Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 584/2023
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 584/2023 R. G., promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Antonio Mangano (con C.F._1 pec indicata), presso il cui studio, in Capo d'Orlando (ME), Via S. Mancini n. 15, è elettivamente domiciliato;
Appellante contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata P_ P.IVA_1
e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Alberto Ponturo (con pec indicata), presso il cui studio, in
Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 168, è elettivamente domiciliata,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 632/2023, emessa, in data 21 giugno 2023, dal Tribunale di Patti, in composizione monocratica, in materia di risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 adivano il Tribunale di Patti, esponendo: che, in data 11 gennaio 2017, intorno alle ore 14.30,
[...]
, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Citroen C3 targata Parte_1
CC247GL, procedendo a bassissima velocità sulla S.S. 113 direzione Messina- Palermo, giunto al
Km. 91,600, aveva subiva un grave sinistro stradale per esclusiva colpa dell'insidia rappresentata da diverse macchie di sostanza oleosa presenti sull'asfalto; che sulla vettura al momento dell'incidente si trovava in qualità di trasportato la figlia, , la quale aveva subito danni Parte_2 alla persona, refertati in pronto soccorso e successivamente da specialista ortopedico durante il decorso terapeutico post-traumatico; che l'autovettura risultava assicurata con giusta Controparte_2 polizza nr. 30/149227699, che copriva le lesioni al terzo trasportato in caso di sinistro, a prescindere da qualsiasi valutazione circa le responsabilità dei mezzi coinvolti;
che anche l'autovettura aveva riportato ingenti danni, riparati dal proprietario, come da fatture ammontanti complessivamente a €
5.619,16 iva inclusa.
1
- accertare e dichiarare la Parte_1 sussistenza dell'obbligo del risarcimento del danno biologico al terzo trasportato,
[...]
, da parte della compagnia assicuratrice convenuta nella misura del danno per Parte_2 invalidità come diagnosticato in perizia medico-legale resa dal dott. o superiore, Persona_1 alla stregua dell'istruttoria e tenuto conto dell'età della danneggiata, e previo disconoscimento delle valutazioni del C.T.P. dell'Assicuratore (Dott. ); - accertare e dichiarare l'obbligo del Per_2 risarcimento del danno biologico differenziale al terzo trasportato , nella Parte_2 eventualità in cui la misura stabilita dal sig. Giudice sia superiore alla parte risarcibile da parte della compagnia Assicurativa (per la presenza di clausole di qualsiasi genere in polizza che ne riducano o limitino la risarcibilità) da porre a carico dell;
- e, per l'effetto, condannare P_
l , al risarcimento di tutti i danni materiali al mezzo, nelle misure chieste e provate da parte P_ attrice e ogni altro tipo di danno ravvisabile connesso e conseguente, oltre al fermo tecnico della vettura (anche ed eventualmente da stabilirsi anche per via equitativa da parte del Giudice adito), sin dalla richiesta di risarcimento del danno sino alla data della riparazione della stessa vettura, a favore del , comprensivo di ogni accessorio a protezione del potere di Parte_1 acquisto della moneta;
- condannare la al risarcimento del danno Controparte_3 biologico in capo alla IG.ra , conseguente al sinistro, quale terza Parte_2 trasportata, in aderenza alla misura di invalidità stabilita dal C.T.P. Medico legale dott. Per_1
e nella misura eventualmente superiore stabilita dal Si.g Giudice all'esito dell'istruttoria; -
[...] condannare l al risarcimento dell'eventuale danno biologico differenziale a favore della P_ sig.ra nella misura scaturente dalla differenza fra quanto spettantele con Parte_2 ogni voce componente (danno biologico, morale, esistenziale ed accessori) e quanto non liquidato dalla compagnia assicurativa convenuta a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando Controparte_3 la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresì, in giudizio l eccependo l'infondatezza delle domande attrici, di cui P_ chiedeva il rigetto. Deduceva, in particolare, che gli attori non avevano fornito alcuna prova di un'anomalia del tracciato stradale, tale da essere ricondotta alla generale categoria dell'insidia o del trabocchetto e che, anzi, la dedotta presenza di materiale oleoso sul manto stradale non risultava confermata né dal rapporto della Polizia Stradale intervenuta sul posto, che con successiva nota l'aveva esclusa espressamente, né dal personale di esercizio dell' che, durante il proprio giro di P_ sorveglianza appena qualche ora prima del sinistro denunciato, non aveva riscontrato alcuna anomalia nel tratto di strada in questione. Aggiungeva che la scivolosità dell'asfalto era stata resa conoscibile agli utenti, sia mediante l'apposita segnaletica verticale, sia attraverso le bande rumorose fissate sull'asfalto, che invitavano a moderare la velocità. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di risarcimento, chiedeva la riduzione della somma spettante, ex art. 2056 c.c. e art. 1227 c.c..
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 632/2023 del 21 giugno 2023, il Tribunale di patti così provvedeva: “
1. Dichiara cessata la materia del contendere fra Parte_2
e anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite e al Controparte_3
2 compenso del CTU;
2. Rigetta le domande residue di nei confronti di Parte_2 per le causali di cui in motivazione;
3. Compensa integralmente le spese di lite fra P_
e 4. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_2 P_ [...]
nei confronti di per le causali di cui in motivazione;
5. Condanna Parte_1 P_
al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 P_ rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA. come per legge.”
Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo, in parziale Parte_1 riforma della sentenza appellata, la “condanna dell al risarcimento del danno materiale P_ provocato all'attore già provato in corso di Giudizio in primo grado ed al risarcimento del danno morale da determinarsi anche in via equitativa”. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dei P_ motivi di appello e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese del giudizio.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 352 c.p.c., comunicata il 14 marzo 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Violazione di legge - Carenza di motivazione - Errata considerazione di sussistenza del caso fortuito (art. 2051 c.c.). Mancata considerazione ai fini della decisione di precedente giudicato (art. 2909 c.c.) sui medesimi fatti- presupposto”.
Ha lamentato che il primo giudice, nonostante avesse dato atto della prova, inoppugnabile, formatasi innanzi al Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo (ME), con riguardo alla sussistenza dell'insidia stradale e alla assenza di responsabilità per il sinistro in capo al danneggiato, aveva escluso la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell' ravvisando il caso fortuito. P_
La censura è infondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere, in diritto, che la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente proprietario o gestore di una strada aperta al pubblico transito presuppone, pur sempre, la sussistenza, la cui prova è a carico del danneggiato, di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, tale che la prima si sia inserita, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che ha portato all'evento e non abbia rappresentato una mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si sia esaurita all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (cfr. Cass. Civ., sez. III, 29/05/2023,
n. 14930). Mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Pertanto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede, in primo luogo, la dimostrazione, da parte dell'attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata in concreto la causa dell'evento lesivo e, in tale ottica, è, dunque, sempre necessario che sia allegata e provata (ancorché in via presuntiva) dall'attore la dinamica del fatto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 15/04/2021, n.
9872), cioè la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo dell'evento, producendo determinati effetti (Cassazione civile sez. III, 08/07/2024, n. 18518).
Ciò premesso, parte attrice non ha dato adeguata prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, non avendo fornito dati certi da cui desumersi che il sinistro sia stato causato dalla dedotta presenza di una sostanza oleosa sull'asfalto.
3 In primo luogo, la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il sinistro non è desumibile dalle risultanze della prova testimoniale espletata nel giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice di Pace di
Sant'Angelo di Brolo (ME), acquisite dal primo giudice, anche se il giudizio non si è svolto tra le stesse parti, e liberamente valutabili nel presente giudizio.
Il teste , sentito all'udienza del 17 giugno 2017, riferiva che, in data 11 gennaio 2017, Testimone_1 alle 14,30, mentre percorreva la SS 113, si era trovato di fronte la Citroen tg. CC247GL ed aveva prestato soccorso a . Confermava, inoltre, di “aver visto sull'asfalto, insieme ad Parte_2 altre persone, che erano presenti, macchie oleose sull'asfalto stesso nel punto in cui l'auto iniziava
a perdere il controllo come di strisce lasciate sull'asfalto umido”.
Il teste dichiarava che, in data 11 gennaio 2017, alle ore 14,30 circa, aveva soccorso Testimone_2
e sulla SS 113, aggiungendo che, con altre persone, Parte_2 Controparte_4
“abbiamo notato macchie oleose sull'asfalto all'incirca nel punto in cui l'auto dovrebbe aver perso il controllo”, aggiungendo che “le macchie oleose erano visibili solo da vicino a piedi e solo scendendo dalla autovettura perché il loro colore era simile all'umido”.
La teste dichiarava che, mentre percorreva la SS 113, provenendo da Capo d'Orlando, Testimone_3 aveva notato l'autovettura Citroen di danneggiata per avere subito un incidente, Parte_2 confermando che “insieme ad alcune fra le persone intervenute abbiamo notato che l'asfalto era intriso di sostanze oleose già riscontrabili passandoci la scarpa di sopra. Dette macchie iniziavano poco prima del punto di impatto e non erano segnalate”. Aggiungeva che la strada, sebbene umida, consentiva una guida normale e in sicurezza.
Sebbene abbiano confermato di avere notato macchie di sostanza oleosa sull'asfalto - peraltro descritte in modo tutt'altro che univoco - collocandole nel punto in cui gli stessi hanno immaginato
(ma certamente non visto) che il conducente avesse perso il controllo dell'automobile, i testimoni escussi non sono stati in grado di riferire nulla di specifico in merito alla dinamica del sinistro, essendo sopraggiunti dopo l'accadimento, e di fornire elementi certi in merito alla rilevanza causale della riferita anomalia del manto stradale nella sequenza che ha portato all'evento dannoso.
Ma, soprattutto, occorre osservare che la presenza di sostanza oleosa sull'asfalto nel tratto di strada interessata dal sinistro è stata esclusa dagli agenti della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, intervenuti sui luoghi dell'incidente nell'immediatezza dei fatti (ore 15,00 dello stesso 11 gennaio
2017).
Si legge, in particolare, nel “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose”, che il sinistro si era verificato su una strada ad una carreggiata - a due corsie con doppio senso di circolazione, con striscia continua di mezzeria e bande rumorose sull'asfalto - in una “curva sinistrorsa in discesa”, in presenza di “segnale di pericolo doppia curva la prima a sinistra con pannello integrativo in caso di pioggia”. Il fondo stradale, con pavimentazione in asfalto, veniva definito “bagnato”, senza indicazione di altre anomalie del manto stradale. Quanto alle condizioni metereologiche veniva annotata la presenza di “pioggia”, e le condizioni di visibilità venivano definite “buone”, con illuminazione tipica di “ora diurna”.
A seguito dei rilievi effettuati sulla sede stradale e della constatazione dei danni subiti dal veicolo, così veniva ricostruita la dinamica del sinistro: “Il veicolo A percorreva la SS113 con direzione di marcia da Messina verso Palermo a velocità non commisurata alle condizioni della strada, scivolosa
a causa della pioggia. Difatti, giunto intorno al Km 91+600 circa, tratto con serie di curve pericolose in discesa, il conducente perdeva il controllo del mezzo, il quale si intraversava ruotando di 180° gradi sul proprio asse, invadendo, prima, l'opposta corsia di marcia fuoriuscendo con le ruote di
4 destra dalla carreggiata andando ad impattare con l'immobile, ovvero con lo spigolo denominato C, con la parte posteriore destra. Inoltre, l'autovettura, proseguendo lo scarrocciamento, impattava con la ruota anteriore destra con lo spigolo di cui sopra, che provocava il distacco dell'intera sospensione ed il tranciamento del mozzo della ruota. L'urto provocava un ulteriore rotazione del mezzo di circa 180° che faceva posizionare lo stesso in uno stato di quiete sulla normale corsia di marcia con il frontale rivolto in direzione Palermo”.
L'assenza di tracce oleose sul manto stradale veniva ribadita in una successiva nota del Comandante della Polizia di Stato, del 10 febbraio 2017, in cui si precisava “non sono state rilevate tracce oleose sul manto stradale, interessato dall'evento infortunistico, da parte del personale intervenuto”. Peraltro, la presenza “di strisce lasciate sull'asfalto umido” (notate dal teste o di “macchie Tes_1 oleose… visibili solo da vicino” (percepite dal teste ) o di “macchie” situate “poco prima del Tes_2 punto di impatto”, non è corroborata dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice, laddove, in prossimità del luogo dell'impatto, si nota l'asfalto bagnato reso, a tratti, più chiaro dalla presenza di acqua.
Inoltre, come pure evidenziato dal primo giudice, lo stesso attore rendeva spontanee dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti, dichiarando che “Durante la percorrenza della discesa che dalla località
Calanovella porta in località Gliaca di Piraino, in corrispondenza del Km 91+ 600, nella prima semicurva la mia autovettura che stavo conducendo mi partiva davanti. Tentavo di recuperare
l'autovettura ma perdevo il controllo della stessa a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia e dalla salsedine portata dal vento a causa della vicinanza del mare” (cfr. “Verbale di dichiarazioni spontanee”).
Il complessivo compendio probatorio in atti, dunque, induce ad escludere che sia stata fornita la prova certa ed univoca, il cui onere grava sul danneggiato, in ordine alla presenza di anomalie, o irregolarità, della strada, che possano essere poste in relazione causale con l'evento dannoso. La accertata condizione di “scivolosità”, dovuta alla sola presenza di umidità in una giornata di pioggia rappresenta, infatti, una ipotesi del tutto ordinaria e “tanto basta ad escludere che la cosa si presenti pericolosa al di là di quanto connaturato all'uso pubblico nella condizione di pioggia” (cfr. Cass.
Civ., sez. VI, 17/09/2019, n. 23189).
Gli accertamenti svolti dalla Polizia Stradale, non solo inducono ad escludere la presenza di sostanza oleosa nel luogo in cui, secondo l'attendibile ricostruzione della dinamica del sinistro, il conducente ha perso il controllo dell'autovettura (vale a dire nel tratto curvilineo in discesa), ma anzi ha permesso di appurare che la particolare pericolosità di quel tratto di strada e la scivolosità in caso di pioggia fosse stata resa conoscibile agli utenti, sia mediante l'apposita segnaletica verticale, sia attraverso le bande rumorose fissate sull'asfalto, che invitavano a moderare la velocità.
2. Quanto sin qui esposto, in merito alla carenza di prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, induce a ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di appello, concernenti la carenza di prova, gravante sull'ente gestore della strada, del caso fortuito.
In proposito, è appena il caso di segnalare che, secondo l'orientamento consolidato della Corte
Suprema di Cassazione, avallato dalle Sezioni Unite, “Quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile
5 danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (anomalo appunto nel senso di discosto dalla normalità oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res” (ex plurimis, Cass. Civ. sez.
III, 09/01/2024, n. 822; cfr. Sez. U, 30/06/2022, n. 20943).
Nel caso in esame, l'esito dell'istruttoria - che, come evidenziato, non ha consentito di accertare la presenza di sostanza oleosa, ma anzi di segnali di pericolo - induce ad escludere che il conducente abbia osservato tutte le precauzioni possibili, in relazione alle condizioni della strada - in discesa, curvilinea e bagnata per la pioggia in corso - al fine di conservare il controllo del proprio veicolo.
In proposito, l'art. 141 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impone al conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione (comma 1). Prescrive, inoltre, al conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (comma 2).
Inoltre, come pure affermato dalla Suprema Corte di cassazione “l'ente proprietario della strada deve, ai sensi dell'art. 14 C.d.S., provvedere anche all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. L'apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell'elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro” (Cass. Civ., sez. III, 02/07/2019, n.17658).
La condotta imprudente dell'attore può, pertanto, essere ritenuta da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso, che non può essere ascritto alla responsabilità dell'ente. Ne segue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
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La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza, per cui l'appellante va condannato alla rifusione, in favore di delle spese processuali, P_ che si liquidano - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
6 Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 632/2023 emessa, in data 21 giugno 2023, dal Parte_1
Tribunale di Patti, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di in persona del legale P_ rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi €
2.906,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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