Art. 3. (( (Valori limite.) )) (( 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita' produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attivita' di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo' superare i valori limite fissati dall' articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 144 .
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, che su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , e' sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , e' abrogato )) ((4))
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 144 .
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, che su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , e' sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , e' abrogato )) ((4))