Art. 51.
Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri restano accertati sul capitolo di entrata 1472 e sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1823/73 della commissione, al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia", ai fini della successiva assegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi monetari. La conseguente spesa trova imputazione a carico dello stanziamento di cui al capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1976 sono riferiti alla competenza dell'anno 1977 ai fini della correlativa spesa, da imputare alla dotazione del citato capitolo 5924.
Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 .
Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri restano accertati sul capitolo di entrata 1472 e sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1823/73 della commissione, al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia", ai fini della successiva assegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi monetari. La conseguente spesa trova imputazione a carico dello stanziamento di cui al capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1976 sono riferiti alla competenza dell'anno 1977 ai fini della correlativa spesa, da imputare alla dotazione del citato capitolo 5924.
Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 .