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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. Vg. 1984 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1984 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 19.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Flora Cecere, presso il C.F._2 cui studio, sito in Casoria alla via G. Carducci n.104, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/5/2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
Casoria in data 31/10/2005 e dal quale erano nati i figli (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]).
Il PM in data 23/7/2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate in data 8/10/2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 23/10/2025 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
1 R.g. Vg. 1984 / 2025
Il Giudice relatore con provvedimento del 19.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dall'accordo di separazione consensuale raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato in data 27/6/2024 dal Procuratore degli affari civili del Tribunale di Napoli Nord;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data
31.10.2025 tra il sig. e e registrato presso gli Uffici dello Parte_2 Parte_1
Stato Civile del comune di Casoria (NA), ordinandosene le annotazioni di rito;
2. La casa coniugale sita in Casoria (NA) alla Via Renato Carosone n.16, attualmente è di proprietà esclusiva della sig.ra , giusto atto per notaio Parte_1 Persona_3
Rep 193.872 Racc. 35253, sulla quale insiste ancora il mutuo, e la stessa continuerà ad abitarla unitamente ai due figli;
3. I minori e , ai sensi della legge 54/2006, vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che eserciteranno congiuntamente la loro responsabilità genitoriale anche se gli stessi stabiliranno la loro dimora abituale presso la residenza della madre, la quale gestirà la minuta e giornaliera amministrazione;
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni qual volta lo riterrà Parte_2 opportuno, in accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e gli impegni lavorativi del padre, almeno due volte a settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00, curando di prelevarle e accompagnarli presso la dimora materna. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli almeno 15/20 giorni frazionati o consecutivi nel mese di luglio e/o di agosto in accordo con la madre, da concordare anno per anno entro il 30 maggio. Il sig. , inoltre, terrà presso di sé i minori a weekend alternati dal venerdì sera Pt_2 sino alla domenica alle ore 22.00, allorquando il padre si curerà di accompagnarli presso la dimora materna;
per le vacanze di Natale il padre terrà con sé i minori alternativamente il 25 ed il 26 dicembre oppure il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Per le vacanze pasquali vigerà il criterio dell'alternanza, ovvero un anno i minori saranno con la madre nel giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì in Albis e l'anno successivo viceversa;
2 R.g. Vg. 1984 / 2025
5. I coniugi stabiliscono che le scelte inerenti l'educazione e l'istruzione scolastica dei figli saranno adottati di comune accordo;
6. Il sig. corrisponderà mensilmente, a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni Parte_2 mese alla sig.ra , a titolo di mantenimento dei due figli minori e Parte_1 Per_1
, la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), da aggiornare annualmente e Per_2 automaticamente secondo gli indici ISTAT;
il sig. verserà l'ulteriore Parte_2 complessivo importo annuo di € 500,00, quale contributo al cambio di stagione annuale dei due minori. Il padre verserà in due soluzioni da € 250,00 cadauno entro il giorno 15 del mese di giugno e del mese di dicembre di ogni anno ed anche tale importo sarà rivalutato in base agli indici ISTAT;
7. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori e , così Per_1 Per_2 come da Protocollo d'intesa siglato tra Avvocati e Magistrati del Foro di Napoli Nord del quale hanno preso visione e a quale si rifanno. I genitori continueranno a ripartire nella misura del 50% le spese mediche da disposi in favore di e quelle afferenti la praticata terapia. Per_1
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa entro 7 giorni dal pagamento;
8. Il sig. rinuncia espressamente in favore della sig.ra alla Parte_2 Parte_1 percezione della propria quota parte dell'assegno unico o di altra equipollente erogazione statale acconsentendo alla devoluzione integrale delle somme riconosciute a tale titolo alla sola genitrice collocataria;
9. La sig.ra fruirà delle detrazioni fiscali relative agli esborsi per la prole Parte_1 nella misura del 100%;
10. I due coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciando espressamente e reciprocamente a qualsiasi richiesta economica, ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento e pertanto nessuna somma e/o contributo economico sarà versato da un coniuge all'altro e viceversa per il mantenimento né ad altro titolo;
11. Le parti in relazione al mutuo ancora gravante sulla dimora coniugale, mutuo che avrà scadenza il 15 aprile 2035, s'impegnano a pagare le rate mensili di € 623,41 cadauna, nella misura del 50% e precisamente € 311,70 pro quota. Il sig. si obbliga a versare Parte_2 mensilmente alla sig.ra la quota a lui spettante pari a € 311,70; Parte_1
12. I ricorrenti dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare e avere tra di loro pendente e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causale.
3 R.g. Vg. 1984 / 2025
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse sono conformi all'interesse dei figli minori, il cui ascolto deve dunque ritenersi non necessario, e non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria il 31/10/2005
(ANNO 2005, P. II, S.A, N. 215) tra (nata a [...] il [...]) Parte_1
e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, Parte_2 qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1984 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 19.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Flora Cecere, presso il C.F._2 cui studio, sito in Casoria alla via G. Carducci n.104, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/5/2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
Casoria in data 31/10/2005 e dal quale erano nati i figli (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]).
Il PM in data 23/7/2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate in data 8/10/2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 23/10/2025 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
1 R.g. Vg. 1984 / 2025
Il Giudice relatore con provvedimento del 19.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dall'accordo di separazione consensuale raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato in data 27/6/2024 dal Procuratore degli affari civili del Tribunale di Napoli Nord;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data
31.10.2025 tra il sig. e e registrato presso gli Uffici dello Parte_2 Parte_1
Stato Civile del comune di Casoria (NA), ordinandosene le annotazioni di rito;
2. La casa coniugale sita in Casoria (NA) alla Via Renato Carosone n.16, attualmente è di proprietà esclusiva della sig.ra , giusto atto per notaio Parte_1 Persona_3
Rep 193.872 Racc. 35253, sulla quale insiste ancora il mutuo, e la stessa continuerà ad abitarla unitamente ai due figli;
3. I minori e , ai sensi della legge 54/2006, vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che eserciteranno congiuntamente la loro responsabilità genitoriale anche se gli stessi stabiliranno la loro dimora abituale presso la residenza della madre, la quale gestirà la minuta e giornaliera amministrazione;
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni qual volta lo riterrà Parte_2 opportuno, in accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e gli impegni lavorativi del padre, almeno due volte a settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00, curando di prelevarle e accompagnarli presso la dimora materna. Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli almeno 15/20 giorni frazionati o consecutivi nel mese di luglio e/o di agosto in accordo con la madre, da concordare anno per anno entro il 30 maggio. Il sig. , inoltre, terrà presso di sé i minori a weekend alternati dal venerdì sera Pt_2 sino alla domenica alle ore 22.00, allorquando il padre si curerà di accompagnarli presso la dimora materna;
per le vacanze di Natale il padre terrà con sé i minori alternativamente il 25 ed il 26 dicembre oppure il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Per le vacanze pasquali vigerà il criterio dell'alternanza, ovvero un anno i minori saranno con la madre nel giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì in Albis e l'anno successivo viceversa;
2 R.g. Vg. 1984 / 2025
5. I coniugi stabiliscono che le scelte inerenti l'educazione e l'istruzione scolastica dei figli saranno adottati di comune accordo;
6. Il sig. corrisponderà mensilmente, a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni Parte_2 mese alla sig.ra , a titolo di mantenimento dei due figli minori e Parte_1 Per_1
, la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), da aggiornare annualmente e Per_2 automaticamente secondo gli indici ISTAT;
il sig. verserà l'ulteriore Parte_2 complessivo importo annuo di € 500,00, quale contributo al cambio di stagione annuale dei due minori. Il padre verserà in due soluzioni da € 250,00 cadauno entro il giorno 15 del mese di giugno e del mese di dicembre di ogni anno ed anche tale importo sarà rivalutato in base agli indici ISTAT;
7. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori e , così Per_1 Per_2 come da Protocollo d'intesa siglato tra Avvocati e Magistrati del Foro di Napoli Nord del quale hanno preso visione e a quale si rifanno. I genitori continueranno a ripartire nella misura del 50% le spese mediche da disposi in favore di e quelle afferenti la praticata terapia. Per_1
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa entro 7 giorni dal pagamento;
8. Il sig. rinuncia espressamente in favore della sig.ra alla Parte_2 Parte_1 percezione della propria quota parte dell'assegno unico o di altra equipollente erogazione statale acconsentendo alla devoluzione integrale delle somme riconosciute a tale titolo alla sola genitrice collocataria;
9. La sig.ra fruirà delle detrazioni fiscali relative agli esborsi per la prole Parte_1 nella misura del 100%;
10. I due coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciando espressamente e reciprocamente a qualsiasi richiesta economica, ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento e pertanto nessuna somma e/o contributo economico sarà versato da un coniuge all'altro e viceversa per il mantenimento né ad altro titolo;
11. Le parti in relazione al mutuo ancora gravante sulla dimora coniugale, mutuo che avrà scadenza il 15 aprile 2035, s'impegnano a pagare le rate mensili di € 623,41 cadauna, nella misura del 50% e precisamente € 311,70 pro quota. Il sig. si obbliga a versare Parte_2 mensilmente alla sig.ra la quota a lui spettante pari a € 311,70; Parte_1
12. I ricorrenti dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare e avere tra di loro pendente e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causale.
3 R.g. Vg. 1984 / 2025
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse sono conformi all'interesse dei figli minori, il cui ascolto deve dunque ritenersi non necessario, e non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria il 31/10/2005
(ANNO 2005, P. II, S.A, N. 215) tra (nata a [...] il [...]) Parte_1
e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, Parte_2 qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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