Sentenza 8 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 08/04/2022, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 00580/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2021, proposto da
CE SU, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolangelo Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Silenzio rifiuto in ordine all’istanza di ampliamento di locali per l'esercizio di attività di autocarrozzeria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- Il ricorrente in data 05.06.2019 chiedeva al Comune di Ostuni il rilascio di un nuovo permesso di costruire su un fabbricato esistente adibito ad attività artigianale (autocarrozzeria), già regolarizzato sul piano edilizio-urbanistico con provvedimento n. 4035 del 18.04.1997, per effettuare l’ampliamento dello stesso ai sensi dell’art. 8 DPR n. 160/2010.
- Tale richiesta veniva corredata del parere favorevole dei Vigili del Fuoco di Brindisi del 03.06.2019 n. 19190 e di ogni altra documentazione prescritta ai fini dell’attestazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
- Con una prima nota dell’11.06.2019 n. 29150 il Comune di Ostuni richiedeva una “... esplicitazione dettagliata delle valutazioni di carattere urbanistico e dei motivi di opportunità economico-sociali a supporto della ammissibilità della procedura di variante ...”.
- Con nota del 12.06.2019 il Comune di Ostuni richiedeva che la domanda fosse presentata in conformità alla specifica disciplina dettata dalla normativa regionale.
- In conformità della richiesta avanzata dal Comune di Ostuni in data 01.07.2019 parte richiedente depositava la documentazione richiesta.
- Con successiva nota dell’8.4.2020 n. 18675 il Comune di Ostuni, riscontrando la nota del 01.07.2019, dopo aver precisato che “... Per Ampliamento, come definito dal DGR n. 2332 dell’11.12.2018, si intende l’aumento della dimensione dell’attività in atto ...”, richiedeva che fosse trasmessa “... prioritariamente tutta la documentazione inerente l’attività in essere, e dell’ampliamento dell’attività previsto ... occorre specificatamente dimostrare la convergenza tra l’interesse dell’imprenditore e l’interesse pubblico finalizzato ad un corretto utilizzo del suolo ed allo sviluppo di imprenditorialità, quale fattore di sviluppo della collettività ”.
- Con nota dell’11.06.2020 si procedeva al riscontro della nota comunale inviando tutta la documentazione richiesta, in particolare una approfondita relazione sulla opportunità economico-sociale dell’intervento proposto.
- In data 24.06.2020 veniva altresì inviata al Comune di Ostuni la visura camerale dell’attività artigianale svolta nei locali oggetto dell’intervento proposto.
- Pur dopo la presentazione di tutta la documentazione richiesta e le interlocuzioni intervenute in via breve fra il richiedente e l’Ufficio Urbanistico e con gli stessi Amministratori locali, il Comune non ha provveduto a convocare la conferenza dei servizi, cui pure si faceva espresso riferimento con la nota n. 18675 dell’8.4.2020.
- Persistendo l’inerzia del Comune nell’istruttoria e definizione della pratica edilizia de qua , il sig. SU CE ha notificato in data 16.04.2021 (a distanza di 2 anni circa dalla presentazione dell’istanza edificatoria) al Comune di Ostuni una diffida a provvedere in merito presentata, a mezzo pec, il 16.04.2021.
- Anche tale diffida non ha sortito alcun effetto sollecitatorio nei confronti del Comune di Ostuni che non ha adottato alcun provvedimento conclusivo del procedimento.
- Avverso il silenzio serbato dal Comune di Ostuni è insorto il ricorrente deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e artt. 7 e 8 DPR n. 160/2010. Eccesso di potere per difetto di idonea motivazione;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 8 del DPR n. 160/2010. Incompetenza ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche – Sviamento;
3) Obbligo del risarcimento del danno. Violazione degli artt. 2 e 2 bis L. n. 241/1990.
- Il Comune di Ostuni non si è costituito in giudizio.
Ritenuto che:
- Nella fattispecie in esame la richiesta edificatoria è legittimata dall’art. 8 DPR n. 160/2010, in quanto finalizzata ad ottenere, attraverso l’adozione di una variante semplificata la realizzazione di manufatti in ampliamento funzionali all’attività produttiva di uno stabilimento esistente, secondo il procedimento delineato dall’art. 7 del medesimo DPR.
- Il ricorso deve essere accolto con condanna del Comune di Ostuni a provvedere espressamente sull’istanza dei ricorrenti nel termine di giorni trenta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza decorsi i quali: - si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta , le cui spese saranno poste a carico dell’Amministrazione intimata; - il Segretario comunale dovrà comunicare il nome del funzionario responsabile del procedimento, onde consentire a questo T.A.R. la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per l’assunzione delle iniziative di sua competenza con riferimento a eventuali profili di danno erariale;
- A seguire, deve essere rigettata la domanda risarcitoria, in quanto formulata in via generica, senza alcuna prova dell’esistenza di un danno, e non quantificata, essendosi parte ricorrente limitata a rinviare ogni valutazione alla liquidazione equitativa;
- Il Comune di Ostuni deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in base alla regola della soccombenza; esse si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario della parte ricorrente, ferma restando la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1023 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Ostuni alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario della parte ricorrente, fermo il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Si comunichi alle parti, nonché al Segretario comunale del Comune di Ostuni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO