Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 10/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00664/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2024, proposto da
EM AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara AL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barletta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 459 del 2022, pubblicata dal Tribunale di Trani in data 11 marzo 2022, recante condanna del Comune di Barletta al pagamento della somma di € 8.853,05 a titolo di canoni di locazione e di € 423,89 a titolo di spese condominiali, oltre interessi legali dalla maturazione sino all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali nella misura di € 1.200,00, oltre accessori dovuti come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla indicata in epigrafe.
2. La sentenza risulta passata in giudicato, come da attestazione della competente Cancelleria, per cui il ricorso è ammissibile.
3. Il titolo è stato notificato al Comune di Barletta il 13 dicembre 2022, per cui è decorso infruttuosamente il termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, senza che risulti l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata.
4. In definitiva ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso.
Va dunque ordinato al Comune di Barletta di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di corrispondere le somme dovute entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
5. Per il caso di ulteriore inadempimento del Comune, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione della menzionata ordinanza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.
7. Le spese di giudizio possono compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della limitata attività difensiva richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, accoglie il ricorso per l’ottemperanza e, per l’effetto, ordina al Comune di Barletta di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO