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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12871/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio L'avv. DALL'OGLIO ILARIA e Controparte_1 P.IVA_1 L'avv. GOTTARDO ANDREA ( VIA VITTOR PISANI, 20 20124 C.F._1
MILANO; ( ) VIA VITTOR PISANI, 20 20124 Parte_1 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in Via Vittor Pisani, 20 20124 MILANO presso il difensore avv. DALL'OGLIO ILARIA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio L'avv. DE CAROLIS CLAUDIA DORANNA elettivamente domiciliato in CORSO LODI, 47 20139 MILANO presso il difensore avv. DE CAROLIS CLAUDIA DORANNA
CONVENUTO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso con conte scritte in sostituzione L'udienza del
8.10.2024 come da fogli allegati al verbale d'udienza:
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso e di legge, così provvedere
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
pagina 1 di 10 * accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di da ogni domanda, eccezione e/o CP_2 azione nei confronti di e/o di ai sensi degli Controparte_1 Controparte_3 articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ., non avendo esercitato formale impugnativa e/o CP_2 diritto di recesso entro i termini prescritti dai medesimi articoli e, per l'effetto, dichiarare improcedibili e/o inammissibili e, in ogni caso, rigettare le domande e/o le eccezioni a tale titolo formulate dalla convenuta per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
* accertare e dichiarare l'applicabilità ai fatti per cui è causa e nei confronti di Controparte_1 della Polizza di Assicurazione per “Responsabilità Civile Terzi / Operai / Prodotti” n. 110-01577889- 14052;
* accertare e dichiarare, in virtù di quanto previsto dalla polizza assicurativa n. 110-01577889-14052 il diritto all'indennizzo in capo a e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
, al pagamento, in favore di della somma di Controparte_4 Controparte_1
Euro 1.141.636,43, per i titoli e le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria dalla data L'evento e interessi di mora maturati e maturandi sino al soddisfo, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del maggior danno arrecato ai sensi L'articolo 1224, codice civile, da liquidarsi in via equitativa;
* rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate e/o formulande, in via preliminare/pregiudiziale, nel merito ed in via istruttoria, da , siccome insussistenti, infondate, inammissibili, CP_2 stanti, tra l'altro, gli intervenuti termini decadenziali, e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, per le ragioni tutte meglio dedotte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA
* ammettere a prova orale diretta per testi sulle circostanze dedotte in altrettanti Controparte_1 capitoli di prova di cui alla memoria ex articolo 183, 6° comma n. 2, cod. proc. civ. depositata in data
30 dicembre 2022 e con i testi ivi indicati;
* rigettare l'istanza di esibizione documentale ai sensi L'articolo 210 cod. proc. civ. formulata dalla convenuta nella propria memoria ex articolo 183, 6° comma n. 3, cod. proc. civ. depositata in data 19 gennaio 2023, siccome tardiva, esplorativa e irrilevante, come meglio esposto dalla difesa di
[...] all'udienza del 2 febbraio 2023. CP_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre ad oneri accessori, come per legge, ed alla rifusione delle spese generali nella misura di legge.
Salvo ogni diritto.
HDI GLOBAL SE- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di dalle eccezioni Controparte_1 formulate nella memoria ex art. 183, 6 c. n. 1, ai sensi e per gli effetti L'art. 183 cc. 5 e 6 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda in via preliminare formulata nel medesimo atto e, in ogni caso, respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, per quanto argomentato in atti. pagina 2 di 10 - In via principale e nel merito: respingere interamente e con qualsiasi statuizione le domande svolte dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e completamente destituite di fondamento sia in relazione all' an che al quantum.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Con ogni salvezza.
FATTO E DIRITTO
La società ha convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.141.636,43, oltre
[...] interessi e rivalutazione monetaria, asseritamente dovuti in forza della polizza assicurativa per
“Responsabilità Civile Terzi / Operai / Prodotti” n. 110-01577889-14052 stipulata fra le parti.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato:
- di essere una società leader a livello internazionale, nel settore della progettazione, produzione e vendita di alternatori, sincroni e asincroni, e relativi accessori e parti di ricambio;
- che dal 2013 al 2018 aveva fornito a (di seguito "Cargobull" o Controparte_5 Cont "CBC") ed a SC (di seguito " o ") - società tedesche CP_6 Controparte_7 specializzate nello sviluppo, produzione e commercializzazione di rimorchi, semirimorchi e trailer anche per il trasporto di prodotti a temperatura controllata - n.
6.527 alternatori modello "VISPA-
CBN 150/4" di propria produzione da installare all'interno dei gruppi refrigeranti dei rimorchi e semirimorchi dei propri clienti;
Contr Cont
- che nel corso del 2017 e del 2018, e avevano contestato a che alcuni degli CP_1 alternatori modello "VISPA-CBN 150/4" avrebbero presentato vizi tali da causare incendi tanto degli alternatori stessi quanto delle unità di refrigerazione al cui interno erano collocati;
- che, a tutela della propria attività imprenditoriale, aveva sottoscritto con Controparte_1 [...]
la polizza assicurativa per "Responsabilità Civile Terzi / Operai / Prodotti'' n. 110- CP_2
01577889-14052 con validità dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 (doc. 3) successivamente rinnovata, senza sostanziali modifiche, dalla polizza n. 110-08408907-30072 (doc. 4);
- che La sezione D) della polizza prevede, in particolare, l'obbligo per l'Assicuratore di pagina 3 di 10 Contr Cont
- che, alla luce delle contestazioni sollevate da e e della richiesta di risarcimento danni avanzata dalle stesse, pur ritenendo infondate e contestando tali pretese, aveva informato l'assicurazione di tale circostanza con e-mail del 6 ottobre 2017 inviata dal broker assicurativo, Tower S.p.A., nella persona del Dott. Diego Trestin (doc. 5); Contr
- che la denuncia di sinistro veniva riscontrata via e-mail in data 16 ottobre 2017 da la quale comunicava di aver dato incarico al Dott. di accertare eventuali cause e responsabilità Persona_1 di nella causazione L'evento, nonché gli eventuali danni (cfr. doc. 6); CP_1
- che nel frattempo, al fine di verificare e discutere le richieste risarcitorie avanzate dai propri clienti,
l'allora Direttore Generale (ed ora Amministratore Delegato) di Ing. CP_1 Persona_2
, si era recato in più occasioni in Germania presso gli uffici e le sedi dei clienti;
[...] Contr Cont
- che in particolare, nel corso di un incontro tenutosi in data 23 novembre 2017, e avevano formulato nei confronti di una richiesta (verbale) di risarcimento del danno di € CP_1
750.000 in relazione a circa n.
5.000 unità refrigeranti installate sui rimorchi dei propri clienti sulle quali erano montati gli alternatori difettosi modello "VISPA-CBN 150/ 4";(doc. 6); Contr Cont
- che in tale occasione, e avevano chiesto a una revisione dei propri CP_1 processi produttivi allo scopo di evitare, per le future forniture, il ripetersi del difetto denunciato;
Contr Cont
- che nel frattempo, e avevano incaricato propri periti di analizzare i difetti e confermare le cause L'incendio ai gruppi refrigeranti installati sui propri rimorchi e montanti gli alternatori modello "VISPA-CBN 150/4";
- che a propria volta, conduceva internamente un'indagine volta ad accertare CP_1
l'esistenza di eventuali difetti in tali alternatori;
- che i risultati di tali perizie, che avevano effettivamente accertato l'esistenza di vizi nei predetti alternatori, erano stati trasmessi tramite il broker assicurativo Tower S.p.A. al perito incaricato da Contr Dott. unitamente ad altri documenti utili alla valutazione del sinistro (doc. 9); Persona_1 Contr Cont
- che in data 16 marzo 2018 e avevano inviato a una lettera di "Reclamo CP_1 per merce difettosa e dichiarazione sinistro" (doc. 10) e, senza ancora esattamente quantificare le proprie richieste risarcitorie, insistevano su un intervento tecnico da parte di;
CP_1 Contr Cont
- che successivamente, in data 30 novembre 2018, e avevano diffidato ad CP_1 assumere per iscritto la responsabilità di porre rimedio ai difetti rilevati sugli alternatori "VISPA-
CBN" (doc. 11);
- che tuttavia, a tutela della propria posizione ed ancora in pendenza delle necessarie verifiche, riteneva di non assumere, tantomeno per iscritto, la responsabilità di quanto CP_1 accaduto;
- che in data 20 febbraio 2019, riceveva dallo Studio legale tedesco , CP_1 CP_10 incaricato da e una lettera di reclamo e diffida, con la quale venivano CP_5 Controparte_7 quantificati i danni subiti nell'importo in circa € 1.500.000 (doc. 12) e si chiedeva a CP_1 una formale presa di posizione entro il 28 febbraio 2019;
- che tale comunicazione veniva prontamente portata all'attenzione L'assicurazione, alla quale veniva chiesto di comunicare la propria posizione rispetto all'operatività della garanzia assicurativa Contr e veniva sottolineata la necessità di ricevere i contatti del legale tedesco che veva anticipato sarebbe stato nominato, nonché la relativa disponibilità a supportare (doc. 13); CP_1
pagina 4 di 10 - che in tale comunicazione segnalava altresì all'assicurazione che, in assenza di CP_1 pronto riscontro da parte di quest'ultima, avrebbe provveduto a nominare un proprio legale a supporto delle attività di difesa dalle pretese di e con aggravio di CP_5 Controparte_7 spese a carico L'Assicuratore medesimo;
Contr
- che non solo non rispondeva chiaramente alle richieste di ma oltretutto, CP_1 dapprima confermava la propria disponibilità a partecipare agli incontri tecnici con le controparti e poi, all'ultimo minuto, annunciava che non vi avrebbe preso parte;
Contr
- che il comportamento reticente e poco trasparente tenuto da costringeva ad CP_1 assumere in proprio la gestione delle interlocuzioni e delle trattative con e CP_5 [...]
e a provvedere autonomamente alla nomina di un legale tedesco che potesse tutelare al CP_7 meglio i suoi interessi;
Contr
- che, nonostante l'assenza di collaborazione da parte di provvedeva a tenere CP_1 quest'ultima costantemente aggiornata degli sviluppi delle trattative con le controparti;
- che, in data 18 novembre 2019, il broker assicurativo riportava ad HDI la prossima (apparente) conclusione della controversia (doc. 15) anticipando anche copia della fattura di importo pari ad €
36.998,50 relativa all'assistenza legale prestata dallo Studio legale tedesco Oppenhoff&Partner a favore di in relazione alle negoziazioni con e CP_1 CP_5 Controparte_7
- che le negoziazioni tra i legali delle società proseguivano anche nel corso del 2020, seppure a rilento anche a causa del progressivo diffondersi del virus COVID-19;
- che in tale contesto, l'Assicuratore insisteva nel non assumere alcuna posizione;
Contr
- che, in data 21 settembre 2020, alla luce del perdurante silenzio di il broker assicurativo, Contr Tower S.p.A., trasmetteva ad n nome e per conto di Alte una lettera di diffida e di CP_1 formale messa in mora alla liquidazione L'indennizzo in relazione al sinistro denunciato (doc. 16) senza ricevere alcun riscontro;
- che le trattative giungevano alla fase finale tra la fine L'anno 2020 e l'inizio L'anno 2021, Contr Cont quando e quantificavano in € 1.649.935,04 i danni asseritamente patiti a causa degli alternatori difettosi modello "VISPA-CBN 150/4";
- Che tale circostanza veniva immediatamente portata a conoscenza L'assicurazione alla quale veniva altresì nuovamente richiesta una presa di posizione (doc. 17).
- che in data 19 marzo 2021, veniva trasmessa da Tower S.p.A. all'Assicuratore la bozza L'accordo transattivo di prossima sottoscrizione da parte di ribadendo nuovamente anche in CP_1 tale occasione la richiesta di indennizzo ai sensi di Polizza e richiedendo all'Assicuratore un parere in merito all'accordo di prossima sottoscrizione (doc. 18); Contr
- che l'email veniva riscontrata in data 24 marzo 2021 dal legale di Avv. De Carolis (doc. 19) la quale affermava che la copertura assicurativa non avrebbe dovuto ritenersi operativa nel caso in esame perché i prodotti difettosi sarebbero stati costruiti sotto la "direzione tecnica di Cargo Bull, nell'ambito di un asserito progetto denominato "Vispa SCB Project o Vispa SC Cargo Bull
Project' (cosi determinando, al limite, l'applicazione della copertura assicurativa di in CP_5 quanto era quest'ultima da qualificarsi quale produttore del componente difettoso) e che, in ogni caso, doveva ritenersi applicabile l'esclusione di copertura di cui alla sezione D.5), punto 2, Polizza
pagina 5 di 10 (la garanzia non opera "nel caso di impiego dei prodotti su autoveicoli, mezzi aerei, aerospaziali e natanti'').
- che, le negoziazioni con e non potevano essere ulteriormente rinviate CP_5 Controparte_7
a causa delle pretestuose eccezioni sollevate dall'assicurazione e rispetto alle quali non vi era mai stato alcun confronto con CP_1
- che di conseguenza, a migliore tutela dei propri interessi (e, indirettamente, anche di CP_1 Contr quelli di si risolveva a sottoscrivere con e in data 23 marzo – CP_5 Controparte_7
12 aprile 2021, un accordo transattivo a definizione delle pretese di queste ultime in relazione ai danni subiti quale conseguenza degli alternatori difettosi "VISPA - CBN" forniti da CP_1
- che in forza di tale accordo accettava, a titolo transattivo, la compensazione tra il CP_1 credito per la fornitura di alternatori a e portato da fatture emesse nel CP_5 Controparte_7 periodo dal 18 giugno 2018 al 13 febbraio 2019 per un importo complessivo pari ad Euro
923.513,21, e l'importo di danni, costi e spese, rispettivamente, subiti e sostenuti dalle citate società per la difettosità degli alternatori e riconducibili alla campagna di richiamo degli stessi (doc. 20 - di seguito "DO RA");
- che l'DO RA aveva in realtà un contenuto assai più ampio della semplice transazione, in quanto l'obiettivo condiviso dalle parti era quello di proseguire nei loro rapporti commerciali;
- che nonostante l'avvenuta conclusione L'DO RA e, soprattutto, l'anticipazione dei relativi contenuti all'Assicuratore, l'Assicuratore stesso perdurava nel proprio silenzio, con la conseguenza che si vedeva costretta a sollecitarne un intervento da parte dei propri CP_1 legali;
Contr
- che in data 9 luglio 2021 veniva, quindi, trasmessa dai legali di a na lettera di CP_1 diffida con la quale, ribadita l'avvenuta sottoscrizione L'DO RA (di cui veniva Contr allegata copia sottoscritta), eniva diffidata al pagamento L'indennizzo nella misura di €
923.513,21, oltre ai costi ed alle spese legali sostenute per la gestione del sinistro e la difesa nella controversia insorta con e (doc. 21); CP_5 Controparte_7 Contr
- che alla lettera di diffida rispondeva in data 23 luglio 2021 il legale incaricato da Avv. De
Carolis (doc. 22), la quale sottolineava la violazione da parte di del dovere di CP_1 Contr informazione nei confronti L'Assicuratore ed eccepiva che on sarebbe stata messa nelle condizioni di partecipare alle trattative ed alle interlocuzioni, concludendo, senza ulteriori spiegazioni, con il diniego di copertura assicurativa;
Contr
- che le infondate argomentazioni di enivano puntualmente contestate dai legali di CP_1
con comunicazione trasmessa in data 30 luglio 2021 (doc. 23);
[...]
- che tuttavia, nonostante le dettagliate delucidazioni ed evidenze documentali fornite da CP_1 Contr
a nonostante il tentativo di coinvolgere, a tutti i livelli, l'Assicuratore in una definizione
[...] conciliativa, l'odierna attrice non otteneva, neppure in parte, il pagamento di quanto ad essa dovuto ai sensi di polizza;
- che alla luce di quanto precede l'odierna attrice si vista costretta ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti;
- che, successivamente alla conclusione del procedimento di mediazione e nelle more della predisposizione L'atto di citazione, e hanno inoltrato, tramite i CP_5 Controparte_7
pagina 6 di 10 propri legali, a una richiesta di pagamento (doc. 26) L'ulteriore importo di CP_1
€127.968,04 (dovuto in forza L'DO RA) che veniva successivamente versato (doc. 27).
In definitiva, ritenendo che non vi siano dubbi in merito all'operatività della polizza, CP_1 evidenziando l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'assicurazione, nonché stigmatizzando la Contr condotta negligente di quest'ultima, ha chiesto che ia condannata al pagamento, in suo favore, di un indennizzo di ammontare pari a € 1.141.636,43, così suddivisi:
• € 923.513,21, quale danno subito a valle della transazione conclusa con e CP_5 [...]
tale somma corrisponde all'importo riconosciuto a e a CP_7 CP_5 Controparte_7 titolo di risarcimento del danno richiesto per gli asseriti difetti degli alternatori oggetto di fornitura;
• € 127.968,04 richiesti da e in forza di quanta previsto dall'DO CP_5 Controparte_7
RA (cfr. articolo 3, pag. 8, doc. 20) e dal relativo Allegato D;
• € 65.155,18, oltre ad oneri di legge, a titolo di competenze maturate dai professionisti (principalmente avvocati tedeschi) coinvolti nell'assistenza e nella difesa (stragiudiziale) degli interessi di anche nei confronti L'Assicuratore, come da fatture prodotte (doc. CP_1
28);
• € 25.000 a titolo di spese e costi di trasferta sostenuti dall'odierna attrice per i frequenti viaggi L'allora Direttore Generale (oggi Amministratore Delegato) di Ing. CP_1 [...]
e del Direttore Tecnico con lo scopo di comprendere la natura del problema, Persona_3 condurre test in ufficio tecnico per simulare il problema e confermarlo e, infine, negoziare una soluzione transattiva.
si è costituita in giudizio contestando Controparte_2 integralmente quanto ex adverso dedotto.
Innanzitutto, parte convenuta ha contestato la ricostruzione dei fatti operata da CP_1
Contr evidenziando che al contrario di quanto allegato da parte attrice, ha operato con diligenza nella gestione del sinistro, nominando fin da subito dei propri periti, riscontrando di volta in volta le comunicazioni L'assicurato, partecipando alle riunioni e nominando persino un legale tedesco per
Contr assistere nelle negoziazioni con le società e SBC. La negligenza contestata da CP_1
Contr parte attrice, ha evidenziato non vi è stata. La verità è che nonostante le ripetute CP_1 richieste da parte L'assicurazione di fornire i documenti utili ad accertare le effettive responsabilità per i danni lamentati dalle società tedesche, non ha mai trasmesso la documentazione richiesta,
Contr Contr impedendo ad i svolgere una completa ricostruzione dei fatti. È per tale ragione che on ha preso parte all'accordo transattivo che è stato portato a termine autonomamente dal , la CP_1 quale si è assunta in toto la responsabilità di quanto accaduto, convinta di poter ottenere successivamente un indennizzo da parte L'assicurazione.
Contr a inoltre contestato la pretesa di parte attrice sia nell'an che nel quantum, evidenziando che:
- Presupposto per l'operatività della polizza è l'accertamento della responsabilità L'assicurato nella causazione del danno. Dalla documentazione prodotta in giudizio, nonché dalle informazioni ricavabili dal fitto scambio di corrispondenza con l'assicurato, non emerge con chiarezza la responsabilità di in relazione ai sinistri denunciati. Il rapporto fra e CP_1 CP_1
pagina 7 di 10 non era di mera fornitura: le società erano in realtà coinvolte in un progetto comune per
CP_5 produrre unità di refrigerazione a basso costo, sotto la direzione tecnica della stessa e con
CP_5 stampo di proprietà di quest'ultima. Pertanto, non era produttore nel senso CP_1 comunemente inteso del termine, ma produceva insieme e sotto la direzione di gli
CP_5 Contr accordi intercorsi fra le due contraenti sono stati chiesti più volte, ma mai è stato consentito ad di poterli esaminare. Residua, dunque, il dubbio in relazione al soggetto responsabile dei vizi che avevano cagionato i danni lamentati da
CP_5
- Anche ammesso che vi sia il presupposto per attivare la copertura assicurativa - ovvero la responsabilità L'assicurato - questa non potrebbe comunque essere operativa, per quanto espressamente disposto al punto 2 della sezione D.5) dedicato a SPESE DI MONTAGGIO E
RIMONTAGGIO DEL PRODOTTO DIFETTOSO SOSTENUTE PER EVITARE UN DANNO A
PERSONE O COSE, ove si legge che “la garanzia non opera … 2.5. nel caso di impiego dei prodotti su autoveicoli, mezzi aerei, aerospaziali e natanti”. Non vi è di dubbio sul fatto che il prodotto in questione sia stato impiegato su autoveicoli, in quanto la presente causa trae origine dalla denuncia di alcuni incendi verificatisi ai danni di camion dotati L'unità di refrigerazione a marchio che per funzionare impiega l'alternatore Dall'esame delle CP_5 CP_1 fotografie agli atti (doc. n. 8 parte attrice) si evince che l'unità refrigerante fa parte integrante del rimorchio stesso, in quanto montata o inserita inscindibilmente sulla porta del rimorchio, con la quale forma un “tutt'uno”. Inoltre, dalla definizione di rimorchio contenuta nel Codice della Strada, art. 54, punti h), i) e l), si ricava che anche il rimorchio o semirimorchio, anche se non munito di motore, costituisce un veicolo nel momento in cui è messo in circolo trainato dalla motrice o trattore.
- Infine, parte attrice non ha provato minimamente il quantum della propria pretesa. L'attrice ha chiesto un indennizzo di € 923.513,21 quale danno subito “a valle della transazione conclusa con e ai sensi L'DO RA”; ulteriori € 127.968,04 richiesti CP_5 Controparte_7 dalle controparti in forza di quanto previsto nell'accordo transattivo;
€ 65.155,18 a titolo di competenze maturate dai professionisti, soprattutto i legali tedeschi;
€ 25.000,00 a titolo di spese di trasferte sostenuti dalla stessa per i viaggi aventi l'asserito scopo di “comprendere la natura del problema”. Di tutti questi importi di cui ha chiesto il rimborso non è fornito il benché minimo giustificativo, e nulla è stato prodotto come prova del corretto ammontare delle somme richieste e della loro effettiva debenza.
Contr Conclusivamente, pertanto, in via principale e nel merito, a chiesto il rigetto delle domande di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto. Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione L'udienza del 08.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
Si osserva innanzitutto che è pacifica tra le parti, nonché oggetto di prova documentale (doc. 4 fascicolo attoreo), la stipulazione della polizza per “Responsabilità Civile Terzi / Operai / Prodotti” n. pagina 8 di 10 110-01577889-14052. L'assicurazione, tuttavia, ha contestato l'operatività di tale polizza, evidenziando, in primo luogo, l'assenza del presupposto per attivare la copertura assicurativa, ovvero la prova della responsabilità L'assicurato. Contr Sul punto, a evidenziato che , nonostante le reiterate richieste, non ha mai messo a CP_1 Contr disposizione L'assicurazione i contratti da stipulati con e SBC per la fornitura degli alternatori modello "VISPA-CBN 150/4".
Avere contezza del contenuto di tali contratti – che non sono stati prodotti nemmeno nel presente giudizio – appare decisivo al fine di stabile se fosse un mero fornitore dei predetti CP_1 Contr alternatori o se, invece, come sostiene fra e le società tedesche non vi fosse un mero CP_1 rapporto di fornitura, bensì un rapporto di co-produzione degli alternatori, con la direzione tecnica di e con stampo di proprietà di quest'ultima. In assenza dei contratti stipulati fra le parti non è CP_5 possibile stabilire con certezza chi fosse l'effettivo produttore degli alternatori "VISPA-CBN 150/4" e, di conseguenza, di chi sia la responsabilità per i vizi e i danni cagionati a terzi.
In quanto presupposto necessario per l'operatività della polizza, non vi è dubbio che la responsabilità di per i danni cagionati a terzi sia fatto costituivo della domanda volta ad ottenere la CP_1 condanna L'assicurazione al pagamento L'indennizzo. Ne consegue che l'onere della prova in merito all'esistenza della responsabilità incombe sull'attore ai sensi L'art. 2697 c.c., CP_1 onere che non può considerarsi assolto con la mera assunzione unilaterale di responsabilità all'interno di un accordo transattivo.
In ogni caso, anche postulando l'esistenza della responsabilità di e senza dilungarsi CP_1 sull'esatta definizione di “veicolo”, appare dirimente ai fini del rigetto delle domande attoree il fatto che l'ammontare dei danni non è stato minimamente provato. L'accordo transattivo stipulato fra e le società tedesche, infatti, non è opponibile all'assicurazione né è idoneo a dimostrare CP_1
l'effettiva entità dei danni subiti. Tale principio è ricavabile dalla giurisprudenza dalla Corte di
Cassazione che, in un caso analogo a quello oggetto di causa, ha chiarito che “Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti "de iure tertii" in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio (Cass.
Civ. sez. 3 n. 21218/2022).
Pertanto, considerata l'inopponibilità L'accordo transattivo all'assicurazione e l'inidoneità dello stesso a dimostrare l'effettiva entità del pregiudizio subito, le somme di € 923.513,21 e i € 127.968,04 risultanti dall'accordo transattivo non sono indennizzabili dall'assicurazione.
Non risulta altresì dovuto l'indennizzo richiesto per le spese legali pari a € 65.155,18 stante la previsione contenuta nella clausola 15 b) delle condizioni generali di polizza: pagina 9 di 10 Infine, non risulta dovuta la somma € 25.000 richiesta a titolo di rimborso di spese e costi di trasferta di cui non è stato prodotto alcun giustificativo.
Da quanto emerge dagli atti e dai documenti prodotti, ed in particolare dalla fitta corrispondenza e-
Contr mail, non pare possa muoversi all'assicurazione un rimprovero di negligenza. Risulta che appena ricevuta la comunicazione del sinistro, ha subito nominato un proprio perito. Successivamente ha incaricato anche un avvocato tedesco al fine di supportare Altre in una risoluzione CP_1
Contr stragiudiziale della controversia (doc. 25 L'assicurazione, tuttavia, ha chiesto una serie di documenti che non le sono stati trasmessi come si evince dalle e-mail prodotte sub. doc. 26,27 e 38. In seguito, senza più informare l'assicurazione (se non con una mail del novembre 2019 con cui veniva anticipata la prossima chiusura di un accordo poi non perfezionatosi) ha condotto CP_1
Contr autonomamente trattative con e SBC per circa due anni trasmettendo una bozza L'accordo
Contr transattivo all'assicurazione solo pochi giorni prima di firmarlo. dunque, è rimasta totalmente estranea all'accordo transattivo, ma non per una propria condotta colposa e, pertanto, anche per tale ragione l'accordo non è ad essa opponibile.
Il rigetto delle domande attoree per l'insussistenza della prova sull'effettivo ammontare del danno rende superfluo l'esame di ogni ulteriore doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta le domande di Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 29.154,00 per compensi,
[...] rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva.
Milano, 11 febbraio 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12871/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio L'avv. DALL'OGLIO ILARIA e Controparte_1 P.IVA_1 L'avv. GOTTARDO ANDREA ( VIA VITTOR PISANI, 20 20124 C.F._1
MILANO; ( ) VIA VITTOR PISANI, 20 20124 Parte_1 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in Via Vittor Pisani, 20 20124 MILANO presso il difensore avv. DALL'OGLIO ILARIA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio L'avv. DE CAROLIS CLAUDIA DORANNA elettivamente domiciliato in CORSO LODI, 47 20139 MILANO presso il difensore avv. DE CAROLIS CLAUDIA DORANNA
CONVENUTO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso con conte scritte in sostituzione L'udienza del
8.10.2024 come da fogli allegati al verbale d'udienza:
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso e di legge, così provvedere
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
pagina 1 di 10 * accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di da ogni domanda, eccezione e/o CP_2 azione nei confronti di e/o di ai sensi degli Controparte_1 Controparte_3 articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ., non avendo esercitato formale impugnativa e/o CP_2 diritto di recesso entro i termini prescritti dai medesimi articoli e, per l'effetto, dichiarare improcedibili e/o inammissibili e, in ogni caso, rigettare le domande e/o le eccezioni a tale titolo formulate dalla convenuta per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
* accertare e dichiarare l'applicabilità ai fatti per cui è causa e nei confronti di Controparte_1 della Polizza di Assicurazione per “Responsabilità Civile Terzi / Operai / Prodotti” n. 110-01577889- 14052;
* accertare e dichiarare, in virtù di quanto previsto dalla polizza assicurativa n. 110-01577889-14052 il diritto all'indennizzo in capo a e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
, al pagamento, in favore di della somma di Controparte_4 Controparte_1
Euro 1.141.636,43, per i titoli e le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria dalla data L'evento e interessi di mora maturati e maturandi sino al soddisfo, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del maggior danno arrecato ai sensi L'articolo 1224, codice civile, da liquidarsi in via equitativa;
* rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate e/o formulande, in via preliminare/pregiudiziale, nel merito ed in via istruttoria, da , siccome insussistenti, infondate, inammissibili, CP_2 stanti, tra l'altro, gli intervenuti termini decadenziali, e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, per le ragioni tutte meglio dedotte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA
* ammettere a prova orale diretta per testi sulle circostanze dedotte in altrettanti Controparte_1 capitoli di prova di cui alla memoria ex articolo 183, 6° comma n. 2, cod. proc. civ. depositata in data
30 dicembre 2022 e con i testi ivi indicati;
* rigettare l'istanza di esibizione documentale ai sensi L'articolo 210 cod. proc. civ. formulata dalla convenuta nella propria memoria ex articolo 183, 6° comma n. 3, cod. proc. civ. depositata in data 19 gennaio 2023, siccome tardiva, esplorativa e irrilevante, come meglio esposto dalla difesa di
[...] all'udienza del 2 febbraio 2023. CP_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre ad oneri accessori, come per legge, ed alla rifusione delle spese generali nella misura di legge.
Salvo ogni diritto.
HDI GLOBAL SE- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di dalle eccezioni Controparte_1 formulate nella memoria ex art. 183, 6 c. n. 1, ai sensi e per gli effetti L'art. 183 cc. 5 e 6 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda in via preliminare formulata nel medesimo atto e, in ogni caso, respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, per quanto argomentato in atti. pagina 2 di 10 - In via principale e nel merito: respingere interamente e con qualsiasi statuizione le domande svolte dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e completamente destituite di fondamento sia in relazione all' an che al quantum.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Con ogni salvezza.
FATTO E DIRITTO
La società ha convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.141.636,43, oltre
[...] interessi e rivalutazione monetaria, asseritamente dovuti in forza della polizza assicurativa per
“Responsabilità Civile Terzi / Operai / Prodotti” n. 110-01577889-14052 stipulata fra le parti.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato:
- di essere una società leader a livello internazionale, nel settore della progettazione, produzione e vendita di alternatori, sincroni e asincroni, e relativi accessori e parti di ricambio;
- che dal 2013 al 2018 aveva fornito a (di seguito "Cargobull" o Controparte_5 Cont "CBC") ed a SC (di seguito " o ") - società tedesche CP_6 Controparte_7 specializzate nello sviluppo, produzione e commercializzazione di rimorchi, semirimorchi e trailer anche per il trasporto di prodotti a temperatura controllata - n.
6.527 alternatori modello "VISPA-
CBN 150/4" di propria produzione da installare all'interno dei gruppi refrigeranti dei rimorchi e semirimorchi dei propri clienti;
Contr Cont
- che nel corso del 2017 e del 2018, e avevano contestato a che alcuni degli CP_1 alternatori modello "VISPA-CBN 150/4" avrebbero presentato vizi tali da causare incendi tanto degli alternatori stessi quanto delle unità di refrigerazione al cui interno erano collocati;
- che, a tutela della propria attività imprenditoriale, aveva sottoscritto con Controparte_1 [...]
la polizza assicurativa per "Responsabilità Civile Terzi / Operai / Prodotti'' n. 110- CP_2
01577889-14052 con validità dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 (doc. 3) successivamente rinnovata, senza sostanziali modifiche, dalla polizza n. 110-08408907-30072 (doc. 4);
- che La sezione D) della polizza prevede, in particolare, l'obbligo per l'Assicuratore di pagina 3 di 10 Contr Cont
- che, alla luce delle contestazioni sollevate da e e della richiesta di risarcimento danni avanzata dalle stesse, pur ritenendo infondate e contestando tali pretese, aveva informato l'assicurazione di tale circostanza con e-mail del 6 ottobre 2017 inviata dal broker assicurativo, Tower S.p.A., nella persona del Dott. Diego Trestin (doc. 5); Contr
- che la denuncia di sinistro veniva riscontrata via e-mail in data 16 ottobre 2017 da la quale comunicava di aver dato incarico al Dott. di accertare eventuali cause e responsabilità Persona_1 di nella causazione L'evento, nonché gli eventuali danni (cfr. doc. 6); CP_1
- che nel frattempo, al fine di verificare e discutere le richieste risarcitorie avanzate dai propri clienti,
l'allora Direttore Generale (ed ora Amministratore Delegato) di Ing. CP_1 Persona_2
, si era recato in più occasioni in Germania presso gli uffici e le sedi dei clienti;
[...] Contr Cont
- che in particolare, nel corso di un incontro tenutosi in data 23 novembre 2017, e avevano formulato nei confronti di una richiesta (verbale) di risarcimento del danno di € CP_1
750.000 in relazione a circa n.
5.000 unità refrigeranti installate sui rimorchi dei propri clienti sulle quali erano montati gli alternatori difettosi modello "VISPA-CBN 150/ 4";(doc. 6); Contr Cont
- che in tale occasione, e avevano chiesto a una revisione dei propri CP_1 processi produttivi allo scopo di evitare, per le future forniture, il ripetersi del difetto denunciato;
Contr Cont
- che nel frattempo, e avevano incaricato propri periti di analizzare i difetti e confermare le cause L'incendio ai gruppi refrigeranti installati sui propri rimorchi e montanti gli alternatori modello "VISPA-CBN 150/4";
- che a propria volta, conduceva internamente un'indagine volta ad accertare CP_1
l'esistenza di eventuali difetti in tali alternatori;
- che i risultati di tali perizie, che avevano effettivamente accertato l'esistenza di vizi nei predetti alternatori, erano stati trasmessi tramite il broker assicurativo Tower S.p.A. al perito incaricato da Contr Dott. unitamente ad altri documenti utili alla valutazione del sinistro (doc. 9); Persona_1 Contr Cont
- che in data 16 marzo 2018 e avevano inviato a una lettera di "Reclamo CP_1 per merce difettosa e dichiarazione sinistro" (doc. 10) e, senza ancora esattamente quantificare le proprie richieste risarcitorie, insistevano su un intervento tecnico da parte di;
CP_1 Contr Cont
- che successivamente, in data 30 novembre 2018, e avevano diffidato ad CP_1 assumere per iscritto la responsabilità di porre rimedio ai difetti rilevati sugli alternatori "VISPA-
CBN" (doc. 11);
- che tuttavia, a tutela della propria posizione ed ancora in pendenza delle necessarie verifiche, riteneva di non assumere, tantomeno per iscritto, la responsabilità di quanto CP_1 accaduto;
- che in data 20 febbraio 2019, riceveva dallo Studio legale tedesco , CP_1 CP_10 incaricato da e una lettera di reclamo e diffida, con la quale venivano CP_5 Controparte_7 quantificati i danni subiti nell'importo in circa € 1.500.000 (doc. 12) e si chiedeva a CP_1 una formale presa di posizione entro il 28 febbraio 2019;
- che tale comunicazione veniva prontamente portata all'attenzione L'assicurazione, alla quale veniva chiesto di comunicare la propria posizione rispetto all'operatività della garanzia assicurativa Contr e veniva sottolineata la necessità di ricevere i contatti del legale tedesco che veva anticipato sarebbe stato nominato, nonché la relativa disponibilità a supportare (doc. 13); CP_1
pagina 4 di 10 - che in tale comunicazione segnalava altresì all'assicurazione che, in assenza di CP_1 pronto riscontro da parte di quest'ultima, avrebbe provveduto a nominare un proprio legale a supporto delle attività di difesa dalle pretese di e con aggravio di CP_5 Controparte_7 spese a carico L'Assicuratore medesimo;
Contr
- che non solo non rispondeva chiaramente alle richieste di ma oltretutto, CP_1 dapprima confermava la propria disponibilità a partecipare agli incontri tecnici con le controparti e poi, all'ultimo minuto, annunciava che non vi avrebbe preso parte;
Contr
- che il comportamento reticente e poco trasparente tenuto da costringeva ad CP_1 assumere in proprio la gestione delle interlocuzioni e delle trattative con e CP_5 [...]
e a provvedere autonomamente alla nomina di un legale tedesco che potesse tutelare al CP_7 meglio i suoi interessi;
Contr
- che, nonostante l'assenza di collaborazione da parte di provvedeva a tenere CP_1 quest'ultima costantemente aggiornata degli sviluppi delle trattative con le controparti;
- che, in data 18 novembre 2019, il broker assicurativo riportava ad HDI la prossima (apparente) conclusione della controversia (doc. 15) anticipando anche copia della fattura di importo pari ad €
36.998,50 relativa all'assistenza legale prestata dallo Studio legale tedesco Oppenhoff&Partner a favore di in relazione alle negoziazioni con e CP_1 CP_5 Controparte_7
- che le negoziazioni tra i legali delle società proseguivano anche nel corso del 2020, seppure a rilento anche a causa del progressivo diffondersi del virus COVID-19;
- che in tale contesto, l'Assicuratore insisteva nel non assumere alcuna posizione;
Contr
- che, in data 21 settembre 2020, alla luce del perdurante silenzio di il broker assicurativo, Contr Tower S.p.A., trasmetteva ad n nome e per conto di Alte una lettera di diffida e di CP_1 formale messa in mora alla liquidazione L'indennizzo in relazione al sinistro denunciato (doc. 16) senza ricevere alcun riscontro;
- che le trattative giungevano alla fase finale tra la fine L'anno 2020 e l'inizio L'anno 2021, Contr Cont quando e quantificavano in € 1.649.935,04 i danni asseritamente patiti a causa degli alternatori difettosi modello "VISPA-CBN 150/4";
- Che tale circostanza veniva immediatamente portata a conoscenza L'assicurazione alla quale veniva altresì nuovamente richiesta una presa di posizione (doc. 17).
- che in data 19 marzo 2021, veniva trasmessa da Tower S.p.A. all'Assicuratore la bozza L'accordo transattivo di prossima sottoscrizione da parte di ribadendo nuovamente anche in CP_1 tale occasione la richiesta di indennizzo ai sensi di Polizza e richiedendo all'Assicuratore un parere in merito all'accordo di prossima sottoscrizione (doc. 18); Contr
- che l'email veniva riscontrata in data 24 marzo 2021 dal legale di Avv. De Carolis (doc. 19) la quale affermava che la copertura assicurativa non avrebbe dovuto ritenersi operativa nel caso in esame perché i prodotti difettosi sarebbero stati costruiti sotto la "direzione tecnica di Cargo Bull, nell'ambito di un asserito progetto denominato "Vispa SCB Project o Vispa SC Cargo Bull
Project' (cosi determinando, al limite, l'applicazione della copertura assicurativa di in CP_5 quanto era quest'ultima da qualificarsi quale produttore del componente difettoso) e che, in ogni caso, doveva ritenersi applicabile l'esclusione di copertura di cui alla sezione D.5), punto 2, Polizza
pagina 5 di 10 (la garanzia non opera "nel caso di impiego dei prodotti su autoveicoli, mezzi aerei, aerospaziali e natanti'').
- che, le negoziazioni con e non potevano essere ulteriormente rinviate CP_5 Controparte_7
a causa delle pretestuose eccezioni sollevate dall'assicurazione e rispetto alle quali non vi era mai stato alcun confronto con CP_1
- che di conseguenza, a migliore tutela dei propri interessi (e, indirettamente, anche di CP_1 Contr quelli di si risolveva a sottoscrivere con e in data 23 marzo – CP_5 Controparte_7
12 aprile 2021, un accordo transattivo a definizione delle pretese di queste ultime in relazione ai danni subiti quale conseguenza degli alternatori difettosi "VISPA - CBN" forniti da CP_1
- che in forza di tale accordo accettava, a titolo transattivo, la compensazione tra il CP_1 credito per la fornitura di alternatori a e portato da fatture emesse nel CP_5 Controparte_7 periodo dal 18 giugno 2018 al 13 febbraio 2019 per un importo complessivo pari ad Euro
923.513,21, e l'importo di danni, costi e spese, rispettivamente, subiti e sostenuti dalle citate società per la difettosità degli alternatori e riconducibili alla campagna di richiamo degli stessi (doc. 20 - di seguito "DO RA");
- che l'DO RA aveva in realtà un contenuto assai più ampio della semplice transazione, in quanto l'obiettivo condiviso dalle parti era quello di proseguire nei loro rapporti commerciali;
- che nonostante l'avvenuta conclusione L'DO RA e, soprattutto, l'anticipazione dei relativi contenuti all'Assicuratore, l'Assicuratore stesso perdurava nel proprio silenzio, con la conseguenza che si vedeva costretta a sollecitarne un intervento da parte dei propri CP_1 legali;
Contr
- che in data 9 luglio 2021 veniva, quindi, trasmessa dai legali di a na lettera di CP_1 diffida con la quale, ribadita l'avvenuta sottoscrizione L'DO RA (di cui veniva Contr allegata copia sottoscritta), eniva diffidata al pagamento L'indennizzo nella misura di €
923.513,21, oltre ai costi ed alle spese legali sostenute per la gestione del sinistro e la difesa nella controversia insorta con e (doc. 21); CP_5 Controparte_7 Contr
- che alla lettera di diffida rispondeva in data 23 luglio 2021 il legale incaricato da Avv. De
Carolis (doc. 22), la quale sottolineava la violazione da parte di del dovere di CP_1 Contr informazione nei confronti L'Assicuratore ed eccepiva che on sarebbe stata messa nelle condizioni di partecipare alle trattative ed alle interlocuzioni, concludendo, senza ulteriori spiegazioni, con il diniego di copertura assicurativa;
Contr
- che le infondate argomentazioni di enivano puntualmente contestate dai legali di CP_1
con comunicazione trasmessa in data 30 luglio 2021 (doc. 23);
[...]
- che tuttavia, nonostante le dettagliate delucidazioni ed evidenze documentali fornite da CP_1 Contr
a nonostante il tentativo di coinvolgere, a tutti i livelli, l'Assicuratore in una definizione
[...] conciliativa, l'odierna attrice non otteneva, neppure in parte, il pagamento di quanto ad essa dovuto ai sensi di polizza;
- che alla luce di quanto precede l'odierna attrice si vista costretta ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti;
- che, successivamente alla conclusione del procedimento di mediazione e nelle more della predisposizione L'atto di citazione, e hanno inoltrato, tramite i CP_5 Controparte_7
pagina 6 di 10 propri legali, a una richiesta di pagamento (doc. 26) L'ulteriore importo di CP_1
€127.968,04 (dovuto in forza L'DO RA) che veniva successivamente versato (doc. 27).
In definitiva, ritenendo che non vi siano dubbi in merito all'operatività della polizza, CP_1 evidenziando l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'assicurazione, nonché stigmatizzando la Contr condotta negligente di quest'ultima, ha chiesto che ia condannata al pagamento, in suo favore, di un indennizzo di ammontare pari a € 1.141.636,43, così suddivisi:
• € 923.513,21, quale danno subito a valle della transazione conclusa con e CP_5 [...]
tale somma corrisponde all'importo riconosciuto a e a CP_7 CP_5 Controparte_7 titolo di risarcimento del danno richiesto per gli asseriti difetti degli alternatori oggetto di fornitura;
• € 127.968,04 richiesti da e in forza di quanta previsto dall'DO CP_5 Controparte_7
RA (cfr. articolo 3, pag. 8, doc. 20) e dal relativo Allegato D;
• € 65.155,18, oltre ad oneri di legge, a titolo di competenze maturate dai professionisti (principalmente avvocati tedeschi) coinvolti nell'assistenza e nella difesa (stragiudiziale) degli interessi di anche nei confronti L'Assicuratore, come da fatture prodotte (doc. CP_1
28);
• € 25.000 a titolo di spese e costi di trasferta sostenuti dall'odierna attrice per i frequenti viaggi L'allora Direttore Generale (oggi Amministratore Delegato) di Ing. CP_1 [...]
e del Direttore Tecnico con lo scopo di comprendere la natura del problema, Persona_3 condurre test in ufficio tecnico per simulare il problema e confermarlo e, infine, negoziare una soluzione transattiva.
si è costituita in giudizio contestando Controparte_2 integralmente quanto ex adverso dedotto.
Innanzitutto, parte convenuta ha contestato la ricostruzione dei fatti operata da CP_1
Contr evidenziando che al contrario di quanto allegato da parte attrice, ha operato con diligenza nella gestione del sinistro, nominando fin da subito dei propri periti, riscontrando di volta in volta le comunicazioni L'assicurato, partecipando alle riunioni e nominando persino un legale tedesco per
Contr assistere nelle negoziazioni con le società e SBC. La negligenza contestata da CP_1
Contr parte attrice, ha evidenziato non vi è stata. La verità è che nonostante le ripetute CP_1 richieste da parte L'assicurazione di fornire i documenti utili ad accertare le effettive responsabilità per i danni lamentati dalle società tedesche, non ha mai trasmesso la documentazione richiesta,
Contr Contr impedendo ad i svolgere una completa ricostruzione dei fatti. È per tale ragione che on ha preso parte all'accordo transattivo che è stato portato a termine autonomamente dal , la CP_1 quale si è assunta in toto la responsabilità di quanto accaduto, convinta di poter ottenere successivamente un indennizzo da parte L'assicurazione.
Contr a inoltre contestato la pretesa di parte attrice sia nell'an che nel quantum, evidenziando che:
- Presupposto per l'operatività della polizza è l'accertamento della responsabilità L'assicurato nella causazione del danno. Dalla documentazione prodotta in giudizio, nonché dalle informazioni ricavabili dal fitto scambio di corrispondenza con l'assicurato, non emerge con chiarezza la responsabilità di in relazione ai sinistri denunciati. Il rapporto fra e CP_1 CP_1
pagina 7 di 10 non era di mera fornitura: le società erano in realtà coinvolte in un progetto comune per
CP_5 produrre unità di refrigerazione a basso costo, sotto la direzione tecnica della stessa e con
CP_5 stampo di proprietà di quest'ultima. Pertanto, non era produttore nel senso CP_1 comunemente inteso del termine, ma produceva insieme e sotto la direzione di gli
CP_5 Contr accordi intercorsi fra le due contraenti sono stati chiesti più volte, ma mai è stato consentito ad di poterli esaminare. Residua, dunque, il dubbio in relazione al soggetto responsabile dei vizi che avevano cagionato i danni lamentati da
CP_5
- Anche ammesso che vi sia il presupposto per attivare la copertura assicurativa - ovvero la responsabilità L'assicurato - questa non potrebbe comunque essere operativa, per quanto espressamente disposto al punto 2 della sezione D.5) dedicato a SPESE DI MONTAGGIO E
RIMONTAGGIO DEL PRODOTTO DIFETTOSO SOSTENUTE PER EVITARE UN DANNO A
PERSONE O COSE, ove si legge che “la garanzia non opera … 2.5. nel caso di impiego dei prodotti su autoveicoli, mezzi aerei, aerospaziali e natanti”. Non vi è di dubbio sul fatto che il prodotto in questione sia stato impiegato su autoveicoli, in quanto la presente causa trae origine dalla denuncia di alcuni incendi verificatisi ai danni di camion dotati L'unità di refrigerazione a marchio che per funzionare impiega l'alternatore Dall'esame delle CP_5 CP_1 fotografie agli atti (doc. n. 8 parte attrice) si evince che l'unità refrigerante fa parte integrante del rimorchio stesso, in quanto montata o inserita inscindibilmente sulla porta del rimorchio, con la quale forma un “tutt'uno”. Inoltre, dalla definizione di rimorchio contenuta nel Codice della Strada, art. 54, punti h), i) e l), si ricava che anche il rimorchio o semirimorchio, anche se non munito di motore, costituisce un veicolo nel momento in cui è messo in circolo trainato dalla motrice o trattore.
- Infine, parte attrice non ha provato minimamente il quantum della propria pretesa. L'attrice ha chiesto un indennizzo di € 923.513,21 quale danno subito “a valle della transazione conclusa con e ai sensi L'DO RA”; ulteriori € 127.968,04 richiesti CP_5 Controparte_7 dalle controparti in forza di quanto previsto nell'accordo transattivo;
€ 65.155,18 a titolo di competenze maturate dai professionisti, soprattutto i legali tedeschi;
€ 25.000,00 a titolo di spese di trasferte sostenuti dalla stessa per i viaggi aventi l'asserito scopo di “comprendere la natura del problema”. Di tutti questi importi di cui ha chiesto il rimborso non è fornito il benché minimo giustificativo, e nulla è stato prodotto come prova del corretto ammontare delle somme richieste e della loro effettiva debenza.
Contr Conclusivamente, pertanto, in via principale e nel merito, a chiesto il rigetto delle domande di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto. Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione L'udienza del 08.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
Si osserva innanzitutto che è pacifica tra le parti, nonché oggetto di prova documentale (doc. 4 fascicolo attoreo), la stipulazione della polizza per “Responsabilità Civile Terzi / Operai / Prodotti” n. pagina 8 di 10 110-01577889-14052. L'assicurazione, tuttavia, ha contestato l'operatività di tale polizza, evidenziando, in primo luogo, l'assenza del presupposto per attivare la copertura assicurativa, ovvero la prova della responsabilità L'assicurato. Contr Sul punto, a evidenziato che , nonostante le reiterate richieste, non ha mai messo a CP_1 Contr disposizione L'assicurazione i contratti da stipulati con e SBC per la fornitura degli alternatori modello "VISPA-CBN 150/4".
Avere contezza del contenuto di tali contratti – che non sono stati prodotti nemmeno nel presente giudizio – appare decisivo al fine di stabile se fosse un mero fornitore dei predetti CP_1 Contr alternatori o se, invece, come sostiene fra e le società tedesche non vi fosse un mero CP_1 rapporto di fornitura, bensì un rapporto di co-produzione degli alternatori, con la direzione tecnica di e con stampo di proprietà di quest'ultima. In assenza dei contratti stipulati fra le parti non è CP_5 possibile stabilire con certezza chi fosse l'effettivo produttore degli alternatori "VISPA-CBN 150/4" e, di conseguenza, di chi sia la responsabilità per i vizi e i danni cagionati a terzi.
In quanto presupposto necessario per l'operatività della polizza, non vi è dubbio che la responsabilità di per i danni cagionati a terzi sia fatto costituivo della domanda volta ad ottenere la CP_1 condanna L'assicurazione al pagamento L'indennizzo. Ne consegue che l'onere della prova in merito all'esistenza della responsabilità incombe sull'attore ai sensi L'art. 2697 c.c., CP_1 onere che non può considerarsi assolto con la mera assunzione unilaterale di responsabilità all'interno di un accordo transattivo.
In ogni caso, anche postulando l'esistenza della responsabilità di e senza dilungarsi CP_1 sull'esatta definizione di “veicolo”, appare dirimente ai fini del rigetto delle domande attoree il fatto che l'ammontare dei danni non è stato minimamente provato. L'accordo transattivo stipulato fra e le società tedesche, infatti, non è opponibile all'assicurazione né è idoneo a dimostrare CP_1
l'effettiva entità dei danni subiti. Tale principio è ricavabile dalla giurisprudenza dalla Corte di
Cassazione che, in un caso analogo a quello oggetto di causa, ha chiarito che “Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti "de iure tertii" in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio (Cass.
Civ. sez. 3 n. 21218/2022).
Pertanto, considerata l'inopponibilità L'accordo transattivo all'assicurazione e l'inidoneità dello stesso a dimostrare l'effettiva entità del pregiudizio subito, le somme di € 923.513,21 e i € 127.968,04 risultanti dall'accordo transattivo non sono indennizzabili dall'assicurazione.
Non risulta altresì dovuto l'indennizzo richiesto per le spese legali pari a € 65.155,18 stante la previsione contenuta nella clausola 15 b) delle condizioni generali di polizza: pagina 9 di 10 Infine, non risulta dovuta la somma € 25.000 richiesta a titolo di rimborso di spese e costi di trasferta di cui non è stato prodotto alcun giustificativo.
Da quanto emerge dagli atti e dai documenti prodotti, ed in particolare dalla fitta corrispondenza e-
Contr mail, non pare possa muoversi all'assicurazione un rimprovero di negligenza. Risulta che appena ricevuta la comunicazione del sinistro, ha subito nominato un proprio perito. Successivamente ha incaricato anche un avvocato tedesco al fine di supportare Altre in una risoluzione CP_1
Contr stragiudiziale della controversia (doc. 25 L'assicurazione, tuttavia, ha chiesto una serie di documenti che non le sono stati trasmessi come si evince dalle e-mail prodotte sub. doc. 26,27 e 38. In seguito, senza più informare l'assicurazione (se non con una mail del novembre 2019 con cui veniva anticipata la prossima chiusura di un accordo poi non perfezionatosi) ha condotto CP_1
Contr autonomamente trattative con e SBC per circa due anni trasmettendo una bozza L'accordo
Contr transattivo all'assicurazione solo pochi giorni prima di firmarlo. dunque, è rimasta totalmente estranea all'accordo transattivo, ma non per una propria condotta colposa e, pertanto, anche per tale ragione l'accordo non è ad essa opponibile.
Il rigetto delle domande attoree per l'insussistenza della prova sull'effettivo ammontare del danno rende superfluo l'esame di ogni ulteriore doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta le domande di Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 29.154,00 per compensi,
[...] rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva.
Milano, 11 febbraio 2025
Il giudice
Laura Massari
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