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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 14479/2023 avente ad oggetto: prestazione d'opera manuale
TRA
( ), rappr.to e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Tommaso Giannini ed Elena Giovanna Angela Preite del Foro di Milano
ATTORE OPPONENTE
E
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. Susanna Bianchi del Foro di Milano
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza di discussione del 29.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il Tribunale ingiungeva a Controparte_1
il pagamento della somma di € 5.212,95, oltre interessi e spese, a Parte_1 titolo di corrispettivo per l'attività di riparazione dell'autovettura tg. DV311DW.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, si opponeva al Parte_1 decreto ingiuntivo notificatogli, eccependo l'intervenuta prescrizione dell'addotto credito ai sensi dell'art. 2956 c.c. e deducendo, in sintesi e per quanto effettivamente rilevante ai fini della decisione: a) che, a seguito di una grandinata subita dalla (allora) propria autovettura tg. DV311DW, nell'aprile del 2018, si era effettivamente rivolto alla carrozzeria per le necessarie CP_1 riparazioni;
b) che, nell'occasione, gli erano stati fatti sottoscrivere alcuni documenti, tra i quali un foglio bianco, con l'intesa che lo stesso sarebbe stato
1 compilato ed inviato alla compagnia assicuratrice di esso opponente “per la cessione del credito e/o la delega al pagamento” in relazione all'indennizzo dovuto dalla medesima compagnia assicuratrice;
c) che, pertanto, la CP_1 avrebbe dovuto rivolgere la propria domanda di pagamento del corrispettivo direttamente alla stessa compagnia assicuratrice, la quale verosimilmente aveva già corrisposto il dovuto indennizzo direttamente alla cessionaria;
d) che d'altronde era alquanto strano che la avesse emesso la fattura posta CP_1
a sostegno della domanda monitoria soltanto nell'anno 2022; e) che, allo stato, essendo ormai trascorsi cinque anni dal sinistro, esso opponente non avrebbe potuto più rivolgersi alla propria compagnia assicuratrice per ottenere l'indennizzo poiché il relativo diritto era ormai prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c.; e) che, in ogni caso, in mancanza di qualsivoglia preventivo e di qualsivoglia accordo tra le parti circa la misura del corrispettivo, doveva rilevarsi che la nella fattura posta a sostegno della domanda monitoria CP_1 aveva applicato “costi attuali”, i quali, come noto, erano “aumentati di circa il 40% rispetto al 2018”.
Il instava, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, Pt_1 comunque, per il rigetto della domanda avanzata dalla Controparte_1 in monitorio.
[...]
La costituitasi, a sua volta, sempre in Controparte_1 sintesi, deduceva: a) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in riferimento al disposto dell'art. 2956 c.c. , trattandosi di prestazione d'opera manuale e non di prestazione d'opera intellettuale;
b) che, in relazione alle difese di parte opponente, dovevano considerarsi circostanze non contestate sia il fatto che il aveva affidato la propria autovettura ad essa opposta Pt_1 per le necessarie riparazioni a seguito di una grandinata sia che tali riparazioni erano state effettivamente eseguite da essa opposta;
c) che, all'atto dell'affidamento dell'autovettura per l'esecuzione delle riparazioni, essa opposta aveva stilato apposito e dettagliato preventivo dei relativi costi;
d) che essa opposta non aveva ricevuto alcuna somma dalla compagnia assicuratrice del la “nel corso del 2021”… “non [aveva] riten[uto] accettabile la Pt_1 richiesta di risarcimento; e) che, pertanto, la somma domandata in monitorio era integralmente dovuta.
La instava, pertanto, per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, instava per la condanna del al pagamento della medesima somma Pt_1 indicata nel decreto ingiuntivo ovvero della diversa somma che sarebbe risultata di Giustizia.
Tutto ciò premesso, la decisione deve prendere le mosse dal rilievo che effettivamente costituiscono circostanze pacifiche tra le parti sia il fatto che il nell'aprile 2018, ha commissionato alla Pt_1 Controparte_1 la riparazione della (allora) propria autovettura tg. DV311DW in
[...] relazione a danni conseguenti ad una grandinata sia il fatto che l'odierna opposta ha effettivamente eseguito le necessarie riparazioni ad essa commissionate.
2 Ciò posto, deve, poi, preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in relazione al disposto dell'art. 2956 c.c., essendo al riguardo sufficiente osservare che il diritto di credito vantato dalla convenuta opposta non rientra, in realtà, in alcuna delle ipotesi disciplinate dal predetto articolo, atteso che il richiamo ivi contenuto, in particolare, al diritto “dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative” è inequivocabilmente riferibile ai soli compensi derivanti dall'esecuzione di un contratto d'opera intellettuale mentre nella specie si tratta chiaramente di prestazione d'opera manuale.
Nondimeno, per le ragioni che seguono, la pretesa avanzata in monitorio dall'opposta non può ritenersi fondata.
Deve, infatti, rilevarsi che l'attore opponente ha documentalmente provato (cfr. doc. n. 4 in produzione di parte opponente) che, in relazione al contratto d'opera intercorso con la , le parti hanno Controparte_1 concordato, in luogo dell'adempimento da parte del la cessione pro Pt_1 solvendo del credito che lo stesso poteva vantare nei confronti della Pt_1 propria compagnia assicuratrice in relazione al sinistro (grandinata) subito dalla propria autovettura.
Ciò posto, deve, allora, osservarsi che in ipotesi di cessione di credito in luogo dell'adempimento, quand'anche – come nella specie - tale cessione avvenga pro solvendo, ai sensi dell'art. 1198 c.c., grava sul cessionario che intenda agire nei confronti del cedente l'onere di provare che la mancata riscossione del credito ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le azioni nei confronti del debitore ceduto.
Orbene, nella specie, pur avendo il espressamente dedotto che il credito Pt_1 nei confronti della propria compagnia assicuratrice da egli ceduto era ormai irrimediabilmente prescritto, documentando che la medesima compagnia assicuratrice gli aveva, appunto, opposto la maturata prescrizione in un'apposita comunicazione dell'8.3.2023 (cfr. doc. n. 3 in produzione di parte opponente), l'opposta non ha minimamente dedotto in che modo avrebbe coltivato il credito ad essa ceduto in luogo dell'adempimento né ha minimamente allegato le ragioni per le quali non avrebbe potuto riscuotere il credito ad essa ceduto, essendosi limitata unicamente a dedurre, del tutto genericamente, che “nel corso del 2021 la compagnia assicurativa CP_2 non riteneva accettabile la richiesta di risarcimento avanzata dal sig.
[...]
. Pt_1
Né, ad avviso del Tribunale, può rilevare in senso favorevole a parte opposta, quanto da questa dedotto circa il fatto che, in data 31.3.2021, avrebbe
“rinunciato” alla precedente cessione di credito in suo favore e che tale
“rinuncia” sarebbe stata contestualmente accettata dal Pt_1
Pur a voler riconoscere piena efficacia probatoria al documento prodotto in atti al riguardo dalla e disconosciuto dal Controparte_1 Pt_1 (ossia il documento che l'opposta ha prodotto, in copia informatica, quale documento n. 13 e successivamente ha nuovamente prodotto in originale) in considerazione delle risultanze della prova testimoniale raccolta in proposito,
3 deve, infatti, rilevarsi che il negozio racchiuso in tale documento, da qualificarsi in termini di retrocessione del credito originariamente ceduto in luogo dell'adempimento, così come dedotto dall'opponente, sarebbe, in ogni caso, privo di effetti poiché avente ad oggetto un credito già estintosi per intervenuta prescrizione.
In ordine a tale aspetto deve, in primo luogo, rilevarsi che, benché il documento che incorpora la cessione di credito in luogo dell'adempimento (doc. n. 4 in produzione di parte opponente) sia privo di data, in mancanza di qualsivoglia compiuta allegazione di segno contrario ad opera dell'opposta, non può che ritenersi che, così come dedotto dall'opponente, la medesima cessione di credito sia avvenuta contestualmente all'affidamento delle vettura alla carrozzeria per le riparazioni, ossia nell'aprile 2018 – circostanza che, d'altronde, trova conferma anche nel fatto che il preventivo prodotto in atti dalla stessa convenuta opposta (doc. n. 4 in produzione di parte opposta), e datato 17.4.2028, contiene i riferimenti della compagnia assicuratrice del del numero del sinistro aperto dalla stessa e del perito da essa Pt_1 incaricato.
Ed, allora, in assenza, come detto, di qualsivoglia allegazione da parte della
(sulla quale, lo si ribadisce, gravava il relativo Controparte_1 onere della prova anche in applicazione del principio di cd. vicinanza della prova) in ordine agli atti attraverso i quali avrebbe concretamente coltivato il credito ad essa ceduto interrompendo il decorso della relativa prescrizione ed in presenza unicamente di un'interlocuzione relativa al sinistro promanante dalla compagnia assicuratrice datata 5.12.2018 (cfr. doc. n. 5 in produzione di parte opposta), deve, appunto, ritenersi che, al momento (31.3.2021) della retrocessione del credito originariamente ceduto in luogo dell'adempimento, lo stesso credito fosse, in realtà, già estinto per l'inutile decorso del termine prescrizionale biennale di cui all'art. 2952, secondo comma, c.c. con conseguente inefficacia, per quanto detto, del medesimo negozio di retrocessione.
Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva, deve ritenersi che la non possa agire per l'adempimento nei Controparte_1 confronti del non avendo diligentemente coltivato il credito ad essa Pt_1 ceduto in luogo dell'adempimento stesso.
In accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 2937/2023;
4 2. condanna la al rimborso, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € Parte_1
2.600,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai difensori antistatari avv.ti
Tommaso Giannini ed Elena Giovanna Angela Preite. Così deciso in Milano addì 30.1.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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