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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6855/2022
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6855/2022 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nonché (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Marta Temellin e Gloria Formenti come da procura alle liti depositata all'atto di iscrizione a ruolo
- ATTORI OPPONENTI - contro
(p. iva Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Limatola come da procu- P.IVA_1 ra alle liti allegata alla richiesta di visibilità del fascicolo telematico
- CONVENUTO –
Controparte_2
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Strada e Tommaso Fan-
[...] tuz come da procura alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come in atti (vedi verbale d'udienza del 7/11/2025)
pagina 1 di 12 pagina 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.- L'odierno giudizio di opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione esat- toriale ha ad oggetto cartelle di pagamento emesse dal concessionario per la riscossione per consentire all'ente pubblico creditore (
[...]
, quale gestore del Fondo di Garanzia per le P.M.I., Controparte_4 istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23.12.1996, n. 662 -) di re- cuperare le somme che la stessa ha versato a a seguito di escus- CP_5 Cont sione (da parte della ) delle garanzie prestate da per due finanzia- CP_6 menti concessi dalla Tempo d'Arredo S.r.l., società debitrice principale CP_7 che era stata ammessa all'intervento agevolativo del Fondo di garanzia (si trat- Contr Contr ta della posizione n. 958951 e della posizione n. 618828).
2.- Dagli atti di causa, in particolare, emerge che a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria al rimborso delle somme finanziate e del mancato pa- gamento delle somme ingiunte in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tri- bunale di IC (doc.2 terza chiamata), ha escusso la ga- CP_5 Contr ranzia prestata da (doc.6b – 8a – richiesta di Controparte_4 escussione), il quale ha provveduto al pagamento di € 40.308,80 quanto alla Contr Contr posizione n. 958951 ed € 50.834,31 quanto alla posizione n. 618828 Contr (oltre interessi al tasso legale) (docc.9b-10a – lettere di liquidazione).
3.- In considerazione del fatto che i finanziamenti bancari di cui sopra erano garantiti, oltre che dal Fondo di Garanzia sopra citato, anche dagli odierni op- ponenti , e – che avevano ri- Parte_1 Parte_3 Parte_2 lasciato fideiussioni omnibus a garanzia dei debiti contratti dalla
[...]
ha fatto valere ai sensi del combinato disposto dell'art. Parte_4
1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla società inadempiente per le somme erogate e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spet- tanti al soggetto finanziatore in relazione alle garanzie personali acquisite. ha formato i ruoli e li ha trasmessi al concessionario per la riscossione CP_6 coattiva delle entrate pubbliche che, quindi, ha notificato le cartelle di paga- mento, prospettando l'avvio dell'esecuzione esattoriale nei confronti dei fi- deiussori odierni opponenti.
4.1.- Così sinteticamente inquadrato il sostrato fattuale sotteso alla domanda attorea, si può ora entrare nel merito dei motivi di opposizione ex art. 615, comma 1°, cod. proc. civ.
4.2.- Tale doverosa qualificazione della domanda attorea (che, come si dirà, contesta in radice la sussistenza di un titolo esecutivo a favore dell'ente pubbli- co creditore, ma non anche la regolarità formale degli atti preliminari all'avvio dell'esecuzione esattoriale) mette subito fuori gioco l'infondata eccezione di pagina 3 di 12 tardività dell'opposizione spiegata dalla terza chiamata , non es- CP_5 sendovi, diversamente dall'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., alcuna pre- clusione temporale per la sua proposizione prima del compimento del pignora- mento (cfr. art. 29 d.lgs. 46/1999 che, per le opposizioni esecutive per le en- trate non tributarie, richiama interamente la disciplina del codice di rito).
5.- Per farlo occorre premettere, come in fattispecie del tutto sovrapponibili a quelle odierne, anche in sede di giudizio di legittimità si è affacciata la tesi, avanti a questo Tribunale spesa dagli opponenti, per cui “il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo, ossia Mediocredito Centrale - Banca del Mezzo- giorno Spa, è il medesimo diritto della Banca erogatrice e rappresenta, dun- que, un credito di natura privatistica, perché derivante dal mutuo”, ma questa ricostruzione è stata recisamente sconfessata dal giudice di legittimità.
6.- La Corte di Cassazione, invero, insegna che “in tema di interventi di soste- gno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 D.Lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508). Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, con- nesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive.”
7.- Orbene, questo passaggio motivazionale viene ulteriormente approfondito nella medesima sentenza, sostenendo che “l'azione spettante all'ente conce- dente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione
o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garan- tito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto ac- cade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (così, Cass. Sez. I, 18.1.22, n. 1453 ).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n. 9657).
pagina 4 di 12 8.1.1.- In sintesi, pertanto, la Corte di Cassazione afferma che il diritto di cre- dito che fa valere nei confronti degli odierni attori opponenti attraverso CP_6
l'azione esecutiva preannunciata dal concessionario per la riscossione pubblica, non è il medesimo diritto spettante alla Controparte_3 che ha contratto il muto e concesso lo scoperto su conto corrente garantiti an- che e in parte dalla garanzia pubblica in parola, ma il diverso diritto dell'Erario al recupero dei finanziamenti pubblici da parte dei soggetti benefi- ciari del finanziamento, nonché da parte di coloro che hanno garantito, rila- sciando fideiussioni, la restituzione di tali finanziamenti pubblici. Questo perché la banca finanziatrice, allorché stipula il contratto di mutuo e concede le facili- tazioni creditizie sui conti correnti, in realtà, sta erogando denaro impegnando, per la quota di finanziamenti coperta dal Fondo di Garanzia per le P.M.I., risor- se pubbliche. Conseguentemente, allorché la banca creditrice agisce nei con- fronti del debitore principale e dei garanti per la quota parte di finanziamento non coperto dalla garanzia pubblica lo fa iure privatorum, ma allorquando, escussa la garanzia pubblica che copre una quota del finanziamento, agisce M.C.C. lo fa sulla base di un atto amministrativo con cui è stata deliberata l'erogazione di risorse pubbliche e del successivo (implicito) atto di revoca, conseguente all'escussione della garanzia pubblica.
8.1.2.- Si viene così, allora, a creare una situazione in cui vi è un credito pub- blico “generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento” (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/01/2023, n.1005), in quanto a favore del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziato- re, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicisti- ca privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/11/2024, n.30181).
8.2.- Da tale impostazione teorica consegue, anzitutto, che la sentenza pro- nunciata dal Tribunale di IC in data 15.4.23 nel fascicolo sub r.g. 781/2020 tra gli odierni opponenti e nella causa di oppo- Controparte_8 sizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla per Controparte_3 conseguire la condanna della debitrice principale dei garanti al pagamento delle somme oggetto dei finanziamenti garantiti, in parte, da (e ovviamente CP_6 per la quota parte del finanziamento non coperta dalla garanzia), non è oppo- nibile alle parti di questo processo.
8.3.- Tale inopponibilità discende proprio dalla circostanza che dopo CP_6
l'escussione della garanzia pubblica, non sta agendo quale avente causa della ma sta facendo valere un proprio autonomo diritto alla restituzione del CP_5 finanziamento pubblico erogato alla società beneficaria tramite la concessione pagina 5 di 12 della garanzia del Fondo per le P.M.I., indipendente da quello fatto valere avanti al Tribunale di IC.
8.4.- Diversamente da quanto inizialmente opinato da questo giudice nel prov- vedimento con cui ha invitato le parti a precisare le conclusioni, non vi è, per- tanto, alcuna successione a titolo particolare nel diritto controverso ed alcuna estensione degli effetti della sentenza al successore a titolo particolare ex art. 111, comma 4, cod. proc. civ., perché, secondo le coordinate ermeneutiche sopra citate, non fa valere un credito dipendente dai titoli negoziali con- CP_6 tratti da questi ultimi con la in cui essa è subentrata ex latere creditoris CP_5
a seguito del pagamento con surrogazione, ma derivante da un titolo autono- mo di fonte pubblicistica: quest'ultimo trova la propria fonte nell'atto ammini- strativo di concessione della misura di sostegno e diviene esigibile nei confronti della società ammessa alla garanzia pubblica dopo l'escussione della garanzia stessa da parte della banca che ha erogato il finanziamento privato.
10.- Sulla base di queste premesse teoriche è possibile rigettare i motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1°, cod. proc. civ.
11.1.- Il primo motivo di opposizione all'avvio dell'esecuzione esattoriale, in- fatti, verte sul difetto di un titolo esecutivo in quanto, avendo il credito fonte in un'entrata di diritto privato, l'ente creditore avrebbe dovuto procedere nelle forme di cui all'art. 21 del d.lgs. 46/1999: non avrebbe dovuto, sulla CP_6 base di tale disposizione, iscrivere a ruolo le somme senza prima essersi pre- munita di un titolo avente efficacia esecutiva che, nel caso di specie, è man- cante.
11.2.- Tale motivo di opposizione, tuttavia, si scontra con la ricostruzione er- meneutica sposata dal giudice di legittimità che afferma la natura pubblicistica del diritto di credito di e della natura solo economica dell'azione di re- CP_6 gresso e surroga esercitata che, invero, deve essere qualificata come azione volta al recupero di risorse pubbliche.
11.3.- Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è concorde nell'affermare che poiché “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di ga- ranzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pub- bliche alla diponibilità del Fondo”, ne consegue “che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, at- pagina 6 di 12 teso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024; conf. Cassazione civile sez. III, 22/11/2024, n.30181). Dunque, applicandosi l'art. 17 e non già l'art. 21 del d.lgs. 46/1999, è ammissibile che il concessionario per la riscossione proceda sulla base del ruolo direttamente formato dall'ente creditore che, da sé, vale come titolo esecutivo.
12.- Sgombrato il campo del decidere dal primo motivo di opposizione preven- tiva all'avvio dell'azione esecutiva, è possibile passare all'esame del secondo.
13.- Con esso gli opponenti fanno valere la nullità parziale di tre clausole del contratto di fideiussione in quanto conformi al formulario ABI e, quindi, nulle per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) l. 287/1990 in quanto funzional- mente collegate con un'intesa anticoncorrenziale di cui propalerebbero a casca- ta gli effetti nel mercato (cfr. Sez. Un. 41994/2021).
14.- Giova, innanzitutto, premettere come gli attori non abbiano allegato un concreto e serio interesse all'accertamento della nullità della clausola 1) del contratto di fideiussione (reviviscenza della fideiussione a seguito della declara- toria d'inefficacia o di revoca dei pagamenti) e della clausola 5 (deroga all'art. 1957 cod. civ.), in quanto non hanno allegato, né che il creditore garantito ab- bia invocato la clausola di reviviscenza per ottenere dai fideiussori la restitu- zione di pagamenti ricevuti dalla società debitrice principale e successivamente revocati o dichiarati inefficaci in sede giudiziale, né che non sia stato rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. così da avere un concreto interesse all'accertamento della nullità della clausola di deroga pattizia alla di- sciplina legale sul termine semestrale per il creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore principale (su questo specifico aspetto vedi sentenza Tribunale di IC del 15.4.23, pag. 8 r.g. 781/2020).
15.- L'accertamento della nullità della clausola di sopravvivenza è, invece, li- mitato alla sola quota parte dell'obbligazione restitutoria relativa agli interessi corrispettivi eventualmente richiesti ai garanti, perché, invero, rispetto all'obbligazione di restituzione del capitale non si pone chiaramente alcuna questione di nullità o di invalidità del contratto di mutuo chirografario o del contratto di conto corrente (vedi artt. 117 t.u.b.) che giustificherebbero la ne- cessità per i fideiussori di ottenere la caducazione di una clausola che li obbliga a pagare anche se la fonte dell'obbligazione del creditore fosse dichiarata inva- lida.
16.- Così ridimensionato l'effettivo concreto interesse degli opponenti a far va- lere la nullità di una sola delle tre clausole dei contratti di fideiussione che fon- dano il diritto dell'ente pubblico al recupero del finanziamento erogato da parte dei garanti della società garantita, gli è che nel merito l'eccezione è infondata. pagina 7 di 12 17.- Occorre, infatti, considerare che le fideiussioni de quibus sono state rila- sciate nel 2016 mentre, al contrario, il formulario ABI che, sulla base del prov- vedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, rappresentava una condotta di restringimento della concorrenzialità del mercato di riferimento risale al 2002.
18.- Ebbene, la circostanza che in una fideiussione stipulata nel 2016 vi siano clausole coincidenti a quelle contenute nello schema ABI del 2002 non vale di per sé a considerare quelle clausole nulle in quanto riproduttive del contenuto di una “intesa” anticoncorrenziale vietata perché “il provvedimento sopra indi- cato non costituisce prova privilegiata per le fideiussioni sottoscritte a distanza di anni dalla data dello stesso” (cfr. Arbitro bancario finanziario, 29/12/2022, n. 16511).
19.1.- A distanza di undici anni dall'accertamento dell'esistenza di una condot- ta vietata dalle disposizioni sulla concorrenza, non è, di fatti, più possibile pre- sumere che il singolo operatore economico inserisca nelle proprie condizioni generali di contratto quelle medesime clausole attenzionate a suo tempo dall'Autorità di Vigilanza ancora per conformarsi alle indicazioni illo tempore provenienti dalla associazione di categoria, piuttosto che per una propria scelta di politica commerciale, scollegata da accordi o pratiche di concerto, oppure ad essi solo casualmente collegata.
20.- Tale ragionamento induttivo, invero, presupporrebbe un nuovo accerta- mento, da parte dell'Autorità di Vigilanza, che sussistono ancora accordi o pra- tiche commerciali di concerto tra le imprese bancarie volte a dare un contenuto uniforme alle condizioni generali di contratto continuando a riprodurre, ancora, quelle medesime clausole negoziali e, in tal guisa, falsando il mercato delle fi- deiussioni a garanzia dei finanziamenti bancari.
21.- Non sono stati, tuttavia, allegati provvedimenti dell'Autorità Amministra- tiva tesi ad accertare che, ancora nel 2016, la concorrenzialità del “mercato” delle fideiussioni soffre significativi squilibri per effetto della perdurante attua- zione di quel remoto modello ABI che prevedeva l'applicazione generalizzata di determinate clausole negoziali.
22.1.- Conseguentemente, la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di fideiussione, per la clausola rispetto alla quale sussiste un ef- fettivo interesse all'accertamento perché potenzialmente incidente sulla posi- zione debitoria degli attori, non è fondata. Accoglierla a ben vedere impliche- rebbe affermare che nelle fideiussioni omnibus sono vietate, in termini assoluti, clausole di contenuto analogo a quelle contenute nel modulo ABI nel 2002, tra- lasciando di considerare che le Sezioni Unite 41994/2021 hanno ritenuto che non è tanto la clausola in sé e per il suo contenuto intrinseco ad essere nulla, ma lo è in quanto funzionalmente collegata a una condotta anticoncorrenziale pagina 8 di 12 (nel nostro caso la divulgazione da parte dell'ABI del formulario) e teleologi- camente orientata a propalarne gli effetti nel mercato.
22.2- Tuttavia, il lunghissimo lasso intertemporale intercorso è sicuramente idoneo a ritenere improbabile che sussista alcun collegamento funzionale tra la singola fideiussione e il modulo ABI di cui del tutto verosimilmente si era persa la memoria negli operatori commerciali.
22.3.- D'altra parte, già rispetto al 2015 (e, quindi, un arco temporale riferito ad un anno prima della sottoscrizioni delle fideiussioni per cui è causa), questo Tribunale aveva riscontrato come “-) adotta un modello che Parte_5 contiene la deroga tombale all'art. 1957 cod. civ., l'estensione della fideiussio- ne anche all'obbligo di restituzione delle somme a seguito della dichiarazione d'invalidità dell'obbligazione garantita, ma non anche la clausola di reviviscen- za della fideiussione;
-) deroga solo parzialmente all'art. 1957 cod. CP_9 civ. introducendo un termine di decadenza più lungo di quello previsto dal co- dice civile (36 mesi al posto che 6 mesi) e non prevede nel suo modello alcuna clausola di reviviscenza della fideiussione e di estensione della fideiussione an- che all'obbligo di restituzione delle somme percepite dal debitore principale a seguito della pronuncia d'invalidità dell'obbligazione garantita;
-) CP_10
deroga solo parzialmente all'art. 1957 cod. civ. introducendo un termine
[...] di decadenza più lungo di quello previsto dal codice civile (36 mesi al postoche 6 mesi), prevede la clausola di reviviscenza della fideiussione e di estensione della fideiussione anche all'obbligo di restituzione delle somme percepite dal debitore principale a seguito della pronuncia d'invalidità dell'obbligazione ga- rantita.” (cfr. Trib. Verona, 29.2.24, sub r.g. 6684/2022).
22.4.- Pertanto, anche laddove questo giudice dovesse accogliere l'ordine di esibizione formulato e alcune banche dovessero produrre moduli di fideiussione conformi allo schema ABI, da tale fatto si potrebbe rivelare al più un collega- mento del tutto occasionale, piuttosto che funzionale a quella intesa anticon- correnziale vietata concertata e successivamente sanzionata moltissimi anni prima dei fatti oggetto di questa causa. Già, infatti, nel 2015, come si è visto, le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto applicate da alcuni principali istituti di credito solo a macchia di leopardo e senza omogeneità ri- producevano le clausole contenute nel modello ABI.
23.- Non risulta fondato neppure l'ulteriore motivo di opposizione fondato sull'asserita violazione dell'art.
4.4 del d.m. 23.09.2005 da cui seguirebbe la radicale nullità delle fideiussioni.
24.- Non si può, infatti, sostenere che l'art. 4, comma 4, allegato del d.m. 23.09.2005, rispetto ai finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le pic- cole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) legge 662/1996 e per la quota di finanziamento garantita ponga un divieto di acquisire qualsiasi pagina 9 di 12 altra garanzia. La norma, invece, esclude, per i finanziamenti (recte le quote di finanziamento) garantiti dal Fondo, il divieto di acquisire un'ulteriore garanzia reale (ipoteca, pegno o anticresi), assicurativa e bancaria. Nel caso di specie, però, la garanzia in cui è subentrata una fideiussione (contratto che CP_6 rientra nello schema di cui all'art. 1333 cod. civ.) rilasciata, nel caso di specie, da persone fisiche e non certamente da banche o da assicurazioni.
25.- La fideiussione che qui occupa, pertanto, fuoriesce dal perimetro applica- tivo dell'art. 4, comma 4°, d.m. 23.09.2005 perché, come è stato attentamen- te osservato in altra sede, la previsione ha “la finalità di salvaguardare la ric- chezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative, ma non esclude la pre- stazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono ritenersi valide” (cfr. Arbitrato Bancario e Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 23742/2020).
26.- La disposizione, detto altri termini, è funzionale ad evitare che l'impresa che ricorra ai finanziamenti garantiti dal fondo pubblico debba sostenere ulte- riori costi, diretti o indiretti, per accedere a detti finanziamenti, quali la conces- sione di garanzie reali (che immobilizzano un capitale dell'imprenditore) oppu- re, ancora, il ricorso a garanzie bancarie o assicurative;
le quali ultime garan- zie, come è noto, comportano un significativo esborso economico per l'imprenditore che voglia beneficiare di tali garanzie per accrescere gli importi dei finanziamenti erogabili.
27.- Non vi è, invece, ragione per ritenere che la fideiussione rilasciata dagli odierni attori opponenti possa considerarsi nulla per violazione della norma im- perativa di cui alla fonte regolamentare innanzi citata. Non è, infatti, certamen- te idoneo a far qualificare come bancaria (e, cioè, proveniente da una banca) la fideiussione rilasciata da persone fisiche per il solo fatto che essa sia stata redatta su moduli somministrati dalla banca che ha erogato il finanziamento al- la società debitrice garantita, atteso che tale circostanza rileva ad altri fini, ma non certamente rispetto all'identità dell'autore della dichiarazione negoziale e, quindi, alla provenienza soggettiva della garanzia.
28.- Un'interpretazione analogica del divieto di cui all'art. 4, comma 4, allega- to I al D.M. 23.09.2005 non sarebbe, poi, percorribile perché a tale operazione ermeneutica ostano due principi generali. Il primo, quello di cui all'art. 14 delle preleggi, che vieta di interpretare le norme che fanno eccezione ad altre regole generali o ad altre leggi al di là dei casi in esse considerati.
29.- Il secondo è il principio per cui ogni regola che introduce una limitazione alla generale libertà negoziale dei soggetti dell'ordinamento giuridico (qual è quella che qui occupa che introduce una limitazione al diritto di concedere ga- ranzie reali e personali) “deve qualificarsi di stretta interpretazione, e non può pagina 10 di 12 applicarsi per analogia” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13.2.2019, n. 4149, est. De Stefano).
30.- Non è, quindi, possibile per estendere la limitazione della capacità giuridi- ca introdotta dall'art. 4, comma 4°, allegato I al D.M. 23.09.2005 al di fuori dei casi contemplati perché l'allargamento in via analogica del perimetro applicati- vo del divieto (peraltro preveduto da una norma di rango secondario) porrebbe un ostacolo al generale diritto di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) senza un adeguato sostrato normativo che giustifichi tale limitazione.
31.- Risultano infondati anche gli ulteriori motivi di opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione esattoriale con cui gli opponenti fanno valere l'applicazione di interessi anatocistici sia nel contratto di mutuo sia nel contrat- to di conto corrente.
32.- Tali motivi, invero, non sono proponibili nei confronti del concessionario per la riscossione che, come si è detto ampiamente sopra, non sta prospettan- do di agire in sede di esecuzione esattoriale nei confronti dei garanti per otte- nere la restituzione delle somme sulla base dei titoli negoziali, ma per ottenere la restituzione di un finanziamento pubblico concesso garantendo i finanzia- menti bancari dati alla società debitrice tramite la stipula di un contratto di mu- tuo e di aperture di credito o anticipi di fatture su conto corrente.
33.- Gli opponenti, quindi, non possono far valere la nullità parziale delle clau- sole negoziali presenti nei contratti di finanziamento nei confronti di CP_6 perché, invero, quest'ultima: -) non ha stipulato tali contratti;
-) non fa valere crediti nascenti da tali contratti, ma un diverso e autonomo credito derivante dall'ammissione della società all'agevolazione pubblica prevista dal Fondo di Garanzia per le P.M.I. e dalla successiva revoca di quell'agevolazione (per ef- fetto dell'escussione della garanzia); -) non chiede la restituzione delle somme erogate dalla banca sulla base dei contratti bancari, ma la restituzione di som- me erogate dall'ente pubblico mediante l'escussione della garanzia sulla base dell'atto amministrativo di concessione della medesima garanzia.
34.- Pertanto, se l'importo erogato per effetto dell'escussione della garanzia fosse stato in eccesso essendo comprensivo di interessi anatocistici in thesi vietata, i fideiussori potranno chiedere la restituzione di tali somme eccedenti quanto dovuto da parte del loro effettivo percettore (e, cioè, la che ha CP_5 incamerato somme indebitamente maggiorate da accessori del capitale non dovuti), ma non anche opporsi a che l'ente statale, estraneo ai contratti di fi- nanziamento tra la e la società commerciale, recuperi gli importi erogati CP_3 per effetto dell'ammissione all'agevolazione pubblica successivamente revocata per sopravvenuta carenza dei presupposti (in questo senso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3448/2021, pubblicata in data 25 novembre 2021,
pagina 11 di 12 come riportata nel § 7 della sentenza dell'ordinanza della Suprema Corte 9657/2024).
35.- Le spese tra le parti devono essere interamente compensate in quanto, al momento della proposizione della domanda, non vi erano precedenti giurispru- denziali editi della giurisprudenza di legittimità rispetto al primo motivo di op- posizione preventiva all'esecuzione esattoriale e, rispetto al terzo motivo, la questione si presentava del tutto nuova nel dibattito giurisprudenziale anche di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione esattoriale;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Verona, 08/02/2025
Il Giudice
Attilio Burti
pagina 12 di 12
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6855/2022 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nonché (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Marta Temellin e Gloria Formenti come da procura alle liti depositata all'atto di iscrizione a ruolo
- ATTORI OPPONENTI - contro
(p. iva Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Limatola come da procu- P.IVA_1 ra alle liti allegata alla richiesta di visibilità del fascicolo telematico
- CONVENUTO –
Controparte_2
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Strada e Tommaso Fan-
[...] tuz come da procura alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come in atti (vedi verbale d'udienza del 7/11/2025)
pagina 1 di 12 pagina 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.- L'odierno giudizio di opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione esat- toriale ha ad oggetto cartelle di pagamento emesse dal concessionario per la riscossione per consentire all'ente pubblico creditore (
[...]
, quale gestore del Fondo di Garanzia per le P.M.I., Controparte_4 istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23.12.1996, n. 662 -) di re- cuperare le somme che la stessa ha versato a a seguito di escus- CP_5 Cont sione (da parte della ) delle garanzie prestate da per due finanzia- CP_6 menti concessi dalla Tempo d'Arredo S.r.l., società debitrice principale CP_7 che era stata ammessa all'intervento agevolativo del Fondo di garanzia (si trat- Contr Contr ta della posizione n. 958951 e della posizione n. 618828).
2.- Dagli atti di causa, in particolare, emerge che a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria al rimborso delle somme finanziate e del mancato pa- gamento delle somme ingiunte in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tri- bunale di IC (doc.2 terza chiamata), ha escusso la ga- CP_5 Contr ranzia prestata da (doc.6b – 8a – richiesta di Controparte_4 escussione), il quale ha provveduto al pagamento di € 40.308,80 quanto alla Contr Contr posizione n. 958951 ed € 50.834,31 quanto alla posizione n. 618828 Contr (oltre interessi al tasso legale) (docc.9b-10a – lettere di liquidazione).
3.- In considerazione del fatto che i finanziamenti bancari di cui sopra erano garantiti, oltre che dal Fondo di Garanzia sopra citato, anche dagli odierni op- ponenti , e – che avevano ri- Parte_1 Parte_3 Parte_2 lasciato fideiussioni omnibus a garanzia dei debiti contratti dalla
[...]
ha fatto valere ai sensi del combinato disposto dell'art. Parte_4
1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla società inadempiente per le somme erogate e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spet- tanti al soggetto finanziatore in relazione alle garanzie personali acquisite. ha formato i ruoli e li ha trasmessi al concessionario per la riscossione CP_6 coattiva delle entrate pubbliche che, quindi, ha notificato le cartelle di paga- mento, prospettando l'avvio dell'esecuzione esattoriale nei confronti dei fi- deiussori odierni opponenti.
4.1.- Così sinteticamente inquadrato il sostrato fattuale sotteso alla domanda attorea, si può ora entrare nel merito dei motivi di opposizione ex art. 615, comma 1°, cod. proc. civ.
4.2.- Tale doverosa qualificazione della domanda attorea (che, come si dirà, contesta in radice la sussistenza di un titolo esecutivo a favore dell'ente pubbli- co creditore, ma non anche la regolarità formale degli atti preliminari all'avvio dell'esecuzione esattoriale) mette subito fuori gioco l'infondata eccezione di pagina 3 di 12 tardività dell'opposizione spiegata dalla terza chiamata , non es- CP_5 sendovi, diversamente dall'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., alcuna pre- clusione temporale per la sua proposizione prima del compimento del pignora- mento (cfr. art. 29 d.lgs. 46/1999 che, per le opposizioni esecutive per le en- trate non tributarie, richiama interamente la disciplina del codice di rito).
5.- Per farlo occorre premettere, come in fattispecie del tutto sovrapponibili a quelle odierne, anche in sede di giudizio di legittimità si è affacciata la tesi, avanti a questo Tribunale spesa dagli opponenti, per cui “il diritto azionato dal soggetto gestore del Fondo, ossia Mediocredito Centrale - Banca del Mezzo- giorno Spa, è il medesimo diritto della Banca erogatrice e rappresenta, dun- que, un credito di natura privatistica, perché derivante dal mutuo”, ma questa ricostruzione è stata recisamente sconfessata dal giudice di legittimità.
6.- La Corte di Cassazione, invero, insegna che “in tema di interventi di soste- gno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 D.Lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508). Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, con- nesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive.”
7.- Orbene, questo passaggio motivazionale viene ulteriormente approfondito nella medesima sentenza, sostenendo che “l'azione spettante all'ente conce- dente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione
o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garan- tito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto ac- cade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (così, Cass. Sez. I, 18.1.22, n. 1453 ).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n. 9657).
pagina 4 di 12 8.1.1.- In sintesi, pertanto, la Corte di Cassazione afferma che il diritto di cre- dito che fa valere nei confronti degli odierni attori opponenti attraverso CP_6
l'azione esecutiva preannunciata dal concessionario per la riscossione pubblica, non è il medesimo diritto spettante alla Controparte_3 che ha contratto il muto e concesso lo scoperto su conto corrente garantiti an- che e in parte dalla garanzia pubblica in parola, ma il diverso diritto dell'Erario al recupero dei finanziamenti pubblici da parte dei soggetti benefi- ciari del finanziamento, nonché da parte di coloro che hanno garantito, rila- sciando fideiussioni, la restituzione di tali finanziamenti pubblici. Questo perché la banca finanziatrice, allorché stipula il contratto di mutuo e concede le facili- tazioni creditizie sui conti correnti, in realtà, sta erogando denaro impegnando, per la quota di finanziamenti coperta dal Fondo di Garanzia per le P.M.I., risor- se pubbliche. Conseguentemente, allorché la banca creditrice agisce nei con- fronti del debitore principale e dei garanti per la quota parte di finanziamento non coperto dalla garanzia pubblica lo fa iure privatorum, ma allorquando, escussa la garanzia pubblica che copre una quota del finanziamento, agisce M.C.C. lo fa sulla base di un atto amministrativo con cui è stata deliberata l'erogazione di risorse pubbliche e del successivo (implicito) atto di revoca, conseguente all'escussione della garanzia pubblica.
8.1.2.- Si viene così, allora, a creare una situazione in cui vi è un credito pub- blico “generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento” (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/01/2023, n.1005), in quanto a favore del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziato- re, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicisti- ca privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/11/2024, n.30181).
8.2.- Da tale impostazione teorica consegue, anzitutto, che la sentenza pro- nunciata dal Tribunale di IC in data 15.4.23 nel fascicolo sub r.g. 781/2020 tra gli odierni opponenti e nella causa di oppo- Controparte_8 sizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla per Controparte_3 conseguire la condanna della debitrice principale dei garanti al pagamento delle somme oggetto dei finanziamenti garantiti, in parte, da (e ovviamente CP_6 per la quota parte del finanziamento non coperta dalla garanzia), non è oppo- nibile alle parti di questo processo.
8.3.- Tale inopponibilità discende proprio dalla circostanza che dopo CP_6
l'escussione della garanzia pubblica, non sta agendo quale avente causa della ma sta facendo valere un proprio autonomo diritto alla restituzione del CP_5 finanziamento pubblico erogato alla società beneficaria tramite la concessione pagina 5 di 12 della garanzia del Fondo per le P.M.I., indipendente da quello fatto valere avanti al Tribunale di IC.
8.4.- Diversamente da quanto inizialmente opinato da questo giudice nel prov- vedimento con cui ha invitato le parti a precisare le conclusioni, non vi è, per- tanto, alcuna successione a titolo particolare nel diritto controverso ed alcuna estensione degli effetti della sentenza al successore a titolo particolare ex art. 111, comma 4, cod. proc. civ., perché, secondo le coordinate ermeneutiche sopra citate, non fa valere un credito dipendente dai titoli negoziali con- CP_6 tratti da questi ultimi con la in cui essa è subentrata ex latere creditoris CP_5
a seguito del pagamento con surrogazione, ma derivante da un titolo autono- mo di fonte pubblicistica: quest'ultimo trova la propria fonte nell'atto ammini- strativo di concessione della misura di sostegno e diviene esigibile nei confronti della società ammessa alla garanzia pubblica dopo l'escussione della garanzia stessa da parte della banca che ha erogato il finanziamento privato.
10.- Sulla base di queste premesse teoriche è possibile rigettare i motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1°, cod. proc. civ.
11.1.- Il primo motivo di opposizione all'avvio dell'esecuzione esattoriale, in- fatti, verte sul difetto di un titolo esecutivo in quanto, avendo il credito fonte in un'entrata di diritto privato, l'ente creditore avrebbe dovuto procedere nelle forme di cui all'art. 21 del d.lgs. 46/1999: non avrebbe dovuto, sulla CP_6 base di tale disposizione, iscrivere a ruolo le somme senza prima essersi pre- munita di un titolo avente efficacia esecutiva che, nel caso di specie, è man- cante.
11.2.- Tale motivo di opposizione, tuttavia, si scontra con la ricostruzione er- meneutica sposata dal giudice di legittimità che afferma la natura pubblicistica del diritto di credito di e della natura solo economica dell'azione di re- CP_6 gresso e surroga esercitata che, invero, deve essere qualificata come azione volta al recupero di risorse pubbliche.
11.3.- Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è concorde nell'affermare che poiché “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di ga- ranzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pub- bliche alla diponibilità del Fondo”, ne consegue “che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, at- pagina 6 di 12 teso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024; conf. Cassazione civile sez. III, 22/11/2024, n.30181). Dunque, applicandosi l'art. 17 e non già l'art. 21 del d.lgs. 46/1999, è ammissibile che il concessionario per la riscossione proceda sulla base del ruolo direttamente formato dall'ente creditore che, da sé, vale come titolo esecutivo.
12.- Sgombrato il campo del decidere dal primo motivo di opposizione preven- tiva all'avvio dell'azione esecutiva, è possibile passare all'esame del secondo.
13.- Con esso gli opponenti fanno valere la nullità parziale di tre clausole del contratto di fideiussione in quanto conformi al formulario ABI e, quindi, nulle per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) l. 287/1990 in quanto funzional- mente collegate con un'intesa anticoncorrenziale di cui propalerebbero a casca- ta gli effetti nel mercato (cfr. Sez. Un. 41994/2021).
14.- Giova, innanzitutto, premettere come gli attori non abbiano allegato un concreto e serio interesse all'accertamento della nullità della clausola 1) del contratto di fideiussione (reviviscenza della fideiussione a seguito della declara- toria d'inefficacia o di revoca dei pagamenti) e della clausola 5 (deroga all'art. 1957 cod. civ.), in quanto non hanno allegato, né che il creditore garantito ab- bia invocato la clausola di reviviscenza per ottenere dai fideiussori la restitu- zione di pagamenti ricevuti dalla società debitrice principale e successivamente revocati o dichiarati inefficaci in sede giudiziale, né che non sia stato rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. così da avere un concreto interesse all'accertamento della nullità della clausola di deroga pattizia alla di- sciplina legale sul termine semestrale per il creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore principale (su questo specifico aspetto vedi sentenza Tribunale di IC del 15.4.23, pag. 8 r.g. 781/2020).
15.- L'accertamento della nullità della clausola di sopravvivenza è, invece, li- mitato alla sola quota parte dell'obbligazione restitutoria relativa agli interessi corrispettivi eventualmente richiesti ai garanti, perché, invero, rispetto all'obbligazione di restituzione del capitale non si pone chiaramente alcuna questione di nullità o di invalidità del contratto di mutuo chirografario o del contratto di conto corrente (vedi artt. 117 t.u.b.) che giustificherebbero la ne- cessità per i fideiussori di ottenere la caducazione di una clausola che li obbliga a pagare anche se la fonte dell'obbligazione del creditore fosse dichiarata inva- lida.
16.- Così ridimensionato l'effettivo concreto interesse degli opponenti a far va- lere la nullità di una sola delle tre clausole dei contratti di fideiussione che fon- dano il diritto dell'ente pubblico al recupero del finanziamento erogato da parte dei garanti della società garantita, gli è che nel merito l'eccezione è infondata. pagina 7 di 12 17.- Occorre, infatti, considerare che le fideiussioni de quibus sono state rila- sciate nel 2016 mentre, al contrario, il formulario ABI che, sulla base del prov- vedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, rappresentava una condotta di restringimento della concorrenzialità del mercato di riferimento risale al 2002.
18.- Ebbene, la circostanza che in una fideiussione stipulata nel 2016 vi siano clausole coincidenti a quelle contenute nello schema ABI del 2002 non vale di per sé a considerare quelle clausole nulle in quanto riproduttive del contenuto di una “intesa” anticoncorrenziale vietata perché “il provvedimento sopra indi- cato non costituisce prova privilegiata per le fideiussioni sottoscritte a distanza di anni dalla data dello stesso” (cfr. Arbitro bancario finanziario, 29/12/2022, n. 16511).
19.1.- A distanza di undici anni dall'accertamento dell'esistenza di una condot- ta vietata dalle disposizioni sulla concorrenza, non è, di fatti, più possibile pre- sumere che il singolo operatore economico inserisca nelle proprie condizioni generali di contratto quelle medesime clausole attenzionate a suo tempo dall'Autorità di Vigilanza ancora per conformarsi alle indicazioni illo tempore provenienti dalla associazione di categoria, piuttosto che per una propria scelta di politica commerciale, scollegata da accordi o pratiche di concerto, oppure ad essi solo casualmente collegata.
20.- Tale ragionamento induttivo, invero, presupporrebbe un nuovo accerta- mento, da parte dell'Autorità di Vigilanza, che sussistono ancora accordi o pra- tiche commerciali di concerto tra le imprese bancarie volte a dare un contenuto uniforme alle condizioni generali di contratto continuando a riprodurre, ancora, quelle medesime clausole negoziali e, in tal guisa, falsando il mercato delle fi- deiussioni a garanzia dei finanziamenti bancari.
21.- Non sono stati, tuttavia, allegati provvedimenti dell'Autorità Amministra- tiva tesi ad accertare che, ancora nel 2016, la concorrenzialità del “mercato” delle fideiussioni soffre significativi squilibri per effetto della perdurante attua- zione di quel remoto modello ABI che prevedeva l'applicazione generalizzata di determinate clausole negoziali.
22.1.- Conseguentemente, la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di fideiussione, per la clausola rispetto alla quale sussiste un ef- fettivo interesse all'accertamento perché potenzialmente incidente sulla posi- zione debitoria degli attori, non è fondata. Accoglierla a ben vedere impliche- rebbe affermare che nelle fideiussioni omnibus sono vietate, in termini assoluti, clausole di contenuto analogo a quelle contenute nel modulo ABI nel 2002, tra- lasciando di considerare che le Sezioni Unite 41994/2021 hanno ritenuto che non è tanto la clausola in sé e per il suo contenuto intrinseco ad essere nulla, ma lo è in quanto funzionalmente collegata a una condotta anticoncorrenziale pagina 8 di 12 (nel nostro caso la divulgazione da parte dell'ABI del formulario) e teleologi- camente orientata a propalarne gli effetti nel mercato.
22.2- Tuttavia, il lunghissimo lasso intertemporale intercorso è sicuramente idoneo a ritenere improbabile che sussista alcun collegamento funzionale tra la singola fideiussione e il modulo ABI di cui del tutto verosimilmente si era persa la memoria negli operatori commerciali.
22.3.- D'altra parte, già rispetto al 2015 (e, quindi, un arco temporale riferito ad un anno prima della sottoscrizioni delle fideiussioni per cui è causa), questo Tribunale aveva riscontrato come “-) adotta un modello che Parte_5 contiene la deroga tombale all'art. 1957 cod. civ., l'estensione della fideiussio- ne anche all'obbligo di restituzione delle somme a seguito della dichiarazione d'invalidità dell'obbligazione garantita, ma non anche la clausola di reviviscen- za della fideiussione;
-) deroga solo parzialmente all'art. 1957 cod. CP_9 civ. introducendo un termine di decadenza più lungo di quello previsto dal co- dice civile (36 mesi al posto che 6 mesi) e non prevede nel suo modello alcuna clausola di reviviscenza della fideiussione e di estensione della fideiussione an- che all'obbligo di restituzione delle somme percepite dal debitore principale a seguito della pronuncia d'invalidità dell'obbligazione garantita;
-) CP_10
deroga solo parzialmente all'art. 1957 cod. civ. introducendo un termine
[...] di decadenza più lungo di quello previsto dal codice civile (36 mesi al postoche 6 mesi), prevede la clausola di reviviscenza della fideiussione e di estensione della fideiussione anche all'obbligo di restituzione delle somme percepite dal debitore principale a seguito della pronuncia d'invalidità dell'obbligazione ga- rantita.” (cfr. Trib. Verona, 29.2.24, sub r.g. 6684/2022).
22.4.- Pertanto, anche laddove questo giudice dovesse accogliere l'ordine di esibizione formulato e alcune banche dovessero produrre moduli di fideiussione conformi allo schema ABI, da tale fatto si potrebbe rivelare al più un collega- mento del tutto occasionale, piuttosto che funzionale a quella intesa anticon- correnziale vietata concertata e successivamente sanzionata moltissimi anni prima dei fatti oggetto di questa causa. Già, infatti, nel 2015, come si è visto, le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto applicate da alcuni principali istituti di credito solo a macchia di leopardo e senza omogeneità ri- producevano le clausole contenute nel modello ABI.
23.- Non risulta fondato neppure l'ulteriore motivo di opposizione fondato sull'asserita violazione dell'art.
4.4 del d.m. 23.09.2005 da cui seguirebbe la radicale nullità delle fideiussioni.
24.- Non si può, infatti, sostenere che l'art. 4, comma 4, allegato del d.m. 23.09.2005, rispetto ai finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le pic- cole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) legge 662/1996 e per la quota di finanziamento garantita ponga un divieto di acquisire qualsiasi pagina 9 di 12 altra garanzia. La norma, invece, esclude, per i finanziamenti (recte le quote di finanziamento) garantiti dal Fondo, il divieto di acquisire un'ulteriore garanzia reale (ipoteca, pegno o anticresi), assicurativa e bancaria. Nel caso di specie, però, la garanzia in cui è subentrata una fideiussione (contratto che CP_6 rientra nello schema di cui all'art. 1333 cod. civ.) rilasciata, nel caso di specie, da persone fisiche e non certamente da banche o da assicurazioni.
25.- La fideiussione che qui occupa, pertanto, fuoriesce dal perimetro applica- tivo dell'art. 4, comma 4°, d.m. 23.09.2005 perché, come è stato attentamen- te osservato in altra sede, la previsione ha “la finalità di salvaguardare la ric- chezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative, ma non esclude la pre- stazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono ritenersi valide” (cfr. Arbitrato Bancario e Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 23742/2020).
26.- La disposizione, detto altri termini, è funzionale ad evitare che l'impresa che ricorra ai finanziamenti garantiti dal fondo pubblico debba sostenere ulte- riori costi, diretti o indiretti, per accedere a detti finanziamenti, quali la conces- sione di garanzie reali (che immobilizzano un capitale dell'imprenditore) oppu- re, ancora, il ricorso a garanzie bancarie o assicurative;
le quali ultime garan- zie, come è noto, comportano un significativo esborso economico per l'imprenditore che voglia beneficiare di tali garanzie per accrescere gli importi dei finanziamenti erogabili.
27.- Non vi è, invece, ragione per ritenere che la fideiussione rilasciata dagli odierni attori opponenti possa considerarsi nulla per violazione della norma im- perativa di cui alla fonte regolamentare innanzi citata. Non è, infatti, certamen- te idoneo a far qualificare come bancaria (e, cioè, proveniente da una banca) la fideiussione rilasciata da persone fisiche per il solo fatto che essa sia stata redatta su moduli somministrati dalla banca che ha erogato il finanziamento al- la società debitrice garantita, atteso che tale circostanza rileva ad altri fini, ma non certamente rispetto all'identità dell'autore della dichiarazione negoziale e, quindi, alla provenienza soggettiva della garanzia.
28.- Un'interpretazione analogica del divieto di cui all'art. 4, comma 4, allega- to I al D.M. 23.09.2005 non sarebbe, poi, percorribile perché a tale operazione ermeneutica ostano due principi generali. Il primo, quello di cui all'art. 14 delle preleggi, che vieta di interpretare le norme che fanno eccezione ad altre regole generali o ad altre leggi al di là dei casi in esse considerati.
29.- Il secondo è il principio per cui ogni regola che introduce una limitazione alla generale libertà negoziale dei soggetti dell'ordinamento giuridico (qual è quella che qui occupa che introduce una limitazione al diritto di concedere ga- ranzie reali e personali) “deve qualificarsi di stretta interpretazione, e non può pagina 10 di 12 applicarsi per analogia” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13.2.2019, n. 4149, est. De Stefano).
30.- Non è, quindi, possibile per estendere la limitazione della capacità giuridi- ca introdotta dall'art. 4, comma 4°, allegato I al D.M. 23.09.2005 al di fuori dei casi contemplati perché l'allargamento in via analogica del perimetro applicati- vo del divieto (peraltro preveduto da una norma di rango secondario) porrebbe un ostacolo al generale diritto di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) senza un adeguato sostrato normativo che giustifichi tale limitazione.
31.- Risultano infondati anche gli ulteriori motivi di opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione esattoriale con cui gli opponenti fanno valere l'applicazione di interessi anatocistici sia nel contratto di mutuo sia nel contrat- to di conto corrente.
32.- Tali motivi, invero, non sono proponibili nei confronti del concessionario per la riscossione che, come si è detto ampiamente sopra, non sta prospettan- do di agire in sede di esecuzione esattoriale nei confronti dei garanti per otte- nere la restituzione delle somme sulla base dei titoli negoziali, ma per ottenere la restituzione di un finanziamento pubblico concesso garantendo i finanzia- menti bancari dati alla società debitrice tramite la stipula di un contratto di mu- tuo e di aperture di credito o anticipi di fatture su conto corrente.
33.- Gli opponenti, quindi, non possono far valere la nullità parziale delle clau- sole negoziali presenti nei contratti di finanziamento nei confronti di CP_6 perché, invero, quest'ultima: -) non ha stipulato tali contratti;
-) non fa valere crediti nascenti da tali contratti, ma un diverso e autonomo credito derivante dall'ammissione della società all'agevolazione pubblica prevista dal Fondo di Garanzia per le P.M.I. e dalla successiva revoca di quell'agevolazione (per ef- fetto dell'escussione della garanzia); -) non chiede la restituzione delle somme erogate dalla banca sulla base dei contratti bancari, ma la restituzione di som- me erogate dall'ente pubblico mediante l'escussione della garanzia sulla base dell'atto amministrativo di concessione della medesima garanzia.
34.- Pertanto, se l'importo erogato per effetto dell'escussione della garanzia fosse stato in eccesso essendo comprensivo di interessi anatocistici in thesi vietata, i fideiussori potranno chiedere la restituzione di tali somme eccedenti quanto dovuto da parte del loro effettivo percettore (e, cioè, la che ha CP_5 incamerato somme indebitamente maggiorate da accessori del capitale non dovuti), ma non anche opporsi a che l'ente statale, estraneo ai contratti di fi- nanziamento tra la e la società commerciale, recuperi gli importi erogati CP_3 per effetto dell'ammissione all'agevolazione pubblica successivamente revocata per sopravvenuta carenza dei presupposti (in questo senso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3448/2021, pubblicata in data 25 novembre 2021,
pagina 11 di 12 come riportata nel § 7 della sentenza dell'ordinanza della Suprema Corte 9657/2024).
35.- Le spese tra le parti devono essere interamente compensate in quanto, al momento della proposizione della domanda, non vi erano precedenti giurispru- denziali editi della giurisprudenza di legittimità rispetto al primo motivo di op- posizione preventiva all'esecuzione esattoriale e, rispetto al terzo motivo, la questione si presentava del tutto nuova nel dibattito giurisprudenziale anche di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione preventiva all'avvio dell'esecuzione esattoriale;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Verona, 08/02/2025
Il Giudice
Attilio Burti
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