei tassi di interesse per l'individuazione della soglia usuraria ha chiarito che la commissione di massimo scoper-
to non entra nel calcolo del T.E.G. (tasso effettivo globale) – sicché la stessa risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dai soli interessi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il pe-
riodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata.
Alla luce di quanto precede, considerato che dall'esame dei contratti, ove presenti, non ri- sulta specificato alcunchè quanto ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, omettendo qualsiasi indicazione relativa alla base di calcolo (ossia se venga calcolata sul picco di scopertura, sulla media del trimestre, sul massimo utilizzo del fido nel trimestre ecc.) e limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera con- tratto di apertura del conto corrente, il giudicante ritiene che una clausola siffatta, del tutto indeterminata e non determinabile, deve intendersi affetta da radicale nullità, peral- tro rilevabile anche d'ufficio (Tribunale di Monza, 12 dicembre 2006; Tribunale di Milano, 4
luglio 2002).
Devono, preliminarmente, esaminarsi le eccezioni sollevate da parte convenuta di pre-
scrizione delle pretese di ricalcolo e/o restitutorie di parte attrice relativamente ai rap-
porti di conto corrente nn. 27/3601, 2269/1 e 10/49/47 e di inammissibilità della domanda pagina 10 di 17 di ripetizione delle somme indebitamente versate in relazione al rapporto di conto corrente n. 00599023139620135 (in quanto ancora in essere).
Quanto alla contestata prescrizione delle pretese restitutorie in relazione ai c/c nn.
27/3601, 2269/1 e 10/49/47, la banca ha dedotto a fondamento della relativa eccezione l'avvenuta estinzione dei citati rapporti nel decennio precedente l'instaurazione dell'odierno giudizio, assumendo che l'operazione di giroconto - attraverso la quale il saldo dei conti correnti estinti è stato riportato sul conto corrente n. 20135 (ancora in essere) –
non avrebbe conferito unitarietà ai distinti rapporti, dal momento che “all'epoca dei fatti
e erano soggetti di diritto auto- Controparte_5 Controparte_6
nomi (soltanto a titolo esemplificativo Banco di AP fu incorporato per fusione in
[...]
nell'anno 2022) sicché, anche ma non solo da questo punto di vista, è evi- Controparte_7
dente l'impossibilità di operare una sorta di reductio ad unitatem dei due conti” (cfr., pag.
5 della comparsa di costituzione).
L'eccezione è parzialmente fondata.
Sul punto, la giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto la unitarietà dei rapporti di con- to corrente quando il saldo del vecchio conto corrente veniva riportato, attraverso un'ope-
razione di giroconto, sul nuovo, ritenendo irrilevanti il dato formale di una nuova numera- zione e la stipulazione di una nuova regolamentazione delle condizioni economiche - evi-
denziando, in fatto, come tale prassi adottata dagli istituti di credito ha il precipuo scopo di adeguare il rapporto negoziale alle sopravvenute prescrizioni dettate nella disciplina bancaria e, in indiritto, che l'effetto estintivo dell'obbligazione (proprio della novazione) presuppone sempre l'accertamento della sussistenza dell'”animus novandi” che deve costi-
tuire specifico intento negoziale come mi contraenti e che deve essere trovato in concreto
- a condizione che vi sia identità soggettiva dei contraenti (cfr., Tribunale di Pescara, sen-
tenza n. 142/2020).
Nel caso al vaglio, dalla documentazione versata in atti oltrechè dalle allegazioni attoree pagina 11 di 17 incontestate da parte convenuta, emerge che sul conto n. 20135 (aperto presso la Banca
Commerciale Italiana “nei primi anni '80” ed ancora in essere) sono stati riportati, me-
diante operazione di giroconto: 1) alla data del 23.11.1998, il saldo del conto corrente n.
27/3601 (aperto presso il Banco di AP “nei primi anni '80”); 2) alla data del 8.10.2003, il saldo del conto corrente n. 2269/1 (aperto presso “nei primi anni '80”); 3) alla CP_2
data del 17.06.1999, il saldo del conto corrente n. 10/4947 (aperto presso Istituto Bancario
San Paolo di Torino “nei primi anni '80”).
Ebbene, è noto che: Banco di AP è stato incorporato in San nel 2002; Controparte_7
Banca Commerciale Italiana è stata incorporata in nel 2001; con atto di fusio- CP_8
ne per incorporazione in di del 29.12.2006, si costi- Controparte_9 Controparte_10
tuisce Gruppo Intesa San Paolo.
Sulla scorta di quanto precede, si devono ritenere estinti i conti correnti n. 27/3601 e
10/49/47 e la continuità di rapporto dei conti correnti n. 2269/1 e n. 20135 (ancora in es-
sere).
In merito alla eccepita inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme indebi- tamente versate in relazione al rapporto di conto corrente n.00599023139620135 (in quanto ancora in essere), la giurisprudenza maggioritaria – a cui il decidente intende aderire – ri- tiene che “in tema di contratti bancari, l'azione di ripetizione di indebito non è proponibi-
le dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, pagamenti aventi natura solu-
toria di cui chiedere la restituzione. In altri termini, se non si ha un pagamento non si po- trà certo ripetere ciò che non si è mai pagato. Ciò non esclude, però, che fino alla chiusura
del conto il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo: vol- ta, cioè, ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento
delle somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una con-
forme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con con-
pagina 12 di 17 seguente ricalcolo dei rapporti dare-avere. Infatti, l'accertamento negativo non è subordi- nato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente pro-
ponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto: l'interesse ad agire del cliente, in
tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare avere, a seguito del- la depurazione del saldo dagli addebiti nulli” (cfr., ex multis, Corte Appello Bari, Sez II,
23.7.,2019 n. 1653, Corte appello L'Aquila 3.3.2021 n. 328).
Alla base di tale indirizzo interpretativo deve porsi la duplice considerazione che, essendo il rapporto ancora aperto, a difettare è l'interesse stesso del correntista a conseguire la ri- petizione di somme indebitamente pagate, a nulla valendo neppure la eventuale chiusura in corso di causa.
Tanto acclarato, nel caso in lite, dall'atto introduttivo – in cui parte attrice dà atto di come il rapporto di conto corrente dedotto in causa sia ancora in corso - emerge la contestuale proposizione dell'azione di accertamento e di ripetizione di indebito, tenuto conto che le domande vengono formulate congiuntamente;
a ciò si aggiunga che la società istante ha specificato – nella memoria depositata il 21.10.2015 - di avere interesse all'accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo del rapporto di conto corrente di cui si tratta.
Invero, la domanda di accertamento dell'esatto saldo del conto corrente, sebbene sia abi-
tualmente strumentale alla domanda di ripetizione ex art.2033 c.c. degli importi ille- gittimamente addebitati dalla banca (cfr., ex multis, Cass. n. 22872/10), può essere le-
gittimamente esperita anche in via autonoma, in quanto finalizzata ad un ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli. Posto che detta operazione può impli-
care o la riduzione dell'esposizione debitoria, o una maggiore disponibilità di fido, se, co- me nel caso che ci occupa, il conto corrente è affidato, o finanche il passaggio a credito del saldo di conto corrente, essa è esperibile anche quando il rapporto di conto corrente è
ancora in corso, in quanto il correntista ha un interesse di sicura consistenza a che si accer-
pagina 13 di 17 ti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche,
l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato delle appostazioni che non avrebbero potuto aver luogo.
Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte nella nota sentenza n. 24418/2010, il cor- rentista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta - rilevata l'illegittimità
dell'addebito - può agire in giudizio per la dichiarazione di nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, in quanto finalizzata alla rettifica in proprio favore delle risultanze del conto stesso e al conseguente recupero di una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
Di conseguenza, acclarata l'ammissibilità parziale dell'azione spiegata, si ritiene prelimi- nare lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione del diritto della parte attrice alla ripetizione degli addebiti asseritamente illegittimi, tempestivamente spiegata dalla banca convenuta in sede di costituzione, in considerazione della circostanza che la stessa influisce inevita-
bilmente sul risultato del ricalcolo del saldo, qualora risulti fondata.
Sul punto, inconferente risulta la contestazione di parte attrice, la quale sostiene la ge- nericità dell'eccezione di prescrizione sollevata, “non avendo (la banca convenuta) peraltro
individuato le rimesse solutorie”, dal momento che sul tema sono intervenute (a composi- zione dei contrapposti indirizzi interpretativi) le Sezioni Unite, con sentenza n. 15895 del
13 giugno 2019, chiarendo che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia
esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'i-
nerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
Ciò posto, il c.t.u., procedendo all'analisi della documentazione agli atti - pienamente con-
divisibile, anche in punto di replica alle osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte pagina 14 di 17 attrice e convenuta alle conclusioni dell'elaborato peritale - ha quantificato l'ammontare dei pagamenti prescritti, ricalcolando preliminarmente il conto corrente con epurazione di tutte le competenze illegittime [quantificate in € 260.983,83, “pari alla differenza tra le
competenze addebitate dalla Banca (€ 370.441,67) e quelle ricalcolate (€ 109.457,84)”, cfr. pag. 9 della perizia del 06.11.2023] ed individuando i versamenti solutori effettuati si-
no al 10.03.2005 – atteso che nel caso di specie il dies a quo della prescrizione va fatto de- correre dalla notifica dell'atto di citazione (10.03.2015), rilevando, perciò, ai fini della prescrizione, i pagamenti indebiti eseguiti sino al decennio antecedente a tale data.
Così operando, il c.t.u. ha rideterminato il saldo del conto n. 0231/39620135, pari ad €
22.425,24 a credito della correntista alla data del 06.10.2015, “anziché € 315.077,28 a de- bito della correntista, indicato nell'estratto conto del 06/10/2015” (cfr., pag. 12 c.t.u. del
06.11.2023).
Il c.t.u. aveva, inoltre, proceduto al ricalcolo degli altri rapporti oggetto di verifica, ap-
plicando “con riferimento ai TASSI D'INTERESSE, in mancanza di pattuizione scritta (…) il
Tasso legale sui rapporti ante 09.07.1992 e quello BOT ex art 117 TUB per i rapporti suc- cessivi al 09.07.1992, altrimenti sono stati mantenuti i tassi convenzionali”, escludendo
“(…) la CAPITALIZZAZIONE degli interessi (…) per il periodo precedente al 01.07.2000 e per quello successivo all'11.01.2014; per il periodo compreso tra il 01.07.2000 e 11.01.2014 in-
vece, avendo la banca applicato la pari periodicità tra interessi passivi ed attivi, si è pro- ceduto capitalizzando trimestralmente gli interessi e addebitando al 30.06.00 le compe-
tenze fino ad allora maturate”, eliminando dal ricalcolo - ai sensi della lettera “c” del quesito istruttorio - la CMS (atteso che “dall'esame contrattuale è emerso che nessun con-
tratto prevede la pattuizione della commissione di massimo scoperto (…). Sulle commissio- ni successive al 2009 parimenti, manca una qualsivoglia pattuizione scritta ad eccezione
del conto corrente n. 23139620135 che prevede la Commissione disponibilità fondi sul con-
tratto del 21.09.2009 e la Commissione Istruttoria Veloce sul contratto del 22.05.2014, si è
pagina 15 di 17 proceduto pertanto ad includere tali oneri nella rielaborazione del solo cc su citato a far data dalla loro contrattazione”), infine elidendo le c.d. spese [“non essendo mai previste
in nessun contratto analizzato ad eccezione dei conti corrente n. 27005728 (nel cui con-
tratto del 29.08.2000 sono pattuite le spese per operazione e quelle fisse di chiusura) e n.
23139620135 (che prevede le spese fisse nel contratto del 04.02.2014)”] (cfr. pag. 11 rela-
zione del 1.03.2018). Il fiduciario del giudice ha, pertanto, rideterminato il saldo del rap- porto anche a seguito delle successive integrazioni (cfr. relazione del 31.10.2018):
1) n. 273061 in € 20.165,43 a credito del correntista;
2) n. 1000299 in € 2.919,63 a credito del correntista;
3) n. 21691 in € 286.972,37 a credito dell'istituto bancario
4) n. 5728 in € 145,539,52 a credito dell'istituto bancario
5) n. 1747A in € 84,49,76 a credito del correntista
6) n. 104947 in € 36.000,31 a credito del correntista
TOTALE A DEBITO DELLA CORRENTISTA - € 350.916,79
Sulla scorta delle riferite considerazioni, tenuto conto della parziale fondatezza degli as-
sunti difensivi dell'attrice, quantomeno con riferimento alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di una capitalizzazione non convenuta, e della fonda-
tezza della domanda riconvenzionale della convenuta, deve conclusivamente riconoscersi un saldo rideterminato sulla scorta dei risultati del richiamato accertamento peritale dispo-
sto in corso di causa (dai quali questo giudicante non ha motivo di discostarsi), pari ad €
350.916,79 a debito dell'attrice, alla data del 31.10.2018 oltre agli ulteriori interessi al tasso contrattuale di mora maturandi fino al saldo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, evi- denziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fi-
ni della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. pagina 16 di 17 Infine, quanto alle spese processuali, la novità e la complessità delle questioni giuridiche e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, il parziale accoglimento delle re-
ciproche domande, giustificano la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, devono porsi definitivamente a carico delle parti in solido.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (già in persona del legale rappre- Parte_1 Parte_2
sentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda di cui in epigrafe;
DICHIARA la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto ed alla capitalizzazione delle competenze trimestrali, nei sensi di cui in motivazione;
CONDANNA la (già in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, della complessiva somma di € 350.916,79 oltre agli interessi di mora dal 31.10.2018 al saldo;
COMPENSA tra le parti le spese di causa ivi comprese quelle di CTU come liquidate.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 14.03.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
dott. Tommaso David
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