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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12827 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 55386/2023 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 55386 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe de Simone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in
Roma, Via Augusto Bevignani n. 9;
- opponente
E
(P.I. - C.F. ), incorporante la Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
in persona del procuratore speciale, con sede in Modena, Via San Carlo nn. Controparte_2
8/20, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Davì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, Via Monsignor Bologna n. 18;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositare nel termine concesso ex art. 189 n. 1) c.p.c..
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 [...]
quale mandataria di dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_2 Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2634/2023 emesso in data 9 febbraio 2023, per sentir “1) sospendere il presente giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione del procedimento penale attivato in forza della denuncia querela presentata dall'opponente in data 1 giugno 2023; 2) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) accertare e dichiarare che nulla deve in sig. all'opposta, in quanto lo stesso non ha mai prestato e Pt_1 sottoscritto alcuna garanzia per le obbligazioni gravati sulla in relazione ai Controparte_3 rapporti bancari oggetto del decreto ingiuntivo controverso;
4) condannare l'opposta al pagamento delle spese e del compenso del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario” .
Premetteva l'opponente di avere ricevuto, in data 8 novembre 2023, la notificazione del decreto opposto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_2
quale mandataria di della somma di euro 344.376,36, oltre interessi e
[...] Controparte_1 spese, pari all'esposizione debitoria maturata dalla società nei confronti Controparte_4 della in relazione ai rapporti di conto corrente e di mutuo intrattenuti con la stessa e in forza CP_1 della fideiussione omnibus rilasciata da parte sua nell'interesse della società in favore di
[...]
CP_5
A sostegno dell'opposizione, il esponeva di non avere mai sottoscritto la garanzia Pt_1 costituente il titolo della pretesa avanzata nei suoi confronti ed operava il disconoscimento della firma apparentemente apposta da parte sua sulla scrittura, riferendo di avere anche presentato denuncia querela presso la Procura della Repubblica lamentando la perpetrazione in suo danno dei delitti di truffa e falso.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, disporsi la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale instauratosi e, nel merito, la revoca del decreto emesso e l'accertamento negativo della sussistenza di alcun debito nei confronti della ricorrente per ingiunzione.
Si costituiva la parte opposta, negando la ricorrenza dei presupposti per disporre la sospensione del procedimento e ribadendo la fondatezza della sua pretesa nel merito in forza della garanzia prestata dall'opponente; eccepiva altresì la prescrizione in relazione alle rimesse solutorie annotate nel rapporto di conto corrente, anteriori al decennio dal primo atto interruttivo, costituito dall'atto di
2 citazione notificato alla banca con PEC ricevuta il 05.12.2023 o dal primo atto interruttivo stragiudiziale che fosse prodotto in giudizio.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo … limitatamente al Sig. ; accertata l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza della opposizione a decreto ingiuntivo per il profilo connesso al disconoscimento della firma della fideiussione omnibus del 20 settembre 2017 e della richiesta conclusiva rassegnata dall'opponente Sig. di revoca del decreto ingiuntivo con declaratoria Parte_1
“che nulla deve il Sig. all'opposta in quanto non ha mai prestato e sottoscritto Parte_1 alcuna garanzia per le obbligazioni gravanti sulla ”, accertata la Controparte_4 genuinità e l'appartenenza della sottoscrizione apposta dal Sig. alla fideiussione Parte_1 del 20 settembre 2017, accertato il credito di nei confronti della Società, rigetti CP_1
l'opposizione e confermi il decreto ingiuntivo n. 2634/2023 pubblicato dal Tribunale di Roma il 09 febbraio 2023. In estremo subordine, condanni il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 della diversa somma che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese…”. CP_1
Con provvedimento adottato all'udienza del 16 maggio 2024, erano respinte sia l'istanza di sospensione del giudizio proposta dall'opponente, che l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto formulata dall'opposta.
All'udienza del 3 luglio 2024, la parte opponente ribadiva il disconoscimento della scrittura già operato nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, presa visione dell'originale del documento.
Con ordinanza adottata in pari data, ritenuto che l'opposizione fosse fondata su unica ragione di fatto, per il cui accertamento fosse richiesto l'ausilio di esperto grafologo che avrebbe potuto anche acquisirsi in sede di mediazione, era concesso termine alla parte che vi avesse interesse per l'introduzione del procedimento: quest'ultimo si concludeva con esito negativo.
Il giudizio era quindi istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e rinviato per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.; la parte opponente concludeva come segue: “1) accertata e dichiarata la falsità delle tre sottoscrizioni a nome apparente apposte in calce al contratto di fidejussione datato 20 settembre Parte_1
2017, revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e, per gli effetti, accertare e dichiarare che nulla deve il sig. all'opposta, in quanto lo stesso non ha mai Pt_1 prestato e sottoscritto alcuna garanzia per le obbligazioni assunte dalla in Controparte_3 relazione ai rapporti bancari oggetto del decreto ingiuntivo controverso;
2) condannare l'opposta
a rifondere all'opponente le spese vive da questi sostenute nell'ambito della mediazione delegata, in favore dell'Organismo di Mediazione e del Consulente Tecnico di Mediazione, pari a
3 complessivi euro 3.054,08, come da fatture prodotte agli atti;
3) tenuto conto del valore della controversia (euro 344.376,36), condannare l'opposta al pagamento del compenso relativo all'assistenza legale obbligatoria nel procedimento di mediazione delegata, in applicazione del corrispondente valore tabellare massimo, nella misura di euro 9.2466,00, oltre accessori di legge, ovvero, in subordine, in applicazione del corrispondente valore tabellare medio, nella misura di euro 6.164,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; 4) tenuto conto del valore della controversia (euro 344.376,36), condannare l'opposta al pagamento delle spese per contributo unificato e bollo, pari ad euro 634,00, nonché al pagamento del compenso del presente giudizio, pari, in applicazione del corrispondente valore tabellare massimo, ad euro 33.686,00, oltre accessori di legge, ovvero, in subordine, in applicazione del corrispondente valore tabellare medio, pari ad euro 22.457,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Con espressa riserva di agire, in separato giudizio, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi”; la parte opposta precisava le conclusioni nei seguenti termini “preso atto delle risultanze peritali (senza acquiescenza alle stesse), nel rappresentare di aver manifestato a controparte di voler definire la controversia senza dover giungere all'emissione della sentenza, nel rilevare altresì che le competenze legali richieste da controparte per la definizione transattiva del giudizio risultano essere, nel loro ammontare, eccessive si rimetteva alla liquidazione delle stesse da parte del Giudicante, il quale vorrà tener conto, nei criteri di liquidazione, della non complessità della controversia, della sua rapida soluzione e della manifestata volontà della banca a voler definire il giudizio anche prima del deposito degli atti conclusivi”; all'esito del deposito delle note nei termini concessi, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*********
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Essa è stata fondata sul presupposto che la fideiussione costituente il titolo in forza del quale la ricorrente aveva agito in giudizio recasse firme apocrife, non avendo l'opponente prestato alcuna garanzia a favore della Banca e nell'interesse della società.
L'assunto trova riscontro, tenuto conto delle risultanze della consulenza grafologia disposta nel contesto del procedimento di mediazione demandata svoltosi tra le parti: il Consulente individuato da Mediatore, valutate le plurime difformità rilevabili tra le firme in verifica e quelle di provenienza certa della parte che aveva operato il disconoscimento, ha infatti concluso nel senso che le tre sottoscrizioni apparentemente apposte da sul contratto di fidejussione datato 20 Parte_1
4 settembre 2017 fossero frutto di un tentativo d'imitazione posto in essere con l'ausilio di un modello di riferimento, cosicché non fossero riconducibili alla mano del medesimo.
Nella sede del procedimento di mediazione, le parti non hanno però raggiunto un accordo in ordine alla definizione della controversia tra loro insorta;
d'altra parte avevano espressamente concordato che, in conformità con quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs 28/2010, l'elaborato peritale, in caso di esito negativo del tentativo in corso di espletamento, potesse essere liberamente utilizzato anche al di fuori della procedura e, segnatamente, in giudizio.
Ritiene il giudicante di recepire le conclusioni cui è pervenuto l'esperto individuato dal Mediatore, in quanto argomentate con motivazione esente da vizi logici, rispetto alla quale la parte opposta non ha neppure formulato osservazioni specifiche.
Ne discende l'accertamento della non riconducibilità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dall'opponente sulla fideiussione per cui è causa, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto la revoca del decreto opposto e l'accertamento negativo della sussistenza di alcun debito dell'opponente nei confronti dell'opposta.
In ragione della soccombenza, va infine disposta condanna della parte opposta al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opponente, da liquidarsi nella misura di euro 634, per spese vive del giudizio, oltre ad euro 2.274,08 paria al costo del procedimento di mediazione e ad euro
390 quali spese documentate per l'espletamento della consulenza tecnica in quella sede, ed euro
17.252, per compensi professionali (euro 3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro 5.206, per la fase istruttoria, euro 6.164, per la fase decisoria), oltre ad euro 3.200, per compensi professionali relativi al procedimento di mediazione, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accerta l'apocrificità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dall'opponente sulla fideiussione recante la data del 20 settembre 2017;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e accerta l'insussistenza del credito vantato dalla ricorrente per ingiunzione nei confronti dell'opponente per il titolo dedotto;
- condanna la parte opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento, che liquida nella misura di euro 634, per spese vive del giudizio, oltre ad euro
2.274,08, pari al costo del procedimento di mediazione e ad euro 390 a titolo di rimborso
5 delle spese della consulenza tecnica espletata in quella sede, oltre ad euro 17.252, per compensi professionali ed euro 3.200, per compensi professionali relativi al procedimento di mediazione, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione di esse in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.
Roma, 14/09/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 55386 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe de Simone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in
Roma, Via Augusto Bevignani n. 9;
- opponente
E
(P.I. - C.F. ), incorporante la Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
in persona del procuratore speciale, con sede in Modena, Via San Carlo nn. Controparte_2
8/20, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Davì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, Via Monsignor Bologna n. 18;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositare nel termine concesso ex art. 189 n. 1) c.p.c..
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 [...]
quale mandataria di dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_2 Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2634/2023 emesso in data 9 febbraio 2023, per sentir “1) sospendere il presente giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione del procedimento penale attivato in forza della denuncia querela presentata dall'opponente in data 1 giugno 2023; 2) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) accertare e dichiarare che nulla deve in sig. all'opposta, in quanto lo stesso non ha mai prestato e Pt_1 sottoscritto alcuna garanzia per le obbligazioni gravati sulla in relazione ai Controparte_3 rapporti bancari oggetto del decreto ingiuntivo controverso;
4) condannare l'opposta al pagamento delle spese e del compenso del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario” .
Premetteva l'opponente di avere ricevuto, in data 8 novembre 2023, la notificazione del decreto opposto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_2
quale mandataria di della somma di euro 344.376,36, oltre interessi e
[...] Controparte_1 spese, pari all'esposizione debitoria maturata dalla società nei confronti Controparte_4 della in relazione ai rapporti di conto corrente e di mutuo intrattenuti con la stessa e in forza CP_1 della fideiussione omnibus rilasciata da parte sua nell'interesse della società in favore di
[...]
CP_5
A sostegno dell'opposizione, il esponeva di non avere mai sottoscritto la garanzia Pt_1 costituente il titolo della pretesa avanzata nei suoi confronti ed operava il disconoscimento della firma apparentemente apposta da parte sua sulla scrittura, riferendo di avere anche presentato denuncia querela presso la Procura della Repubblica lamentando la perpetrazione in suo danno dei delitti di truffa e falso.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, disporsi la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale instauratosi e, nel merito, la revoca del decreto emesso e l'accertamento negativo della sussistenza di alcun debito nei confronti della ricorrente per ingiunzione.
Si costituiva la parte opposta, negando la ricorrenza dei presupposti per disporre la sospensione del procedimento e ribadendo la fondatezza della sua pretesa nel merito in forza della garanzia prestata dall'opponente; eccepiva altresì la prescrizione in relazione alle rimesse solutorie annotate nel rapporto di conto corrente, anteriori al decennio dal primo atto interruttivo, costituito dall'atto di
2 citazione notificato alla banca con PEC ricevuta il 05.12.2023 o dal primo atto interruttivo stragiudiziale che fosse prodotto in giudizio.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo … limitatamente al Sig. ; accertata l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza della opposizione a decreto ingiuntivo per il profilo connesso al disconoscimento della firma della fideiussione omnibus del 20 settembre 2017 e della richiesta conclusiva rassegnata dall'opponente Sig. di revoca del decreto ingiuntivo con declaratoria Parte_1
“che nulla deve il Sig. all'opposta in quanto non ha mai prestato e sottoscritto Parte_1 alcuna garanzia per le obbligazioni gravanti sulla ”, accertata la Controparte_4 genuinità e l'appartenenza della sottoscrizione apposta dal Sig. alla fideiussione Parte_1 del 20 settembre 2017, accertato il credito di nei confronti della Società, rigetti CP_1
l'opposizione e confermi il decreto ingiuntivo n. 2634/2023 pubblicato dal Tribunale di Roma il 09 febbraio 2023. In estremo subordine, condanni il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 della diversa somma che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese…”. CP_1
Con provvedimento adottato all'udienza del 16 maggio 2024, erano respinte sia l'istanza di sospensione del giudizio proposta dall'opponente, che l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto formulata dall'opposta.
All'udienza del 3 luglio 2024, la parte opponente ribadiva il disconoscimento della scrittura già operato nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, presa visione dell'originale del documento.
Con ordinanza adottata in pari data, ritenuto che l'opposizione fosse fondata su unica ragione di fatto, per il cui accertamento fosse richiesto l'ausilio di esperto grafologo che avrebbe potuto anche acquisirsi in sede di mediazione, era concesso termine alla parte che vi avesse interesse per l'introduzione del procedimento: quest'ultimo si concludeva con esito negativo.
Il giudizio era quindi istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e rinviato per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.; la parte opponente concludeva come segue: “1) accertata e dichiarata la falsità delle tre sottoscrizioni a nome apparente apposte in calce al contratto di fidejussione datato 20 settembre Parte_1
2017, revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e, per gli effetti, accertare e dichiarare che nulla deve il sig. all'opposta, in quanto lo stesso non ha mai Pt_1 prestato e sottoscritto alcuna garanzia per le obbligazioni assunte dalla in Controparte_3 relazione ai rapporti bancari oggetto del decreto ingiuntivo controverso;
2) condannare l'opposta
a rifondere all'opponente le spese vive da questi sostenute nell'ambito della mediazione delegata, in favore dell'Organismo di Mediazione e del Consulente Tecnico di Mediazione, pari a
3 complessivi euro 3.054,08, come da fatture prodotte agli atti;
3) tenuto conto del valore della controversia (euro 344.376,36), condannare l'opposta al pagamento del compenso relativo all'assistenza legale obbligatoria nel procedimento di mediazione delegata, in applicazione del corrispondente valore tabellare massimo, nella misura di euro 9.2466,00, oltre accessori di legge, ovvero, in subordine, in applicazione del corrispondente valore tabellare medio, nella misura di euro 6.164,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; 4) tenuto conto del valore della controversia (euro 344.376,36), condannare l'opposta al pagamento delle spese per contributo unificato e bollo, pari ad euro 634,00, nonché al pagamento del compenso del presente giudizio, pari, in applicazione del corrispondente valore tabellare massimo, ad euro 33.686,00, oltre accessori di legge, ovvero, in subordine, in applicazione del corrispondente valore tabellare medio, pari ad euro 22.457,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Con espressa riserva di agire, in separato giudizio, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi”; la parte opposta precisava le conclusioni nei seguenti termini “preso atto delle risultanze peritali (senza acquiescenza alle stesse), nel rappresentare di aver manifestato a controparte di voler definire la controversia senza dover giungere all'emissione della sentenza, nel rilevare altresì che le competenze legali richieste da controparte per la definizione transattiva del giudizio risultano essere, nel loro ammontare, eccessive si rimetteva alla liquidazione delle stesse da parte del Giudicante, il quale vorrà tener conto, nei criteri di liquidazione, della non complessità della controversia, della sua rapida soluzione e della manifestata volontà della banca a voler definire il giudizio anche prima del deposito degli atti conclusivi”; all'esito del deposito delle note nei termini concessi, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*********
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Essa è stata fondata sul presupposto che la fideiussione costituente il titolo in forza del quale la ricorrente aveva agito in giudizio recasse firme apocrife, non avendo l'opponente prestato alcuna garanzia a favore della Banca e nell'interesse della società.
L'assunto trova riscontro, tenuto conto delle risultanze della consulenza grafologia disposta nel contesto del procedimento di mediazione demandata svoltosi tra le parti: il Consulente individuato da Mediatore, valutate le plurime difformità rilevabili tra le firme in verifica e quelle di provenienza certa della parte che aveva operato il disconoscimento, ha infatti concluso nel senso che le tre sottoscrizioni apparentemente apposte da sul contratto di fidejussione datato 20 Parte_1
4 settembre 2017 fossero frutto di un tentativo d'imitazione posto in essere con l'ausilio di un modello di riferimento, cosicché non fossero riconducibili alla mano del medesimo.
Nella sede del procedimento di mediazione, le parti non hanno però raggiunto un accordo in ordine alla definizione della controversia tra loro insorta;
d'altra parte avevano espressamente concordato che, in conformità con quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs 28/2010, l'elaborato peritale, in caso di esito negativo del tentativo in corso di espletamento, potesse essere liberamente utilizzato anche al di fuori della procedura e, segnatamente, in giudizio.
Ritiene il giudicante di recepire le conclusioni cui è pervenuto l'esperto individuato dal Mediatore, in quanto argomentate con motivazione esente da vizi logici, rispetto alla quale la parte opposta non ha neppure formulato osservazioni specifiche.
Ne discende l'accertamento della non riconducibilità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dall'opponente sulla fideiussione per cui è causa, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto la revoca del decreto opposto e l'accertamento negativo della sussistenza di alcun debito dell'opponente nei confronti dell'opposta.
In ragione della soccombenza, va infine disposta condanna della parte opposta al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opponente, da liquidarsi nella misura di euro 634, per spese vive del giudizio, oltre ad euro 2.274,08 paria al costo del procedimento di mediazione e ad euro
390 quali spese documentate per l'espletamento della consulenza tecnica in quella sede, ed euro
17.252, per compensi professionali (euro 3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro 5.206, per la fase istruttoria, euro 6.164, per la fase decisoria), oltre ad euro 3.200, per compensi professionali relativi al procedimento di mediazione, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accerta l'apocrificità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dall'opponente sulla fideiussione recante la data del 20 settembre 2017;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e accerta l'insussistenza del credito vantato dalla ricorrente per ingiunzione nei confronti dell'opponente per il titolo dedotto;
- condanna la parte opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento, che liquida nella misura di euro 634, per spese vive del giudizio, oltre ad euro
2.274,08, pari al costo del procedimento di mediazione e ad euro 390 a titolo di rimborso
5 delle spese della consulenza tecnica espletata in quella sede, oltre ad euro 17.252, per compensi professionali ed euro 3.200, per compensi professionali relativi al procedimento di mediazione, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione di esse in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario.
Roma, 14/09/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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