Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 16/04/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di omologazione di accordo di separazione nella causa promossa con ricorso congiunto da ( CF ) _1 C.F._1
nato a [...] il [...], residente in Tertenia, cittadino italiano, ed elettivamente domiciliato in
Cagliari, Via Tuveri 6 presso lo studio degli Avv.Ti Manuela Carcangiu ( – C.F._2
Pec e Francesco Mascia (C.F. , Pec Email_1 C.F._3
fax 0781/755057), che lo rappresentano e difendono giusta procura Email_2
speciale rilasciata per atto separato e (CF ) nata Controparte_1 C.F._4
a Lanusei il 21.02.1978, residente in Tertenia, cittadina italiana, ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via Pessina 36, presso lo studio dell'Avv. Milva Pili ( CF ) ì che la C.F._5
rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata per atto separato
Ricorrenti
Svolgimento del processo
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto in data 31.10.2024, premesso di avere contratto matrimonio civile in data 31.10.2000 in Tertenia, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Tertenia al n. 3 parte 1 – anno 2000.
I ricorrenti hanno allegato:
a) che dal matrimonio non sono nati figli;
b) che da tempo sono venuti a mancare i presupposti ideali ed affettivi per la prosecuzione della convivenza, che vivono separati e che pertanto non è più possibile perseguire la comunione materiale e spirituale necessaria per una serena vita familiare;
c) che entrambi hanno prestato attività lavorativa a favore di una società, la di cui sono CP_2
soci senza mai percepire utili;
c) che è stato raggiunto un pieno accordo sulla separazione, che di seguito si riporta:
***
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) 2) La SI.ra cede al SI. , con atto a rogito Notaio Controparte_1 _1 [...]
, le quote, al valore nominale, in favore del il 98% della Il corrispettivo Per_1 Pt_1 CP_2
della cessione, pari ad Euro 9.800,00 (novemila/800) viene corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, e con la sottoscrizione di tutti gli atti viene rilasciata ampia e liberatoria quietanza. Per quanto attiene la cessione delle quote societarie, le parti dichiarano ed accettano che a seguito della stipula dell'atto pubblico, il SI. acquisirà anche tutto _1
ciò che risulta essere di proprietà della società (P.IVA , corr.te in Tertenia, Loc. CP_2 P.IVA_1
Abba e Urci n. 16/B), ivi inclusi macchinari, mezzi ed anche tutto ciò che viene elencato nel libro dei beni non ammortizzabili che si allega alla presente come doc. 4.
3) Le parti concordano che con la cessione delle quote societarie, vengano ceduti non solo tutti i beni facenti parte della società, ma anche tutti i contratti in essere, comprese le attività e le passività.
4) La SI.ra , all'atto della sottoscrizione del presente ricorso (contestuale alla CP_1
sottoscrizione di accordo separato e dell'atto pubblico di cessione delle quote societarie), provvederà
a consegnare al SI. le informazioni relative al nome utente e password della Pec e della mail Pt_1
della Società, usata per l'iscrizione alla piattaforma "Sardegna Cat".
5) Il sig. con la sottoscrizione del presente ricorso, in considerazione del fatto che _1
la OR non presterà più la propria attività lavorativa in favore della di cui CP_1 CP_2
ha acquisto la titolarità delle quote, in parte al fine di consentire alla stessa di intraprendere un'attività lavorativa autonoma e in parte a titolo di restituzione degli esborsi sostenuti dalla per l'edificazione della casa familiare, versa, una tantum, in favore della coniuge la CP_1
somma di Euro 140.200,00 (centoquarantamila/200) con le seguenti modalità: - Quanto a Euro
50.200,00 (cinquantamila/200) vengono versati all'atto della sottoscrizione del presente ricorso -
Quanto ad Euro 90.000,00 (novantamila) verranno versati entro il termine di 90 gg dalla data di sottoscrizione del presente ricorso
6) L'abitazione coniugale, sita in Tertenia Loc.- Abba Urci, non censita al catasto fabbricati ed edificata sul terreno distinto in C.T. al F. 40 mappale 68, viene provvisoriamente assegnata alla
OR la quale provvederà al suo rilascio immediato appena il coniuge verserà l'importo CP_1
di Euro 90.000,00 (novantamila) di cui sopra. Al riguardo, si fa presente che all'atto della dazione dell'assegno di Euro 90.000,00 (novantamila) da parte del SI. a favore della SI.ra _1
, verranno consegnate le chiavi della suindicata casa coniugale sita in Tertenia Controparte_1
Loc. Abba Urci, La consegna delle chiavi dell'immobile e dell'assegno, avverranno previa verifica dello stato dell'abitazione e con un preavviso di almeno 30 gg.
7) Laddove il SI. non dovesse consegnare l'assegno di Euro 90.000,00 _1
(novantamila) entro il termine pattuito, e la SI.ra , nell'attesa di rilasciare Controparte_1
l'abitazione coniugale (sita in Tertenia Loc.- Abba Urci, non censita al catasto fabbricati ed edificata sul terreno distinto in C.T. al F. 40 mappale 68), avesse stipulato un contratto di locazione al fine di trasferirsi temporaneamente, saranno a carico del SI. le spese della locazione fino _1
al momento in cui non verrà corrisposto l'assegno di Euro 90.000,00 (novantamila).
8) L'immobile dovrà essere consegnato libero da persone. Dunque è fatto specifico divieto alla SI.ra di locare e/o concedere in comodato od a qualsiasi titolo l'abitazione sita in Tertenia Loc. CP_1
Abba Urci di cui sopra, a terze persone. Laddove, tuttavia, la stessa dovesse stipulare eventuali accordi con terzi, non autorizzati dal SI. , ne risponderà personalmente. Per _1
conseguenza, la SI.ra corrisponderà Euro 100,00 per ogni giorno che l'immobile sarà CP_1
occupato, a titolo di locazione o di comodato, da terzi non autorizzati da parte del SI.
[...]
. Pt_1
9) L'immobile verrà inoltre consegnato con tutti gli arredi attualmente in loco ed eventuali impianti di condizionamento freddo/caldo (e/o impianto di riscaldamento), oltre le due cisterne in cemento armato per la raccolta dell'acqua ed impianto dell'acqua (autoclave, etc), i cancelli elettrici e numero due casette in legno. Inoltre, resteranno nell'abitazione i seguenti beni mobili: arredamento realizzato su misura della cucina con relative panche e tavolo nonché relativo isolotto con fiore inciso;
arredamento camera matrimoniale costituito da mobili incassati in muratura unitamente a letto matrimoniale e numero due comodini;
arredamento mobili uso studio costituito da librerie,
scrivania, mobile servizio uso stampante, sedia poltrona pc;
mobili bagno incassati.
10) La SI.ra terrà in sua esclusiva proprietà i seguenti beni: bimby;
Controparte_1
aspirapolvere dyson modello V15; tapis roulant marca Atala;
divano a tre posti;
tv marca CP_3
con mobile porta tv;
forno elettrico marca : mobile vetrina;
frigorifero marca Controparte_4
whirpool; freezer marca iberna;
lavatrice marca Haier, asciugatrice marca Zoppas, numero 2
panche in pino di Svezia, scaffale bagno;
phon; ferro per stirare;
macchinetta caffè marca De
Longhi; scuotitori per le olive e tende/teli per olive.
11) Il SI. terrà in proprietà esclusiva tutti i lavori tessili realizzati dalla zia _1 Pt_2
(e dunque: tappeti, arazzi, copriletti e/o coperte, lenzuola in lino, etc...).
[...]
12) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio di un valido documento ai fini dell'espatrio. 13) Le parti rinunciano al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis cpc 14) Con
compensazione integrale delle spese della presente procedura
***
In data 1.4.2024, il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione.
All'udienza del 19.3.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere l'omologa della separazione sulla base dell'accordo già raggiunto.
Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
DIRITTO
Ritiene il collegio sussistenti i presupposti per la omologazione dell'accordo di separazione.
Il ricorso è stato sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12,
primo e secondo comma, nonchè quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Le parti nell'accordo hanno compiutamente definito i rapporti patrimoniali ed economici, indicando gli oneri a carico e la assegnazione dei beni mobili e immobili a favore di ciascuna delle parti.
Ad avviso del Tribunale, gli accordi come sopra riportato non sono in contrasto con alcuna previsione di legge inderogabile.
Pertanto, la domanda proposta deve essere accolta
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto,
pronuncia la separazione tra i coniugi ( CF ) nato a [...] C.F._1
Tertenia il 24.07.1973, residente in [...], e (CF Controparte_1
) nata a [...] il [...], residente in [...]; C.F._4
omologa gli accordi di separazione alle condizioni proposte;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tertenia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Lanusei, il giorno 15.4.2025
Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili