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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 7904/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità- Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dall'avv. Luca Testa
-Attori- E
-Convenuta contumace-
Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Convenuti- REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
pagina 1 di 12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.6.2023, , Parte_1
e evocavano in giudizio innanzi a Parte_2 Parte_3
questo Tribunale la in Controparte_1
persona del pro tempore, ed il Controparte_3 [...]
, in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore e la di GERMANIA, chiedendone la Controparte_4
condanna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. 36 del 30.4.2022 conv. con modd. dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. 198 del 29.12.2022 conv. con modd. dalla L. 14 del 24.2.2023, al risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure proprio e iure hereditatis a seguito delle sofferenze ed umiliazioni patite dal padre in conseguenza Persona_1
della sua deportazione in Germania per essere assoggettato ai lavori forzati e per i danni patiti dalla madre , sia durante il periodo Parte_4
di prigionia del marito, sia dopo il suo ritorno in Italia, perché gravemente afflitto da gravi turbamenti derivati da quanto vissuto.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che durante il secondo conflitto mondiale all'epoca in forza nel distretto di Persona_1
Foggia, nella sua qualità di soldato, veniva inviato in Albania, dove venne fatto prigioniero e deportato in Germania per essere internato e costretto ai lavori forzati.
Gli odierni attori chiedevano, pertanto, che venisse accertato e dichiarato lo stato di vittima di crimini di guerra del proprio padre e, in ogni Persona_1
caso, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti sia dal padre che dalla madre nonché dagli stessi quali eredi. Per_1 Parte_4
pagina 2 di 12 Si costituivano la e il Controparte_1
, che, contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
L'Avvocatura dello Stato, in primo luogo, chiedeva venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania.
Nel merito che venisse dichiarata infondata la domanda attorea e rigettata per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito.
Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA della quale, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate ai sensi dell'art. 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
pagina 3 di 12 E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della Germania, pagina 4 di 12 ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che
«la proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrà essere la statuizione nei confronti della Repubblica Federale di Germania qualora il fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della Germania sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
pagina 5 di 12 2)Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dalle ricorrenti è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_6
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_6
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
pagina 6 di 12
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6
pagina 7 di 12 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_6
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto Fondo è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile condanna della Controparte_1
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Repubblica Federale di Germania.
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del
D'altra parte, che non vi possa essere condanna della Germania si ricava dallo stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della Germania, già definita negli accordi di
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la
Germania e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della Germania ad un pronuncia di condanna l'ulteriore pagina 8 di 12 previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della Germania, che l'accesso al Fondo configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova».
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
3)Le statuizioni di rigetto
Tanto precisato in ordine alla giurisdizione e al soggetto eventualmente tenuto al pagamento in caso di accoglimento delle domande risarcitorie, si deve evidenziare come, nel caso concreto, non possono essere accolte le domande risarcitorie proposte dagli attori iure hereditatis per il danno iure proprio patito dalla madre sia durante il periodo di prigionia del marito Parte_4
che al suo ritorno, poiché, sebbene astrattamente predicabile, a fronte dell'accezione dell'Avvocatura che ha eccepito la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 480 cc del diritto degli odierni attori di accettare l'eredità, essi non possono essere qualificati eredi.
E' stato precisato, al riguardo, che «un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c.,
pagina 9 di 12 quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione» (Cass. n.
12646/2020).
Ebbene, nella fattispecie l'Avvocatura ha eccepito puntualmente la prescrizione e ha evidenziato, al riguardo, che: «Gli odierni attori dichiarano di agire in qualità di erede del padre e della madre, : quanto sopra Persona_1 Parte_4
rende peraltro necessaria, preliminarmente, la dimostrazione da parte loro della effettiva qualità di eredi.
Si rammenta che il chiamato all'eredità diviene erede soltanto con l'accettazione (espressa o tacita che sia) e che tale accettazione deve intervenire, ai sensi dell'art. 480 c.c., entro 10 anni dall'apertura della successione».
Poiché non risulta alcuna accettazione entro i predetti termini- né espressa né tacita, ai sensi degli artt. 475, 476 e 477 cc- si è maturata la prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità con conseguente preclusioni per i ricorrenti di agire iure hereditatis quanto al danno patito dal proprio congiunto, non risultando provato il loro status di erede.
Alla stregua delle considerazioni appena esposte ne discende che le domande iure hereditatis di parte attrice dovranno essere rigettate.
Parimenti, non può trovare accoglimento la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno patito dagli odierni attori iure proprio per le sofferenze patite dal padre afflitto da turbamenti derivati da quanto vissuto, poiché, come correttamente eccepito dall'Avvocatura, non risulta dimostrata la gravità del pregiudizio protrattosi nel corso della vita del padre, né la necessaria e rigorosa dimostrazione dell'eventuale pregiudizio patito dai figli, tenuto conto anche che al rientro del padre in Italia al termine della prigionia, non erano ancora nati.
A tal proposito la Suprema Corte ha evidenziato a più riprese che «il cosiddetto
"danno esistenziale parentale", derivante dalla lesione della integrità di un nucleo familiare fortemente unito e solidalmente costituito, è risarcibile "iure proprio" ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., correlato agli artt. 29 e 30 Cost., e deve essere liquidato in base a pagina 10 di 12 criteri di equità circostanziata, secondo le allegazioni e le prove fornite dal danneggiato». (Cass. n. 2379/2008).
Infatti, «il danno esistenziale, autonoma e legittima categoria dogmatico-giuridica in seno all'art. 2059 cod.civ., si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, propria del cosiddetto danno morale, ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso e richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni». (Cass. n. 11278/2007 e
Sezioni Unite Civili n. 6572/2006).
Nel presente giudizio tale prova non è stata offerta.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
4)Le spese processuali
Quanto al regolamento delle spese processuali, non vi sarà alcuna statuizione relativamente al rapporto tra gli attori e la Repubblica Federale di Germania, non avendo questa svolto alcuna attività difensiva.
Relativamente al rapporto processuale tra gli attori e la Controparte_1
Ministri e il , le spese
[...] Controparte_2
vanno compensate in considerazione della assoluta novità della questione trattata e di un orientamento giurisprudenziale ancora non univoco.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da Parte_1 Pt_1
pagina 11 di 12 e nei confronti della REPUBBLICA Pt_2 Parte_3
FEDERALE di GERMANIA;
rigetta ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della
[...]
e nei confronti del Controparte_1 [...]
; Controparte_2
compensa tra le parti le spese processuali.
Firenze, 29.V.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 12 di 12